Categoria: 2008
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Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 7 aprile 2008
Validità: da ratifica
Parti: Gallerie Commerciali Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Gallerie Commerciali
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1: Validità e ambito di applicazione
Art. 2: Relazioni sindacali
Art. 3: Appalti
Art. 4: Diritti sindacali
Art. 5: Malattia
Art. 6: Ricovero ospedaliero
Art. 7: Cure termali
Art. 8: Infortunio sul lavoro
Art. 9: Eventi luttuosi
Art. 10: Congedi e aspettative non retribuite
Art. 11: Part time post maternità

 

Art. 12: Sconti ai dipendenti
Art. 13: Organizzazione del lavoro
Art. 14: Apprendistato
Art. 15: Part time
Art. 16: Anticipazioni TFR
Art. 17: Lavoro domenicale e festivo
Parte economica
Art. 18: Premio aziendale
Art. 19: Risultato e progresso aziendale
Art. 20: Decorrenza e durata


Ipotesi di accordo integrativo aziendale per i dipendenti di Gallerie Commerciali spa

Il giorno 07 Aprile 2008, in Roma, tra la Gallerie Commerciali Italia spa […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo dell'integrativo Aziendale per i dipendenti della Società Gallerie Commerciali Italia spa.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle parte stipulanti.

Art. 1: Validità e ambito di applicazione
Il presente accordo integrativo aziendale sarà applicato nella Società Gallerie Commerciali Italia spa per l'esercizio della propria attività di promozione, commercializzazione e gestione di centri commerciali
Nel caso di società di nuova costituzione, che siano controllate dalla GCI spa che eserciti la stessa attività di commercializzazione e gestione di centri commerciali, GCI spa si impegna a realizzare condizioni normative ed economiche omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo. A tale riguardo sarà attivato un apposito confronto.
Nel caso di acquisizione di società, che siano successivamente controllate e che esercitino la stessa attività di GCI spa sarà attivato un confronto volto a definire i trattamenti economici e normativi dei lavoratori; con l'obiettivo di realizzare, previa verifica della compatibilità complessive, condizioni economiche e normative omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo. Per società controllate di cui ai precedenti commi, devono intendersi esclusivamente le società controllate direttamente o indirettamente in misura maggioritaria (superiore al 50%) da GCI spa.
Le parti convengono che il presente accordo sostituisce e assorbe ad ogni effetto quanto previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali per gli istituti qui regolati, fatto salvo quanto previsto dal medesimo accordo per gli specifici istituti.
Per gli altri istituti non modificati o non regolati dal presente accordo, sono comunque fatte salve e continueranno ad essere applicate solo nei rispetti ambiti applicativi le condizioni derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale a tutti i livelli.
Nota a verbale:
Le parti si danno reciprocamente atto che lo sviluppo della rete centri commerciali realizzato da società immobiliari, cui fa seguito il trasferimento dell'unità in capo ad una delle società firmatarie in occasione dell'apertura al pubblico, non configura ne costituzione, ne acquisizione di società ai fini della presente Intesa, ma costituisce "nuove aperture" e quindi da luogo all'applicazione del presente accordo.

Art. 2: Relazioni sindacali
Premessa
In un contesto di debolezza di consumi e di forte competizione su tutti i fronti, GCI spa è impegnata, con un rinnovato spirito imprenditoriale dotato dì accresciuta responsabilità, nel produrre crescita durevole di risultati e di valore.
Lo spirito aziendale riconferma integralmente la propria impostazione strategica con un approccio di impresa responsabilizzante a tutti i livelli, articolata sul ruolo chiave di ciascun settore aziendale, improntata alla valorizzazione delle qualità personali dei collaboratori, delle loro esigenze e finalizzata alla massimizzazione della soddisfazione del cliente diretto e del cliente finale, a vantaggio della creazione di valore e della sua condivisione.
Tali principi sono definiti per assicurare la performance del servizio al nostro cliente commerciante nell'ambito di una responsabilità sociale nei confronti di partner, clienti commercianti, collaboratori e loro rappresentanti sindacali improntata allo sviluppo delle relazioni e del dialogo.
In tale contesto, le parti condividono la reciproca intenzione di valorizzare lo sviluppo delle relazioni sindacali; a tal fine, condividono che le stesse relazioni devono essere improntate sui presupposti di ricerca congiunta di soluzioni in grado di garantire il necessario livello di competitività, idonea a favorire l'azione di sviluppo dell'impresa, a sostenere l'occupazione e lo sviluppo professionale, nonché alle esigenze dei lavoratori nel comune intento di consolidare la struttura della competitività dell'impresa in una logica concorrenziale ispirati a principi di lealtà.
In piena coerenza con quanto descritto, è confermata il ruolo dell'azienda nel l'assicura re le linee di sviluppo strategiche a livello aziendale in termini di attuazione della visione aziendale, attuazione di azione formativa, di management partecipativo, dì valorizzazione, di sviluppo e di crescita sia professionale, sia umana delle risorse.
Con riferimento a tale impostazione, le parti condividono l'obiettivo e l'interesse di consolidare e migliorare il complesso delle relazioni sindacali già in essere, istituendo un assetto di relazioni sindacali fluido favorendo il confronto ed il diritto di informazione, sia in materia di articolazione aziendale sia per le materie assegnate dal CCNL.
Coerentemente si riafferma il carattere preventivo dell'informazione e della sua finalizzazione al confronto ed alla definizione delle intese tra le parti per le materie previste successivamente al livello nazionale:
• bilancio economico;
• andamento economico aziendale;
• strategie generali della società;
• sviluppi ed investimenti;
• organici e composizione qualitativa e quantitativa, lavoro straordinario e supplementare;
• mercato del lavoro: tipologie di impiego, contratti a termine, di inserimento e di apprendistato;
• processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
• innovazioni tecnologiche;
• piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale;
• azioni positive;
• ambiente e salute;
• funzionamento degli indicatori di condivisione dei risultati aziendali;
Commissione aziendale
Le parti concordano di istituire una commissione aziendale che favorisca l'acquisizione di informazioni finalizzata all'esame ed allo studio adeguato degli elementi utili al confronto.
La Commissione dovrà esaminare ed analizzare i temi e le materie che possono avere impatti e riflessi sia sull'attività produttiva che sulle condizioni di lavoro.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione potrà formulare eventuali proposte da presentare alle parti in occasione degli incontri periodici fissati nel l'ambito del sistema di relazioni sindacali istituito dal presente contratto.
La Commissione sarà composta da 2 componenti per ogni organizzazione sindacale oltre alle Segreterie Nazionali e potrà essere convocata a richiesta di una delle parti e con preavviso di almeno 30 giorni.
Al fine di massimizzare l'efficacia dell'attività di analisi e esame, le parti si impegnano a fornirci reciprocamente gli elementi utili, possibilmente prima delle riunioni.
Inoltre, anche per agevolare lo studio e l'esame sotto il profilo tecnico ed evolutivo dei temi assegnati, la Commissione potrà nominare una o più sottocommissioni in sede tecnica che potranno, a loro volta, far eventuale ricorso a consulenti esterni indicati congiuntamente dalle parti.
Tale commissione tecnica potrà riunirsi anche in sede decentrata nell'ambito degli indirizzi emersi in sede di commissione aziendale
Inoltre qualora la materia affrontata dalla Commissione aziendale rivesta rilevanza essenzialmente circoscritta ad un particolare ambito, la medesima commissione potrà congiuntamente decidere di devolvere lo studio della specifica materia al medesimo ambito di riferimento.
La Commissione aziendale sarà dedicata prevalentemente all'esame e all'analisi delle seguenti tematiche:
Ambiente e sicurezza sul lavoro
Con riferimento al D.lgs. 626/1994, cosi come integrato dal D.lgs 242/1996, dal D.lgs. n. 359/1999, dal D.lgs. n. 66/2000, dal D.lgs. n. 123/2007 sulla base dell'accordo nazionale tra Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali, le parti si riuniranno al fine di confrontare gli orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
Formazione professionale
La commissione avrà il compito di esaminare e monitorare la formazione e l'aggiornamento professionale in relazione ai programmi di sviluppo ed innovazione commerciale e tecnologica anche al fine di dare impulso alla formazione e all'aggiornamento come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, e di ottenere una maggiore qualificazione personale ed un miglioramento dei risultati.
La commissione potrà inoltre proporre l'attivazione di azioni positive nei quadro dell'applicazione della legge sulle pari opportunità L. 125/91

Art. 3: Appalti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 211 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi,, la società si impegna:
• a concludere contratti di appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l'esercizio della relativa attività;
• a far rientrare nei contratti di appalto l'impegno delle imprese appaltatrici ad operare secondo modalità e ad utilizzare attrezzature e macchinari in regola con le vigenti norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 4: Diritti sindacali
Assemblee sindacali
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, e di quanto già previsto in proposito dai precedenti contratti integrativi aziendali con riferimento ai rispettivi ambiti di applicazione, il limite massimo di dodici ore annue di assemblea previsto dal CCNL viene elevato a quindici ore annue.
Lo svolgimento delle ore di assemblea aggiuntive introdotte con il presente accordo, dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della prassi vigente, nelle giornate e nelle ore di minore intensità di vendita.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento previsto dal presente accordo per l'istituito dell'assemblea costituisce un trattamento complessivamente migliorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Permessi sindacali […]

Art. 11: Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, l'azienda accoglierà, nell'ambito del 3% della forza occupata, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Art. 13: Organizzazione del lavoro
Le Parti riconfermano che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando al contempo la qualità del lavoro effettuato e conseguendo un più razionale e migliore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di redditività, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, e un accrescimento della professionalità.