Tipologia: CCNL
Data firma: 30 luglio 2019
Validità: 01.04.2015 - 31.12.2019
Parti: Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-TDS,
Fonte: fìsascat.it


Sommario:

  Verbale di accordo
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Premessa generale
Validità e sfera di applicazione del contratto
Sezione Prima - Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I - Diritti di informazione e consultazione

Art. 1 - Livello nazionale
Art. 2 - Livello territoriale
Art. 3 - Livello aziendale
Titolo II - Contrattazione
Capo I A - Livello Nazionale

Art. 4 - Procedure per il rinnovo
Capo I B - Secondo Livello di Contrattazione
Art. 5 - Premessa
Art. 6 - Criteri guida
Art. 7 - Contenuti
Art. 8 - Crisi, Sviluppo, Occupazione, Mezzogiorno
Art. 9 - Materie Contrattazione Territoriale
Art. 10 - Modalità di presentazione della piattaforma livello territoriale
Art. 11 - Modalità di verifica livello territoriale
Art. 12 - Materie contrattazione aziendale
Art. 13 - Elemento economico di garanzia
Titolo III - Strumenti paritetici nazionali
Art. 14 - Strumenti nazionali
Art. 15 - Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
Art. 16 - Commissione Permanente per le Pari Opportunità
Art. 17 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 18 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Titolo IV - Bilateralità
Capo I - Bilateralità

Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Governance e criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali
Art. 21 - Ente Bilaterale Nazionale
Art. 22 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 23 - Finanziamento Enti Bilaterali Territoriali
Titolo V - Diritti sindacali
Art. 24 - Dirigenti sindacali
Art. 25 - Permessi retribuiti RSA o C.D.A.
Art. 26 - RSU
Art. 27 - Compiti e funzioni delle RSU
Art. 28 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d’esercizio delle RSU
Art. 29 - Numero dei componenti e permessi retribuiti RSU
Art. 30 - Permessi non retribuiti RSA o RSU
Art. 31 - Clausola di salvaguardia
Art. 32 - Assemblea
Art. 33 - Referendum
Art. 34 - Trattenuta contributi sindacali
Titolo VI - Delegato aziendale
Art. 35 - Delegato aziendale
Sezione Seconda - Tutela della salute e della dignità della persona
Art. 36 - Condizioni ambientali
Art. 37 - Mobbing
Art. 38 - Molestie sessuali
Sezione Terza - Composizione delle controversie
Art. 39 - Procedure
Art. 40 - Tentativo di conciliazione
Art. 41 - Commissioni di certificazione
Art. 42 - Collegio arbitrale
Art. 43 - Clausola Compromissoria
Art. 44 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Sezione Quarta - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I - Mercato del lavoro

Art. 45 - Premessa
Capo I - Apprendistato
Art. 46 - Premessa
Capo I (A) - Disposizioni Comuni
Art. 47 - Proporzione numerica
Art. 48 - Limiti di età
Art. 49 - Disciplina generale
Art. 50 - Procedure di applicabilità
Art. 51 - Periodo di prova
Art. 52 - Trattamento normativo
Art. 53 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 54 - Malattia
Art. 55 - Referente per l’apprendistato
Art. 56 - EST
Art. 57 - Fon.Te
Art. 58 - For.Te
Art. 59 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 60 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 61 - Doveri dell’apprendista
Capo I (B) - Apprendistato Professionalizzante
Art. 62 - Sfera di applicazione
Art. 63 - Percentuale di conferma
Art. 64 - Durata dell’apprendistato
Art. 65 - Attività formativa: durata e contenuti
Art. 66 - Modalità di erogazione della formazione
Art. 67 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Art. 68 - Qualifiche con durata fino a 5 anni
Capo I (C) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca
Art. 69 - Disciplina
Capo I (D)10 Disposizioni Finali

Art. 70 - Rinvio alla legge
Capo II - Contratto a tempo determinato e Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 71 - Contratto a tempo determinato
Art. 72 - Periodo di prova
Art. 73 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 74 - Limiti percentuali
Art. 75 - Contratti a tempo determinato in località turistiche
Art. 76 - Nuove attività
Art. 77 - Diritto di precedenza
Art. 78 - Monitoraggio
Art. 79 - Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione
Capo IV - Part Time
Art. 80 - Premessa
Art. 81 - Definizioni
Art. 82 - Rapporto a tempo parziale
Art. 83 - Genitori di portatori di handicap
Art. 84 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 85 - Relazioni sindacali aziendali
Art. 86 - Criterio di proporzionalità
Art. 87 - Periodo di comporto per malattia e infortunio
Art. 88 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 89 - Quota oraria della retribuzione
Art. 90 - Festività
Art. 91 - Permessi retribuiti
Art. 92 - Ferie
Art. 93 - Permessi per studio
Art. 94 - Lavoro supplementare - Normativa
Art. 95 - Clausole flessibili ed elastiche
Art. 96 - Registro lavoro supplementare
Art. 97 - Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 98 - Preavviso
Art. 99 - Relazioni sindacali regionali
Art. 100 - Part time post maternità
Art. 101 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Art. 102 - Condizioni di miglior favore
Capo VI - Telelavoro
Capo VII - Lavoratori disabili

Art. 103 - Convenzioni
Titolo II Welfare contrattuale
Capo I - Assistenza Sanitaria
Art. 104 - Fondo EST
Art. 105 - Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.”
Art. 106 - Cassa di assistenza sanitaria integrativa “Sanimpresa” per Roma e provincia.
Capo II - Previdenza Complementare
Art. 107 - Fondo di previdenza complementare Fon.Te
Capo III - Formazione
Art. 108 - Formazione continua For.Te.
Art. 109 - Investimenti formativi QUADRIFOR
Art. 110 - Osservatorio
Titolo III - Instaurazione del rapporto di lavoro
Capo I - Classificazione del personale

Art. 111 - Premessa
Art. 112 - Evoluzione della classificazione
Art. 113 - Classificazione
Art. 114 - Classificazione settore distribuzione del farmaco - nuovo profilo professionale
Art. 115 - Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell’Information and Communication Technology
Capo II - Passaggio di qualifica
Art. 116 - Mansioni del lavoratore
Art. 117 - Mansioni promiscue
Art. 118 - Passaggi di livello
Capo III - Assunzione
Art. 119 - Assunzione
Art. 120 - Documentazione
Capo IV - Periodo di prova
Art. 121 - Periodo di prova
  Titolo IV - Quadri
Art. 122 - Declaratoria
Art. 123 - Formazione e aggiornamento
Art. 124 - Assegnazione della qualifica
Art. 125 - Polizza assicurativa
Art. 126 - Orario
Art. 127 - Trasferimenti
Art. 128 - Collegio di conciliazione e arbitrato
Art. 129 - Indennità di funzione
Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I - Orario di lavoro

Art. 130 - Orario normale settimanale
Art. 131 - Durata dell’orario di lavoro
Art. 132 - Riposo giornaliero
Art. 133 - Articolazione dell’orario settimanale
Art. 134 - Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Art. 135 - Retribuzione ore eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro
Art. 136 - Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale
Art. 137 - Flessibilità dell’orario
Art. 138 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Art. 139 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Art. 140 - Procedure
Art. 141 - Banca delle ore
Art. 142 - Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi
Art. 143 - Decorrenza dell’orario per i lavoratori comandati fuori sede
Art. 144 - Orario di lavoro dei minori
Art. 145 - Fissazione dell’orario
Art. 146 - Disposizioni speciali
Art. 147 - Lavoratori discontinui
Capo II - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 148 - Norme generali lavoro straordinario
Art. 149 - Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 150 - Registro lavoro straordinario
Art. 151 - Lavoro ordinario notturno
Capo III - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti

Art. 152 - Riposo settimanale
Art. 153 - Lavoro domenicale
Art. 154 - Festività
Art. 155 - Retribuzione prestazioni festive
Art. 156 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Art. 157 - Lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione di carburante autostradale
Art. 158 - Permessi retribuiti
Capo IV - Ferie
Art. 159 - Ferie
Art. 160 - Determinazione periodo di ferie
Art. 161 - Normativa retribuzione ferie
Art. 162 - Normativa per cessazione rapporto
Art. 163 - Richiamo lavoratore in ferie
Art. 164 - Irrinunciabilità
Art. 165 - Registro ferie
Capo V - Congedi - Diritto allo studio - Aspettative
Art. 166 - Congedi retribuiti
Art. 167 - Funzioni pubbliche elettive
Art. 168 - Permessi per decessi e gravi infermità
Art. 169 - Aspettativa per gravi motivi familiari
Art. 170 - Congedo matrimoniale
Art. 171 - Diritto allo studio
Art. 172 - Congedi per formazione
Art. 173 - Lavoratori Stranieri
Art. 174 - Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva
Art. 175 - Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 176 - Congedi e permessi per handicap
Capo VI - Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 177 - Chiamata alle armi
Art. 178 - Richiamo alle armi
Capo VII - Missione e trasferimento
Art. 179 - Missioni
Art. 180 - Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili
Art. 181 - Trattamento retributivo trasporto merci
Art. 182 - Trasferimenti
Art. 183 - Disposizioni per i trasferimenti
Capo VIII - Malattie e infortuni
Art. 184 - Normativa
Art. 185 - Obblighi del lavoratore
Art. 186 - Periodo di comporto
Art. 187 - Trattamento economico di malattia
Art. 188 - Infortunio
Art. 189 - Trattamento economico di infortunio
Art. 190 - Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 191 - Festività
Art. 192 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 193 - Periodi di aspettativa indennizzati
Art. 194 - Aspettativa non retribuita per infortunio
Art. 195 - Tubercolosi
Art. 196 - Rinvio alle leggi
Capo IX - Maternità e paternità
Art. 197 - Congedo di maternità e di paternità
Art. 198 - Congedo parentale
Art. 199 - Permessi per assistenza al bambino
Art. 200 - Normativa
Art. 201 - Adozioni internazionali
Capo X - Sospensione del lavoro
Art. 202 - Sospensione
Capo XI - Anzianità di servizio
Art. 203 - Decorrenza anzianità di servizio
Art. 204 - Computo anzianità frazione annua
Capo XII - Scatti di anzianità
Art. 205 - Scatti di anzianità
Capo XIII - Trattamento economico
Art. 206 - Normale retribuzione
Art. 207 - Conglobamento elemento distinto della retribuzione
Art. 208 - Retribuzione di fatto
Art. 209 - Retribuzione mensile
Art. 210 - Quota giornaliera
Art. 211 - Quota oraria
Art. 212 - Paga base nazionale conglobata
Art. 213 - Aumenti retributivi mensili
Art. 214 - Terzi elementi provinciali
Art. 215 - Terzo elemento nazionale
Art. 216 - Assorbimenti
Art. 217 - Trattamento personale di vendita a provvigione
Art. 218 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 219 - Prospetto paga
Capo XIV - Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 220 - Tredicesima mensilità
Art. 221 - Quattordicesima Mensilità
Capo XV - Cauzioni
Art. 222 - Cauzioni
Art. 223 - Diritto di rivalsa
Art. 224 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
Capo XVI - Calo merci e inventari
Art. 225 - Calo merci
Art. 226 - Inventari
Capo XVII - Responsabilità civili e penali
Art. 227 - Assistenza legale
Art. 228 - Normativa sui procedimenti penali
Capo XVIII - Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 229 - Coabitazione, vitto e alloggio
Capo XIX - Divise e attrezzi
Art. 230 - Divise e attrezzi
Capo XX - Appalti
Art. 231 - Appalti
Art. 232 - Terziarizzazioni delle attività di vendita
Capo XXI - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 233 - Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 234 - Divieti
Art. 235 - Giustificazione delle assenze
Art. 236 - Rispetto orario di lavoro
Art. 237 - Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 238 - Provvedimenti disciplinari
Art. 239 - Codice disciplinare
Art. 240 - Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo VI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Recesso

Art. 241 - Recesso ex articolo 2118 c.c.
Art. 242 - Recesso ex articolo 2119 c.c.
Art. 243 - Normativa
Art. 244 - Nullità del licenziamento
Art. 245 - Nullità del licenziamento per matrimonio
Art. 246 - Licenziamento simulato
Capo II - Preavviso
Art. 247 - Termini di preavviso in caso di licenziamento
Art. 248 - Indennità sostitutiva del preavviso
Capo III - Trattamento di fine rapporto
Art. 249 - Trattamento di fine rapporto
Art. 250 - Cessione o trasformazione dell’azienda
Art. 251 - Fallimento dell’azienda
Art. 252 - Decesso del dipendente
Art. 253 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Capo IV - Dimissioni
Art. 254 - Dimissioni e preavviso
Art. 255 - Dimissioni per matrimonio
Art. 256 - Dimissioni per maternità
Sezione V Contributi di assistenza contrattuale
Art. 257 - Contributi di assistenza contrattuale (adesione contrattuale)
Sezione VI Decorrenza e durata
Art. 258 - Condizioni di concorrenza
Art. 259 - Decorrenza e durata
1. Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita
Allegati

Verbale di accordo
Il giorno 30 luglio 2019, tra Confcommercio Imprese per l'Italia e le Segreterie Generali Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil.
Le Parti, alla luce di quanto condiviso in data 13 maggio 2019 con l’Accordo Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi" (cd. CCNL TDS) nell'ambito del quale si sono impegnate a definire il testo unico del CCNL TDS, si danno atto della chiusura dei lavori di stesura da parte delle commissioni tecniche sindacali.
Pertanto, visti il CCNL TDS stipulato in data 26 febbraio 2011 ed il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 30 marzo 2015, concordano sul "Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi” e ne condividono i contenuti ivi definiti.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil), e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) e l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil), visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 26 febbraio 2011; il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 30 marzo 2015, si è stipulato il presente Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi […]
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa generale
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell’assumere come proprio lo spirito dell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015 e dell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 24 novembre 2016, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali e di contrattazione.
A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno, anche di carattere legislativo, il fenomeno dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.
A tal fine, le Parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le Parti sono altresì consapevoli che la competitività dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano.
Le Parti, nel ribadire l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati sia nell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015 e sia nell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 24 novembre 2016 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:
una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l’autonomia e la responsabilità delle Parti Sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;
un consolidamento del ruolo della Bilateralità, in conformità all’Accordo di Governance del 19 marzo 2014, che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le Parti Sociali definiscono una adeguata messa a sistema dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l’ingresso e, dall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio all’imprese e ai lavoratori;
La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.
Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati nell’accordo interconfederale di riferimento.
Le Parti, ritengono tuttora necessario ribadire l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l’approvazione del suddetto provvedimento; le Parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all’individuazione e all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l’eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere
preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
In virtù dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione Economica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.
Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del Terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell’attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 14, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all’ottavo comma dell’art. 18, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le Parti individuano nella sfera di applicazione due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:
- dettaglio/ ingrosso tradizionale
- distribuzione moderna e organizzata
- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
- ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore “Servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
- ICT
- servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- ausiliari dei servizi.
a) Alimentazione
1. commercio all’ingrosso di generi alimentari;
2. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5. importatori e torrefattori di caffè;
6. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7. commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
9. commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10. rivendite di pollame e selvaggina;
11. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13. commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti orto frutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15. commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
Fiori, piante e affini
1. commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3. produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
Merci d’uso e prodotti industriali
1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
4. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
7. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
8. giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
9. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11. francobolli per collezione;
12. mobili, mobili e macchine per ufficio;
13. macchine per cucire;
14. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
15. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
16. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19. imprese di riscaldamento;
20. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21. tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
22. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
23. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24. legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
25. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
1. agenti e rappresentanti di commercio;
2. mediatori pubblici e privati;
3. commissionari;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. imprese portuali di controllo;
9. aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone
1. imprese di leasing;
2. recupero crediti, factoring;
3. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4. noleggio e vendita di audiovisivi;
5. servizi di revisione contabile, auditing;
6. servizi di gestione e amministrazione del personale;
7. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9. telemarketing, televendite, cali center
10. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11. agenzie di relazioni pubbliche;
12. agenzie di informazioni commerciali;
13. servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
14. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15. società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16. agenzie pubblicitarie;
17. concessionarie di pubblicità;
18. aziende di pubblicità;
19. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20. promozione vendite;
21. agenzie fotografiche;
22. uffici residences;
23. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24. intermediazione merceologica;
25. recupero e risanamento ambiente;
26. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
27. aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
28. autorimesse e autoriparatori non artigianali;
29. società di carte di credito;
30. uffici cambi extrabancari;
31. servizi fiduciari e finanziari;
32. buying office;
33. agenzie di brokeraggio;
34. attività di garanzia collettiva fidi;
35. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36. agenzie di operazioni doganali;
37. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
38. servizi di traduzioni e interpretariato;
39. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40. vendita di multiproprietà;
41. agenzie pratiche auto;
42. autoscuole;
43. agenzie di servizi matrimoniali;
44. agenzie investigative;
45. agenzie di scommesse;
46. servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
47. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
48. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
49. agenzie di intermediazione;
50. agenzie di ricerca e selezione del personale;
51. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52. controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
53. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54. altri servizi alle persone.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefìci per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 12, del presente contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Sezione Prima - Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I - Diritti di informazione e consultazione
Art. 1 - Livello nazionale

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante anche dall’utilizzo dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con il D.lgs. n. 198/2006;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.

Art. 2 - Livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle Parti, in un periodo diverso le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.

Art. 3 - Livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell’ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle Parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 232.
Verranno fomite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.
Nella medesima occasione verranno fomite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto dei temi indicati nei commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o RSA/RSU, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Titolo II - Contrattazione
Capo IB- Secondo Livello di Contrattazione
Art. 5 - Premessa

Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina della contrattazione di secondo livello, con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli.

Art. 6 - Criteri guida
Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’esercizio di tale livello di confronto:
- la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;
- la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;
[…]
La relativa con trattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.

Art. 7 - Contenuti
Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.
Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.
Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli:
- titolo I, escluse le previsioni contenute nel capo I;
- titolo III;
- titolo V, capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 130, 144 e 158, primo comma, 159, 161 - 165.
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.

Art. 9 - Materie Contrattazione Territoriale
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle Parti Sociali;
3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età;
4) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
5) altre iniziative che le Parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’art. 17, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 22, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su:
1) articolazione dell’orario settimanale;
2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale;
3) flessibilità dell’orario;
4) lavoro domenicale e festivo.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 22, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2.
Nota a verbale
Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia.

Art. 12 - Materie contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 160;
5) contratti a termine;
6) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 16;
8) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
9) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
10) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della Legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;
11) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
[…]
12) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 113, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 17, le Parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 17, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
[…]
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

Titolo III - Strumenti paritetici nazionali
Art. 14 - Strumenti nazional
i
Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa Generale, concordano sull’opportunità di istituire:
1) la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale.
2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;
3) l’Osservatorio Nazionale;
4) la Commissione Paritetica Nazionale;
La Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale, la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità, l’Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 15 - Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
Le Parti, tenuto conto dell’evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento italiano, concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l’Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore Terziario Distribuzione e Servizi, le Parti si incontreranno al fine di valutare l’opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all’emanazione della normativa di recepimento.
Le Parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l’impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla con trattazione, con particolare riferimento a:
1) dialogo sociale europeo settoriale;
2) evoluzione dei Comitati Aziendali Europei;
3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5) Società europea;
6) coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all’eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.

Art. 16 - Commissione Permanente per le Pari Opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo - donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo - donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui all’art. 14, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell’8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal D.Lgs. n. 198/2006 e dai Fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della Legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati fomiti dall’Osservatorio Nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione, dei compiti sopraindicati.
Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Art. 17 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall’art. 18, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente Prima Parte del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzati va di particolare rilevanza.
La Commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti a fronte di un’esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle Parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.
2) Sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle Parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle Parti un rapporto conclusivo.
3) Esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle Parti
contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle Parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

Titolo IV - Bilateralità
Capo I - Bilateralità
Art. 19 - Premessa

Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull’opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.

Art. 21 - Ente Bilaterale Nazionale
L’Ente Bilaterale Nazionale, in conformità a quanto previsto dagli Accordi sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 2009 e del 2014, svolge le seguenti funzioni:
- assicura l’attività di supporto agli Enti territoriali per l’adeguamento di Statuti e Regolamenti ai nuovi Statuti e Regolamenti tipo e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli Enti Bilaterali territoriali;
- predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti Bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i rendiconti dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all’Ente Bilaterale nazionale;
- raccoglie da tutti gli Enti Bilaterali territoriali i rendiconti e la relazione annuale sull’andamento della gestione e dell’attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL e degli Accordi di Governance di cui al primo comma del presente articolo;
- raccoglie i dati degli Osservatori territoriali, delle commissioni apprendistato, delle commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore Terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul Terziario dell’Ente Bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all’anno in un’iniziativa pubblica;
- censisce gli Enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto previsto dai predetti Accordi sulla Governance;
- segnala al Comitato di indirizzo e controllo previsto dall’Accordo Governance del 2014, ed in tal modo ai firmatari del CCNL, gli Enti Bilaterali territoriali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale;
- promuove la rete degli Enti Bilaterali territoriali che rispettano le previsioni del presente CCNL attraverso la diffusione di best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli Enti territoriali stessi.
L’Ente Bilaterale Nazionale predispone annualmente una relazione per le parti socie che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
L’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario svolge, inoltre, le seguenti attività:
a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore Terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
b) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
c) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
d) riceve dalle aziende e analizzare i dati previsti all’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006;
e) costituisce una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti Bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
f) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (For.Te);
g) segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le Parti Sociali;
h) valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli Enti Bilaterali territoriali per la promozione di loro compiti istituzionali
i) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge n. 936/86 di riforma del CNEL;
j) riceve la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione;
k) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le Parti Sociali;
l) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le Parti Sociali;
m) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato per le imprese multilocalizzate;
n) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del Terziario e delle relative esperienze bilaterali;
o) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.
Le Parti concordano, inoltre, di:
- dotare l’Ente Bilaterale Nazionale di poteri ispettivi sulla regolarità degli esercizi economici degli Enti Bilaterali territoriali;
- conferire all’Ente Bilaterale Nazionale potere di intervento sugli Enti territoriali in caso di inadempienza, attraverso specifiche norme.
[…]

Art. 22 - Enti Bilaterali Territoriali
Gli Enti Bilaterali Territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente CCNL.
L’Ente Bilaterale Territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di cui ai punti successivi.
Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute negli Accordi Governance del 2009 e del 2014.
L’Ente Bilaterale Territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale.
L’Ente Bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente CCNL:
a) monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo
b) tutela della salute e della dignità della persona;
c) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato;
d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali;
e) costituisce al proprio interno l’Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;
f) riceve comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell’orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 138-140);
g) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 40 e 42.
L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
L’Ente Bilaterale, inoltre, può:
1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della Legge 22 luglio 1961, n. 628;
2. ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale;
3. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 92/2012.
Le Parti firmatarie del presente CCNL, definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.
Avviso comune in materia di Enti Bilaterali
In considerazione dell’importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti Bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Nel ribadire l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, le Parti riconfermano i contenuti dell’Avviso Comune del 25 marzo 2009 in materia di ammortizzatori sociali.

Titolo V - Diritti sindacali
Art. 25 - Permessi retribuiti RSA o C.D.A.

[…]
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 26 - RSU
Filcams, Fisascat, Uiltucs, individuano nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.
Si conviene pertanto tra le Parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al disposto dell’art. 19, titolo III e dell’art. 35, secondo comma, titolo VI della Legge n. 300/1970 quanto segue:
le OO.SS. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;
tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.
[…]

Art. 27 - Compiti e funzioni delle RSU
Filcams, Fisascat, Uiltucs esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni Filcams, Fisascat, Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione Sindacale.

Art. 32 - Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite RSU ai sensi dell’Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 208.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Titolo VI - Delegato aziendale
Art. 35 - Delegato aziendale

In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
[…]

Sezione Seconda - Tutela della salute e della dignità della persona
Art. 36 - Condizioni ambientali

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, Legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

Art. 37 - Mobbing
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
4) formulazione di un codice quadro di condotta.
Dichiarazione a verbale
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.

Art. 38 - Molestie sessuali
Le Parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il “Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali” allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le Parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le Parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla commissione paritetica pari opportunità nazionale.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA/RSU, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Le Parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Confcommercio, Filcams, Fisascat e Uiltucs, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell’ammissione ai finanziamenti di art. 44 D.Lgs. n. 198/2006, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Qualificazione della formazione
Le Parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Procedura e provvedimenti
Dichiarazione Congiunta

Le Parti convengono di affidare alla commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 17, il compito di individuare, le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.

Sezione Quarta - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I - Mercato del lavoro
Capo I - Apprendistato
Art. 46 - Premessa

Le Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il D.Lgs. n. 81/2015, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti, preso atto che il D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce alla loro competenza per l’apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Le Parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un’applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell’apprendistato. A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell’armonizzazione con il presente accordo.
Le Parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente CCNL costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutte le previsioni contenute in precedenti accordi nazionali/contratti collettivi nazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l’istituto dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi di secondo livello in materia devono ritenersi non più applicabili, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.
A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel presente capo, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente capo.
Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore.
Le Parti concordano, altresì, che i datori i lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.

Capo I (A) - Disposizioni Comuni
Art. 47 - Proporzione numerica

Considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

Art. 48 - Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 43 D.Lgs. n. 81/2015 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente CCNL, in quanto compatibili.

Art. 49 - Disciplina generale
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito contestualmente alla stipulazione del contratto.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
[…]

Art. 50 - Procedure di applicabilità
1) Apprendistato professionalizzante
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo articolo 63.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
La Commissione Paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalle norme contrattuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la Commissione Paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica costituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo art. 63.
Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.
2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca
Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell’art. 41, D.lgs. n. 81/2015, l’inoltro del piano formativo previsto al punto 1) del presente articolo sarà effettuato, oltre che per verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 2 del presente contratto collettivo, al fine di verificare tramite l’osservatorio territoriale la diffusione e l’utilizzo di tali tipologie contrattuali.

Art. 52 - Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
[…]
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ferme restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B.

Art. 53 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
[…]
E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 55 - Referente per l’apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, lett. c), D.lgs. n. 81/2015, l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente Capo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.
Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 59 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 60 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 65, 66 e 67.

Art. 61 - Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Capo I (B) - Apprendistato Professionalizzante
Art. 62 - Sfera di applicazione

L’apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all’acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell’ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e “protocollista”);
b) lavori di dattilografìa (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.

Art. 64 - Durata dell’apprendistato
Salvo quanto previsto nel successivo art. 68, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
II 36
III 36
IV 36
V 36
VI 24

Art. 65 - Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario che l’apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata che può avere il contratto di apprendistato fissati dagli articoli 64 e 68.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella seguente Tabella A e nella Tabella B in calce al successivo art. 68.
Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono indicate nella Tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
Tabella A

Profili Professionali

Ore complessive di formazione professionalizzante

Durata

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 

240
(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 210 ore)

36 mesi

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)

210

36 mesi

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche(inquadramento finale al 4° livello)

180

36 mesi

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche(inquadramento finale al 5° livello)

160

36 mesi

Semplici conoscenze pratiche(inquadramento finale al 6° livello)

120

24 mesi

 
Art. 66 - Modalità di erogazione della formazione
Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 60, lett. d) e 65 in relazione all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.
Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

Art. 68 - Qualifiche con durata fino a 5 anni
In deroga a quanto previsto dal precedente art. 64 ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella seguente Tabella B le figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.
Tabella B - Figure omologhe a quelle artigiane
 

Area di attività

Tipologie di profilo

Qualifiche omologhe a quelle artigiane

Durata apprendistato

Ore complessive di formazione professionalizzante

Front office e funzioni ausiliarie

Addetto food e funzioni ausiliarie

• Addetto alla vendita:
• macellaio specializzato provetto

48 mesi

280 ore per inquadramento finale al III livello

• specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita

42 mesi

200 ore per inquadramento finale al IV livello

Promozione e commercializzazione

Addetto al servizio

Addetto al servizio:
• estimatore nelle aziende di arte e antichità
• disegnatore tecnico
• figurista
• vetrinista 

48 mesi

340 ore per inquadramento finale al II livello
280 ore per inquadramento finale al III livello

Servizi generali

Addetto
manutenzione/assistenza

Addetto manutenzione:
 • Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico
• Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli
• Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità
• Operaio specializzato provetto

48 mesi

280 ore per inquadramento finale al III livello

Addetto assistenza:
• Collaudatore e/o accettatore
• Tecnico riparatore del settore elettrodomestici
• Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio

48 mesi

340 ore per inquadramento finale al II livello
280 ore per inquadramento finale al III livello

Addetto logistica/ gestione magazzino no food

Addetto gestione magazzino no food:
• Operaio specializzato provetto
• Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico
• Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

48 mesi

280 ore per inquadramento finale al III livello


Capo I (C) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca
Art. 69 - Disciplina

Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall' artt. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:
o primo e secondo anno: 50%:
o terzo anno: 65%
o eventuale quarto anno: 70%
[…]

Capo I (D)10 Disposizioni Finali
Art. 70 - Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente Capo le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale nazionale del Terziario.
Dichiarazione delle Parti n. 1
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti de presente Capo.

Capo II - Contratto a tempo determinato e Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 71 - Contratto a tempo determinato

Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori.
Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.
Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.
[…]

Art. 73 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori.

Art. 74 - Limiti percentuali
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 71, commi 2, 3, 73, commi 2 e 3 e all’art. 76 contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione.
La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal sesto comma dell’art. 71 del presente CCNL.

Art. 75 - Contratti a tempo determinato in località turistiche
Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015.
Le Parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito accordo.
Le Parti, infine, a seguito delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento hanno sottoscritto un verbale di intesa in data 17 aprile 2019 a cui fanno espressamente rinvio.

Art. 76 - Nuove attività
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

Art. 78 - Monitoraggio
In occasione dell’instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a dame comunicazione scritta all’apposita Commissione costituita presso l’Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei

Art. 79 - Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione
[…]
Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.
La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati al fondo Forte, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.
[…]
I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall’art. 82, primo comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all’occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato.
La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realizzarsi secondo le previsioni dell’art. 78 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente CCNL.

Capo IV - Part Time
Art. 83 - Genitori di portatori di handicap

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Art. 84 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
[…]
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
[…]

Art. 85 - Relazioni sindacali aziendali
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.

Art. 99 - Relazioni sindacali regionali
Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall’art. 2, si procederà all’esame delle problematiche connesse all’istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.

Art. 100 - Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del 3 per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.

Art. 101 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/15, i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Art. 102 - Condizioni di miglior favore
Capo VI - Telelavoro

Dichiarazione a verbale
In relazione all’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/ Ueapme, Ceep e Ces del 9 giugno 2004, le Parti riconoscono che i contenuti dell’Accordo sul Telelavoro subordinato del 20 giugno 1997 sono ad esso conformi e pertanto ne confermano l’integrale validità.

Capo VII - Lavoratori disabili
Art. 103 - Convenzioni

Le Parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della Legge n. 68/1999.

Titolo IV - Quadri
Art. 126 - Orario

Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai Quadri si applicano le disposizioni di cui all’art. 146 del presente CCNL.

Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I - Orario di lavoro
Art. 130 - Orario normale settimanale

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende che applicano il presente contratto, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti due commi.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Tale orario settimanale si realizza attraverso l’assorbimento di 24 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’art. 158.
Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
Al secondo livello di contrattazione aziendale potranno essere raggiunte intese sulle materie riguardanti turni o nastri orari.

Art. 131 - Durata dell’orario di lavoro
Considerato quanto previsto al comma 3 dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003, il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4 del medesimo decreto legislativo, è stabilito in sei mesi; la contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.

Art. 132 - Riposo giornaliero
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003.
In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
• cambio del turno/fascia;
• interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
• manutenzione svolta presso terzi;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
• allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;
• aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore;
• inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi.

Art. 133 - Articolazione dell’orario settimanale
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 136 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro: […]

Art. 136 - Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale
L’eventuale variazione dell’articolazione dell’orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 133, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, sarà comunicata almeno 30 giorni prima della sua attivazione, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 145, e contestualmente, per iscritto, all’Ente Bilaterale Territoriale della provincia di competenza, di cui all’art. 20, tramite la corrispondente Associazione territoriale aderente alla Confcommercio ovvero all’Ente Bilaterale Nazionale per le aziende multilocalizzate.
Al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell’orario, l’articolazione dell’orario settimanale prescelta avrà validità di norma annua, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro, che dovrà essere realizzata con il medesimo preavviso previsto nel precedente comma del presente articolo.
A seguito delle comunicazioni effettuate agli Enti Bilaterali, i dati aggregati relativi all’applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali anche al fine di consentire il confronto a livello territoriale.

Art. 137 - Flessibilità dell’orario
Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[...]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 149 e nei limiti previsti dall’art. 148.

Art. 138 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 137, con le seguenti modalità:
Per le aziende di cui all’art. 133, lett. a), b) e c):
superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’almo da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 158 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’almo, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 139 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 137 sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità:
1. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 158, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 158, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 141 - Banca delle ore
Le Parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all’ultimo comma degli artt. 138 e 139, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato:
i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

Art. 143 - Decorrenza dell’orario per i lavoratori comandati fuori sede
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore - in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione - per raggiungere la sede.
[…]

Art. 144 - Orario di lavoro dei minori
L’orario di lavoro, per i minori non potrà superare le otto giornaliere e le quaranta settimanali.

Art. 146 - Disposizioni speciali
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi - e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi […].
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’almo.
[…]

Art. 147 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
7) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali fomiti dal sindaco del rispettivo comune);
8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell’attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall’art. 117 in tema di mansioni promiscue.
Restano feline le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazioni a verbale
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all’art. 12 sulla contrattazione aziendale.

Capo II - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 148 - Norme generali lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l’orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art. 130.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Art. 150 - Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate nel Libro Unico del Lavoro, a cura dell’azienda, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Le Organizzazioni Sindacali provinciali e le Associazioni provinciali a carattere generale aderenti alla Confcommercio si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

Capo III - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 152 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.

Art. 156 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Capo IV - Ferie
Art. 164 - Irrinunciabilità

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 165 - Registro ferie
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 150 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione (Libro Unico del Lavoro).

Capo VIII - Malattie e infortuni
Art. 188 - Infortunio

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Capo IX - Maternità e paternità
Art. 197 - Congedo di maternità e di paternità

Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;
e) dopo l'evento del parto, su scelta volontaria della lavoratrice, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 151/2001 agli artt. 6 comma 1 e art. 7 comma 6 l’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall’ITL su richiesta della lavoratrice.
[…]

Art. 199 - Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall’azienda, hi caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]

Capo XIX - Divise e attrezzi
Art. 230 - Divise e attrezzi

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]

Capo XX - Appalti
Art. 231 - Appalti

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto. Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a dame informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.
La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dagli artt. 3 e 12.

Art. 232 - Terziarizzazioni delle attività di vendita
L’azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al primo comma dell’art. 3 che riguardino attività di vendita svolte nei negozi, e gestite dall’impresa mediante proprio personale, convocherà preventivamente le RSA o le RSU al fine di informarle sui seguenti temi:
attività che vengono conferite a terzi;
lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;
assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.
Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi della salvaguardia dei livelli occupazionali e del mantenimento dell’unicità contrattuale.
Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.

Capo XXI - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 233 - Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa.

Art. 234 - Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall’art. 32 del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 238 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 206;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
grave violazione degli obblighi di cui all’art. 233, 1 ° e 2° comma;
infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

Titolo VI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Recesso
Art. 242 - Recesso ex articolo 2119 c.c.

Ai sensi dell’art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;
l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.
[…]