Tipologia: CCNL
Data firma: 14 settembre 2007
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Aran e Fp-Cgil, Cisl-Fps, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Rdb-Pi, Flp e Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Rdb-Cub, Cse*
Comparti: Ministeri, PA
Fonte: CNEL
Note:* Rdb-Pi, Rdb-Cub non sottoscrivono il CCNL

Sommario:

 Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Conferma del sistema delle relazioni sindacali.
Art. 4 - Materie delle relazioni sindacali.
Titolo III
Capo I - Ordinamento professionale

Art. 5 - Obiettivi e finalità.
Capo II
Art. 6 - Classificazione.
Art. 7 - Profili professionali.
Art. 8 - Criteri per la definizione dei profili professionali.
Art. 9 - Istituzione di nuovi profili.
Art. 10 - Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione.
Capo III
Art. 11 - Accesso dall'esterno.
Capo IV - Progressioni
Art. 12 - Progressione all'interno del sistema di classificazione.
Art. 13 - Progressioni tra le aree.
Art. 14 - Procedure per la progressione tra le aree.
Art. 15 - Trattamento economico in caso di progressione fra le aree.
Art. 16 - Flessibilità tra i profili all'interno dell'area.
Art. 17 - Sviluppi economici all'interno delle aree.
Art. 18 - Procedure e criteri per lo sviluppo economico all'interno dell'area.
Art. 19 - Trattamento economico nei passaggi di fascia retributiva
Capo V - Relazioni sindacali del sistema di classificazione
Art. 20 - Relazioni sindacali del sistema di classificazione.
• A) Contrattazione collettiva integrativa
• B) Informazione preventiva e concertazione
Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo I - Misurazione e valutazione della qualità dei servizi

Art. 21 - Obiettivi di carattere generale.
Art. 22 - Valutazione dell'apporto individuale.
Art. 23 - Politiche di incentivazione della produttività.
Capo II - Formazione
Art. 24 - Principi generali e finalità della formazione.
 Art. 25 - Destinatari e procedure della formazione.
Capo III
Art. 26 - Mobilità.
Capo IV - Norme disciplinari
Art. 27 - Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL 12.6.03
Capo V - Disposizioni finali in materia di rapporto di lavoro
Art. 28 - Disposizioni particolari.
Titolo V - Trattamento economico
Art. 29 - Stipendio tabellare.
Art. 30 - Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 31 - Indennità di amministrazione.
Art. 32 - Fondo unico di amministrazione.
Art. 33 - Indennità di bilinguismo.
Art. 34 - Personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere.
Art. 35 - Norma transitoria di parte economica.
Titolo VI - Norme finali
Capo I

Art. 36 - Disposizione transitoria.
Art. 37 - Norme di rinvio.
Capo II
Art. 38 - Disapplicazioni.
Allegati
Allegato A)
• Aree
• Norme finali
Tabella B) Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione
Tabella C) Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella D) Nuova retribuzione tabellare annua
Tabella E) Sviluppi economici per fasce retributive dal 31 dicembre 2007
Tabella F) Rideterminazione della indennità d'amministrazione
Tabella G) Incremento indennità bilinguismo
Dichiarazione congiunta Aran -Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto ministeri quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007

Il giorno 14 settembre 2007 alle ore 13, presso la sede Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: Aran […] e le seguenti Organizzazioni sindacali: Fp/Cgil, Cisl/Fps, Uil/Pa, Confsal/Unsa, Rdb/Pi, Flp e Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Rdb/Cub, Cse

Al termine della riunione le Parti sottoscrivono l'allegato CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione

1) Il presente CCNL si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le Amministrazioni del comparto indicate all'art. 7(1), CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11.6.07.
2) Il presente contratto si applica, altresì:
(a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del DPR 5.1.67 n. 18 e ai sensi della legge 22.12.90 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL 22.10.97, 12.4.01 e 12.6.03;
(b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2), CCNL 16.2.99, fatto salvo quanto previsto dal CCNL 24.4.02.
3) Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa della Amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova Amministrazione, ente o società, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
4) Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata ai sensi del D.lgs. 9.9.97 n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel CCNL medesimo.
5) Il riferimento al D.lgs. 30.3.01 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 165/01.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Conferma del sistema delle relazioni sindacali.
1) Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 16.2.99 come integrato dal CCNL 12.6.03, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

Art. 4 - Materie delle relazioni sindacali.
1) All'art. 6, lett. A) Informazione, comma 2), punto 1), la lett. d) del CCNL 16.2.99 è sostituita dalla seguente:
" (d) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche e organizzative."
2) All'art. 6, lett. A) Informazione, comma 2), punto 1), CCNL 16.2.99, sono aggiunte le seguenti lettere:
" (o) programma dell'Organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;
(p) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento alla economicità, all'efficacia e alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri della Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
3) All'art. 6, lett. B) Concertazione, comma 1), punto 1), la lett. c) del CCNL 16.2.99 è sostituita dalla seguente:
" (c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche e organizzative."
4) All'art. 6, lett. B) Concertazione, comma 1), punto 1), la lett. c) del CCNL 16.2.99 è sostituita dalla seguente:
" (d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia e alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri della Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno;"
5) All'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 3), lett. A), CCNL 16.2.99, dopo le parole "libertà di iniziativa" è aggiunto il seguente paragrafo:
"Ove il modello organizzativo delle Amministrazioni preveda articolazioni di livello regionale o interregionale, la contrattazione di cui al presente punto A) si svolge anche presso tali strutture in un'apposita sessione negoziale con i medesimi soggetti, tempi e procedure previsti per il livello nazionale, limitatamente alle materie relative alla gestione delle risorse dei Fondi, alla mobilità e alla formazione, specificatamente demandate a tale sede."
6) All'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 3), lett. A), CCNL 16.2.99, viene aggiunto un ulteriore alinea:
"Le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri della Amministrazione, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno;"
7) All'art. 7 (Comitato pari opportunità), CCNL 16.2.99, il comma 1) è sostituito dai seguenti commi:
" 1) Le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 57, D.lgs. n. 165/01, di concerto con le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1), CCNL 16.2.99, promuovono, anche in relazione alle modalità contenute nel D.lgs. 11.4.06 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) la predisposizione di piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini.
1 bis) In tale contesto, i Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna Amministrazione, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
(a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire;
(b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3), lett. A);
(c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi del D.lgs. 11.4.06 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
(d) promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate alle esigenze delle donne e a quelle degli uomini redigendo, ad esempio, un bilancio di genere, come previsto dalla "Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche" emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione di concerto con la Ministra per i diritti e le pari opportunità in data 24.5.07;
(e) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti."
1 ter) Ai fini del comma 1 bis) le Amministrazioni Pubbliche, secondo quanto indicato dalla Direttiva di cui al comma 1/bis , lett. d), evidenziano nei propri bilanci annuali le attività e le risorse destinate all'attuazione della Direttiva stessa."
8) All'art. 7 (Comitato pari opportunità), CCNL 16.2.99, dopo il comma 4) è aggiunto il seguente comma:
" 4 bis) Il Comitato pari opportunità collabora con l'Amministrazione alla redazione di una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso, così come previsto dalla Direttiva di cui al comma 1 bis), lett. d)".

Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo II - Formazione
Art. 24 - Principi generali e finalità della formazione.

[…]
5) La formazione rappresenta, altresì, la condizione e il presupposto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazione e riprogettazione dei servizi, nell'ottica del miglioramento delle Amministrazioni.
Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
[…]
- garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di specifici interventi legislativi;
[…]

Art. 25 - Destinatari e procedure della formazione.
1) L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3), lett. A), CCNL 16.2.99, anche al fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.
2) La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da svolgere, in base a programmi definiti dalla Amministrazione ai sensi del comma precedente.
3) Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle Amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lett. b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inquadramento presso le Amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai programmi di formazione di queste ultime.
4) I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo e, in particolare, stabiliscono:
(a) le attività di formazione, che possono concludersi con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo,da parte dei soggetti che l'hanno attuata;
(b) i corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione, i quali devono tener conto in particolare della normativa vigente, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro; nonché delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche;
(c) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati alle progressioni dei dipendenti all'interno del sistema di classificazione, di cui al presente CCNL.
5) Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative le Amministrazioni si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia per la Formazione, degli Istituti e delle Scuole di formazione esistenti presso le stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e Società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e), D.lgs. 12.2.93 n. 39.
6) Per garantire le attività formative di cui al presente articolo le Amministrazioni utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge quali, ad esempio, il D.lgs. 12.2.93 n. 39, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
7) Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dalla Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione organizzativa dello stesso.
8) I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi di cui al comma 7).
9) Le Amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3), lett. A) (Contrattazione collettiva integrativa), CCNL 16.2.99 e verificati ai sensi dell'art. 6, lett. A) (Sistema di partecipazione - Informazione) del medesimo CCNL, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 1), lett. c), D.lgs. n. 165/01.
10) Per figure professionali elevate e/o particolari e in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta è prevista la possibilità di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi delle Amministrazioni, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.
11) Le Amministrazioni di concerto con le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1), CCNL 16.2.99, possono costituire enti bilaterali per la formazione.

Capo IV - Norme disciplinari
Art. 27 - Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL 12.6.03
1) All'art. 13, comma 3), CCNL 12.6.03 "Codice disciplinare" la lett. h) viene soppressa e la lett. f) è sostituita dalla seguente lettera:
" (f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;"
[…]

Titolo VI - Norme finali
Capo II
Art. 38 - Disapplicazioni.

1) Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono disapplicate le seguenti norme:
(a) con riferimento al sistema classificatorio: gli articoli da 13 a 17, CCNL 16.2.99, nonché l'art. 20 del CCNL medesimo, ad esclusione del comma 1), lett. B), lett. c) e del comma 2);
(b) con riferimento alla formazione: l'art. 26, CCNL 16.2.99.

Dichiarazione congiunta n. 5

Le Parti, al fine di assicurare la qualità dei servizi destinati all'utenza e la professionalità di tutti gli operatori, nonché di contrastare fenomeni di 'dumping' sociale e contrattuale, in occasione del confronto sui piani di esternalizzazione di attività o servizi, ritengono opportuno che l'Amministrazione inserisca nei relativi atti e contratti apposite clausole che impegnino i soggetti subentranti al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché al riconoscimento, in favore dei propri dipendenti, di trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione nazionale del comparto di riferimento.
_________
(1) CCNQ 11 giugno 2007
Art. 7 Comparto del personale dei Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E), comprende il personale dipendente:
- dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell’art. 3 ed escluse l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e l’APAT ricomprese nell’art. 6;
- dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM);
- dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), attualmente enti strumentali del Ministero della Pubblica Istruzione, cui subentrerà l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ricompresa nell’art. 6, dalla data della loro soppressione ai sensi dell’art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.