Risposta: In riferimento al quesito, fatto salvo un eventuale diverso pronunciamento della commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si esprimono le seguenti considerazioni. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 individua tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro la formazione dei lavoratori, ponendo in capo al datore di lavoro (o suo delegato) l'obbligo di garantirne l’erogazione, ai sensi dell’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). Il citato art. 37, al comma 12, prevede espressamente che la formazione “non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori", configurando pertanto come illegittima la richiesta di una partecipazione alla spesa da parte del lavoratore richiedente copia della documentazione attestante la formazione sostenuta dallo stesso.
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