Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D ACQUA INTERNE

Circolare 9 aprile 2019, n. 12
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 - Piani di Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL). Circolare n. 9312 del 6 aprile 2018. Casi di esclusione dell'approvazione ministeriale.
 

L'articolo 6, comma 4, del D.Lgs 271/1999 prescrive "Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi 0 unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, 0 con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore 0 dal proprietario, non è inviata al Ministero per l’approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto."
Su tale previsione sono pervenuti alcuni quesiti per i quali si ritiene chiarire la portata della disposizione.
L'approvazione dei Piani di Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL), nelle fattispecie di cui al predetto articolo 6, comma 4, non è dovuta da parte del Ministero. Pertanto, l'invio dei predetti PSAL al Ministero non deve essere effettuato anche per la ricorrenza solo di una delle seguenti fattispecie:
a) unità navali adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali;
b) navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200;
c) unità da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m;
d) unità navali con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento.
Si deve ritenere che il criterio di individuazione della "lunghezza" delle unità da pesca, di cui alla precedente lettera c), sia quello dell'art. 2 (Definizioni) del D.Lgs. 17.8.1999, n. 298 che fa esplicito riferimento alla lunghezza "tra le perpendicolari".
E' stato rilevato che né il Decreto Legislativo 271/99 e né le successive circolari emanate negli anni riportano, tra le proprie definizioni, quella relativa al parametro della lunghezza. In merito a tale argomento, tenuto conto di quanto già espresso nel D.Lgs 17 agosto 1999, n. 298, visto anche gli elementi forniti dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, si perviene alla determinazione di dover considerare quale riferimento della lunghezza il parametro "lunghezza tra le perpendicolari".
Resta inteso che l'armatore e/o il proprietario, per le unità per le quali la documentazione di cui al comma 2, dell'articolo 6 del D.Lgs. 271/1999, autocertificata dagli stessi, non va inviata al Ministero per l'approvazione, ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
I PSAL pervenuti al Ministero e rientranti nelle richiamate fattispecie, sono archiviati per l'effetto discendente dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 271/1999.
 

IL DIRETTORE GENERALE
M. Coletta