Categoria: 1989
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Tipologia: CIA
Data firma: 30 giugno 1989
Validità: 30.06.1989 - 31.12.1991
Parti: Coin, Oviesse spa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento nazionale lavoratori
Settori: Commercio, GDO, Coin, Oviesse
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1
A) Sviluppo e investimenti Coin
B) Sviluppo e investimenti Politiche commerciali Oviesse
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Organizzazione del lavoro
Art. 4 Azioni positive e pari opportunità
Art. 5 Contratti di formazione e lavoro
Art. 6 Formazione e addestramento
Art. 7 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Art. 8 Mercato del lavoro
Art. 9 Part time
Art. 10 Infortunio
Art. 11 Orario di lavoro
Art. 12 Deroghe natalizie

 

Art. 13
A) Coin - Parte economica
B) Oviesse - Parte economica
Art. 14
A) Coin - Produttività punti vendita
B) Oviesse - Produttività punti vendita
C) Produttività per i depositi centrali Coin e Oviesse
D) Produttività delle sedi Coin e Oviesse
Art. 15
A) Coin - Professionalità
B) Oviesse - Professionalità
Art. 16 Decorrenza / Durata
Art. 17 Comitato del garanti
Art. 18 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
Art. 19 Adempimenti della Direzione aziendale


Contratto Integrativo Aziendale Coin spa Magazzini Oviesse spa 30 giugno 1989

Il giorno 30.6.1989, tra la Coin spa […], la Magazzini Oviesse spa […], e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], e le rispettive segreterie regionali e territoriali, nonché il coordinamento nazionale dei lavoratori, in ordine alle richieste delle OO.SS sulla contrattazione integrativa aziendale, si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale:

Art. 2 Relazioni sindacali
Le parti, nel pieno rispetto delle proprie autonomie e ruoli, convengono sull’importanza di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con gli obiettivi comunemente definiti dal presente e dai precedenti accordi.
L'attivazione di tale principio avviene con il pieno riconoscimento del ruolo negoziale delle parti, ai vari livelli e per le materie di rispettiva competenza.
In tale contesto, in relazione ai processi di trasformazione, innovazione e di sviluppo, andranno valorizzati il confronto e la contrattazione decentrati (regionale, territoriale e/o di unità produttiva) per le materie di competenza.
L'informazione, presupposto fondamentale per favorire corrette relazioni sindacali, dovrà avere, fatte salve le normali esigenze di riservatezza, carattere preventivo.
Diritti di informazione e confronto a livello nazionale
In questa sede verranno fornite informazioni, di norma semestrali, al fine di effettuare verifiche e / o realizzare eventuali intese relativamente a:
- strategie generali delle singole aziende,
- andamento economico e relativi bilanci,
- sviluppo ed investimenti,
- evoluzione delle strategie commerciali,
- innovazioni tecnologiche e relativi programmi di attuazione,
- processi di riorganizzazione e ristrutturazione,
- appalti e terziarizzazione,
- occupazione e sue dinamiche,
- programmi di formazione e addestramento,
- Contratti Formazione e Lavoro e relative tipologie di impiego,
- andamento e risultati dei programmi di gestione delle situazioni di criticità aziendali,
- azioni positive e pari opportunità.
Le parti confermano la validità1 della Commissione Tecnica Nazionale, di cui all’art. 2 del CIA 12 aprile 1985, quale strumento di approfondimento ed analisi, sia su tematiche generali che su problemi specifici, che comportino riflessi sulla condizione lavorativa.
Tale Commissione si potrà avvalere di competenze funzionali ai temi da esaminare e di volta in volta individuate.
Diritti di informazione e confronto a livello regionale
Attiene a tale livello 1'informazione e il confronto anche al fine di realizzare eventuali intese, sulle medesime materie previste dal livello nazionale, in relazione agli effetti delle stesse sulla struttura produttiva, occupazionale ed organizzativa.
Attiene inoltre a tale livello il confronto su quanto previsto dal presente accordo in tema di mercato del lavoro ed in particolare per quanto riguarda i contratti di formazione e lavoro.
Diritto di informazione e confronto a livello territoriale e / o di unità produttiva
In questa sede verranno fornite informazioni e si darà luogo al confronto, in occasione di periodici incontri, al fine di realizzare intese relativamente a:
- progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità territoriali e / o delle unità produttive,
- organici, loro composizione e organizzazione del lavoro,
- occupazione part time e lavoro supplementare,
- orari di lavoro,
- ambiente di lavoro e tutela della salute anche in relazione ad eventuali conseguenze delle innovazioni tecnologiche,
- obiettivi e risultati economico / commerciali ed articolazione dei dati riferiti alla produttività,
- professionalità e livelli di inquadramento.

Art. 3 Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che i processi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro debbano essere indirizzati anche a valorizzare la professionalità, oltre che a migliorare la condizione della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti.
Al fine di conseguire quanto sopra, oltre che ad un più razionale e miglior utilizzo degli impianti, più elevati livelli di produttività, una più equa ripartizione dei carichi di lavoro ed un più efficace servizio alla clientela, le parti si confronteranno a livello territoriale e /o di unità produttiva per realizzare eventuali intese sull'organizzazione del lavoro e sull'insieme di tutte le variabili che ad essa concorrono.

Art. 4 Azioni positive e pari opportunità
Al fine di promuovere azioni positive per favorire le pari opportunità, l'Azienda, anche alla luce delle normative e indirizzi comunitari in materia, si dichiara favorevole a valutare congiuntamente progetti finalizzati allo sviluppo dell'occupazione e della professionalità femminile, in relazione alle effettive esigenze, anche per conseguire una maggiore presenza femminile nelle qualifiche più elevate.

Art. 5 Contratti di formazione e lavoro
I contratti di formazione e lavoro rappresentano uno strumento idoneo per lo sviluppo occupazionale giovanile, orientato al conseguimento di un livello professionale in linea con le esigenze del modello organizzativo e finalizzato alla conferma in servizio.
Pertanto tali lavoratori fanno parte a pieno titolo dell'organizzazione produttiva a parità di condizioni normative e di lavoro a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché dell'esercizio dei diritti sindacali.
Le Aziende ribadiscono l'orientamento, già emerso nell'ultimo triennio, a confermare in servizio i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro.
Sono previste verifiche periodiche sui risultati formativi che, in caso di esito positivo, daranno luogo, non oltre il compimento del decimo mese di attività, alla conferma anticipata, fermo restando il normale decorso del regime contributivo e la normativa di legge.
In caso di mancata anticipata conferma, verrà data motivata comunicazione all'interessato ed al Consiglio d’Azienda.
Le Aziende forniranno , ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro una appropriata formazione teorica comprensiva di informazioni sul CCNL e sulla legislazione sociale e del lavoro.
Nell’ambito di migliori relazioni sindacali a livella decentrato le parti convengono che il ricorso ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro, avverrà anche attraverso accordi tra le parti , a livello Regionale, tenuto conto di eventuali intese territoriali tra OO.SS. e Associazioni di categoria.
[…]

Art. 6 Formazione e addestramento
Le Aziende Coin e Oviesse confermano il proprio impegno a realizzare programmi di formazione e addestramento che consentano un crescente sviluppo professionale dei lavoratori, in linea con le esigenze di servizio, l’efficienza aziendale, i mutamenti tecnologici ed organizzativi e la scadenza comunitaria del 1992.
Programmi, contenuti, tempi, modalità, strumenti, personale coinvolto, saranno oggetto di preventiva informazione e confronto nelle sedi previste, tenuto conto delle interrelazioni con l'organizzazione del lavoro esistente nelle unità produttive, oltre che dei relativi organici.

Art. 7 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Nel rispetto delle leggi vigenti e degli articoli 9 e 12 della legge 300/70, le parti concordano che l'ambiente di lavoro e la tutela della salute dei dipendenti costituiscono parte integrante degli obiettivi di miglioramento della qualità del lavoro da conseguire con interventi organici.
A tale scopo le parti concordano di intervenire nelle forme e con gli strumenti ritenuti più idonei, avvalendosi anche delle strutture pubbliche competenti per promuovere indagini e verifiche delle condizioni ambientali.

Art. 8 Mercato del lavoro
Le Aziende sono impegnate a perseguire sviluppi occupazionali coerenti con i programmi aziendali, nei quali risulti un equilibrato rapporto tra personale full time e part time nelle diverse articolazioni, fra personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratto di formazione e lavoro.
[…]

Art. 11 Orario di lavoro
Le parti convengono che l'attuale disciplina degli orari commerciali può consentire, a livello territoriale e / o di unità produttiva, iniziative a carattere sperimentale in grado di realizzare diversi regimi di orari lavorativi, comprese eventuali riduzioni dell'orario giornaliero, da contrattare tra le parti.