Tipologia: CCNL
Data firma: 23 novembre 1998
Validità: 01.07.1997 - 30.06.2001
Parti: Fedal-Confartigianato, Fiaal-Cna, Fna-Casa, Claai e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentare e panificazione, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 2 bis - Clausola di salvaguardia.
Art. 3 - Reclami e controversie.
Art. 4 - Decorrenza e durata.
Art. 5 - Relazioni sindacali sistema informativo osservatori rapporti decentrati pari opportunità.
• Osservatori
• Rapporti decentrati
• Commissione paritecnica nazionale per le pari opportunità
Art. 6 - Formazione professionale.
Art. 7 - Accordo interconfederale.
• Relazioni sindacali
• Protocollo per il regolamento del fondo
• Occupazione femminile
• Tutela dei tossicodipendenti
• Lavoratori inabili
• Mercato del lavoro
• Allegato
• Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988
• Modifiche all'accordo interconfederale 21.7.88 nella parte relativa al fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale
Art. 7 bis - Fondi di categoria.
Art. 8 - Assemblea.
Art. 9 - Permessi retribuiti per cariche sindacali.
Art. 10 - Contributi sindacali.
Art. 11 - Quota di servizio contrattuale.
Art. 12 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 13 - Tutela dei licenziamenti individuali.
Art. 14 - Lavoratori stranieri.
Art. 15 - Lavoratori studenti.
Art. 16 - Diritto allo studio.
Art. 17 - Ambiente di lavoro.
Art. 18 - Sistema contrattuale.
• Livello nazionale di categoria

• Livello decentrato di categoria
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
o Livello nazionale di categoria
o Indennità di vacanza contrattuale
o Livello decentrato di categoria
o Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL
Art. 19 - Assunzione.
Art. 19 bis - Esclusione dalle quote di riserva.
Art. 20 - Visita medica.
Art. 21 - Periodo di prova.
• Tabella settore alimentare
• Tabella settore panificazione
Art. 22 - Classificazione del personale del settore alimentare.
Art. 22 bis- Classificazione del personale delle imprese di panificazione.
Art. 22 ter - Composizione delle squadre nella panificazione (parte speciale).
Art. 22 quater - Disciplina dei turnisti panettieri (parte speciale).
Art. 23 - Orario di lavoro.
Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore.
Art. 24 bis - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale per le imprese di panificazione e riposo settimanale compensativo.
Art. 25 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 25 bis - Flessibilità dell'orario di lavoro per imprese di panificazione.
Art. 25 ter - Gestione dei regimi di orario.
 Art. 26 - Riposo settimanale per le imprese del settore alimentare.
Art. 27 - Riposo per i pasti.
Art. 28 - Festività.
• Festività soppresse
Art. 29 - Ferie.
Art. 30 - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione.
Art. 30 bis - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 31 - Minimi contrattuali.
Incrementi retributivi
• Tabella A - Alimentazione
• Tabella B - Panificazione
• Tabelle nuovi minimi alimentari
• Tabelle nuovi minimi panificatori
Art. 32 - Valori dell'ex indennità di contingenza per il settore alimentare al 30 giugno 1993.
Art. 32 bis - Valori dell'ex indennità di contingenza per il settore della panificazione al 31 luglio 1995.
Art. 33 - Aumenti periodici d'anzianità per il settore alimentare.
Art. 33 bis - Aumenti periodici d'anzianità per il settore della panificazione (parte speciale).
Art. 33 ter - Indennità speciale per i lavoratori addetti nelle imprese di panificazione (parte speciale).
Art. 34 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria.
Art. 35 - Gratifica natalizia.
Art. 36 - Part-time.
Art. 37 - Contratto a tempo determinato.
Art. 38 - Stagionalità.
Art. 39 - Indennità maneggio denaro e cauzione (escluso per il settore della panificazione).
Art. 40 - Trasferte (escluso per il settore panificazione).
Art. 41 - Servizio militare.
Art. 42 - Assenze e recuperi.
Art. 43 - Permessi.
Art. 44 - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
• Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
• Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
• Norma transitoria per il settore della panificazione.
Art. 44 bis - Gravidanza e puerperio.
Art. 45 - Molestie sessuali.
Art. 46 - Congedo matrimoniale.
Art. 47 - Indumenti di lavoro.
Art. 48 - Rapporti in azienda.
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Licenziamento senza preavviso.
Art. 51 - Cessione, trapasso, trasformazione o cessazione d'azienda.
Art. 52 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 53 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 54 - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 55 - Ferie apprendisti.
Art. 56 - Apprendisti impiegati.
Art. 57 - Inquadramento apprendisti.
Art. 57 bis - Inquadramento apprendisti settore panificazione.
Art. 58 - Retribuzione apprendista.
Art. 58 bis - Retribuzione apprendista settore panificazione.
Art. 59 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
• Norma transitoria per il settore alimentare.
• Norma transitoria per il settore panificazione.
Dichiarazione delle parti.
Art. 60 - Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni fino ai 29 per il settore alimentare.
Art. 60 bis - Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni fino ai 29 anni per il settore panificazione.
Art. 61 - Norme particolari per i quadri del settore alimentare.
Art. 62 - Previdenza complementare.
Verbale di accordo su piccole industrie

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione 1 luglio 1997 - 30 giugno 2001

Fedal-Confartigianato, Fiaal-Cna, Fna-Casa, Claai e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil

Premessa
Le Organizzazioni Artigiane e Sindacali, con la firma del presente CCNL, hanno realizzato la confluenza del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di panificazione nella regolamentazione contrattuale del settore artigiano dell'alimentazione, come previsto nella premessa del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di panificazione 1.12.94-30.6.97.
Pertanto, il presente CCNL contiene disposizioni speciali per gli addetti al settore della panificazione, da considerarsi peculiari al settore medesimo per le sue caratteristiche tecnico-produttive e contrattuali.
Tali specifiche norme costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane in base alla legge n. 443 dell'8.8.85 ed esercenti le seguenti attività:
- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acqueviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.);
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- budella e trippa;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni bovine, suine, equine, avicole;
- molitura dei cereali e altre lavorazioni di semi e granaglie;
- olii e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e tè;
- jogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti.
Il presente CCNL disciplina anche il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione artigiane ai sensi della legge n. 443 dell'8.8.85 anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.

Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
[…]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]

Art. 5 - Relazioni sindacali sistema informativo osservatori rapporti decentrati pari opportunità.
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigiano, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e delle loro autonomie.
Le Associazioni Artigiane e le OO.SS. concordano sull'istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale e incisiva cultura sindacale, che veda, nel reciproco confronto, uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.

Osservatori
Le associazioni artigiane e le Organizzazioni Sindacali concordano di apprendere e sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori Nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
[…]
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.), per donne-uomini e livelli di inquadramento;
[…]
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Gli incontri tra le parti sulle materie affidate all'Osservatorio si svolgeranno con cadenza di norma semestrale.

Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica Amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via, via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei confronti del settore e dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
[…]
- formazione professionale.

Commissione paritecnica nazionale per le pari opportunità
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sull'opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia al fine di un'opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente CCNL, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà un'apposita Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.) alla quale è affidato il compito di:
[…]
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
[…]
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
[…]
2) Resta salvo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 21.7.88, di cui all'art. 7 del presente CCNL in materia di occupazione femminile.

Art. 6 - Formazione professionale.
A livello regionale, al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regionale, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente proposte e indicazioni in merito. Le parti firmatarie del presente CCNL dichiarano altresì la propria disponibilità a partecipare alla programmazione e organizzazione dei corsi stessi.
A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi. Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità e i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione e dell'Ente locale a un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano e i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni Artigiane si impegnano a indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica.
[…]

Art. 7 - Accordo interconfederale.
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Le parti convengono altresì che gli adempimento previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese del settore alimentare a far data dal 20.7.93 e per quelle della panificazione a partire dal 1996.

Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27.2.87 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sull'individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27.2.87 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, e i momenti dell'articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo e occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgono un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
[…]
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate a iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c) e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27.2.87.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai, e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprenscindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza e organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21.12.83 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al comma 1 del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili delle quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a £. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (comma 1, punto 1);
- a £. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (comma 1, punto 1).
Detti valori verranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 17, saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra e parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dall'armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, a una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi durano in carico almeno 1 anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - legge n. 300/70 - legge n. 604/66 - legge n. 533/73 e agli artt. 2118 e 2119 C.C.
[…]

Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del titolo III della legge 20.5.70 n. 300.

Tutela dei tossicodipendenti
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sociosanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti Locali.
[…]
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza a imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1) che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
[…]

Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in ci essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi.

Art. 8 - Assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
[…]

Art. 14 - Lavoratori stranieri.
Le aziende favoriranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, il rispetto delle esigenze e consuetudini religiose dei lavoratori stranieri, delle quali gli stessi informeranno preventivamente l'azienda.
[…]
Le parti convengono di incontrarsi all'inizio di ogni anno a livello regionale per:
- esaminare l'andamento occupazionale dei lavoratori extracomunitari sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori extracomunitari.

Art. 17 - Ambiente di lavoro.
Le organizzazioni artigiane, firmatarie del presente accordo, nei confronti delle aziende artigiane associate, si impegnano a rafforzare l'iniziativa rivolta a un generale rispetto delle norme relative allo smaltimento dei rifiuti speciali ed eventuali tossici e nocivi; ad estendere la stipula di convenzioni con centri autorizzati per il controllo dell'ambiente di lavoro in specifico su: microclima e naturalità dell'ambiente di lavoro e per il controllo delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori con particolare attenzione agli effetti derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie elettroniche biologiche e chimiche.
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale, su richiesta di una delle parti, per valutare, sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni artigiane, le modalità del processo produttivo e delle sostanze utilizzate nelle imprese artigiane alimentari, anche per la tutela dei lavoratori e del consumatore.
Nel caso in cui aziende artigiane utilizzino sostanze tossiche e nocive ai sensi della legge n. 833 del 23.12.78, tale uso va portato a conoscenza dei lavoratori dipendenti, mettendo a disposizione i materiali protettivi necessari comprese le norme di precauzione sulla manipolazione. Al riguardo potrà essere richiesto l'intervento degli Enti o Centri autorizzati così come definito dal 1° capoverso. Se tali Enti riterranno necessari controlli o visite specialistiche, ai lavoratori verranno concessi i necessari permessi usufruibili anche in orario di lavoro e regolarmente retribuiti.
Inoltre le aziende sosterranno eventuali spese per ottenere o rinnovare da parte dei lavoratori in forza il tesserino sanitario previsto dalla legge.

Art. 18 - Sistema contrattuale.
Livello nazionale di categoria

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani. A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settori;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categorie;
- sistema di classificazione;
[…]
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
[…]

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
[…]

Art. 20 - Visita medica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 22 ter - Composizione delle squadre nella panificazione (parte speciale).
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane.
Comunque in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un 2° operaio specializzato, l'informatore o l'impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo familiare, quando questo partecipi, in via normale e continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha assunto.
La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l'obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Art. 22 quater - Disciplina dei turnisti panettieri (parte speciale).
Per turnisti si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro assenza dal lavoro, o assunti per un periodo limitato o comunque con contratto a breve termine.
[…]
Le parti, a livello regionale, verificheranno l'entità del ricorso a tale figura e definiranno le eventuali necessarie coerenze tra gli aspetti applicativi del presente articolo e le caratteristiche del mercato locale del lavoro.
[…]

Art. 23 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme legislative - è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3° turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale.
[…]

Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore.
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
[…]
"Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni secondo le modalità di cui al presente articolo, se risultante da atto sottoscritto tra impresa e lavoratore, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di cui al precedente comma, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
[…]
Sono ammesse, in sede di confronto a livello regionale, diverse regolamentazioni del recupero del lavoro supplementare e straordinario di cui al presente articolo e, comunque, nel caso di costituzione di meccanismi di gestione di banca-ore, tale recupero seguirà la regolamentazione e le modalità operative previste per la stessa banca-ore.
Salvo revoca di una delle parti, alla scadenza dell'atto sottoscritto il medesimo si intende tacitamente rinnovato".

Art. 24 bis - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale per le imprese di panificazione e riposo settimanale compensativo.
Ai soli fini contrattuali il lavoro straordinario è quello, eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali e può essere considerato solo in caso di comprovata necessità per un massimo di 2 ore al giorno.
[…]

Art. 25 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotto la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 49 ore settimanali, per un massimo di 56 ore annue.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali e in presenza di regime straordinario nelle prestazioni orarie di lavoro individuali.
Diversi regimi di flessibilità e relative condizioni potranno essere oggetto di negoziato a livello regionale.

Art. 25 bis - Flessibilità dell'orario di lavoro per imprese di panificazione.
Nelle aree soggette a consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse prestazioni domenicali in regime di flessibilità. In tal caso, le ore prestate nel corso della giornata domenicale, oltre l'orario contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%.
Nelle stesse aree, è ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità, di cui al comma 2 del presente articolo, fino a un massimo di 96 ore.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 56 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute ulteriori 8 ore di permessi retribuiti.

Art. 25 ter - Gestione dei regimi di orario.
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione tenendo conto delle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell'orario di lavoro, nonché modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

Art. 26 - Riposo settimanale per le imprese del settore alimentare.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale in attesa o custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposto settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo".
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
[…]

Art. 27 - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 23 viene effettuato in 2 riprese, dovrà essere concessa un'adeguata somma per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne e i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26.4.34, il riposo intermedio è di mezz'ora che sarà computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato.
Per gli uomini addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 consecutive, quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione.
[…]

Art. 42 - Assenze e recuperi.
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 44 - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 44 bis - Gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Art. 45 - Molestie sessuali.
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito e offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici e i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi e individuare comportamenti e percorsi.

Art. 47 - Indumenti di lavoro.
Le aziende forniranno ai lavoratori di norma annualmente, salvo diversi accordi tra le parti, secondo le esigenze, previa restituzione di quelli usati, indumenti in uso gratuito idonei allo svolgimento delle specifiche lavorazioni.
I lavoratori sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme igieniche e all'adeguata cura degli indumenti loro forniti.

Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a un massimo di 3 giorni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno essere versati all'Inps.
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.

Art. 50 - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 49) (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di 1 anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
g) introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza regolare permesso;
[…]
l) insubordinazione verso i superiori;
[…]

Art. 54 - Disciplina dell'apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di legge e in particolare alla legge 19.1.55 n. 25, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai seguenti commi e dalle disposizioni del presente accordo che recepisce quanto previsto in materia dall'Accordo Interconfederale del 21.12.83.
[…]

Dichiarazione delle parti.
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.