Tipologia: CIA
Data firma: 12 settembre 1985
Parti: Selefin e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento lavoratori
Settori: Commercio, Selefin
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1 Sviluppo e occupazione
Art. 2 Diritti di informazione
Art. 3 Organizzazione del lavoro
Art. 4 Professionalità

 

Art. 5 Part Time
Art. 6 Contratti di formazione e lavoro
Art. 7 Orario d lavoro
Art. 8 Produttività


Il giorno 12.9.1985, tra la Selefin spa Società di Partecipazioni e Investimenti […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], presenti le rispettive Segreterie Regionali e Comprensoriali, nonché il coordinamento dei lavoratori delle aziende del gruppo. In ordine alle richieste delle OO.SS. per la contrattazione integrativa aziendale si è convenuto quanto segue:

Art. 2 Diritti di informazione
Le parti convengono che:
- Una corretta gestione del diritto di informazione rappresenta lo strumento più adeguato per favorire lo sviluppo di nuove relazioni industriali, finalizzate a realizzare, in generale, attraverso il confronto, il consenso sui temi riguardanti i nuovi programmi aziendali, e, in particolare, a salvaguardare i riflessi sulla condizione lavorativa.
In questo quadro, le informazioni, fatte salve le normali esigenze di riservatezza, hanno carattere preventivo;
- Una puntuale applicazione di quanto previsto, allo stesso titolo, dal CIA 1981, richiede la programmazione di periodici incontri con le strutture sindacali ai vari livelli, per rendere, anche fino all'ambito della singola unità, permanente e strutturato il confronto, da supportare mediante predefiniti e idonei strumenti informativi;
- Gli aspetti che contraddistinguono particolari problematiche aziendali (quali le strategie di innovazione tecnologica ed i loro programmi di attuazione, politiche commerciali processi di riorganizzazione e ristrutturazione, nonché gli effetti sulle condizioni di impiego) richiedono l’istituzione di una commissione Tecnica Nazionale che si avvarrà dei necessari permessi, da definirsi quantitativamente in occasione della stesura contrattuale.
La Commissione Tecnica Nazionale (distintamente per Coin e Oviesse), avrà il compito di facilitare i processi di analisi e di approfondimento, fatta salva l'autonomia decisionale delle parti. Questa Commissione si avvarrà, di volta in volta, delle competenze più funzionali ai temi da esaminare.
A richiesta delle parti, la Commissione Tecnica Nazionale, oltre che sulle tematiche generali, può svolgere funzione di analisi e proposta su problemi specifici riguardanti singole aree aziendali (Sede, Depositi, Filiali).

Art. 3 Organizzazione del lavoro
La radicale evoluzione che caratterizza l'ambiente esterno ed i comportamenti dei consumatori, hanno determinato, approfondite analisi _i cui risultati- hanno evidenziata l‘esigenza di adottare nuove scelte di strategia aziendale.
Sul piano commerciale si rendono pertanto necessari interventi di:
- Ridefinizione delle formule commerciali/ riferite ai singoli mercati locali
- Riassetto conseguente dei modelli organizzativi, dei sistemi gestionali ed operativi
- Adeguamento della professionalità degli addetti
- Recupero di efficienza e produttività delle risorse impiegate
- Sviluppo di nuove tecnologie e supporti informatiche implicano progressivi aggiornamenti e modifiche nell'organizzazione del lavoro.
Le parti convengono che:
- I programmi aziendali devono, a tale proposito, ispirarsi a:
* valorizzazione delle professionalità
* miglioramento delle condizioni di lavoro, legate anche ad una diversa articolazione dell’organico;
- Le modalità per il raggiungimento di tali obiettivi verranno approfondite ai livelli sindacali previsti all'art. 2 del presente accordo;
- L'Azienda si impegna, nell'ambito della Commissione Tecnica Nazionale, a verificare le fasi di avanzamento dei nuovi indirizzi commerciali ed i conseguenti modelli organizzativi ipotizzati.
I primi incontri avranno luogo entro quattro mesi dalla stipula del presente accordo.