Regione Liguria
A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Deliberazione 3 ottobre 2018, n. 250
Approvazione delle "Linee di indirizzo regionali per l'attività di vigilanza ed assistenza delle Strutture Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.C. PSAL) delle Aziende sociosanitarie liguri".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;
VISTO, in particolare, l'articolo 13 che demanda la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra gli altri, alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;
VISTO il Piano nazionale della Prevenzione 2014-2018 che, tra gli obiettivi centrali del macro Obiettivo 7 "Prevenire infortuni e malattie professionali" prevede la promozione del coordinamento dell'attività di vigilanza e il miglioramento della qualità e dell'omogeneità dell'attività di vigilanza;
VISTO il Piano regionale della Prevenzione 2014-2018, approvato con DGR n. 730/2015 e DGR n. 10/2016, che, nell'ambito dello stesso macro Obiettivo 7, intende promuovere a livello locale da parte degli Enti ispettivi l'adozione di programmi ed accordi che consentano di sistematizzare l'attività di vigilanza, attraverso la condivisione di metodologie di controllo, assicurando certezza e trasparenza dell'azione pubblica;
VISTA la DGR n. 366 del 23/5/2018 con la quale è stata approvata la rimodulazione della proroga del PRP 2018-2019;
CONSIDERATO che tra gli interventi programmati nel Piano regionale della Prevenzione 2014-2018, per dare attuazione agli obiettivi di cui sopra, è prevista, tra l'altro, la predisposizione di indirizzi operativi destinati alle Strutture Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.C. PSAL) delle Aziende sociosanitarie liguri, allo scopo di uniformare le modalità operative e la modulistica utilizzata nell'espletamento delle attività;
RITENUTO quindi necessario definire modalità condivise da parte delle Strutture Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.C. PSAL) delle Aziende sociosanitarie liguri nell'ambito delle azioni di assistenza, vigilanza e controllo, per avviare il processo di sistematizzazione ed omogeneizzazione delle attività e delle procedure, quale strumento in grado di rispondere alle richiesta di trasparenza, equità, uniformità, facilitando altresì il coordinamento con le altre istituzioni impegnate in azioni di vigilanza sul territorio regionale;
RICHIAMATA la L.R. 29 luglio 2016 n. 17, con la quale, con decorrenza l° ottobre 2016, è stata istituita l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.);
PRESO ATTO che con DGR n. 658/2017 sono state attribuite ad A.Li.Sa. le funzioni in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro nel PRP 2014-2018;
VISTO il documento concernente le "Linee di indirizzo regionali per l'attività di vigilanza assistenza delle Strutture Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.C. PSAL) delle Aziende sociosanitarie liguri", comprensivo delle "Linee di indirizzo regionali per l'attività di vigilanza nei cantieri temporanei e mobili" nonché della modulistica relativa ai "Verbali di Accesso in materia di salute e sicurezza del lavoro" e del "Modulo per la segnalazione di situazioni di rischio e/o presunte inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro", allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO che la modulistica relativa ai verbali di accesso nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo da parte delle Strutture complesse prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro delle aziende sociosanitarie liguri è stata già approvata con decreto del Direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali n. 359 del 24/11/2015;
CONSIDERATO che le Linee di indirizzo di cui trattasi sono destinate agli operatori delle Strutture Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.C.PSAL) delle Aziende sociosanitarie liguri quale strumento utile ai fini dell'espletamento delle funzioni di assistenza, vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per garantire a livello regionale una maggiore uniformità e trasparenza nelle modalità operative;
RITENUTO quindi di approvare le "Linee di indirizzo regionali per l'attività di vigilanza ed assistenza delle Strutture Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.C.PSAL) delle Aziende sociosanitarie liguri" comprensive delle "Linee di indirizzo regionali per l'attività di vigilanza nei cantieri temporanei e mobili" nonché della modulistica relativa ai "Verbali di Accesso in materia di salute e sicurezza del lavoro" e del "Modulo per la segnalazione di situazioni di rischio e/o presunte inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO che le stesse dovranno essere utilizzate dagli operatori delle S.C.PSAL delle Aziende sociosanitarie liguri nell'ambito delle attività di assistenza, vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
RITENUTO opportuno pubblicare sul sito istituzionale di A.Li.Sa. le "Linee di indirizzo regionali per l'attività di vigilanza ed assistenza delle Strutture Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.C.PSAL) delle Aziende sociosanitarie liguri", allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, affinché possano essere fruibili anche da tutti i soggetti interessati;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario;
 

DELIBERA

per quanto più estesamente esposto in narrativa e qui integralmente richiamato
1. di approvare le "Linee di indirizzo regionali per l'attività di vigilanza ed assistenza delle Strutture Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.C. PSAL) delle Aziende sociosanitarie liguri", comprensive delle "Linee di indirizzo regionali per l'attività di vigilanza nei cantieri temporanei e mobili" nonché della modulistica relativa ai "Verbali di Accesso in materia di salute e sicurezza del lavoro" e del "Modulo per la segnalazione di situazioni di rischio e/o presunte inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro", allegate sub 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le Linee di indirizzo di cui trattasi sono destinate agli operatori delle Strutture Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.C. PSAL) delle Aziende sociosanitarie liguri quale strumento utile ai fini dell'espletamento delle funzioni di assistenza, vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per garantire a livello regionale una maggiore uniformità e trasparenza nelle modalità operative;
3. di pubblicare sul sito istituzionale di A.Li.Sa. le "Linee di indirizzo regionali per l'attività di vigilanza ed assistenza delle Strutture Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.C. PSAL) delle Aziende sociosanitarie liguri", allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di A.Li.Sa.;
5. di dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 3 pagine e di n. 1 allegato di complessive n. 28 pagine.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. G. Walter Locatelli)

Allegato sub 1)

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER L'ATTIVITÀ' DI ASSISTENZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMPLESSE PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (S.C. PSAL) DELLE AZIENDE SOCIOSANITARIE LIGURI

Settembre 2018

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018
 

indice
Premessa
1. La programmazione dell’attività
2. L’attività di assistenza
2.1. I piani mirati di prevenzione
3. L’attività di vigilanza
3.1 Ruolo dell’organo di polizia giudiziaria
3.2 L’attivazione della vigilanza
3.3 La vigilanza di iniziativa
3.4 La vigilanza su segnalazione o su richiesta
4. L’intervento di vigilanza
4.1 Il sopralluogo
5. Gli atti conseguenti all’attività di vigilanza
6. Le indagini di Polizia Giudiziaria
6.1 Le indagini di Polizia Giudiziaria per infortuni sul lavori
6.1.1 Le indagini di Polizia Giudiziaria per infortuni sul lavoro su delega del Pubblico Ministero

6.1.2 Le indagini di Polizia Giudiziaria per infortuni sul lavoro di iniziativa
6.1.3 Atti di Polizia Giudiziaria specifici dell’indagine per infortuni sul lavoro
6.1.4 L’informativa per l’indagine su infortuni sul lavoro
6.2 Le indagini di Polizia Giudiziaria per malattie professionali
6.2.1. Le indagini di Polizia Giudiziaria per malattie professionali su delega del Pubblico Ministero

6.2.2 Le indagini di Polizia Giudiziaria per malattie professionali di iniziativa
6.2.3 Atti di Polizia Giudiziaria specifici dell’indagine per malattie professionali
6.2.4 Sequenza dell’indagine di Polizia Giudiziaria per malattia professionale
6.2.5 L’informativa per l’indagine su malattia professionale
Allegati A (Linee di indirizzo specifiche per Settori/Comparti/Rischi)
• “Linee di indirizzo regionali per l’attività di vigilanza nei cantieri temporanei e mobili”

Allegati B: (documentazione e modulistica)
1 Verbali di Accesso in materia di salute e sicurezza del lavoro
2 Modulo per la segnalazione di situazioni di rischio e/o presunte inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro


PREMESSA
Lo scopo delle presenti linee d’indirizzo è di mettere a disposizione degli operatori delle Strutture di Prevenzione e Sicurezza dei luoghi di lavoro (S.C. PSAL), istituiti presso i Dipartimenti di Prevenzione e Sanità Pubblica delle Aziende Sociosanitarie Liguri, uno strumento che prenda in esame e fornisca indicazioni unitarie a livello regionale, sullo svolgimento dell’attività di assistenza, vigilanza e controllo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di perseguire l’obiettivo prioritario istituzionale di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Gli operatori delle Strutture PSAL, utilizzando le presenti linee di indirizzo come riferimento nello svolgimento delle attività, in particolare, vigilanza e controllo, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e standard operativi ispirati alla massima trasparenza nei metodi, efficienza ed appropriatezza, equità ed omogeneità su tutto il territorio regionale.
La vigilanza e l’assistenza, in sinergia con la conoscenza del territorio, dei processi lavorativi e delle organizzazioni lavorative, l’informazione, la formazione ai soggetti del mondo del lavoro, la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro sono strumenti essenziali per perseguire l’obiettivo generale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali o correlate al lavoro.
Per il raggiungimento di tale obiettivo il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, al macrobiettivo 7 (salute e sicurezza sul lavoro) prevede, in particolare:
- l’implementazione dei sistemi di sorveglianza già attivi (Flussi informativi Regioni-Inail, Informo, Malprof, Sigevi, Send, ecc) e dei sistemi informativi integrati Ministeri/Regioni/Inail;
Il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e approfondimento della valutazione dei rischi e delle patologie da lavoro;
- la programmazione coordinata delle attività di vigilanza tra i diversi Enti presenti nell’ufficio Operativo regionale per specifici comparti/rischi, anche attraverso l’utilizzo di sistemi informativi integrati per la rilevazione dell’attività di vigilanza e le prescrizioni;
l’adozione di programmi ed accordi che consentano di sistematizzare l’attività di vigilanza, attraverso la condivisione di metodologie di controllo orientate ai settori/rischi considerati prioritari e all’efficacia preventiva, assicurando certezza e trasparenza dell’azione pubblica, anche attraverso strumenti quali l’audit e l’autovalutazione.
Per dare attuazione a quanto indicato nel Piano Regionale di Prevenzione è necessario attivare una serie di percorsi sinergici che possano consentire:
un miglior utilizzo delle informazioni degli archivi nazionali e locali sugli infortuni e sulle malattie professionali per individuare le misure preventive e le attività programmatone;
- il miglioramento dell’efficacia delle attività di controllo mediante un approccio di tipo proattivo, orientato al supporto al mondo del lavoro, attraverso la sperimentazione di strumenti quali i Piani Mirati di Prevenzione (PMP) in alcuni settori specifici e in alcune realtà territoriali.

1. LA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ
La programmazione delle attività delle S.C. PSAL si sviluppa su due filoni principali:
- uno sulla base del programma strategico generale elaborato su indicazioni programmatiche nazionali, regionali e locali che tengono conto dell’analisi di specifici dati derivanti dai flussi informativi, finalizzata pertanto ad interventi nelle situazioni a maggior rischio;
- l’altro istituzionale e non programmabile, attivato sulla base di esposti, richieste, situazione o condizioni emergenti.
L’attività delle S.C. PSAL tende ad essere sempre più centrata su azioni di prevenzione programmate e mirate a far crescere l’attenzione e la cultura della salute e della sicurezza nei professionisti, nelle imprese e nei lavoratori; è quindi indispensabile il coinvolgimento delle diverse articolazioni sociali e istituzionali presenti sul territorio.
Le scelte programmatiche verranno pertanto presentate alle organizzazioni sindacali e di categoria interessate e potranno essere rese pubbliche sui siti aziendali; devono essere adottati adeguati ed efficaci strumenti di comunicazione e diffusione delle attività di prevenzione e delle novità introdotte negli adempimenti per le aziende, fornendo assistenza all’utenza esterna soprattutto attraverso il supporto alle associazioni di categoria prediligendo le sedi istituzionali del comitato ex art. 7 e sue articolazioni territoriali.
Per rendere maggiormente efficace l’azione di prevenzione i programmi di vigilanza si dovranno associare ad interventi di assistenza che prevedono anche l’illustrazione dei livelli minimi di sicurezza ritenuti necessari.
Inoltre va ricercata la massima integrazione tra gli operatori delle diverse strutture organizzative della ASL deputate alle attività di vigilanza, ispezione e controllo, e con ARPAL, Ispettorato Nazionale del lavoro e Vigili del Fuoco Autorità Portuali e Polizie locali, attraverso il coordinamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 81/08, la condivisione degli archivi e sistemi informativi, l’effettuazione, ove utile e opportuno, di sopralluoghi e controlli coordinati/congiunti, la predisposizione di provvedimenti concordati relativamente alle aree di intervento comuni.
Nella programmazione delle attività di vigilanza sarà importante individuare gli operatori in base a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal piano aziendale in materia di anticorruzione e trasparenza.

2. L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
La strutture PSAL incardinate nel dipartimento di Prevenzione delle ASL del sistema sanitario regionale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 81/2008, sono impegnate a fornire all'utente, cittadino, ditta, impresa, associazioni, Ente, servizi finalizzati a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il piano nazionale prevenzione (PNP) infatti, alla tematica tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro, oltre alla rilevanza etica, istituzionale e normativa, aggiunge l'ulteriore aspetto dell'importanza sociale dell'esistenza del lavoro, affermando come il contrasto degli infortuni e delle patologie del lavoro correlate assume una valenza economica e sociale ancora più ampia di quella finora tradizionalmente assegnata, attraverso gli strumenti del controllo, della promozione e del sostegno.
Sempre il PNP richiede di migliorare la qualità e l’omogeneità dell’attività di vigilanza anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di strumenti di enforcement quali l’audit e di adottare atti di indirizzo nazionali e regionali finalizzati a garantire uniformità e trasparenza nell’attività di vigilanza e controllo e loro monitoraggio.
Il servizio sanitario e le Strutture di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per garantire trasparenza, equità, uniformità ed efficienza devono mettere in atto modalità di erogazione delle prestazioni concrete, condivise e sincrone al contesto sociale attuale.
I servizi erogati dalle PSAL possono essere classificati, in un’ottica di processo, in almeno quattro macrocategorie prevalenti i cui ambiti hanno necessariamente margini sfumati.
Le categorie richiamano le aree amministrative, tecniche, sanitarie, di promozione della salute e sicurezza alle quali afferiscono le varie e differenziate prestazioni erogate.
La distinzione dei processi ci permette di avere in maniera sintetica le informazioni necessarie per pianificare ogni singola prestazione ma soprattutto uno strumento immediato per definire gli aspetti che si interfacciano costantemente in tema di sicurezza e salute sul lavoro: emersione delle criticità, studio delle evidenze, valutazione delle possibili soluzioni tecnico-sanitarie, progettazione di forme di assistenza, informazione e formazione, vigilanza e controllo.
Per l'impresa una logica integrata, riconducibile anche ad una attiva collaborazione ed interazione dei vari attori, datore di lavoro, responsabile servizio prevenzione e protezione, medico competente e lavoratore, è espressamente richiamata dal D.Lgs. n. 81/08 quale elemento indispensabile per effettuare una corretta valutazione del rischio.
Pertanto attuare strategie di prevenzione che siano trasversali ai vari processi, e necessariamente tra loro interconnesse, condivise con i vari stakeholder, permette di rendere note le criticità, raggiungere un numero maggiore di utenti superando l'azione puntuale ed incrementando una logica di sistema, fornire forme omogenee di assistenza, informazione e formazione, e di effettuare azioni di vigilanza e controllo.

2.1 I Piani Mirati di Prevenzione
In quest’ottica i Piani Mirati di Prevenzione (PMP) possono rappresentare uno strumento in grado di rispondere alle richiesta di trasparenza, equità, uniformità e coinvolgimento attivo degli stakeholder per una crescita globale della cultura della sicurezza.
I PMP possono essere quindi considerati modelli di intervento sinergico tra i diversi soggetti istituzionali, anche ai fini della valutazione di efficacia dell’attività di assistenza alle imprese e nella logica di una maggiore efficienza dei servizi e di una moderna evoluzione delle modalità e dei sistemi di vigilanza e di prevenzione, attraverso un percorso che prevede:
• Progettazione condivisa dell’intervento in loco e individuazione di indicatori per la verifica dell’efficacia dell’azione
• Individuazione Aziende da coinvolgere nel piano e informazione su obiettivi, modalità e strumenti di supporto caratterizzanti l’intervento
• Formazione e informazione alle varie figure aziendali su metodologie e strumenti tecnici, Incentivazioni, buone prassi organizzative e accordi di contesto utili al miglioramento delle performance in SSL in ottica gestionale
• Monitoraggio/controllo durante il periodo dell’intervento
• Verifica dell’efficacia dell’intervento di prevenzione
• Piano di comunicazione e condivisione

3. L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Il D.Lgs. n. 81/08 ha riconfermato la competenza preminente e nella maggior parte dei casi esclusiva in materia di vigilanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in carico alle ASL.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, salvo competenze specifiche di altri soggetti istituzionali.
La vigilanza è uno strumento essenziale per ottenere effetti correttivi e perseguire l’obiettivo generale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare, per contrastare e intervenire efficacemente sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali o correlate al lavoro, attraverso azioni impositive, sanzionatone e repressive.
Esistono tuttavia altri strumenti di prevenzione:
• conoscenza del territorio, dei processi lavorativi, delle organizzazioni lavorative, del fenomeno infortunistico e tecnopatico;
• informazione/formazione/assistenza ai soggetti del mondo del lavoro;
• promozione della salute e della sicurezza sul lavoro etc.,
che sono messi a disposizione dell’Organo di vigilanza per ottenere l’obiettivo del un miglioramento complessivo delle condizioni lavorative e della salute dei lavoratori, favorire la responsabilizzazione di datori di lavoro, lavoratori e cittadini nell’ottica della diffusione della cultura della sicurezza.
Data la varietà delle situazioni in cui ci si trova ad intervenire e la complessità dell’attività di vigilanza, il suo svolgimento richiede agli operatori particolari conoscenze e competenze tecniche e multidisciplinari per assolvere i propri compiti.
Gli interventi di norma sono condotti da due operatori.
La vigilanza non coincide con le funzioni e le attività di Polizia Giudiziaria (PG), perché, nel suo sviluppo, può produrre atti diversificati non necessariamente di PG.
L’attività di vigilanza prevede l’effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori, prendendo in esame tutti i fattori tecnici, organizzativi e gestionali delle attività lavorative e di verificare l’adozione delle cautele necessarie e di promuovere l’attuazione di misure di prevenzione e protezione per assicurare il rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, contrastare gli infortuni e le malattie professionali e promuovere la formazione ed informazione nella specifica materia.
Se vengono evidenziate violazioni alla normativa sulla sicurezza il personale ha l’obbligo, stabilito da norme penali, di sanzionare le violazioni e prescrivere il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità, utilizzando, nel caso dei reati contravvenzionali per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, l'istituto della prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/94, atto dovuto al fine di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e che da esso scaturisca un evento più grave. Oltre alle prescrizioni gli ispettori del lavoro possono emanare disposizioni nei casi specifici previsti dalla norma.
L’esercizio dell’azione penale deve avvenire in coerenza con l’art. 112 della Costituzione e con quanto previsto dal CPP per quanto riguarda funzioni di Polizia Giudiziaria (art. 55): anche di iniziativa, si deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare le responsabilità connesse e compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, svolgere ogni indagine disposta o delegata dall’Autorità Giudiziaria.
Le funzioni di P.G. prevedono inoltre l’esecuzione di azioni di cui si riporta, in maniera non esaustiva, quelle ricorrenti con maggior frequenza:
• Obbligo di riferire per iscritto la notizia del reato al Pubblico Ministero senza ritardo (Art. 347)
• Assicurazione delle fonti di prova (Art. 348)
• Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone (Art. 349)
• Sommarie informazioni dei testimoni e della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (Artt. 351 e 350)
• Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, perquisizioni (Artt. 352 - 353)
• Acquisizione di plichi o corrispondenza (Art. 354)
• Sequestro probatorio (Artt. 253-265) preventivo (Artt. 321-323)
• Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria: Prescrizioni, Informativa, Rapporti con allegati (Art. 357).

3.1 Il ruolo dell’organo di Polizia Giudiziaria
La vigilanza, coerentemente all’art. 21 della L. 833/78, viene esercitata dagli operatori con nomina prefettizia di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, spetta quindi al Prefetto, su proposta del Presidente della Regione, stabilire quali addetti ai servizi che operano in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro assumano la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.
Il rapporto dell’Organo di PG con l’Autorità Giudiziaria è definito nell'art. 109 della Costituzione che stabilisce “l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria” pertanto "senza filtri” da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, ovvero un rapporto funzionale diretto dell’Autorità Giudiziaria con i Servizi nella loro veste di Organo di PG.
Il rapporto funzionale diretto non è con i singoli Operatori UPG dei Servizi ma con i Direttori/Responsabili dei Servizi stessi" sono quindi i Direttori/Responsabili dei Servizi che assicurano l’espletamento delle funzioni di PG del Servizio nel rispetto del CP e del CPP, organizzando, tramite adeguate indicazioni le attività di iniziativa (art. 55 c. 1 CPP) e quelle delegate dalla Procura (art. 55c. 2 CPP).
Gli Operatori dei Servizi che hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono accedere a tutti i luoghi di lavoro per svolgere le attività necessarie e redigere gli eventuali atti di PG conseguenti; tali atti saranno trasmessi all’Autorità giudiziaria a cura di Direttori/Responsabili.
La qualifica di UPG è riferita alle specifiche competenze come previsto dall'alt 57 c 3 CPP, ovvero nell’ambito della “salute e sicurezza sul lavoro”, e nei limiti del territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (salvo delega dell’Autorità Giudiziaria) e del proprio orario di lavoro.

3.2 L’attivazione della vigilanza
Affinché l’attività di vigilanza sia coerente con i requisiti sopra richiamati, è indispensabile che anche i criteri di attivazione siano trasparenti.
La vigilanza può essere attivata sia nell’ambito di uno specifico programma di lavoro (ad esempio progetto, piano mirato, ...), sia a seguito di segnalazione, richiesta di intervento o delega dell’A.G. L’ambito al quale si rivolge l’attività di vigilanza dei Servizi è individuato nel D.Lgs. n. 81/2008; infatti, la lettura integrata dell'art. 3 c. 1 e dell'art. 13. c. 1 definisce il campo di applicazione del Decreto medesimo e l’Organo di vigilanza.
Pertanto possono essere oggetto di programmazione e di effettuazione di attività di vigilanza tutti i comparti produttivi, sia nelle attività lavorative pubbliche che private, nonché tutte le tipologie di rischio lavorativo a prescindere dallo specifico comparto di riferimento (salvo eccezioni esplicitamente indicate in normativa).
I criteri di programmazione dell’attività di vigilanza devono essere esplicitati ed evolvere in coerenza con il continuo sviluppo tecnologico e organizzativo delle attività lavorative.
In ogni caso, qualunque sia l’origine, uno specifico intervento di vigilanza è organizzato ed effettuato nell’ambito delle complessive attività dei Servizi e degli obiettivi generali e specifici degli stessi e non può essere attivato a seguito di autonoma iniziativa o valutazione del singolo Operatore UPG.

3.3 La vigilanza di iniziativa
Le attività svolte d’iniziativa avvengono su programmazione diretta delle S.C. PSAL, collocata all’interno della programmazione complessiva delle attività dei Servizi quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione. Deve tener conto delle indicazioni dettate in merito dagli specifici Piani Nazionali e Regionali di prevenzione e utilizzare le fonti informative presenti nelle banche dati previste nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e cioè i sistemi informativi: Flussi, Informo, Mal-Prof, ecc., nonché le banche dati delle notifiche preliminari, segnalazioni, controllo del territorio, progetti specifici, piani mirati di prevenzione, ecc.
La vigilanza su programma è attuata preferibilmente con progetti e piani specifici di valenza nazionale, regionale o locale; l’intervento di vigilanza può riguardare controlli su uno o più requisiti specifici del processo produttivo per stabilire i livelli di conformità e/o di rischio relativi solo al singolo processo oppure i controlli possono riguardare la valutazione del sistema di prevenzione attuato, sue parti o processi o su una intera organizzazione.
È necessario esplicitare e standardizzare quanto più possibile le modalità con le quali i singoli interventi di vigilanza vengono effettuati. Ciò al fine di rendere più agevole e trasparente l’attività degli operatori addetti alla vigilanza ma soprattutto per fornire all’utenza garanzie di interventi imparziali e non affidati alla soggettività del controllore.
La vigilanza su programma è attuata con progetti e piani specifici di valenza nazionale, regionale o locale; per produrre esiti efficaci è indispensabile che, in sede di programmazione, sia fondata su alcuni elementi cardine: analisi dei problemi, individuazione degli obiettivi, definizione delle azioni, confronto con gli interlocutori, individuazione degli Operatori partecipanti al singolo progetto con figure di riferimento, previsione dei tempi e delle risorse necessari, individuazione di indicatori per la gestione e valutazione.
La scelta degli obiettivi della vigilanza su programma è basata sulla esplicitazione di precisi criteri di categorizzazione dei rischi lavorativi nel contesto territoriale e generale. In particolare nella scelta delle singole aziende su cui operare i controlli si terrà conto anche del tempo intercorso dall’ultimo controllo e dell’evidenza di eventuali “eventi sentinella”.

3.4 La vigilanza su segnalazione o su richiesta
Possono essere segnalati problemi o situazioni di criticità che riguardano la sicurezza sul lavoro e/o la salute dei lavoratori. Le segnalazioni/denunce/esposti della presenza di rischi o situazioni di inottemperanza alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere presentate dal lavoratore o suoi rappresentanti (RLS, Sindacati aziendali o esterni) in forma scritta usando l’apposito modulo, presso gli uffici della S.C. PSAL o gli Uffici Relazioni con il Pubblico.
Le segnalazioni/denunce/esposti possono pervenire alla S.C.PSAL attraverso le seguenti modalità:
• posta
• fax;
• posta elettronica aziendale (pec);
• consegna diretta agli uffici ASL;
• accesso diretto dell’esponente presso gli uffici della S.C. PSAL.
Qualora la segnalazione pervenga per via telefonica, l’operatore risponderà che la sola segnalazione telefonica può non essere sufficiente ad avviare il procedimento e che deve pertanto essere trasmessa una segnalazione scritta, in forma non anonima, con i riferimenti dell’esponente.
A quest’ultimo dovrà essere reso noto che, in caso di richiesta da parte del soggetto controllato, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad informare lo stesso del contenuto della segnalazione, nonché, all’occorrenza, del nominativo dell’autore della segnalazione, rispetto alla necessità della difesa in giudizio del richiedente l’accesso, nel caso in cui il contenuto risulti diffamatorio.
Il personale della struttura, valutata la congruità della segnalazione in termini di gravità e competenza, metterà in programmazione l’intervento garantendo in ogni caso il segreto d’ufficio su modalità e contenuto della segnalazione.
Si ribadisce che verranno messi in programmazione, in via prioritaria, solo gli esposti/segnalazioni che abbiano autore identificabile e contenuti circostanziati provenienti da lavoratori o loro rappresentanti e riconducibili ad una specifica realtà aziendale e che comunque la presentazione di una segnalazione/esposto non dà corso ad una verifica immediata.
Secondo le direttive date dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Direttiva Sacconi 2008), le comunicazioni di provenienza anonima e quelle non riconducibili ad uno specifico soggetto interessato, non verranno prese in considerazione nella programmazione delle attività degli uffici ma al più inserite nell’attività di vigilanza “di iniziativa”; d’altro canto queste, se risultano circostanziate e relative a rischi gravi ed imminenti, verranno comunque valutate dal Direttore del Servizio o dal Dirigente incaricato per l’adozione delle eventuali iniziative conseguenti.
Il Direttore della Struttura o il Dirigente incaricato valuta l’oggetto ed il contenuto della segnalazione anche in base alla disamina della documentazione agli atti della ASL o delle eventuali informazioni e/o documenti acquisiti da altre amministrazioni e dispone i provvedimenti conseguenti: attivazione del controllo con gli accertamenti ritenuti opportuni ovvero archiviazione motivata della segnalazione, con annotazione formale, dandone comunicazione all’esponente.

4. L’INTERVENTO DI VIGILANZA
Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, devono essere ricercate le strategie atte a svolgere l’intervento, caso per caso, adottando comportamenti e metodi ispirati alla massima trasparenza operativa e procedurale, all’efficienza, all’appropriatezza, all’equità ed omogeneità su tutto il territorio regionale.
Gli Operatori dei Servizi, per esplicare l’intervento di vigilanza, possono visitare i luoghi di lavoro in virtù di un potere conferito da specifiche norme di legge (art. 21 L. n. 833/78; art. 64 DPR n. 303/56);
L’intervento di vigilanza avviene mediante un sopralluogo in uno specifico cantiere/contesto produttivo nell’ambito dello specifico mandato ricevuto dal Servizio, per verificare il rispetto degli obblighi dettati dalle norme che tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori e pertanto con un obiettivo mirato alla prevenzione. L’accesso è indispensabile e, se negato, configura commissione di reato nei confronti degli Operatori dei Servizi di Vigilanza.
Nel caso di diniego all’accesso, gli Operatori UPG incaricati dell’intervento di vigilanza, dopo aver esperito ogni opportuno tentativo per convincere i soggetti coinvolti a consentire l’accesso, essendo prioritaria la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, provvederanno a contattare con urgenza un Organo di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato etc.) per ottenere immediato supporto operativo affinché sia consentito l’accesso e l’intervento necessario nei luoghi di lavoro; successivamente, messa in sicurezza la situazione lavorativa ove necessario, gli Operatori UPG dei Servizi potranno provvedere a redigere notizia di reato per violazione dell’art. 340 CP e/o 452 septies CP.
L’attività di vigilanza è prevalentemente una attività di natura amministrativa di controllo finalizzata alla verifica, rispetto alle specifiche attività lavorative, della corretta applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori atte a eliminare o ridurre tutti i rischi ad esse collegate e permane tale fino a quando a seguito dei suddetti accertamenti non si configurino di indizi di reato rientranti nella sfera di competenza.
L’ipotesi che esista, secondo l’Operatore, un reato, determina un cambiamento importante nella prosecuzione dell’intervento sia per le modalità, sia per gli atti conseguenti, sia per le interfacce di riferimento e deve essere eseguita con le garanzie previste dal codice di procedura penale.

4.1 Il sopralluogo
Il sopralluogo è eseguito, di norma, da due operatori con qualifica di UPG e avviene osservando le seguenti modalità:
• gli operatori devono essere facilmente riconoscibili: espongono a vista il cartellino di riconoscimento, si qualificano mostrando nel caso il tesserino di riconoscimento UPG a chi li accoglie e dichiarano le finalità del sopralluogo; è, inoltre, opportuno un idoneo abbigliamento che evidenzi l’appartenenza all’Azienda ASL.
Fatti salvi gli interventi di vigilanza con necessità di urgenza, gli operatori chiedono di conferire con: un rappresentante dell’azienda (Datore di Lavoro, Dirigente, Direttore Tecnico di Cantiere, Preposto, Capocantiere, RSPP) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), se presenti, e con il CSE se necessario.
È responsabilità di ciascun operatore tutelare prioritariamente la propria salute e sicurezza e quella del collega o di altri soggetti presenti; pertanto, durante il sopralluogo gli Operatori indossano correttamente i necessari DPI prevedibili in ragione del luogo e delle lavorazioni da ispezionare, adottando tutte le cautele ed evitando accuratamente di esporsi a rischi gravi o a dubbie condizioni di sicurezza.
Al termine è rilasciato un verbale di accesso (v. Allegato 1) con valenza amministrativa che dà atto dell’attività effettuata, contenente almeno i riferimenti del Servizio, data dell'intervento, nominativi degli operatori, motivo dell’intervento, osservazioni o dichiarazioni della persona che assiste allo stesso. Il verbale di accesso viene controfirmato dal rappresentante dell’azienda presente, opportunamente identificato.
In caso di pericolo grave ed imminente, gli operatori dovranno adottare un provvedimento per interrompere la situazione di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza:
- Imposizione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo ex art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 758/94 da riportare sul verbale di prescrizione;
- Verbale di sequestro preventivo ex art. 321 CP.

5. GLI ATTI CONSEGUENTI ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
A seguito dell’attività di sopralluogo e/o delle valutazioni di tipo tecnico eseguite, nel caso emergano ipotesi di reato, gli Operatori UPG, conformemente all’art. 55 CPP, dovranno proseguire l’intervento producendo atti con questo coerenti per assicurare le fonti di prova e raccogliere tutto quanto possa essere utile per l’applicazione della legge penale ed impedire che i reati producano ulteriori conseguenze. Inoltre dovranno essere individuati gli autori del reato. Tutto quanto premesso nel rispetto del segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 CPP.
È necessario che i Servizi, attraverso i loro Operatori UPG, documentino dettagliatamente l’attività di PG svolta ai fini di favorire un corretto svolgimento del procedimento penale, a titolo non esaustivo la documentazione utile, oltre al verbale di accesso, è la seguente:
• esposti, denunce, ...
• sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
• informazioni assunte, a norma dell'articolo 351 CPP
• atti relativi a sequestri
• operazioni e accertamenti previsti dall’art. 349 (identificazione delle persona nei confronti della quale sono svolte indagini e di altre persone)
• operazioni e accertamenti previsti dall’art. 354 (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone - sequestro)
• atti, che descrivono fatti e situazioni rilevate nelle immediatezze degli eventi in esame, eventualmente compiuti sino a che il Pubblico Ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
Oltre a questi potranno essere emessi:
• Verbale di prescrizione art. 20 D.Lgs. 758/94
• Verbale di disposizione ex art. 302 bis del D.Lgs. n. 81/08 o Verbale di disposizione ex art. 10 DPR n. 520/55 (solo nei casi esplicitamente previsti nel D.Lgs. n. 81/08
• Verbale di sanzione amministrativa (ex art. 301 bis D.Lgs. n. 81/08)
• La sospensione dell'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Fatti salvi gli atti urgenti, l’attività di PG, così documentata, è trasmessa al Pubblico Ministero a cura del Direttore/Responsabile della S.C. PSAL.

6. LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Le indagini relative ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali sono compito peculiare dell’Organo di Polizia Giudiziaria (PG) in riferimento a reati ex art. 589 CP (omicidio colposo) ed ex art. 590 CP (lesioni colpose) commessi con violazione di norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Esse sono effettuate dai Servizi con due essenziali finalità:
1. contribuire alla risposta di giustizia dell’Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti coinvolti in infortuni e malattie professionali, garantendo la raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto (elemento oggettivo) ed alla individuazione del colpevole (elemento soggettivo) per consentire al Pubblico Ministero (PM) la valutazione della Notizia di Reato e l’efficacia dell’esercizio dell’azione penale.
2. conoscere le dinamiche degli infortuni ed i determinanti infortunistici nonché le esposizioni a fattori di rischio per la salute, per produrre cambiamenti tecnici e organizzativi sul lavoro, idonei ad evitare il ripetersi di infortuni o malattie professionali analoghi.
I Servizi impegnano le risorse necessarie alle indagini nei casi di infortunio o di malattia professionale nei quali, ragionevolmente, possano prodursi prove efficaci o utili al processo penale.
I Servizi, in tali attività di indagine, si muovono fin dai primi atti come Organo di Polizia Giudiziaria nel rispetto del CPP, in quanto, fin dall’attivazione dell’indagine, è presente una concreta ipotesi di reato.

6.1 Le indagini di Polizia Giudiziaria per infortuni sul lavoro
6.1.1 Le indagini di Polizia Giudiziaria per infortuni sul lavoro su delega del Pubblico Ministero
Le indagini possono essere disposte e dirette dal PM, con delega alla P.G. (art. 370 CPP) che indichi le modalità, gli atti da compiere e le finalità. L’Organo di PG si attiene al contenuto, ai quesiti specifici ed ai tempi previsti nella delega, salvo riacquistare sfere di autonomia (più o meno ampie) in relazione ad indagini richieste da “elementi successivamente emersi” (art. 348 c.3 CPP).

6.1.2 Le indagini di Polizia Giudiziaria per infortuni sul lavoro di iniziativa
I Servizi valutano i casi di infortunio sul lavoro, nel rispetto della procedibilità d’ufficio ai sensi degli artt. 589, 590, 583 CP, oppure a fronte di querela della persona offesa ai sensi dell’art. 582 CP. Le modalità di gestione degli interventi sarà attuata secondo il protocollo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria sottoscritto dalla Regione Liguria il 1° luglio 2013 e dalle modifiche successivamente concordate e fino a quando non intervengano le direttive del PM (art. 348 c. 3 CPP).

6.1.3 Atti di Polizia Giudiziaria specifici dell’indagine per infortuni sul lavoro
Nell’ambito dell’attività di indagine di PG per infortuni sul lavoro, assume particolare importanza la documentazione dell'attività di PG ai sensi dell’art. 357 CPP, in quanto, sulla disponibilità e sulla correttezza di tale documentazione si supporta l’indagine con le connesse valutazioni di responsabilità per violazione degli artt. 589 o 590 CP.
È quindi indispensabile che la P.G. annoti secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova documentando con verbali i seguenti atti:
• denunce, querele e istanze presentate oralmente
• sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
• informazioni assunte da persone informate sui fatti a norma dell'articolo 351 CPP
• sequestri
• operazioni e accertamenti previsti dall’art. 349 (identificazione delle persona nei confronti della quale sono svolte indagini e di altre persone)
• operazioni e accertamenti previsti dall’art. 354 CPP (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone; verbale di rilievi fotografici).
Requisito essenziale è appunto l’attivazione tempestiva delle indagini, in quanto alcuni accertamenti (ad esempio fotografie, schizzi etc.) sono atti di PG non ripetibili compiuti nelle immediatezze dell’evento; tali atti, opportunamente qualificati come atti di PG non ripetibili (art. 354 CPP), confluiscono direttamente nel fascicolo del dibattimento (e non solamente nel fascicolo del PM), e saranno quindi utilizzabili in sede dibattimentale, potendo contribuire in modo spesso determinante all’esito positivo delle indagini effettuate.
Nel caso si rendano necessarie indagini o accertamenti con specifiche competenze tecniche (prove tecniche strutturali, analisi di laboratorio etc.), l’Organo di PG, anche di propria iniziativa o a seguito di delega del PM, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera, ai sensi dell’art. 348 CPP.
Nel caso si tratti di accertamenti tecnici caratterizzati da non ripetibilità così come previsto all’art. 360 CPP (incidente Probatorio), l’Organo di PG riferisce al PM che valuta se procedere disponendo le eventuali modalità di esecuzione.

6.1.4 L’informativa per l’indagine su infortuni sul lavoro
L’informativa è l’atto conclusivo dell’indagine di PG per infortuni sul lavoro ed è trasmessa alla Procura della Repubblica; l’atto è firmato dagli Operatori UPG che hanno condotto l’indagine ed è accompagnato con nota di trasmissione a cura del Direttore/Responsabile del Servizio.
L’informativa, costituita da una relazione con allegati (annotazioni di PG ex art. 357 CPP ed altri atti), deve contenere tutte le informazioni utili al PM per esercitare efficacemente l’azione penale.
L’informativa, in ogni caso, è costituita dai seguenti contenuti essenziali:
a) Informazioni generali
• data e ora di acquisizione della notizia di reato e del soggetto segnalante oppure data della delega del PM
• luogo e data dell’evento infortunistico e della commissione del reato
• generalità della persona offesa e lesioni subite
• reati per i quali si procede
• nominativo degli UPG che hanno svolto le indagini
• evento infortunistico
• ricostruzione dinamica dell’evento
• rapporto di causa con l’evento: ricostruzione ed analisi del nesso causale ai sensi degli artt. 40, 41, 43 CP,
• eventuali motivazioni dell’impossibilità a ricostruire l’evento
b) individuazione di responsabili
• valutazione dei reati commessi in violazione di norme sulla salute e sicurezza del lavoro
• analisi dei singoli nessi causali quale fonte essenziale del riconoscimento del reato colposo
• valutazione del contesto generale di rischio, nel quale si inseriscono i nessi causali, per rafforzare la loro eventuale causalità all’evento
• analisi delle responsabilità individuali
• eventuali motivazioni dell’impossibilità ad individuare responsabilità penali
c) individuazione di eventuale valutazione della responsabilità amministrativa dell’azienda ex D.Lgs. n. 231/2001 (sono di interesse gli infortuni sul lavoro occorsi dopo 25/08/2007)
• valutazione di applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001
• acquisizione di documentazione utile alla ricerca della colpa di organizzazione dell’azienda ex D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, per la mancata prevenzione del reato di lesioni colpose o omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro; richiesta di Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 o di documentazione correlabile allo stesso
• identificazione dei soggetti dell’Azienda (apicali o subordinati) che hanno commesso violazioni in rapporto causale con l’infortunio
• valutazione della sussistenza del requisito dell’interesse o vantaggio ex D.Lgs. n. 231/2001
• valutazione delle deleghe di responsabilità ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 alla luce della presenza o meno del Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008
d) Allegati all’indagine
• atti di PG qualificati come non ripetibili ai sensi dell’art. 348 CP
• atti di PG relativi all’indagine
• riferimento ad altri atti comunicati separatamente (verbali 758, sequestri etc.)
• verbale di rilievi fotografici
• documentazione acquisita utile alla comprensione dell’informativa (documenti tecnici quali DVR, POS etc.)
• documentazione sanitaria sulle lesioni subite
• documentazione amministrativa (visure, contratti etc.)

6.2 Le indagini di Polizia Giudiziaria per malattie professionali
6.2.1 Le indagini di Polizia Giudiziaria per malattie professionali su delega del PM
Le indagini su delega del PM seguono le modalità di attivazione e conduzione previste dal PM nella specifica delega, tipicamente ai sensi dell’art. 370 CPP. L’Organo di PG si attiene al contenuto, ai quesiti specifici ed ai tempi previsti nella delega.

6.2.2. Le indagini di Polizia Giudiziaria per malattie professionali di iniziativa
I Servizi valutano i casi di malattia professionale, nel rispetto della procedibilità d’ufficio ai sensi degli artt. 589, 590, 583 CP, oppure a fronte di querela della persona offesa ai sensi dell’art. 582 CP; il flusso informativo di maggior interesse, in relazione agli accertamenti in tema di malattie professionali, è quello che perviene alle PSAL quale destinataria di referti (art. 365 del C.P. e 334 C.P.P.) e di denunce (art. 139 DPR n. 1124/65 e D.M. 27/04/2004 ed aggiornamenti)
Una volta acquisite le denunce, sarà compito della S.C. valutare le medesime al fine di individuare quelle meritevoli di approfondimento.
Tale valutazione dovrà tener conto, in coerenza con quanto previsto dalla L. n. 833/78, sia dalla funzione istituzionale di prevenzione della PSAL, sia dei compiti di Polizia Giudiziaria che la predetta legge ha parimenti previsto.
Dovranno essere sottoposte a lettura critica tutte le notizie di MP che perverranno alla S.C. PSAL. Se dalla lettura critica si evidenzierà che l’esposizione al fattore di rischio correlato alla malattia oggetto della segnalazione è avvenuta in un’azienda ubicata nel territorio di competenza di un’altra ASL, la segnalazione verrà trasmessa direttamente all’ASL di competenza, che se ne farà carico anche per gli aspetti inerenti ai rapporti con l’A.G.
Sulla base di quanto sopra potranno verificarsi le seguenti situazioni:
A. Assenza di malattia.
B. Presenza di malattia non correlabile ad esposizione professionale.
C. Presenza di malattia di origine professionale la cui entità della lesione non prevede la procedibilità d’ufficio (lesione di durata inferiore ai 40 giorni o presenza di deficit funzionali tali da non configurare un indebolimento permanente d’organo).
D. Presenza di malattia di origine professionale la cui entità della lesione prevede la procedibilità d’ufficio.
Le indagini saranno effettuate in tutti i casi di malattie professionali procedibili d’ufficio di cui al precedente punto D), per i quali non si configurino i seguenti criteri negativi:
a) Malattie di possibile origine professionale insorte da oltre 6 anni e per le quali non si sia manifestato un aggravamento negli ultimi 6 anni (l’eventuale reato di lesioni colpose è prescritto)
b) Quando si tratti di lavoratori che sono stati esposti all’agente causale presso numerose aziende per cui risulta impossibile individuare una responsabilità prevalente o determinate
c) Casi in cui risulti impossibile un’indagine sul nesso di causalità (es. impossibilità di documentare l’esposizione per cessazione dell’attività ecc)
Si rende opportuno precisare che la ricorrenza dei criteri negativi potrà derivare o dalla semplice lettura delle denunce e degli eventuali ulteriori documenti trasmessi o acquisiti, ovvero dall’espletamento di accertamenti preliminari, qualora gli elementi desumibili dalla documentazione disponibile non siano sufficienti.
La S.C. PSAL, per stabilire ulteriori priorità di intervento in relazione ai casi per i quali svolgere le indagini, dovrà fare riferimento ai seguenti criteri, coerenti con il mandato istituzionale di prevenzione.
Tali criteri sono:
• gravità della malattia
• frequenza della malattia sia in ambito territoriale che per azienda
• modificabilità dell’ambiente di lavoro e fattibilità dell’intervento di bonifica
• indicazioni di priorità che pervengano da valutazioni epidemiologiche.

6.2.3. Atti di PG specifici dell’indagine per malattie professionali
Nel contesto dell’attività di indagine di PG per malattie professionali, assume particolare importanza la documentazione dell'attività di PG ai sensi dell’art. 357 CPP, in quanto, sulla disponibilità e sulla correttezza di tale documentazione si supporta l’indagine con le connesse valutazioni di responsabilità per violazione degli artt. 589 o 590 CP.
È quindi indispensabile, per l’efficacia dell’indagine e delle fonti di prova, documentare con verbali di PG:
• acquisizione di cartelle sanitarie e di documentazione sanitaria
• sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
• informazioni assunte da persone informate sui fatti a norma dell'articolo 351 CPP
• sequestri
• operazioni e accertamenti previsti dell’art. 349 CPP (identificazione delle persona nei confronti della quale sono svolte indagini e di altre persone)
Nel caso si rendano necessarie indagini o accertamenti con specifiche competenze tecniche (consulenze sanitarie specialistiche, analisi di laboratorio etc.) l’Organo di PG, anche di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera, ai sensi dell’art. 348 CPP.

6.2.4. Sequenza dell’indagine di Polizia Giudiziaria per malattia professionale
L’indagine di PG per malattia professionale ha come referente un medico specialista in medicina del lavoro UPG, eventualmente supportato da altre figure professionali ed è costituita dalle seguenti fasi:
• assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell’art. 351 CPP dal lavoratore, quando possibile
• raccolta dell’anamnesi patologica e lavorativa del lavoratore: è fondamentale raccogliere queste informazioni direttamente dal lavoratore quando possibile
• raccolta di documentazione sanitaria: cartella sanitaria e di rischio, documentazione medico-legale INAIL, referti di visite specialistiche e di esami strumentali etc.
• raccolta di documentazione aziendale (organigramma aziendale, DVR, schede di sicurezza, documentazione storica etc.)
• sopralluoghi nei luoghi di lavoro, se ancora esistenti
• assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell’art. 351 CPP da coloro che possono fornire informazioni utili (colleghi, familiari, altri)
• valutazione delle azioni adottate dall'azienda per la prevenzione del rischio che sia correlabile con la patologia di interesse (DVR, misure di prevenzione collettiva, DPI, formazione e addestramento, sorveglianza sanitaria etc.)
La sequenza di fasi così descritta potrà essere interrotta quando gli elementi raccolti evidenzino una eziologia non professionale o comunque non correlabile al lavoro.

6.2.5. L’informativa per l’indagine su malattia professionale
L’informativa è l’atto conclusivo dell’indagine di PG per malattia professionale ed è trasmessa alla Procura; l'atto è firmato dal Medico referente e dagli Operatori UPG che hanno condotto l’indagine ed è trasmesso a firma del Direttore/Responsabile del Servizio.
L’informativa, costituita da una relazione con allegati (annotazioni di PG art. 357 CPP ed altri atti), deve contenere tutte le informazioni utili al PM per esercitare efficacemente l’azione penale ed, in ogni caso, è costituita dai seguenti contenuti essenziali:
a) Informazioni generali
- data di acquisizione della segnalazione/certificazione/referto della malattia professionale e del soggetto segnalante oppure data della delega del PM
- data dell’insorgenza della malattia professionale
- data degli eventuali successivi aggravamenti della malattia professionale
- nominativo della persona offesa e lesioni subite
- reati per i quali si procede
- nominativo degli operatori che hanno svolto le indagini
b) Informazioni sulla malattia professionale
- descrizione della malattia professionale
- attribuzione dell’insorgenza o aggravamento della patologia al lavoro all’attività lavorativa svolta presso una o più aziende
- individuazione degli agenti causali e concausali
- individuazione di possibili agenti interferenti ambientali non lavorativi
c) Individuazione di responsabilità
- valutazione dei reati commessi in violazione di norme sulla salute e sicurezza del lavoro
- analisi dei singoli nessi causali tra le esposizioni correlabili ai reati commessi e la malattia accertata, quale fonte essenziale del riconoscimento del reato colposo, ai sensi degli artt. 40, 41, 43 CP
- analisi delle responsabilità individuali
- eventuali motivazioni della impossibilità a ricostruire la storia della malattia e le eventuali responsabilità
- eventuale valutazione della responsabilità amministrativa dell’azienda ex D.Lgs 231/2001 (sono di interesse le malattie professionali riconducibili a condotte omissive e/o commissive tenute in tutto o in parte in epoca successiva al 25/08/2007 che abbiano causato l’insorgenza della malattia o che abbiano aggravato la stessa)
- valutazione di applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001
- acquisizione di documentazione utile alla ricerca della colpa di organizzazione dell’azienda ex D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, per la mancata prevenzione del reato di lesioni colpose o omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro: richiesta di Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 o di documentazione correlabile allo stesso
- identificazione dei soggetti dell’Azienda (apicali o subordinati) che hanno commesso violazioni in rapporto causale con l’insorgenza o l’aggravamento della malattia professionale
- valutazione della sussistenza del requisito dell’interesse o vantaggio ex D.Lgs. n. 231/2001
- valutazione delle deleghe di responsabilità ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 alla luce della presenza o meno del Modello Organizzativo di gestione ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008
d) Allegati all’indagine
- atti qualificati come non ripetibili ai sensi dell’art. 348 CP o atti di PG relativi all’indagine
- riferimento ad altri atti comunicati separatamente (verbali 758, sequestri etc.) o verbale di rilievi fotografici o documentazione sanitaria del lavoratore
- documentazione acquisita utile alla comprensione dell’informativa (documenti tecnici quali DVR, registro esposizione cancerogeni etc.)
- documentazione amministrativa (visure, contratti etc.).

All. A

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Settembre 2018

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018
 

Indice
Premessa
1. Aspetti generali
2. Programmazione dell’attività di vigilanza
2.1 Vigilanza programmata
2.2 Monitoraggio dei cantieri da controllare sul territorio ed interventi in caso di rischio grave direttamente riscontrato
3. Finalità dei controlli
4. L’intervento di vigilanza
4.1 Il sopralluogo
5. Atti conseguenti all’attività di vigilanza

PREMESSA
Il presente documento costituisce attuazione di livello regionale delle “Linee di indirizzo per la vigilanza nei cantieri temporanei e mobili” redatte dal Gruppo Edilizia nell’ambito del Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2014-2018 (PNE). In esso, al fine di facilitarne l’immediata applicazione, sono riportati sia i contenuti già espressi a livello nazionale, sia le integrazioni e specifiche di livello regionale.
Coerentemente con gli obiettivi del PNE, l’attività di vigilanza e controllo nei cantieri temporanei e mobili, come per le altre attività produttive, è uno degli strumenti di prevenzione, e come tale deve essere esercitato in modo armonico e sinergico con gli altri servizi erogati dall’organo di vigilanza (assistenza, informazione, ecc.).
Vanno perciò ricercate, per la vigilanza ed il controllo di questo comparto particolarmente complesso, le strategie in grado di superare l’intervento puntuale e perseguire comportamenti ispirati alla massima trasparenza nei metodi, con proporzionalità e indipendenza di valutazione, efficienza e appropriatezza, equità ed omogeneità su tutto il territorio.
Lo scopo della presente linea d’indirizzo, è quello di mettere a disposizione degli Operatori dei Servizi PSAL delle AASSLL liguri, uno strumento semplice ma completo che prenda in esame e fornisca indicazioni unitarie a livello regionale sullo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo nei cantieri temporanei e mobili (ex articolo 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

1. ASPETTI GENERALI
La vigilanza è uno strumento essenziale per perseguire l’obiettivo generale della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali o correlate al lavoro.
La vigilanza è uno degli strumenti di prevenzione che in sinergia con gli altri (conoscenza del territorio, dei processi lavorativi, delle organizzazioni lavorative, la informazione, la formazione e l’assistenza ai soggetti del mondo del lavoro, la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro etc.) è a disposizione dell’Organo di vigilanza istituito nei Dipartimenti di Prevenzione e Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Locali dalla riforma sanitaria L. 833 del 23/12/1978 e degli Ispettori del Lavoro delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con l’obiettivo del miglioramento complessivo delle condizioni lavorative e della salute dei lavoratori.

2 . PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
La vigilanza non è azione autonoma, ma va collocata all’interno della programmazione complessiva delle attività dei Servizi quale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.
La scelta dei cantieri da sottoporre a controllo sarà fatta, anche in coordinamento con l’ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), prioritariamente sulla base di programmi di vigilanza, che tengano conto delle informazioni pervenute ed acquisite dalle strutture (banche dati notifiche preliminari, infortuni, segnalazioni, controllo del territorio, progetti specifici su grandi opere, ecc.), ma anche a vista, nell’ambito di servizi mirati al controllo del territorio ed al contrasto dell’elusione della trasmissione della notifica preliminare.
Nell’ambito della programmazione dovrà essere garantita la copertura globale del territorio di competenza, tenendo conto anche delle notifiche ricevute.
In fase di programmazione, particolare attenzione dovrà essere dedicata alle grandi opere e/o alle opere complesse, lavori sulle coperture, alle attività di rimozione dell’amianto, all’installazione di grandi palchi e alle installazioni connesse con eventi fieristici.
In tali contesti dovranno essere valutate ed adottate modalità di intervento specifiche che tengano conto delle caratteristiche peculiari di questo tipo di opere e gli operatori dovranno essere adeguatamente formati.
In particolare, per quanto attiene la vigilanza nei cantieri di grandi opere si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la vigilanza e il controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro nella costruzione di grandi opere” redatte dal sottogruppo Grandi Opere nell’ambito del Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2014- 2018 (PNE).
Nelle situazioni per le quali si possano ipotizzare implicazioni per l’ambiente di vita, l’intervento dovrà essere coordinato con le strutture di Igiene e Sanità Pubblica.

2.1 Vigilanza programmata
La programmazione è effettuata considerando i criteri che seguono:
° sulla base della banca dati regionale SEND delle Notifiche Preliminari
La selezione dei cantieri da sottoporre a visita ispettiva dovrà avvenire secondo criteri di priorità, in ragione del maggior rischio infortunistico e/o per la salute del lavoratore, prendendo in considerazione: tipologia di lavorazioni svolte che comportano rischi gravi; dimensione e complessità del cantiere; tipologia del cantiere (lavori speciali, lavori pubblici, rimozione amianto, ...); dati pregressi di violazioni; localizzazione del cantiere, ecc.
° sulla base della banche dati INAIL relative ad infortuni e malattie professionali
Su queste è possibile condurre valutazioni analitiche volte ad individuare tipologie di lavorazioni e/o cantieri particolarmente a rischio;
° in seguito a segnalazioni
In generale, alle segnalazioni che abbiano autore identificabile e contenuti circostanziati si dà seguito con interventi opportuni, ivi compreso un intervento di vigilanza. Le segnalazioni anonime ma dettagliate, relative a rischi gravi ed imminenti, sono comunque oggetto di una valutazione per un eventuale intervento tempestivo;
° mediante il monitoraggio del territorio per la ricerca e scelta prioritaria dei cantieri (cfr. § 2.2.):
- che si presentano al di sotto del Minimo Etico di Sicurezza*
- dove è presente il rischio elettrico (presenza di linee aeree)
- dove è presente il rischio caduta di materiale dall’alto (condizioni non sanabili immediatamente)
- dove si effettuano demolizioni (lavori con demolizioni pericolose prive di misure di prevenzione, condizioni non sanabili immediatamente)
- dove è presente il rischio di ribaltamento o investimento da macchine operatrici.
 

* MINIMO ETICO DI SICUREZZA inteso come situazione nella quale vi sia il riscontro di una “scarsa o nessuna osservanza” delle prescrizioni contro i rischi gravi di infortunio, e coesistono due condizioni:
1. grave ed imminente pericolo di infortunio, direttamente riscontrato
2. la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati.
Situazione riscontrata:
A. Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili
B. Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè dello scavo, senza alcun tipo di protezione (mancanza di studio geologico che indichi la tenuta dello scavo), assenze di puntellature, armature o simili e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza
C. Lavori in quota su superfici “non portanti” (ad. as. Eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili.


2.2 Monitoraggio dei cantieri da controllare sul territorio ed interventi in caso di rischio grave direttamente riscontrato
Al fine di programmare l’attività di vigilanza indirizzandola nei confronti dei cantieri a maggior rischio, ma non sotto il minimo etico di sicurezza, anche in relazione alle fasi in esecuzione, gli operatori durante le attività di sopralluogo potranno annotare e segnalare per l’attività programmata, la presenza di cantieri che in relazione allo stato di avanzamento potranno essere oggetto di successivo sopralluogo.
Specifiche attività di monitoraggio del territorio potranno essere programmate a tali fini.
Gli operatori, ove accertino la presenza di un cantiere con criticità al di sotto del Minimo Etico di Sicurezza* nel quale siano impegnati lavoratori esposti a pericoli gravi ed imminenti, intervengono tempestivamente con un’azione di vigilanza.

3. FINALITÀ DEI CONTROLLI
Fermo restando quanto previsto dal c.p. e dal c.p.p. in merito a poteri, obblighi e doveri degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, l’attività di vigilanza potrà essere effettuata secondo diversi livelli di intervento:
• Controlli su uno o più requisiti specifici
Sono momenti di controllo riferiti a diversi aspetti del processo produttivo per stabilire le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e il rispetto della legislazione vigente. I livelli di conformità e/o di rischio sono relativi solo al preciso momento in cui viene eseguito il controllo.
Esempio: il ponteggio è regolare? Lo scavo è regolare? La gru è regolare?
• Controlli di sistema
Sono uno strumento per la valutazione del sistema di prevenzione attuato, su parti o processi o su un’intera organizzazione, dandone una visione sistemica, ai fini di valutare l’affidabilità degli standard di salute e sicurezza previsti raggiunti.
Esempio: Vigilanza su una fase (“Vigilanza di Fase”) o un processo di lavorazione in esecuzione; vigilanza sul sistema di gestione della sicurezza in concreto attuato dall’impresa in cantiere e nell'impresa.
• Vigilanza di fase
A seconda della fase rilevata al momento del sopralluogo (scavo, elevazione delle murature, solai, tetto, ecc.) andrà esaminata la parte specifica di PSC e dei POS, mettendo in atto le azioni prescrittive necessarie per rendere operativi i piani.
In sede di programmazione dell’attività di vigilanza è stabilito il livello di intervento appropriato in ragione della tipologia di cantiere e di contesto produttivo. Ove la situazione del cantiere renda necessario operare secondo un livello di intervento diverso da quello programmato (ad es. pericolo grave ed imminente legato ad una condizione di rischio specifica, andamento delle lavorazioni diverso da quello previsto, ecc.) gli operatori mettono in atto le azioni di vigilanza ritenute più opportune a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Al fine di conseguire omogeneità di obiettivi e di azione, sono individuati aspetti ritenuti prioritari da considerare in fase di accesso ispettivo, nel rispetto dei diversi livelli di intervento:
• Rischio caduta dall’alto;
• Lavori su coperture (rischio di caduta verso l’interno e verso l’esterno);
• Rischio di seppellimento;
• Rischi derivanti dall’impiego di attrezzature;
• Rischio caduta di gravi dall’alto
Sulla base della programmazione delle modalità dell’effettuazione della vigilanza (esempio Piani Mirati di Prevenzione) le AASSLL possono avvalersi anche della Lista di Controllo allegata alle “Linee di indirizzo per la vigilanza nei cantieri temporanei e mobili” redatte dal Gruppo Edilizia nell’ambito del Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2014-2018 (PNE).

4. L’INTERVENTO DI VIGILANZA
L’intervento di vigilanza, effettuato mediante sopralluogo, si svolge in un cantiere nell’ambito dello specifico mandato ricevuto dal Servizio, per verificare il rispetto degli obblighi dettati dalle norme che tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori, e, pertanto, con un obiettivo mirato alla prevenzione.
Gli Operatori dei Servizi, per esplicare l’intervento di vigilanza, possono visitare i luoghi di lavoro in virtù di un potere conferito da specifiche norme di legge (art. 21 L. n. 833/78; art. 64 DPR n. 303/56); si tratta di una facoltà di accesso indispensabile che, se negata, configura commissione di reato nei confronti degli Operatori dei Servizi di Vigilanza per violazione dell’art. 340 CP e/o 452 septies CP.
Nel caso di diniego all’accesso, gli Operatori UPG incaricati dell’intervento di vigilanza, dopo aver esperito ogni opportuno tentativo per convincere i soggetti coinvolti a consentire l’accesso, essendo prioritaria la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, provvederanno a contattare con urgenza un Organo di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato etc.) per ottenere immediato supporto operativo affinché sia consentito l’accesso e l’intervento necessario nei luoghi di lavoro.
Successivamente, messa in sicurezza la situazione lavorativa ove necessario, gli Operatori UPG dei Servizi provvederanno a redigere notizia di reato (art. 340 CP e/o 452 septies CP).
L’approccio all’intervento di vigilanza è quello di “attività amministrativa di controllo” e, quindi, sono possibili per gli Operatori dei Servizi tutti gli accertamenti e gli approfondimenti ritenuti utili per adempiere allo specifico mandato ricevuto.
Pertanto, è possibile acquisire informazioni dai soggetti aziendali, chiedere informazioni sui processi produttivi, sulle sostanze, sulle attrezzature, sulla formazione, fotografare luoghi, effettuare misure e quant’altro necessario, senza garanzie di “difesa”, ovviamente nei limiti della riservatezza e del segreto professionale connessi con il ruolo.
Il percorso metodologico dell’operatore, durante l’intervento di vigilanza, per adempiere in modo coerente al mandato del Servizio, è un’analisi sui seguenti punti essenziali:
a. emerge un’inosservanza?
b. qual’è la gravità dell’inosservanza, in relazione alla tipologia degli atti da adottare?
c. l’inosservanza costituisce una contravvenzione (artt. 17 e 39 CP)?
d. servono ulteriori accertamenti?
e. nel caso di accertamento di una violazione deve essere valutata, oltreché la responsabilità dei soggetti riferibili all’impresa esecutrice, l’eventuale responsabilità di tutte le figure della prevenzione afferenti allo specifico cantiere, ed in particolare: del Committente, dei Coordinatori della Sicurezza (CSP e CSE), del datore di lavoro/dirigente dell’impresa affidataria, ecc.
L’obiettivo finale della sequenza suddetta è definire se vi siano o meno ipotesi di reato; nell’ ipotesi che esista, secondo l’Operatore, un reato, determina un cambiamento importante nella prosecuzione dell’intervento sia per le modalità, sia per gli atti conseguenti, sia per le interfacce di riferimento.

4.1 Il sopralluogo
Al momento del sopralluogo gli operatori devono essere facilmente riconoscibili: si qualificano mostrando il tesserino di riconoscimento a chi li accoglie.
È, inoltre, opportuno un idoneo abbigliamento che evidenzi l’appartenenza all’Azienda ASL.
Si dichiarano le finalità del sopralluogo, al termine del quale è rilasciato un documento con valenza amministrativa o, se ritenuto necessario, un documento con valenza di atto di P.G., che dia atto del sopralluogo effettuato (contenente almeno i riferimenti del Servizio, data dell’intervento, nominativi degli operatori, motivo dell’intervento).
Fatti salvi gli interventi di vigilanza con necessità di urgenza, gli operatori chiedono di conferire con: un rappresentante dell’azienda (Datore di Lavoro, Dirigente/Direttore Tecnico di Cantiere, Preposto/Capocantiere, RSPP) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), se presenti in cantiere, e con il CSE se necessario.
È responsabilità di ciascun operatore tutelare prioritariamente la propria salute e sicurezza e quella del collega; pertanto, durante il sopralluogo gli Operatori indossano correttamente i necessari DPI prevedibili in ragione del luogo da ispezionare, adottando tutte le cautele dettate dalla conoscenza dei rischi del comparto edile, evitando accuratamente di esporsi a rischi gravi o a dubbie condizioni di sicurezza.

5 . ATTI CONSEGUENTI ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Si procederà alla compilazione di:
- Verbale di accesso secondo il modello regionale approvato con D.D. n. 359/15;
- Verbale di sanzione amministrativa (ex art. 301 bis D.Lgs. n. 81/08) o di prescrizione (ex D.Lgs. n. 758 /94) se sussistono le relative violazioni (illeciti o reati);
- Verbale di disposizione ex art. 302 bis del D.Lgs. n. 81/08;
- Verbale di richiesta documentazione (se necessaria);
- in caso di pericolo grave ed imminente, gli operatori dovranno adottare un provvedimento per interrompere la situazione di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza:
i) Imposizione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo ex art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 758/94 da riportare sul verbale di prescrizione
ii) Verbale di sequestro preventivo ex art. 321 CP, sentita eventualmente l’Autorità Giudiziaria
- Verbale di sequestro probatorio ex art. 354 CP, sentita eventualmente l’Autorità Giudiziaria se sussiste la necessità di conservare le prove del reato (ad es. in caso di infortunio).

All. B 1