Cassazione Penale, Sez. 7, 18 ottobre 2019, n. 42805 - Numerose violazioni in materia di sicurezza. Inammissibile il ricorso in Cassazione del difensore non iscritto nell'albo speciale


 

Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 26/04/2019

 

 

Ritenuto che
con sentenza in udienza il 16 ottobre 2017 il Tribunale di Novara ha condannato A.I.D., in qualità di titolare firmatario della ditta "Edilcoperture di A.I.D." alla pena di € 6.000 di ammenda, in ragione di numerose violazioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Che avverso detta sentenza ha proposto appello il A.I.D., assistito dall'Avv. Pierangelo C., del foro di Novara, deducendo la carenza dell'elemento soggettivo in capo all'appellante. In particolare rilevava di aver adempiuto a tutte le violazioni contestate omettendo tuttavia il pagamento della sanzione amministrativa;
che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna del ricorrente alla pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione;
che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso proposto dall'imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello, deve essere convertito in ricorso per cassazione;
 

 

Considerato che
il predetto ricorso risulta essere sottoscritto dalla Avv. Pierangelo C., che non è risultato essere, alla data di deposito dell'atto in questione, abilitato all'esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori;
che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Corte di cassazione, sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48492);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'Inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 maggio 2019