REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1701 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2019
recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e b),
 

 

considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 649/2012, adottato il 4 luglio 2012, attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2) («convenzione di Rotterdam»). È una rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha sostituito detto regolamento a decorrere dal 1^ marzo 2014. Il regolamento (CE) n. 689/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione (4), che è stato adottato il 25 gennaio 2013 ma è diventato applicabile soltanto il 1o aprile 2013. Le modifiche di cui al regolamento (UE) n. 73/2013 non erano debitamente rispecchiate nel regolamento (UE) n. 649/2012. Pertanto, al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è necessario che le modifiche di cui al regolamento (UE) n. 73/2013 siano formalmente rispecchiate negli allegati del regolamento (UE) n. 649/2012.
(2) Con decisione 2008/934/CE (5) la Commissione ha deciso di non iscrivere come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6) le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite; di conseguenza dette sostanze non possono essere utilizzate nei pesticidi ed è opportuno iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. Tuttavia l’iscrizione delle sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione di dette sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 (7). Questa nuova domanda ha portato all’adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1372/2011 (8), (UE) n. 1045/2011 (9), (UE) n. 1381/2011 (10) e (UE) n. 943/2011 (11), con i quali la Commissione ha deciso di non approvare rispettivamente le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite come sostanze attive in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); di conseguenza l’uso di dette sostanze rimane vietato nei pesticidi. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze acetoclor, asulam, cloropicrina e propargite negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(3) Con la decisione 2008/934/CE la Commissione ha deciso di non iscrivere la sostanza flufenoxuron come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e con la decisione 2012/77/UE (13) ha deciso di non iscrivere detta sostanza come sostanza attiva nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) per il tipo di prodotto 18. Pertanto l’uso del flufenoxuron come pesticida è soggetto a rigorose restrizioni ed è opportuno iscrivere detta sostanza negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. L’iscrizione del flufenoxuron nell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata tuttavia sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione di detta sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 (15), con il quale la Commissione ha deciso di non approvare il flufenoxuron come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno iscrivere la sostanza flufenoxuron negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(4) Con decisione 2012/257/UE (16) la Commissione ha deciso di non iscrivere la sostanza naled per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE e con decisione 2005/788/CE (17) ha deciso di non iscrivere detta sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Pertanto l’uso del naled come pesticida è vietato ed è opportuno iscrivere tale sostanza negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(5) Con le decisioni 2009/65/CE (18), 2009/859/CE (19) e 2008/769/CE (20) la Commissione ha deciso di non iscrivere rispettivamente l’acido 2-naftilossiacetico, la difenilammina e il propanil come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Pertanto dette sostanze non possono essere utilizzate nei pesticidi ed è opportuno iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
L’iscrizione delle sostanze acido 2-naftilossiacetico, difenilammina e propanil nella parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è stata tuttavia sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda ha portato all’adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1127/2011 (21), (UE) n. 578/2012 (22) e (UE) n. 1078/2011 (23), con i quali la Commissione ha deciso di non approvare rispettivamente le sostanze acido 2- naftilossiacetico, difenilammina e propanil come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; pertanto l’uso di dette sostanze come pesticidi resta vietato. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze acido 2- naftilossiacetico, difenilammina e propanil nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(6) È opportuno modificare la voce «Diclorvos» negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 al fine di rispecchiare la decisione 2012/254/UE della Commissione (24) concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE; di conseguenza il diclorvos non può essere utilizzato nei pesticidi.
(7) Con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 582/2012 (25) e (UE) n. 359/2012 (26) la Commissione ha rispettivamente approvato le sostanze bifentrin e metam; di conseguenza l’uso di dette sostanze come pesticidi non è più vietato. È pertanto opportuno espungere le sostanze bifentrin e metam dalla parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
(8) In occasione della sua quinta riunione, tenutasi nel giugno 2011, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze alacloro, aldicarb ed endosulfan nell’allegato III di detta convenzione; pertanto tali sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno espungere dette sostanze dall’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscriverle nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 di detto allegato.
(9) È opportuno espungere la sostanza cianammide dalla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 in quanto sono state apportate prove del fatto che la decisione 2008/745/CE della Commissione (27) concernente la non iscrizione del cianammide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE non costituisce una rigorosa restrizione dell’uso della sostanza a livello della categoria «pesticidi», in quanto il cianammide trova ampio uso anche nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». La sostanza cianammide è stata individuata e notificata ai fini della valutazione in conformità della direttiva 98/8/CE. I prodotti contenenti cianammide possono pertanto continuare a essere autorizzati dagli Stati membri, conformemente alle norme nazionali, fino all’adozione di una decisione a norma di detta direttiva.
(10) A seguito della decisione, adottata in conformità della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, di inserire la sostanza endosulfan nella parte 1 dell’allegato A di detta convenzione, detta sostanza è stata inclusa nella parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Di conseguenza è opportuno inserire la sostanza endosulfan nella parte 1 dell’allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.
(11) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.
(12) Poiché nella pratica le modifiche di cui al presente regolamento sono già state attuate dalle autorità competenti e dagli operatori economici in base al presupposto che il regolamento (UE) n. 649/2012 sia stato modificato dal regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione, dette modifiche devono applicarsi retroattivamente dal 1o marzo 2014, ossia la data nella quale il regolamento (UE) n. 649/2012 è diventato applicabile.
 

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

 

Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:
(1) l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;
(2) l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
 

 

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1^ marzo 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2019
 

 

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
 

 

 

 

ALLEGATI IN PDF

 

 

 

Note:

(1)GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
(2)GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.
(3)Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1).
(4)Regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante modifica degli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 11).
(5)Decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11). (6)Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1). (7)Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5).
(8)Regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetoclor conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 45).
9)Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulame conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 23).
(10)Regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 26).
(11)Regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propargite conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 16).
(12)Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(13)Decisione 2012/77/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione del flufenoxuron per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 47).
(14)Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(15)Regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva flufenoxuron conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 13).
(16)Decisione 2012/257/UE della Commissione, dell’11 maggio 2012, concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 126 del 15.5.2012, pag. 12). (17)Decisione 2005/788/CE della Commissione, dell’11 novembre 2005, concernente la non iscrizione del naled nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 41).
(18)Decisione 2009/65/CE della Commissione, del 26 gennaio 2009, concernente la non iscrizione dell’acido 2-naftilossiacetico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 23 del 27.1.2009, pag. 33). (19)Decisione 2009/859/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 79). (20)Decisione 2008/769/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del propanil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 14).
(21)Regolamento di esecuzione (UE) n. 1127/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 289 dell’8.11.2011, pag. 26).
(22)Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2).
(23)Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 26.10.2011, pag. 1).
(24)Decisione 2012/254/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 125 del 12.5.2012, pag. 53). (25)Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 173 del 3.7.2012, pag. 3).
(26)Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 1).
(27)Decisione 2008/745/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del cianammide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 251 del 19.9.2008, pag. 45). (28)Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).


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