Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 27 luglio 1956
Validità: 01.07.1956 - 31.12.1958
Parti: Unione Industriali del Lazio e Silarc, Sili-Cisl
Settori: Servizi, Italcable
Sommario:
Accordo di rinnovo Testo degli articoli modificati a seguito dell'accordo sindacale del 27 luglio 1956 Art. 4. - Assunzione a termine. Art. 9. - Periodo di prova. Art. 13. - Minimi di stipendio mensile. Art. 14. - Indennità e contributi vari. а) Indennità mansioni sovraintendenza di Stazioni e dirigenza degli Uffici Telegrafici. b) Indennità maneggio denaro. c) Rimborso spese mezzi locomozione. d) Indennità di zona malarica. |
e) Indennità giornaliera di mensa. f) Contributo spese riscaldamento invernale. g) Indennità giornaliera di traffico. • Norme transitorie. Art. 15. - Premio «una tantum» annuale. Art. 16. - Indennità di contingenza. Art. 22. - Aumenti periodici di anzianità. Art. 29. - Viaggi e missioni. Art. 44. - Provvedimenti disciplinari. Art. 49. - Indennità di anzianità. Art. 56. - Decorrenza e durata del contratto. |
Accordo di rinnovo con modifiche al contratto 22 luglio 1954, 27 luglio 1956
Tra l'Unione Industriali del Lazio [...] con l'intervento della Società Italcable [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori Aziende Radiocavocomunicazioni (Silarc) [...], il Sindacato Italiani Lavoratori Italcable (Sili) [...] assistito [...] dalla Cisl; a conclusione delle trattative intercorse per la rinnovazione del Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori dipendenti dalla Società «Italcable» si è stabilito quanto segue:
Il Contratto Collettivo di Lavoro 22 luglio 1954, scaduto il 30 giugno 1956, viene rinnovato fino al 31 dicembre 1958 con le variazioni che qui di seguito si indicano sinteticamente:
1) Indennità di mensa. [...]
2) Una tantum aumentata al 95 %. [...]
3) Revisione congegno anzianità. [...]
4) Indennità giornaliera di traffico in sostituzione della indennità di apparato di L. 50 giornaliere come da articolo allegato. [...]
5) Messaggeri. [...]
6) Integrazione L. 2000 mensili ai vice supervisori telegrafici. [...]
7) Allineamento zone retributive siciliane alle tabelle valevoli per Napoli. [...]
8) Equiparazione radiotelefonisti a telegrafisti e primi radiotelefonisti a primitelegrafisti. [...]
9) Scambio di lettere per eventuale necessaria integrazione periodo feriale a periodo di cura termale per mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro. [...]
10) Istituzione qualifica primo segretario del traffico col minimo tabellare del capo turno telegrafico. [...]
11) Disciplina viaggi [...]
12) Modifica articolo relativo trattamento in caso procedimento penale. [...]
13) Scambio di lettere determinanti nel numero massimo di 15 delegati per ciascun sindacato a congressi sindacali, beneficiari di licenza con assegni, purché non provenienti dallo stesso posto di lavoro. [...]
Le parti si riservano di redigere nei prossimi giorni il testo definitivo delle modifiche di cui sopra.
Testo degli articoli modificati a seguito dell'accordo sindacale del 27 luglio 1956
Art. 4. - Assunzione a termine.
1) L'assunzione - oltre che per i casi previsti e regolati da leggi speciali - può essere fatta con prefissione di termine esclusivamente per sopperire a necessità temporanee ed eccezionali derivanti da ampliamenti o trasformazioni di impianti tecnici o amministrativi, o da altre cause non prevedibili normalmente.
Al lavoratore assunto con contratto a termine si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto, eccezion fatta di quelle relative al preavviso.
[...]
2) I messaggeri saranno assunti normalmente in età compresa tra i 15 ed i 20 anni, con contratto a termine di durata non inferiore ad un anno, cui si applicano tutte le disposizioni del presente contratto comprese quelle per il periodo di prova e per il quale non valgono le limitazioni di cui al punto 1) del presente articolo.
[...]
Art. 14. - Indennità e contributi vari.
d) Indennità di zona malarica.
I lavoratori che da località non malarica siano destinati a prestare servizio in zona riconosciuta malarica o che fosse riconosciuta tale in avvenire dalle competenti autorità sanitarie, beneficeranno di una indennità mensile di lire 1.200.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da due giorni ad un mese, si applica nei casi di recidiva in mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione delle sanzioni minori o per mancanze più gravi quali le seguenti indicate a solo titolo esemplificativo:
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
[...]
- negligenza tale da arrecare sensibili danni al servizio o al materiale;
[...]
- presentazione al lavoro in stato di ubriachezza;
- infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, all'igiene o alla morale.
[...]