Risposta: In riferimento al quesito, fatto salvo un eventuale diverso pronunciamento della commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si esprimono le seguenti considerazioni. L’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’ambito della medesima classe di rischio, la formazione erogata per lo svolgimento dei compiti di RSPP/ASPP prevista dall’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se effettuata con durata, contenuti e modalità coerenti con quanto definito mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si ritiene superiore, e pertanto comprensiva per contenuti e durata, a quella prevista per i lavoratori dal citato art. 37. Si ritiene, altresì, che quanto sopra espresso sia coerente con le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all’art. 37, comma 14-bis prevede che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento […] in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.
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