Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 27 luglio 1956
Validità: 01.07.1956 - 31.12.1958
Parti: Unione Industriali del Lazio e Silarc, Sili-Cisl
Settori: Servizi, Italcable

Sommario:

Accordo di rinnovo
Testo degli articoli modificati a seguito dell'accordo sindacale del 27 luglio 1956
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 13. - Minimi di stipendio mensile.
Art. 14. - Indennità e contributi vari.
а) Indennità mansioni sovraintendenza di Stazioni e dirigenza degli Uffici Telegrafici.
b) Indennità maneggio denaro.
c) Rimborso spese mezzi locomozione.
d) Indennità di zona malarica.
e) Indennità giornaliera di mensa.
f) Contributo spese riscaldamento invernale.
g) Indennità giornaliera di traffico.
• Norme transitorie.
Art. 15. - Premio «una tantum» annuale.
Art. 16. - Indennità di contingenza.
Art. 22. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 29. - Viaggi e missioni.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 49. - Indennità di anzianità.
Art. 56. - Decorrenza e durata del contratto.

Accordo di rinnovo con modifiche al contratto 22 luglio 1954, 27 luglio 1956

Tra l'Unione Industriali del Lazio [...] con l'intervento della Società Italcable [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori Aziende Radiocavocomunicazioni (Silarc) [...], il Sindacato Italiani Lavoratori Italcable (Sili) [...] assistito [...] dalla Cisl; a conclusione delle trattative intercorse per la rinnovazione del Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori dipendenti dalla Società «Italcable» si è stabilito quanto segue:
Il Contratto Collettivo di Lavoro 22 luglio 1954, scaduto il 30 giugno 1956, viene rinnovato fino al 31 dicembre 1958 con le variazioni che qui di seguito si indicano sinteticamente:
1) Indennità di mensa. [...]
2) Una tantum aumentata al 95 %. [...]
3) Revisione congegno anzianità. [...]
4) Indennità giornaliera di traffico in sostituzione della indennità di apparato di L. 50 giornaliere come da articolo allegato. [...]
5) Messaggeri. [...]
6) Integrazione L. 2000 mensili ai vice supervisori telegrafici. [...]
7) Allineamento zone retributive siciliane alle tabelle valevoli per Napoli. [...]
8) Equiparazione radiotelefonisti a telegrafisti e primi radiotelefonisti a primitelegrafisti. [...]
9) Scambio di lettere per eventuale necessaria integrazione periodo feriale a periodo di cura termale per mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro. [...]
10) Istituzione qualifica primo segretario del traffico col minimo tabellare del capo turno telegrafico. [...]
11) Disciplina viaggi [...]
12) Modifica articolo relativo trattamento in caso procedimento penale. [...]
13) Scambio di lettere determinanti nel numero massimo di 15 delegati per ciascun sindacato a congressi sindacali, beneficiari di licenza con assegni, purché non provenienti dallo stesso posto di lavoro. [...]
Le parti si riservano di redigere nei prossimi giorni il testo definitivo delle modifiche di cui sopra.

Testo degli articoli modificati a seguito dell'accordo sindacale del 27 luglio 1956
Art. 4. - Assunzione a termine.

1) L'assunzione - oltre che per i casi previsti e regolati da leggi speciali - può essere fatta con prefissione di termine esclusivamente per sopperire a necessità temporanee ed eccezionali derivanti da ampliamenti o trasformazioni di impianti tecnici o amministrativi, o da altre cause non prevedibili normalmente.
Al lavoratore assunto con contratto a termine si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto, eccezion fatta di quelle relative al preavviso.
[...]
2) I messaggeri saranno assunti normalmente in età compresa tra i 15 ed i 20 anni, con contratto a termine di durata non inferiore ad un anno, cui si applicano tutte le disposizioni del presente contratto comprese quelle per il periodo di prova e per il quale non valgono le limitazioni di cui al punto 1) del presente articolo.
[...]

Art. 14. - Indennità e contributi vari.
d) Indennità di zona malarica.

I lavoratori che da località non malarica siano destinati a prestare servizio in zona riconosciuta malarica o che fosse riconosciuta tale in avvenire dalle competenti autorità sanitarie, beneficeranno di una indennità mensile di lire 1.200.

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da due giorni ad un mese, si applica nei casi di recidiva in mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione delle sanzioni minori o per mancanze più gravi quali le seguenti indicate a solo titolo esemplificativo:
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
[...]
- negligenza tale da arrecare sensibili danni al servizio o al materiale;
[...]
- presentazione al lavoro in stato di ubriachezza;
- infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, all'igiene o alla morale.
[...]