Tipologia: CCNL
Data firma: 15 ottobre 2019
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2021
Parti: Assolavoro e Cgil, Cisl, Uil, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp
Settori: Agenzie di somministrazione
Fonte: assolavoro.eu

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Premessa generale
Sfera di applicazione del contratto
Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti di informazione
Art. 2 - Relazioni Sindacali Territoriali
Art. 3 - Commissioni Nazionali
Art. 4 - Commissione Paritetica
Art. 5 - Commissione Osservatorio e Comunicazione
Art. 6 - Commissione Pari Opportunità
Art. 7 - Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
Art. 8 - Commissione Prestazioni
Art. 9 - Bilateralità
Art. 10 - Enti Bilaterali
Art. 11 - Formazione
Art. 12 - Diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale
Art. 13 - Politiche Attive
Art. 14 - Disposizioni in materia di Welfare
Diritti individuali
Art. 15 - Maternità
Art. 16 - Congedi parentali
Art. 17 - Diritto allo studio
Diritti sindacali
Art. 18 - Diritti e Relazioni Sindacali
Art. 19 - Diritto di Assemblea e bacheche sindacali
Art. 20 - Contributi sindacali
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 21 - Durata massima e successione dei contratti
Art. 22 - Proroghe
Art. 23 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 24 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo indeterminato e della lettera di assegnazione
Art. 25 - Procedura in mancanza di occasioni di lavoro (MOL)
Art. 26 - Apprendistato
Art. 27 - Classificazione del personale ed inquadramento
Art. 28 - Sistema incentivante delle assunzioni a tempo indeterminato

 

Art. 29 - Costo del lavoro e scheda di rilevazione dati
Art. 30 - Trattamento retributivo
Art. 31 - Clausola sociale
Art. 32 - Disponibilità
Art. 33 - Codice di condotta per i lavoratori in disponibilità
Art. 34 - Norme Disciplinari
Art. 35 - Periodo di prova
Art. 37 - Indennità sostitutiva del preavviso i per lavoratori a tempo indeterminato
Art. 38 - Penalità di risoluzione anticipata da parte dei lavoratori a tempo determinato
Art. 39 - Procedure per la conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato volontario
Art. 40 - Salute e sicurezza del lavoro
Art. 41 - Malattia del lavoratore
Art. 42 - Infortunio del lavoratore e trattamento economico
Art. 43 - Comunicazione della malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 44 - Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori assenti
Art. 45 - Interruzione della missione nei contratti a tempo determinato
Art. 46 - Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato
Art. 47 - Penalità
Art. 48 - Lavoro Domestico
Art. 49 - Ambito di applicazione alla Pubblica Amministrazione delle singole disposizioni
Art. 50 - Proposta di lavoro congrua
Art. 51 - Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito - MOG
Art. 52 - Attività stagionali
Art. 53 - Sistema Informativo Unificato (SIU)
Art. 54 - Diffusione del contratto
Art. 55 - Decorrenze e Modalità applicative
Art. 56 - Clausola di inscindibilità delle norme contrattuali
Dichiarazione congiunta
Allegati


Contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro Testo definitivo

Costituzione delle parti
Il 15 ottobre 2019 in Roma, tra l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro - Assolavoro […], con una delegazione sindacale […] e Cgil […], Cisl […], Uil […], Felsa Cisl […], Nidil Cgil […], Uiltemp […]
Visto, considerato e integralmente recepito l'Accordo di Rinnovo del CCNL stipulato dalle medesime Parti il 21 dicembre 2018, si è sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro (di seguito, in breve, CCNL), composto di 56 articoli e 11 allegati.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti

Premessa generale
Le Parti hanno sviluppato un articolato percorso negoziale volto alla definizione dell'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27 febbraio 2014 - scaduto il 31 dicembre 2016 - reso particolarmente complesso da un contesto di riferimento estremamente mutevole sia nei suoi assunti macroeconomici che normativi.
Pur nel suddetto scenario le Parti hanno ritenuto prevalente il consapevole e responsabile esercizio del proprio ruolo di fonte regolatrice di una flessibilità negoziata e tutelata, qual è la somministrazione di lavoro, capace di coniugare le esigenze di flessibilità richieste dal mercato del lavoro con l'introduzione ed il potenziamento di diritti, tutele e misure di sostegno alla continuità occupazionale, supportando i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro, ottimizzando azioni che tendono alla riqualificazione delle persone e alla valorizzazione del welfare di settore, nonché al rafforzamento delle politiche attive del lavoro.
Il nostro mercato del lavoro è investito, al pari di quelli degli altri Paesi, da profondi processi di trasformazione strutturali, destinati a subire nei prossimi anni una forte accelerazione, che incidono in maniera decisiva sulla vita dei lavoratori e delle aziende.
A fronte di questi scenari le Parti ritengono indispensabile trovare risposte che salvaguardino contemporaneamente i livelli di sviluppo macroeconomico, la coesione sociale e la qualità del mercato del lavoro.
Il confronto negoziale ha prodotto significative convergenze tra le Parti, quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, in merito:
a) alla necessità di supportare i lavoratori anche nelle fasi di non lavoro valorizzando percorsi di riqualificazione professionale;
b) alle modalità con le quali favorire la continuità lavorativa, occupazionale e salariale anche mediante forme premiali dei contratti di lavoro di maggiore durata;
c) alla valorizzazione della contrattazione come strumento di inclusione;
d) all'ulteriore valorizzazione del welfare di settore;
e) all'introduzione di forme di sostegno di natura non solo economica nei confronti dei lavoratori che presentano una maggiore fragilità occupazionale e/o una maggiore distanza dal mercato del lavoro;
f) alla valorizzazione della formazione continua e del diritto mirato alla formazione di particolari categorie di lavoratori, anche con specifica attenzione ai temi della salute e sicurezza;
g) all'introduzione di forme di premialità ed incentivazione dei comportamenti virtuosi.
Le Parti convengono di elaborare interventi anche congiunti nei confronti dei livelli istituzionali, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del lavoro in somministrazione e porre in essere normative coerenti con quanto sopra esposto.
Assolavoro, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp si impegnano reciprocamente, a nome proprio e dei relativi aderenti, al rispetto del sistema di regole sottoscritto e ad intervenire per la completa osservanza da parte dei propri associati e dei propri iscritti.
In data 21 dicembre 2018 è stata raggiunta una intesa per il rinnovo del CCNL che le Parti stipulanti hanno sottoposto all'attenzione dei rispettivi organi deliberativi e/o assembleari al fine di acquisirne il consenso nei termini previsti dai rispettivi statuti associativi e tali organi hanno deliberato positivamente sul punto.

Sfera di applicazione del contratto
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione (di seguito ApL o Agenzie) e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione, come stabilito espressamente con la clausola di inscindibilità delle norme contrattuali di cui all'articolo 56 del presente CCNL.

Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti di informazione

1. Informazioni di settore
Le Parti possono effettuare un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo di norma entro il primo semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione sull'intero settore, disaggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rapporto (ad esempio part-time). Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall'Osservatorio;
b) la formazione e la riqualificazione professionale con particolare attenzione all'andamento del diritto mirato alla riqualificazione;
c) l'andamento del sistema incentivante di cui all'art. 28 del presente CCNL.
Le Parti concordano di effettuare il monitoraggio sui percorsi occupazionali e di fornire relativa informazione ogni 12 mesi o su richiesta delle stesse.
2. Informazioni obbligatorie
Le ApL hanno l'obbligo di fornire informazione, alle OO.SS. stipulanti il presente Contratto, anche mediante l'implementazione del SIU, della sottoscrizione dei contratti di somministrazione, presso il medesimo utilizzatore, di consistenza numerica pari o superiore a 15 lavoratori.
Tale informazione verrà fornita entro il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto di somministrazione.
Le Parti concordano altresì che, in caso di missioni inferiori ai 5 giorni, tali informazioni siano rese disponibili almeno entro 24 ore prima del termine della missione stessa. Tali informazioni contengono: numero dei lavoratori in missione, azienda utilizzatrice, CCNL applicato, luogo di lavoro (Regione, Provincia e Comune) e sede di lavoro, data inizio e fine missione.
Le Parti concordano che tali informazioni sono disponibili alle strutture nazionali e alle strutture territoriali per quanto di competenza.
A tale scopo viene predisposto uno specifico modulo contenente le previste informazioni e riportato nell'allegato 4.
Le comunicazioni sono indirizzate ad un sistema informatico unificato (SIU) di cui all'articolo 53.
Nelle more dell'attivazione del sistema le comunicazioni vanno obbligatoriamente inviate, complete di tutti i dati, presso le sedi indicate dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, secondo le modalità previste dalla Commissione Paritetica.

Art. 2 - Relazioni Sindacali Territoriali
1. Al fine di rafforzare le relazioni sindacali a livello territoriale, le Parti convengono di:
- estendere ai livelli decentrati, secondo modalità definite dalle Parti stesse a livello nazionale, quanto previsto in materia di informazioni di settore per le materie di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo del SIU.
- valorizzare e rafforzare in tali ambiti la contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento agli accordi previsti nell'art. 28 (sistema incentivante);
- promuovere opportune interlocuzioni con gli Enti Locali competenti, anche definendo e sottoscrivendo eventuali intese che prevedano l'utilizzo di risorse Forma.Temp;
- rafforzare qualitativamente, potenziare e consolidare il ruolo delle Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui al punto che segue.
2. Sono istituite, in luogo delle preesistenti commissioni sindacali territoriali (CST), le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così articolate:
1. CSMT NORD: Lombardia
2. CSMT NORD OVEST: Piemonte, Val d'Aosta e Liguria
3. CSMT PROVINCE AUTONOME: Trentino Alto Adige
4. CSMT NORD EST: Veneto e Friuli Venezia Giulia
5. CSMT CENTRO NORD: Emilia Romagna
6. CSMT CENTRO: Lazio e Sardegna
7. CSMT CENTRO 2: Umbria e Toscana
8. CSMT CENTRO SUD: Marche, Abruzzo e Molise
9. CSMT SUD 1: Campania e Calabria
10. CSMT SUD 2: Puglia e Basilicata
11. CSMT SUD 3: Sicilia
3. Le CSMT sono costituite tra le Parti stipulanti il presente CCNL e si riuniscono, di norma, ogni trimestre o su richiesta di una delle Parti. Le principali funzioni loro attribuite sono:
a) il monitoraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall'attività di riqualificazione professionale e del diritto mirato;
b) il monitoraggio, mediante i dati ricavabili dal SIU di cui all'articolo 53 del presente CCNL, su apprendistato e formazione continua;
c) il monitoraggio in merito all'interlocuzione tra OO.SS. regionali e/o territoriali e singola ApL per l'attivazione della procedura per mancanza di occasioni di lavoro;
d) il monitoraggio degli accordi istituzionali stipulati nell'ambito del livello territoriale di competenza che prevedano l'utilizzo di risorse Forma.Temp;
e) il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito;
f) il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l'Accordo Interconfederale;
g) gli accordi ed il monitoraggio sulle azioni di sistema;
h) incontri con ogni singola Agenzia presente sul territorio di competenza al fine di analizzarne l'andamento occupazionale e di mercato;
i) la proposta, analisi e discussione su fabbisogni formativi territoriali evidenziati dalle Parti a livello regionale;
j) il confronto scaturente sui diritti di informazione di cui all'articolo 1, comma 2 del CCNL;
k) definizione ai sensi dell'art. 28, di accordi di II livello che prevedono l'utilizzo di risorse individuate dalla Bilateralità;
l) ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.
Tutte le attività di monitoraggio sono sviluppate secondo modalità definite dalle Parti.

Art. 3 - Commissioni Nazionali
1. Il Sistema delle Relazioni Sindacali si articola, a livello nazionale, nelle seguenti Commissioni Nazionali Bilaterali:
a) Commissione Paritetica;
b) Commissione Osservatorio e Comunicazione;
c) Commissione Prestazioni;
d) Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
e) Commissione per le Pari Opportunità;
2. Le Commissioni Nazionali sono composte ciascuna da sei membri effettivi, dei quali tre sono designati da Assolavoro e tre da Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
3. Le Commissioni Nazionali hanno sede presso EBITEMP, di cui al successivo articolo 10 che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi e, ove previsti, i compensi spettanti agli stessi.
Gli incontri si effettuano di norma mensilmente, ad eccezione della Commissione Prestazioni che si riunisce settimanalmente. e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di una delle Parti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo relativo alla Commissione Paritetica. L'attività delle Commissioni nazionali è disciplinata dal regolamento generale e dagli specifici regolamenti adottati dalle singole Commissioni.

Art. 4 - Commissione Paritetica
La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni:
- di garanzia del rispetto delle intese intercorse tra le Parti;
- di istruzione e proposta alle Parti Sociali di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del CCNL;
- di valutazione delle inadempienze contrattuali ai fini dell'applicazione delle penalità previste nell'articolo 47;
- di esame, con le modalità e le procedure previste in sede di costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di specifici istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità applicative, delle procedure e delle tempistiche previste dal contratto.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce di norma ogni mese. In via straordinaria viene convocata entro 15 giorni su richiesta anche di un solo componente della stessa.

Art. 5 - Commissione Osservatorio e Comunicazione
1. La Commissione Osservatorio e Comunicazione costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza iniziative di studio ed analisi sul quadro economico e produttivo del mercato del lavoro (e le relative prospettive di sviluppo), sul mercato del lavoro nel suo complesso con riferimento alle dinamiche di interesse del settore, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando e/o promuovendo indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni volte a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'articolo 1;
b) elabora analisi e individua esigenze, anche provenienti dalle Commissioni Sindacali Macro Territoriali di cui al precedente articolo 2 in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie;
c) cura la raccolta dei dati di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), anche mediante la stipula di convenzioni con gli Enti destinatari per legge delle comunicazioni a carico delle Agenzie (Centri per l'Impiego, Inail, Inps, Ministero del Lavoro, ANPAL, Regioni, ecc.);
d) elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata per territorio (Regione e/o Provincia) e realizza semestralmente schede analitiche di settore utilizzate per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a).
3. Relativamente alle informazioni sul lavoro in somministrazione le Parti concordano di attribuire alla Commissione Osservatorio e Comunicazione l'attuazione di un piano di iniziative di comunicazione sul lavoro in somministrazione relative al suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e alle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione e alle imprese che utilizzano tale forma di flessibilità.
A tal fine le Parti convengono di realizzare una serie di azioni mirate ad assicurare una corretta e diffusa informazione:
a) in ordine alla funzione di politica attiva del lavoro in somministrazione, con particolare attenzione ai positivi effetti dell'istituto in termini di creazione di posti di lavoro e integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (donne, lavoratori svantaggiati, disoccupati di lunga durata, disabili, ecc.);
b) in merito alle caratteristiche dell'istituto, con particolare attenzione alle garanzie e tutele previste nei confronti dei lavoratori e ai vantaggi per le aziende e il Sistema Paese della flessibilità normata, contrattata e fondata sul lavoro dipendente;
c) relativamente all'efficacia dell'istituto in termini di promozione del lavoro regolare, con particolare attenzione agli effetti sortiti nelle aree e nei settori maggiormente interessati dal fenomeno dell'economia sommersa.
d) sul welfare bilaterale di settore, composto dalle prestazioni contrattuali gestite da Ebitemp, le politiche attive e passive di Forma.Temp e la previdenza complementare di Fonte.
La dotazione economica per l'attuazione del progetto viene definita nel bilancio EBITEMP con apposito stanziamento economico.

Art. 6 - Commissione Pari Opportunità
1. La Commissione Pari Opportunità costituisce lo strumento per favorire l'inclusione sociale, contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro, sostenere buone pratiche di gestione delle diversità economiche, sociali e culturali.
2. A tal fine la Commissione attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) promuove azioni positive di genere e oltre il genere, nell'attuazione delle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d'integrazione lavorativa;
b) esamina le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
c) individua le iniziative in materia di orientamento e formazione professionale, al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro favorendo la diversificazione delle scelte lavorative, anche in lavori non tradizionalmente femminili;
d) monitora gli interventi e le prestazioni contrattualmente previsti a sostegno della e genitorialità.
e) promuove iniziative atte ad individuare strumenti idonei, sulla base di una analisi degli scenari lavorativi, al fine di prevenire ed affrontare le eventuali forme di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, recependo quanto definito dall'Accordo Quadro Interconfederale del 26 gennaio 2016 sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro (allegato 10).

Art. 7 - Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
1. La Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro:
a) formula proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle Agenzie, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrino le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;
b) elabora materiali informativi e formativi idonei a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro nel settore;
c) elabora proposte da formulare ai soggetti istituzionali aventi per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 40, del presente CCNL
2. La Commissione può relazionarsi con le CSMT sui temi di competenza ed individuare gli ambiti per la costituzione di eventuali Commissioni Paritetiche Territoriali, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., coordinandone le relative attività.

Art. 9 - Bilateralità
1. Le Parti riconoscono il valore della bilateralità quale strumento idoneo a perseguire sia lo sviluppo di un efficace sistema di Relazioni Industriali che il rispetto delle norme di legge oltreché delle finalità da queste previste.
2. In coerenza con quanto previsto al comma precedente le Parti si danno reciprocamente atto che il sistema bilaterale nel settore della somministrazione di lavoro è fondato sui seguenti Enti: FORMATEMP, EBITEMP, FONDO DI SOLIDARIETA', FONTE.
[…]

Art. 11 - Formazione
[…]
2. Formazione dei lavoratori assunti a tempo determinato (TD)
Formazione di Base

I contenuti della formazione di base sono così distribuiti:
- almeno il 40% delle risorse, alla sicurezza sul lavoro in conformità all'Accordo Quadro Stato/Regioni;
[…]

Diritti sindacali
Art. 18 - Diritti e Relazioni Sindacali

1. Articolazione
Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro in somministrazione, le parti convengono che il sistema di rappresentanza sindacale per le sole organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, specifico per i lavoratori in somministrazione, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella premessa del presente contratto è definito dall'Accordo Quadro in materia di rappresentanza del settore del 1° settembre 2016 e dall'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014.
Le parti contraenti il presente accordo concordano che in ogni singola unità produttiva delle aziende utilizzatrici che impiegano almeno 15 lavoratori in somministrazione contemporaneamente per più di 2 mesi, anche di ApL diverse potrà essere adottata una sola forma di rappresentanza di cui lettere b) e c).
a) Delegato sindacale territoriale
I delegati sindacali territoriali a livello regionale o provinciale sono nominati dalle singole organizzazioni sindacali stipulanti del presente CCNL. Sono attribuiti a tali rappresentanti le funzioni di intervento nei confronti delle ApL per l'applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e per l'applicazione dei diritti sindacali in generale, nell'ambito di un territorio provinciale, interprovinciale o regionale definito.
b) Rappresentante sindacale in azienda (RSA)
Il rappresentante sindacale in azienda viene nominato tra i lavoratori in somministrazione operanti in una impresa utilizzatrice.
Il rappresentante sindacale in azienda ha compiti di intervento nei confronti delle ApL operanti nella specifica impresa utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali territoriali operanti nel suo territorio. A tal fine le Agenzie, al verificarsi dell'evento, forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL informazioni sul numero delle aziende utilizzatrici in cui si è verificata la situazione di presenza contemporanea di almeno 15 lavoratori in somministrazione della medesima Agenzia per più di 2 mesi.
Nell'unità produttiva delle imprese utilizzatrici con almeno 15 e fino a 100 somministrati contemporaneamente presenti per almeno 2 mesi, cumulabili anche su più ApL presenti, ciascuna organizzazione sindacale firmataria il presente CCNL può nominare un Rappresentante Sindacale Aziendale, che avrà capacità di intervento su tutti i somministrati presenti, a prescindere dall'ApL di cui la RSA è dipendente.
Al superamento dei 100 somministrati è facoltà delle Organizzazioni sindacali procedere alla nomina di una seconda RSA.
Un'ulteriore RSA per organizzazione può essere nominata al raggiungimento, per singola organizzazione sindacale, del rapporto 10% iscritti su totale somministrati.
Oltre quanto previsto dal comma precedente, un'ulteriore RSA per organizzazione può essere nominata al raggiungimento, per singola organizzazione sindacale, del rapporto 20% iscritti su totale somministrati.
[…]
c) Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Le parti firmatarie il presente CCNL condividono la necessità di definire puntualmente le modalità per una regolamentazione di settore delle procedure di elezione delle RSU.
Le elezioni avvengono secondo criteri e modalità individuate dall'accordo quadro sulla rappresentanza del settore e dall'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970.
[…]
Il numero di componenti della RSU da eleggere è determinato in base al numero di lavoratori somministrati in forza all'impresa utilizzatrice, a prescindere dall'ApL di cui sono dipendenti, secondo lo schema seguente:
da 16 a 50 somministrati = 3
da 51 a 90 somministrati = 4
da 91 a 150 somministrati = 6
da 151 somministrati in su = 9
2. Comunicazione e durata in carica
[…]
Le RSA e le RSU sono titolari dei diritti e delle prerogative previste dalla legge, dagli accordi di settore, dall'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 e dal presente CCNL.
Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione della presente normativa sono sottoposte alla Commissione Paritetica.
Eventuali controversie inerenti le elezioni delle RSU sono sottoposte alle istanze definite dall'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014.
[…]

Art. 19 - Diritto di Assemblea e bacheche sindacali
1. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l'orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale presso locali messi a loro disposizione dalle imprese utilizzatrici, dove vengono esercitati i diritti dai dipendenti dell'utilizzatore così come anche previsto dall'art. 36 comma 1 e 2 del D.Lgs 81/2015. A tale scopo le Agenzie si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all'impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione.
2. Il ricorso a luoghi esterni al luogo di lavoro per la tenuta delle assemblee (o comunque diversi da quelli dove vengono esercitati i diritti dai dipendenti dell'utilizzatore) deve considerarsi eccezionale e deve essere adeguatamente motivato da Agenzia e utilizzatore.
3. Le assemblee sono convocate dalle RSA, RSU dove costituite o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
4. Le assemblee sono comunicate per iscritto alle Agenzie con un preavviso di 3 giorni lavorativi, indicando l'ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti.
5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate nei precedenti commi, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa Agenzia.
6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore cumulandole nell'anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all'unità superiore: ore lavorate/1.500 x 10 ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate.
7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all'articolo 18, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall'Agenzia, per la discussione di argomenti di interesse sindacale e del lavoro, con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni.
8. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono indire assemblee non retribuite dei lavoratori a tempo determinato non più attivi entro 30 giorni dalla fine della missione presso locali messi a disposizione dalle Agenzie.
9. Bacheche sindacali
Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 81/2015 e all'art. 25 della L. 300/1970, le ApL mettono a disposizione delle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 18, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie, bacheche per l'informazione sindacale, in ogni filiale, in luogo facilmente accessibile. Vengono altresì messe a disposizione bacheche sindacali elettroniche sui siti delle ApL in aggiunta a quelle predisposte in ogni filiale.
Le comunicazioni affisse o pubblicate nelle bacheche valgono comunque ai fini delle procedure di elezione delle RSU.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 23 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo determinato

1. L'assunzione con contratto a termine deve risultare da atto scritto, nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:
[…]
o) Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l'indicazione del soggetto erogatore dell'informazione e dell'attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente.
p) Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell'articolo 40 e con la sottoscrizione dello specifico modello allegato al presente CCNL (allegato 1, Mod B), che deve ritenersi parte integrante del contratto di lavoro e che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell'ApL previa comunicazione alla Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all'articolo 7.
q) Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, siano adempiuti dall'impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro in somministrazione ne contiene la relativa indicazione.
[…]

Art. 24 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo indeterminato e della lettera di assegnazione
1. Per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato sono previsti sia il contratto di lavoro che la lettera di assegnazione a ogni singola missione.
2. Il contratto di lavoro dovrà contenere:
[…]
i) ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l'indicazione del soggetto erogatore dell'informazione e dell'attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente.
Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell'articolo 40 e con la sottoscrizione dello specifico modello allegato al presente CCNL (allegato 1, Mod B), che deve ritenersi parte integrante del contratto di lavoro e che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell'ApL previa comunicazione alla Commissione Paritetica Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di cui all'articolo 7.
j) Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 siano adempiuti dall'impresa utilizzatrice, la lettera di assegnazione ne contiene la relativa indicazione.

Art. 26 - Apprendistato
A. Apprendistato professionalizzante in somministrazione
1. Definizione

L'apprendista viene assunto dall'Agenzia mediante contratto di apprendistato professionalizzante, svolto secondo il percorso formativo eseguito presso l'utilizzatore e redatto in forma scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal D.Lgs. 81/2015.
La retribuzione, l'inquadramento e l'orario di lavoro dell'apprendista sono disciplinati, in conformità con quanto previsto dal CCNL dell'utilizzatore ed in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, dalle norme del CCNL applicato dall'impresa utilizzatrice con riferimento al lavoratore in apprendistato di pari livello alle dirette dipendenze dell'impresa utilizzatrice medesima.
L'eventuale patto di prova potrà essere apposto al momento dell'assunzione secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicata dall'utilizzatore. In ogni caso la sua durata non potrà essere superiore a quella prevista dal presente contratto collettivo, per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento.
2. Piano formativo individuale
Il Piano formativo individuale determina, sulla base dalla disciplina dal contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice, il percorso formativo che l'apprendista in somministrazione deve compiere per conseguire la qualificazione professionale prevista.
Il Piano formativo individuale è predisposto dall'Agenzia per il Lavoro congiuntamente all'utilizzatore e al lavoratore e deve essere sottoposto al Parere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni dall'inizio della missione. Tale disposizione non opera in caso di apprendistato duale.
Il Piano formativo deve essere inviato a Formatemp solo qualora preveda percorsi formativi finanziati con le risorse del fondo stesso.
Il Parere di conformità viene rilasciato per iscritto dalla tecnostruttura di Forma.Temp entro 12 giorni dalla presentazione del piano formativo individuale. Il Parere di conformità dovrà far riferimento alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, alla ammissibilità del livello contrattuale d'inquadramento, alla coerenza del piano formativo con la qualificazione professionale proposta.
A fronte di specificate motivazioni la tecnostruttura di Forma.Temp può richiedere all'Agenzia integrazioni o riformulazioni del piano formativo presentato, sospendendo i tempi previsti per il parere di conformità.
In caso di mancata risposta da parte di Forma.Temp entro il predetto termine, il Piano formativo si intende approvato.
Il piano formativo individuale deve riportare tutto il percorso formativo necessario ai fini dell'attribuzione della prevista qualificazione professionale e deve essere inviato da Forma.Temp, per conoscenza, alle CSMT competenti per territorio secondo modalità definite successivamente dalle Parti.
Forma.Temp, sulla base del presente accordo, elabora un Report semestrale sull'apprendistato.
3. Tutor
Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore in somministrazione deve rapportarsi con due tutor, uno nominato dall'Agenzia per il Lavoro ed uno indicato dall'impresa utilizzatrice.
L'Agenzia per il Lavoro, prima di inviare in missione un apprendista, nomina il Tutor (TDA) e richiede lo svolgimento di analogo adempimento all'utilizzatore.
Il Tutor nominato dall'utilizzatore deve essere scelto tra soggetti che ricoprono una qualifica professionale non inferiore a quella individuata nel piano formativo individuale e che possiedono competenze adeguate ed un livello d'inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.-
Il Tutor di Agenzia (TDA), individuato nel piano formativo, affianca il tutor nominato dall'utilizzatore sulla base delle indicazioni individuate dal CCNL dell'impresa utilizzatrice, ed è un dipendente o un consulente dell'Agenzia per il lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell'apposito elenco istituito presso Forma.Temp.
Il TDA possiede adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della somministrazione di lavoro o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
I previsti requisiti sono successivamente verificabili da Forma.Temp che, in caso di carenza, può disporre la cancellazione dall'elenco del tutor.
Ogni Tutor di Agenzia può seguire fino ad un massimo di 50 apprendisti nel loro percorso di qualificazione.
4. Formazione dell'apprendista
L'Agenzia per il lavoro è responsabile, unitamente all'utilizzatore per quanto di sua competenza, del corretto adempimento degli obblighi formativi e, per mezzo del Tutor diretto di Agenzia (TDA), compie le seguenti attività:
a) definisce, prima dell'avvio in missione e di comune intesa con il lavoratore e l'impresa utilizzatrice, il piano formativo individuale che deve essere sottoposto alla relativa verifica di conformità da parte di Formatemp;
b) comunica al lavoratore, prima dell'inizio della missione, il tutor nominato nell'impresa utilizzatrice;
c) svolge, con cadenza semestrale e dandone conseguente comunicazione all'utilizzatore, un colloquio con l'apprendista per verificare l'effettiva attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle sue capacità professionali e personali, le difficoltà incontrate, gli eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato;
d) attesta periodicamente l'effettivo svolgimento della formazione e, sulla base delle dichiarazioni e delle attestazioni rilasciate dall'utilizzatore al termine del periodo di apprendistato svolto presso di esso, attribuisce specifica qualificazione professionale.
Al termine del periodo di apprendistato l'Agenzia attesterà, sulla base di un parere concordato tra i tutor, l'avvenuta formazione dando comunicazione all'apprendista dell'acquisizione della qualificazione professionale.
L'Agenzia per il lavoro, previo parere favorevole dei tutor, può riconoscere al lavoratore in apprendistato l'acquisizione della qualificazione professionale finale, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. e) del d.lgs. n. 81/2015 qualora sia stata completata la formazione trasversale ed almeno il 70% del percorso formativo individuato nel piano formativo individuale fermo restando quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.
Nel caso in cui la percentuale di cui al punto che precede non sia stata raggiunta, nel caso eccezionale di interruzione anticipata di missione dell'apprendista indipendente dalla volontà delle parti stipulanti il contratto di lavoro (quali, ad esempio, chiusure aziendali, ecc.), l'Agenzia, previa intesa sindacale, garantisce il completamento del percorso formativo dell'apprendista attraverso altra missione in apprendistato presso aziende utilizzatrici che applichino anche un diverso CCNL, purché la qualificazione professionale verso cui tende il piano formativo individuale originario sia prevista dal CCNL applicato dall'utilizzatore, e fermo restando la durata inizialmente prevista del percorso formativo.
L'Agenzia è tenuta a comunicare tempestivamente a Forma.Temp i nominativi degli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualificazione. Tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla CSMT competente per territorio secondo modalità definite successivamente dalle Parti.
5. Durata del periodo di apprendistato
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto di lavoro durante la missione, il periodo di apprendistato si intende prolungato nelle modalità definite dalla disciplina del contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice oppure, in mancanza, da quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 81/2015.
Lo spostamento complessivo del termine finale del periodo di apprendistato deve essere comunicato per iscritto all'apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza del termine posto inizialmente, con indicazione del nuovo termine del periodo formativo. Contestualmente il nuovo termine deve essere comunicato alla CSMT di competenza.
I periodi superiori a 30 giorni, utili ai fini del prolungamento del periodo di apprendistato, devono essere comunicati all'apprendista entro 30 giorni dalla loro maturazione.
In caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause che consentano l'attivazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), il periodo di apprendistato è prolungato per un numero di giornate pari a quelle di sospensione; in caso di riduzione dell'orario, le ore di riduzione verranno sommate al fine di ricavarne l'equivalente in giornate, con arrotondamento all'unità per le frazioni di giornata pari o superiori a 4 ore.
Le Parti escludono espressamente l'applicazione della indennità di disponibilità propria dei lavoratori già qualificati assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il lavoro.
6. Obbligo di conferma
L'obbligo di conferma previsto dalle norme vigenti in materia di Apprendistato Professionalizzante si intende in capo all'Agenzia per il Lavoro.
7. Recesso
L'Agenzia per il lavoro o il lavoratore possono recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, comunicando per iscritto la disdetta con un preavviso di 30 giorni decorrente dal medesimo termine ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile.
In caso di mancata comunicazione del recesso, il rapporto dell'apprendista prosegue alle dipendenze dell'Agenzia per il lavoro come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
8. Pareri e monitoraggio territoriale
Forma.Temp, su eventuale proposta delle Parti stipulanti, può integrare i profili formativi previsti dal Repertorio delle Professioni.
Le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) svolgono un ruolo di informazione, confronto e controllo. Sono tenute ad una costante attività di monitoraggio sulle modalità attuative dei percorsi di apprendistato, in conformità con quanto previsto dai piani formativi individuali.
Con riferimento ai compiti delle CSMT le Parti, congiuntamente a Forma.Temp, elaboreranno specifica regolamentazione al fine di garantirne l'operatività.
9. Bilateralità
In funzione della contribuzione di cui all'articolo 12 del D.lgs. 276/2003, le Parti concordano che gli apprendisti possono essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'Agenzia tramite Forma.Temp.
Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti per l'accesso alle prestazioni Ebitemp e Fondo di Solidarietà.
10. Rinvio
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente disciplina trovano applicazione le disposizioni di cui al CCNL applicato dalle imprese utilizzatrici.
B. Apprendistato di i livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di III livello per alta formazione e ricerca
1. Fermi restando gli ambiti la cui disciplina è stabilita da fonti normative nazionali o regionali, la retribuzione, l'inquadramento e l'orario di lavoro dell'apprendista sono disciplinati dal CCNL applicato dall'impresa utilizzatrice.
2. Qualora il CCNL applicato dall'impresa utilizzatrice non disponga in materia di apprendistato di I e III livello, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'Accordo Interconfederale in materia di Apprendistato sottoscritto il 18 maggio 2016 da Confindustria e da Cgil, Cisl e Uil.
3. All'apprendistato duale in somministrazione si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni del presente CCNL relative a: Tutor d'Agenzia, recesso, pareri e monitoraggio territoriale, Bilateralità.

Art. 34 - Norme Disciplinari
1. Il lavoratore in somministrazione è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici, a norma dell'articolo 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
2. L'ApL provvede, inoltre, ad affiggere nei locali della sede e degli uffici periferici, copia del presente CCNL, in modo da consentire ai lavoratori in somministrazione di prendere conoscenza delle norme disciplinari specifiche delle ApL.
3. In relazione alla particolare natura dell'attività, il datore di lavoro deve aver cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in casi di necessità o dalle quali ricevere le disposizioni.
4. Il lavoratore deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, deve osservare scrupolosamente l'orario di lavoro nonché conservare la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza.
5. L'inosservanza delle disposizioni che precedono da parte dei lavoratori in somministrazione comporta i seguenti provvedimenti, che saranno adottati dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni.
[…]

Art. 40 - Salute e sicurezza del lavoro
1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
2. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro oppure la lettera d'assegnazione o lettera consegnata al lavoratore prima dell'avvio della missione, circa il referente dell'impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente.
4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, siano adempiuti dall'impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di assegnazione ne contengono la relativa indicazione.
La formazione a carico dell'utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, di cui al successivo comma 5, nonché l'addestramento specifico devono essere effettuati all'inizio dell'utilizzazione stessa e comunque prima dell'inizio effettivo dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 37, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
5. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all'atto dell'avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall'Agenzia, anche con le modalità di delega di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle azioni in capo all'utilizzatore di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all'Accordo Stato Regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l'attività formativa sui rischi specifici per i lavoratori in missione.
6. All'atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di assegnazione, i lavoratori in somministrazione ricevono, sull'apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento di cui al punto 3.
Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all'atto della stipula del contratto, l'impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell'applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all'allegato 1, che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia.
Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali modifiche vengono definite dalla Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell'impresa utilizzatrice.
9. Al fine della tutela della salute, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. e) ed h) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita al lavoratore in somministrazione, a cura del medico competente dell'utilizzatore, copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c) del citato Decreto. La documentazione segue il lavoratore in somministrazione in missioni successive anche alle dipendenze di più imprese di fornitura.
10. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall' articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell'arco di un semestre.
11. La mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.
A tale scopo il lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all'utilizzatore, dichiarando l'interruzione dell'attività lavorativa. Qualora nell'arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R.
Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell'onere a carico dell'utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore dall'ApL con le previste modalità di erogazione.
12. Al fine di promuovere e tutelare con maggiore efficacia la salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione nei luoghi di lavoro, si prende atto dei contenuti dell'Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 su salute e sicurezza in attuazione del “Patto per la Fabbrica” e si avvia un confronto per definire le possibili ricadute nel settore della somministrazione di lavoro.

Art. 42 - Infortunio del lavoratore e trattamento economico
1. Le Agenzie sono tenute ad assicurare presso l'Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori in somministrazione soggetti all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 46 - Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato
A) Recesso ex articolo 2118
1. Ai sensi dell'articolo 2118, c.c., qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo (raggiungimento dell'età pensionabile, superamento del periodo di comporto ecc.) ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini del preavviso di cui al presente CCNL.
B) Recesso ex articolo 2119 c.c.
2. Ai sensi dell'articolo 2119, c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[…]
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano fra le cause di recesso:
- la recidiva nella non osservanza dell'obbligo di cui al comma 4 dell'articolo 34;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra i dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori, o verso il personale dell'impresa utilizzatrice incaricata del coordinamento, accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'ApL / utilizzatrice o di terzi;
- l'esecuzione di lavoro nell'impresa per conto proprio o di terzi senza il permesso del soggetto referente dell'impresa utilizzatrice;
[…]

Dichiarazione congiunta
Le Parti si danno atto che per quanto non definito dal presente CCNL si applicano le regole stabilite dai contratti collettivi delle imprese utilizzatrici per i lavoratori in missione mentre, per i lavoratori in disponibilità, valgono le regole del CCNL del Terziario.