Tipologia: Ipotesi di CCNL
Data firma: 1 luglio 2009
Validità: 01.01.206 - 31.12.2009
Parti: Aran e Snaprecom, Cisl Fps, Flp, Rdb/Pi Cub, Sipre, Ugl Pcm, (Uil/Pa) e Cisl, Cse, Rdb-Cub, Usae, Ugl, (Uil)*
Comparti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, PA
Fonte: PCM RDBCUB
Note*: Rdb/Pi Cub, Sipre, Ugl Pcm, (Uil/Pa) e Rdb-Cub, Usae, Ugl, (Uil) non firmano l'ipotesi di CCNL

Sommario:

 Indice
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I

Art. 3 Conferma del sistema delle relazioni sindacali
Art. 4 Materie delle relazioni sindacali
Titolo III - Ordinamento professionale
Capo I:

Art. 5 Obiettivi e principi generali
Capo II:
Art. 6 Classificazione
Art. 7 Profili professionali
Art. 8 Criteri per la definizione dei profili professionali
Art. 9 Istituzione di nuovi profili
Art. 10 Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
Capo III: Progressioni
Art. 11 Sviluppi economici all’interno delle categorie
Capo IV
Art. 12 Disposizioni particolari
Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo I
Art. 13 Orario di lavoro
Capo II - Misurazione e valutazione dell’attività della presidenza
Art. 14 Principi generali
Art. 15 Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative
Art. 16 Valutazione dell’apporto individuale
 Art. 17 Politiche di incentivazione della produttività
Capo III - Norme disciplinari
Art. 18 Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 17 maggio 2004
Capo IV - Formazione
Art. 19 Principi generali e finalità della formazione
Art. 20 Destinatari e procedure della formazione
Capo V
Art. 21 Disposizioni particolari
Titolo V - Trattamento economico
Capo I

Art. 22 Stipendio tabellare
Art. 23 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 24 Indennità di Presidenza
Art. 25 Contenimento del lavoro straordinario
Art. 26 Fondo Unico della Presidenza
Art. 27 Utilizzo del Fondo Unico della Presidenza
Capo II
Art. 28 Norme finali di parte economica
Titolo VI - Norme finali e transitorie
Capo I

Art. 29 Norma programmatica
Capo II
Art. 30 Disapplicazioni
Allegato 1 - Tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione
Tabella A - Incrementi mensili dello stipendio tabellare
Tabella B - Rideterminazione annua degli stipendi tabellari
Tabella C - Incrementi della indennità di Presidenza
Tabella D - Rideterminazione dell’indennità di Presidenza

Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri quadriennio normativo 2006 - 2009 biennio economico 2006 - 2007

Il giorno 1 luglio 2009 alle ore 16,30 presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra:
L' Aran […] e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: Snaprecom, Cisl Fps, Flp, Rdb/Pi Cub, Sipre, Ugl Pcm, (Uil/Pa)
Confederazioni: Cisl, Cse, Rdb-Cub, Usae, Ugl, (Uil) *
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.

Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[…]

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Conferma del sistema delle relazioni sindacali

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 17 maggio 2004, con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

Art. 4 Materie delle relazioni sindacali
1. All’art. 6, lettera A (Informazione), comma 2, punto 1, la lett. d) del CCNL del 17 maggio 2004, è sostituita dalla seguente:
“d) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell’Amministrazione, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.”
2. All’art. 6, lettera A (Informazione), comma 2, punto 1, del CCNL del 17 maggio 2004, sono aggiunte le seguenti lettere:
“l) programma dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;
“m) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.”
3. All’art. 6, lettera B (Concertazione), comma 1, punto 1, la lett. c) del CCNL del 17 maggio 2004, è sostituita dalla seguente:
“c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell’Amministrazione, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.”
4. All’art. 6, lettera B (Concertazione), comma 1, punto 1, del CCNL del 17 maggio 2004, dopo la lett. c) viene aggiunta la seguente lettera:
“d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.”
5. All’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 3, lett. A) del CCNL del 17 maggio 2004, viene aggiunto un ulteriore alinea:
“Le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.”
6. All’art. 7 (comitato pari opportunità), del CCNL del 17 maggio 2004, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:
“1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL del 17 maggio 2004, promuove, anche in relazione alle modalità contenute nel d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) la predisposizione di piani di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto, la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne ed uomini.
1/bis. In tale contesto, il Comitato per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6. lett. D, svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’Amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive ai sensi del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
d) promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate alle esigenze delle donne ed a quelle degli uomini, redigendo, ad esempio, un bilancio di genere, come previsto dalla “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche” emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione di concerto con la Ministra per i diritti e le pari opportunità in data 23 maggio 2007;
e) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o enti.”
1/ter. Ai fini del comma 1/bis la Presidenza, secondo quanto indicato dalla Direttiva di cui al comma 1/bis, lett. d), evidenzia nei propri bilanci annuali le attività e le risorse destinate all’attuazione della Direttiva stessa.”
7. All’art. 7 (Comitato pari opportunità), del CCNL del 17 maggio 2004, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4/bis. Il Comitato pari opportunità collabora con l’Amministrazione alla redazione di una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell’anno precedente e di quelle previste per l’anno in corso, così come previsto dalla Direttiva di cui al comma 1/bis, lett. d.”

Titolo IV Rapporto di lavoro
Capo I
Art. 13 Orario di lavoro

1. In relazione alle finalità istituzionali della Presidenza e coerentemente con il suo assetto organizzativo, il presente CCNL è orientato prioritariamente ad assicurare la più ampia valorizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, in considerazione dell’attività dagli stessi svolta a supporto delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a garanzia dell’unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 303 del 1999.
2. Al fine di consentire una concreta ottimizzazione delle attività ed un impiego delle risorse più adeguato al ruolo di primario rilievo riconosciuto alla Presidenza del Consiglio sul piano istituzionale, l’orario ordinario di lavoro è di 38 ore settimanali, secondo quanto previsto dall’art. 28 (Norme finali di parte economica).
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 6 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, ovvero di quelli che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
4. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate nella contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 4 comma 3 (contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 17 maggio 2004.
A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
■ ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
■ miglioramento della qualità delle prestazioni;
■ finalizzazione delle prestazioni lavorative alle peculiari funzioni istituzionali della Presidenza del Consiglio, come specificato al comma 1;
■ ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
■ miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
5. In attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, tenuto conto della specificità organizzativa della Presidenza ed al fine di garantire una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
■ orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo.
■ orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane ai sensi del D.L. n. 79 del 1997 con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane;
■ orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
■ turnazioni;
■ orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentotto ore settimanali nel rispetto del monte ore.
Per il personale del Dipartimento della Protezione Civile si rinvia all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) comma 6, del CCNL del 17 maggio 2004.
6. Dopo un massimo di sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti, come previsto dall’art. 40 (Pausa) del CCNL del 17 maggio 2004.
[…]

Capo IV Formazione
Art. 19 Principi generali e finalità della formazione

[…]
Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
[…]
− garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
[…]

Art. 20 Destinatari e procedure della formazione
1. L’attività formativa si realizza attraverso piani e programmi formativi, di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 4 (contrattazione collettiva integrativa), comma 3, lett. A) del CCNL del 17 maggio 2004. I suddetti piani e programmi, in coerenza con l’art. 7/bis del d. lgs. n. 165 del 2001, sono definiti attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi rilevati, in relazione alle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilità, ai processi di reclutamento di nuovo personale, ai programmi di sviluppo della qualità dei servizi, alle esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione professionale del personale. Gli stessi piani e programmi individuano anche le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento nazionali o comunitari, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6, che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività programmate.
2. La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’amministrazione ai sensi del comma 1.
3. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza, salvo per i corsi di cui al successivo comma 4, lett. b).
4. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo, attribuendo un adeguato riconoscimento alla formazione certificata formalmente, ed in particolare stabiliscono:
a) le attività di formazione di base che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l’attribuzione di un apposito attestato, da parte dei soggetti che l’hanno attuata;
[…]
5. Per garantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, correlata agli specifici contesti di lavoro nonché a programmi di riqualificazione ad alto sviluppo informatico e tecnologico, la programmazione di cui al comma 1 definisce specifiche misure per realizzare iniziative di formazione a distanza, nonché attività formative basate su metodologie innovative, come ad esempio la formazione sul posto di lavoro, la formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), le comunità di apprendimento e le comunità di pratica.
6. Nell’attuazione dei programmi delle suddette attività formative, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, degli istituti e delle scuole di formazione pubblici, delle università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi concernenti sistemi informativi destinati al personale informatico è realizzata in conformità agli indirizzi ed alle direttive in materia emanate ai sensi dell’art. 7, lett. e) del d. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può assumere iniziative finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati, con altri enti del comparto, anche al fine di certificare lo sviluppo e la qualità degli standard dei processi formativi. Può inoltre promuovere iniziative ed indagini di interesse comune, anche in riferimento al processo di informatizzazione della pubblica amministrazione ed alla realizzazione dei progetti promossi dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
8. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizza le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali, ad esempio, il d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
9. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
10. La Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. A, primo alinea (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 17 maggio 2004, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e funzionali dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 165 del 2001.
11. Per le necessità formative riguardanti personale di elevata qualificazione ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni svolte, i dipendenti direttamente interessati hanno la facoltà di frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici anche non previsti dai programmi dell’Amministrazione, fruendo di permessi non retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia.
12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 1 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL del 17 maggio 2007, può costituire un ente bilaterale per la formazione.

Titolo V Trattamento economico
Capo I
Art. 25 Contenimento del lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
[…]

Titolo VI Norme finali e transitorie
Capo II
Art. 30 Disapplicazioni

Con l’entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati i seguenti articoli del CCNL del 17 maggio 2004:
■ con riferimento al sistema classificatorio: gli artt. da 16 a 20;
■ con riferimento all’orario di lavoro: l’art. 33;
■ con riferimento alla formazione: l’art. 60;
■ con riferimento al contenimento del lavoro straordinario: l’art. 81.