Regione Veneto
Quesiti di ordine generale
2019-001
 

Quesito:

“Il personale medico che esercita in libera professione presso una struttura sanitaria deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria?”

Data quesito: 02.07.2019

 

Risposta:

Nel precisare che l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è rappresentato dalla commissione per gli interpelli (alla quale possono inoltrare quesiti, tra gli altri, i consigli nazionali di ordini e collegi professionali), si esprimono le seguenti considerazioni.
Si richiamano innanzi tutto le previsioni della normativa vigente, con particolare riferimento a ruoli e responsabilità che essa assegna ai soggetti coinvolti, a qualunque titolo, nella sorveglianza sanitaria e nell’attività di controllo su di essa (artt. 2, 13, 18, 20, 21, 25 e 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
In particolare, al fine di valutare l’applicabilità di detta normativa al personale medico operante in regime di libera professione, si evidenziano le definizioni di lavoratore (“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato […]) e di lavoratore autonomo (persona che compie “opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, pertanto “con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”), di cui agli articoli 2 e 21 della citata normativa, rispettivamente.
Parimenti, si ritiene necessario distinguere tra l’obbligo, per i lavoratori (come sopra definiti), di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria (art. 20, comma 2, lettera i) e la facoltà, per i lavoratori autonomi (come sopra definiti), di beneficiarne (art. 21, comma 2, lettera a).
Ciò premesso, in via generale, l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal rapporto di lavoro autonomo si individua nell’assoggettamento del lavoratore subordinato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia nell’ambito dell’organizzazione aziendale, non rilevando tanto la tipologia contrattuale, quanto le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Generalmente, un medico libero professionista che svolge una attività in un poliambulatorio fornisce una prestazione richiesta in base al contratto stipulato con la struttura, e tale prestazione è solitamente svolta con indipendenza di modalità esecutive. In tal caso, il lavoratore è inquadrabile come lavoratore autonomo ai sensi del citato art. 21, con facoltà di sottoporsi volontariamente alla sorveglianza sanitaria.
Diversamente, qualora il medico libero professionista svolga la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, attenendosi a direttive, tempi e procedure di lavoro da questi determinate, in caso di esposizione a rischio (es. rischio biologico) sussisterebbe l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria, rientrando in tal caso a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2.
Tuttavia, al fine di valutare l’applicabilità della norma ai singoli casi specifici, è necessario approfondire e qualificare in maniera chiara la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di effettuazione dello stesso.

Data risposta: 23.09.2019


Fonte: rdv.box.com