Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 19 giugno 2001.
Istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsabilities PSSR).
G.U. 27 luglio 2001, n. 173

IL DIRIGENTE GENERALE DELL’UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l’adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell’organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell’Italia alla convenzione suddetta, entrata pertanto in vigore per l’Italia il 26 novembre 1987, conformemente all’art. XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all’IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all’annesso della sopra citata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW);
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;
Vista la regola VI/1 dell’annesso su menzionato, nonché la sezione A-VI/1 paragrafo 2.1.4. del codice STCW, relativa all’addestramento di base in sicurezza personale e responsabilità sociali;
Considerata la necessità di dare piena e completa attuazione alla sopra citata regola VT/1;
 

Decreta:

Art. 1.
Finalità e durata

1. È istituito il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsabilities), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori
per l’addestramento di base di tutto il personale imbarcato in conformità alla sezione A-VI/1, paragrafo 2.1.4 del codice STCW.
2. Il corso, della durata non inferiore a diciotto ore articolate in tre giorni, fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche di cui alle colonne 1 e 2 della tabella A-VI/1-4 dello stesso codice.
 

Art. 2.
Frequenza del corso: obblighi e deroghe

1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a quindici unità, anche provenienti da Stati esteri.
2. Il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali è obbligatorio per marittimi iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria per il primo imbarco su navi da traffico in navigazione internazionale nonché, a decorrere dal 1° febbraio 2002, su navi da traffico adibite a navigazione nazionale, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
3. Sono dispensati dall’obbligo di frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali i titolari di certificati di abilitazione IMO STCW-95, rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto 22 dicembre 2000.
4. Fino alla data del 1° febbraio 2002, sono altresì dispensati dall’obbligo di frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali gli iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione negli ultimi cinque anni su navi adibite al traffico.
 

Art. 3.
Organizzazione del corso

1. Il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti e della navigazione secondo un programma conforme a quello contenuto nell’allegato A al presente decreto.
2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all’allegato B al presente decreto e devono predispone un sistema di valutazione della qualità dell’addestramento fornito.
3. Il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un’autorità competente di uno Stato, membro dell’Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.
4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d’idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell’allegato C al presente decreto.
 

Art. 4.
Prova d’esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali, un esame dinanzi ad una commissione presieduta da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori.
2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinché sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.
3. Al candidato che consegue un esito favorevole in sede di esame è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell’allegato D del presente decreto.
 

Art. 5.
Annotazione sul libretto di navigazione e rinnovo

1. Sul libretto di navigazione del marittimo che ha superato l’esame di cui all’art. 4, ovvero che sia stato dispensato dalla frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali ai sensi dell’art. 2, comma 4, a cura delle Autorità marittime periferiche è apposta un’annotazione conforme all’allegato E del presente decreto.
2. L’annotazione di cui al comma 1 costituisce prova documentale dell’addestramento in materia di sicurezza personale e responsabilità sociali ed ha validità quinquennale.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l’annotazione è automaticamente rinnovata per altri cinque anni al marittimo che ha navigato su navi adibite al traffico per almeno un anno nel quinquennio di validità dell’annotazione medesima.
4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, il marittimo è tenuto a frequentare un corso di sicurezza personale e responsabilità sociali.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2001
Il dirigente generale: NOTO

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