Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 ottobre 2019, n. 26605 - Patologia osteoarticolare e domanda volta ad ottenere la rendita per malattia professionale


Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: BALESTRIERI FEDERICO Data pubblicazione: 18/10/2019

 

 

Rilevato che

 


R.K. adiva il Tribunale di Bologna dolendosi della reiezione in sede amministrativa della sua domanda (del 23.9.05) volta ad ottenere dall'INAIL la rendita per malattia professionale (esiti di emilaminectomia e flavosiscectomia L4-L5). Resisteva l'Istituto negando l'esistenza del danno professionale, proponendo in via gradata domanda di regresso nei confronti della datrice di lavoro L'Operosa soc. coop. a r.l., che si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Interveniva volontariamente la Milano Assicurazioni eccependo la prescrizione e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda. Analogo ricorso, svolto dal R.K. avverso L'Operosa scarl e diretta al risarcimento del danno inerente la medesima malattia e l'infortunio sul lavoro del 23.8.04, veniva riunita alla prima.
Espletata c.t.u. m.l., il Tribunale rigettava le domande per difetto di prova del nesso causale tra il dedotto danno ed il lavoro svolto.
Con sentenza depositata il 20.4.16, la Corte d'appello di Bologna rilevava che sulla reiezione della domanda di regresso si era formato giudicato interno; escludeva la responsabilità della datrice di lavoro quanto alla patologia osteoarticolare; il nesso causale tra l'infortunio e la malattia denunciata, sicché respingeva l'appello del R.K..
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest'ultimo, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono l'Inail e L'Operosa con controricorso, mentre la Milano Assicurazioni è rimasta intimata.
 

 

Considerato che

 


1. -Con il primo motivo il lavoratore ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 1-3 del d.P.R. n.1124\65, lamentando che laddove una malattia professionale sia tabellata non è necessaria alcuna prova del nesso causale tra essa ed il lavoro svolto, essendo l'eziologia professionale presunta.
2. -Con secondo motivo il R.K. denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (pretesamente consistente nella mancata valutazione della pregressa attività lavorativa da considerasi unitariamente e da valutarsi poi in base al criterio della tabellazione della malattia).
3. -Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2735 c.c. in tema di confessione stragiudiziale della datrice di lavoro contenuta nella denuncia dell'infortunio 23.8.04, avvenuta il 25.8.04, ove essa descriveva chiaramente le modalità e cause lavorative (sollevamento di bagagli pesanti dal nastro trasportatore dell'aeroporto), con indicazione della precisa ubicazione del documento e di quelli connessi negli atti processuali.
4. - Con quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 2697 c.c. per non avere la Corte di merito dato ingresso alla prova testimoniale richiesta, basandosi sulla mancata insistenza della parte alla loro ammissione.
5. -I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per ragioni di connessione, sono infondati.

Ed invero la circostanza che la malattia denunciata sia tabellata, non esclude la necessità che sia data prova che il lavoratore sia stato addetto alla lavorazione (anch'essa tabellata) che in tesi l'avrebbe provocata (cfr. da ultimo Cass. n. 13024\17, secondo cui in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella). A prescindere dalla tabellazione della lavorazione, esclusa dal c.t.u. e su cui il ricorrente nulla dice, resta in ogni caso evidentemente salva la possibilità di provare in giudizio l'origine extraprofessionale della malattia (ex aliis, Cass. n.23653\16).
Sotto tale ultimo profilo la Corte di merito ha escluso, in base alle prove testimoniali raccolte ed alla relazione del c.t.u., la prova del nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa, stanti le preponderanti preesistenze degenerative artrosiche riscontrate dall'ausiliare, provvedendo quindi ad esaminare compiutamente l'oggetto del giudizio costituito dalla domanda attorea e dalle eccezioni delle controparti.
Il secondo motivo si risolve in una critica agli accertamenti, valutazioni e conclusioni del c.t.u., censura improcedibile per non essere stata prodotta la c.t.u. ex art. 369, co. 2, n. 4 c.p.c.; inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente chiarito ed esposto i punti o le affermazioni in contrasto con la realtà fattuale o le conoscenze scientifiche, concretizzando così un mero dissenso diagnostico, più volte giudicato inammissibile da questa Corte (cfr. per tutte ord. n. 1652\12).
Il terzo motivo non è parimenti meritevole di accoglimento in quanto non può attribuirsi alcun valore confessorio del nesso causale, tra le lavorazioni svolte e la malattia professionale lamentata, alla mera denuncia di infortunio del datore di lavoro all'INAIL.
Il quarto motivo è inammissibile non avendo la parte indicato e riprodotto i capitoli di prova di cui avrebbe chiesto l'ammissione. Ed invero la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione (Cass. n. 9748\10). La prova richiesta e non ammessa deve essere comunque idonea (di qui la necessità di trascrizione dei relativi capitoli e degli altri riferiti oneri) a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 5654\17, Cass.n. 11457\07, Cass. n. 13730\04, etc.).
6. -Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'alt. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a - quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 7 maggio 2019