Tipologia: CIA
Data firma: 15 giugno 2005
Parti: Esselunga e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Esselunga
Fonte: fisascat.it


Contratto Integrativo Aziendale

In data 15 giugno 2005, presso il Centro Congressi Conte di Cavour in Roma, si sono incontrati: […] Esselunga spa […], Filcams Cgil Nazionale [...], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltucs Uil Nazionale […], e le Strutture Regionali delle OO.SS. interessate.
In relazione all’ipotesi di Accordo sottoscritta in Milano il 9 dicembre 2004 e facendo seguito alle comunicazioni di Esselunga spa alle OO.SS. del 24 gennaio 2005 e delle OO.SS. ad Esselunga spa del 22 aprile 2005, le Parti hanno concordato di ratificare l’ipotesi suddetta, confermandone l’efficacia a far data dal 9 dicembre 2004.
In aggiunta a quanto già definito, le stesse Parti hanno concordato altresì, quali condizioni di miglior favore, quanto contenuto nell’allegata “Nota a verbale”, che costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante dell’accordo di cui sopra.

Nota a verbale siglata in Roma il 15 giugno 2005.
A) Le Parti convengono che per i nuovi insediamenti di Asti (Corso Torino), Broni PV (Strada Padana Inferiore), Porcari LU (Via Puccini), Valenza AL (Viale della Repubblica ang. Via Brescia) e Vigevano PV (Via Santa Maria ang. V.le del Commercio), in deroga a quanto stabilito dall’ultimo comma di pagina 2 del CIA rinnovato in data 9 dicembre 2004 ed al fine di omogeneizzare le condizioni tra i lavoratori operanti nella, stessa unità produttiva, i trattamenti relativi a:
• durata dell’orario settimanale di lavoro, di cui al titolo “Organizzazione del lavoro nei punti di vendita”;
• pausa retribuita, di cui al titolo “Pausa”;
• concorso delle spese da parte dell’Azienda al servizio di mensa, di cui al titolo “Mensa”;
saranno quelli in atto per i dipendenti di Esselunga non appartenenti alle nuove realtà.
Sarà invece applicato il trattamento previsto al titolo “Premio Aziendale” punto b) , relativo ai dipendenti appartenenti alle nuove realtà.
B) Al fine di procedere all’unificazione delle contrattazioni regionali in un unico testo nazionale, si conviene, quale condizione di miglior favore, di estendere a tutto il personale dipendente quanto previsto al titolo “Ferie, ex festività abolite e permessi retribuiti” del Contratto Integrativo Regione Toscana del 7 aprile 1997, ivi comprese le modalità di gestione e calcolo, di cui alla “Nota a verbale” di pagina 5 dello stesso accordo.
Resta inteso che verranno garantite a ciascun dipendente le condizioni di miglior favore derivanti dalle Contrattazioni territoriali attualmente in essere.
C) In conformità a quanto previsto dall’art. 5 comma 5 del Dlgs 8/4/2003, n. 66, le Parti convengono che le prestazioni di lavoro straordinario oltre le 40 ore settimanali possano essere, a richiesta del lavoratore, compensate da riposi sostitutivi. In tal caso, verrà comunque riconosciuta al lavoratore interessato la quota parte derivante dalla differenza tra la retribuzione prevista per il lavoro straordinario e quella ordinaria.
D) Rimane confermata la modalità di fruizione della pausa retribuita prevista al punto b) del titolo “Distribuzione orario di lavoro negozi - Modalità di applicazione dell’orario di lavoro per il personale occupato nei reparti di vendita a libero servizio” del Contratto Integrativo Aziendale della Regione Lombardia del 19/12/91.