Regione Liguria
Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2019, n. 540
Approvazione “Linee di indirizzo regionali per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di barche da pesca”.
B.U.R. 24 luglio 2019, n. 30

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Piano nazionale di Prevenzione 2014-2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, che afferma il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società;
VISTO il Piano regionale della prevenzione 2014-2018, approvato con DGR 730/2015 e con successiva DGR 10/2016, con il quale sono individuate, tra l'altro, alcune aree di intervento relative al settore del lavoro della pesca, in ordine all'interesse generale e alla fattibilità delle azioni stesse ed in continuità e costante rinforzo alle iniziative già avviate;
PRESO ATTO che i fattori di rischio intrinseci al lavoro della pesca hanno svolto un ruolo di determinanti specifici di infortuni e patologie dei pescatori, anche in relazione alla carenza di comportamenti preventivi adeguati;
VISTO “l'Accordo quadro tra Regione Liguria, Direzione Marittima Liguria, Autorità Portuale, USMAF, A.S.L. 1 - 2 - 3 - 5, Direzione Regionale INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro, Direzione Regionale VV.FF., CGIL, CISL e UIL”, approvato con DGR 526/2015 , per l'avvio di iniziative di sicurezza sul lavoro nei porti liguri, al fine di agevolare la conoscenza e l'uniformità delle modalità di lavoro, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
VISTO il Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e Coldiretti impresa pesca, Confcooperative Federcoopesca Liguria, Legacoop-lega pesca, Usmaf Liguria, Autorità Marittima regionale, INAIL- sede regionale per la Liguria-, CGIL-CISL-UIL, approvato con DGR 1294/2016, che prevede una comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a promuovere, nell'ambito delle attività della pesca, la cultura della prevenzione e garantire la più ampia tutela della salute e sicurezza alimentare e del lavoro;
CONSIDERATO che nell'ambito del tavolo, previsto nel protocollo di cui sopra al quale hanno partecipato funzionari di ALISA in rappresentanza di Regione, uno dei temi affrontati è stato quello della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro destinata ai lavoratori del settore, tenuto conto della complessità e, spesso, della sovrapposizione delle norme in materia;
PRESO ATTO che è stata condivisa la necessità di individuare, nel rispetto delle indicazioni di legge, percorsi e modalità formative maggiormente rispondenti alle esigenze del settore e quindi più facilmente fruibili da tutti, tenuto conto della tipologia dei destinatari nonché delle caratteristiche delle modalità organizzative del lavoro;
RITENUTO quindi necessario definire modalità condivise tra i soggetti presenti al tavolo per le attività formative e di addestramento dei lavoratori marittimi, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 298/99, imbarcati su navi da pesca definite all'art. 2, D.Lgs. 298/99, quale strumento in grado di rispondere alle richiesta di agevolare la somministrazione della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro più rispondenti alle esigenze del settore, nel rispetto dei requisiti di legge nonché di trasparenza e uniformità sul territorio regionale;
VISTO il documento concernente “LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI BARCHE DA PESCA”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto nell'ambito del tavolo di cui al Protocollo approvato con dgr 1294/2016, che definisce:
• Applicabilità della normativa
• Riferimenti normativi per l'informazione dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca
• Riferimenti normativi per la formazione dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca
• Riferimenti normativi sull'addestramento dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca
• Contenuti dell'informazione ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca
• Contenuti della formazione ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca
• Contenuti dell'addestramento dei lavoratori;
CONSIDERATO che le Linee di indirizzo di cui trattasi sono destinate alle Associazioni di riferimento, ai datori di lavoro e ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca, ai fini della realizzazione e gestione delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per garantire a livello regionale una maggiore uniformità e trasparenza nella realizzazione e somministrazione della formazione;
PRESO ATTO che le stesse Linee di indirizzo dovranno essere di riferimento anche per gli operatori delle S.C. PSAL delle Aziende sociosanitarie liguri nell'ambito delle attività di assistenza, vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
RITENUTO quindi di approvare le LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI BARCHE DA PESCA, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO atto che il documento di cui trattasi è stato presentato al Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008 nella seduta del 13/2/2019;
RITENUTO opportuno pubblicare sui siti istituzionali di Regione e di Alisa “le LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI BARCHE DA PESCA, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, affinché possano essere fruibili da tutti i soggetti interessati;
SU proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore alla Salute, Politiche socio-sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale e dell'Assesssore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero, Stefano Mai
 

DELIBERA

per quanto più estesamente esposto in narrativa e qui integralmente richiamato
1. di approvare le” LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI BARCHE DA PESCA”, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposte nell'ambito del tavolo di cui al Protocollo approvato con dgr 1294/2016;
2. di dare atto che le Linee di indirizzo di cui trattasi sono destinate alle Associazioni di categoria, ai datori di lavoro e ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca, quale strumento utile ai fini della realizzazione e gestione delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli operatori delle S.C. PSAL delle Aziende sociosanitarie liguri, ai fini dell'espletamento delle funzioni di assistenza, vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per garantire a livello regionale una maggiore uniformità e trasparenza nelle modalità operative;
3. di pubblicare sui siti istituzionali di Regione e di Alisa le LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI BARCHE DA PESCA, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Regione.
 

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
 

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI BARCHE DA PESCA

Aprile 2019
 

INDICE
1. Premessa
2. Finalità
3. Applicabilità della normativa
4. Riferimenti normativi per l'informazione dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca
5. Riferimenti normativi per la formazione dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca
6. Riferimenti normativi sull'addestramento dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca
7. Contenuti dell'informazione ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca
8. Contenuti della formazione ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca
8.1 Premessa
8.2 Requisiti dei docenti
8.3 Organizzazione della formazione
8.4 Metodologia di insegnamento
8.5 Articolazione del percorso formativo
8.6 Aggiornamento
8.7 Attestati
8.8 Riconoscimento della formazione pregressa
9. Contenuti dell'addestramento dei lavoratori

1. PREMESSA
Il Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e Coldiretti impresa pesca, Confcooperative Federcoopesca liguria, Legacoop-lega pesca, Usmaf liguria, Autorità Marittima regionale, INAIL- sede regionale per la Liguria-, CGIL-CISL-UIL, approvato con DGR 1294/2016, prevede una comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a promuovere, nell'ambito delle attività della pesca, la cultura della prevenzione e garantire la più ampia tutela della salute e sicurezza del lavoro.
Nell'ambito del tavolo istituzionale, previsto nel protocollo, è stato affrontato il problema della formazione destinata ai lavoratori del settore, delle norme di riferimento e delle modalità più idonee per la somministrazione della stessa.
Infatti, vista la complessità e, spesso, la sovrapposizione delle norme in materia, considerata inoltre la tipologia dei destinatari nonché le caratteristiche delle modalità organizzative del lavoro, è stata condivisa la necessità di individuare, nel rispetto delle indicazioni di legge, percorsi e modalità formative maggiormente rispondenti alle esigenze del settore e quindi più facilmente fruibili da tutti.

2. FINALITÀ
La finalità del presente documento quindi è quella di identificare il percorso informativo, formativo e di addestramento dei lavoratori marittimi, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 298/99¹, imbarcati su navi da pesca definite all’art. 2, D.Lgs. 298/99².
Sono compresi tutti i lavoratori, gli apprendisti ed i tirocinanti, imbarcati su navi battenti bandiera di uno Stato membro della Unione europea che effettuano qualsiasi attività di pesca.
Sono esclusi tutti i lavoratori che effettuano attività a terra a bordo di navi all’ormeggio.

3. APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA
L'art. 3, D.Lgs. 81/08³ stabilisce il campo di applicazione dello stesso D.Lgs. e nello specifico prevede che l'intero D.Lgs. 81/08 si applichi a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Nello stesso articolo, al comma 2 viene prevista l'uscita di decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, per stabilire le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra lo stesso D.Lgs. 81/08, il D.Lgs. 27.7.1999 n. 271, il D.Lgs. 27.07.1999 n. 272, e il D.Lgs. 17.8.1999 n. 298.
Al comma 3 del medesimo articolo viene previsto che sino all'emanazione di questi decreti sono fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 271/99, al D.Lgs. 272/99 e al D.Lgs. 17.8.1999, n. 298.
Poiché tali decreti di coordinamento non sono ancora stati emanati, le disposizioni del D.Lgs. n. 271/99, del D.Lgs. 272/99 e del D.Lgs. n. 298/99 rimangono totalmente vigenti.
Ai lavoratori marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo di navi da pesca (nuove od esistenti) si applica il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298⁴, il cui campo di applicazione è definito al comma 1 dell'art. 1⁵, che detta le prescrizioni minime di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a bordo di ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea impiegata per fini commerciali per la cattura e lavorazione del pesce o di altre risorse vive del mare.
Al comma 2 dell'art. 1 viene stabilito che le disposizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i, oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e del D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271, nonché della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, si applicano al settore della pesca a bordo di navi fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel D.Lgs. 298/99.
Quindi si applicherà, in primo luogo, il D.Lgs. 298/99 in quanto norma specifica per i lavoratori imbarcati su navi da pesca. Per quanto non contemplato, si applicheranno quindi i dettami previsti dal D.Lgs. 271/99, anch'essa norma specifica riguardante la tutela dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca nazionali, e infine si potrà ricorrere a quanto indicato dalla norma più generale di protezione dei lavoratori, cioè il D.Lgs. 81/08, subentrato al D.Lgs. 626/94.
Mentre il D.Lgs. 271/99 e il D.Lgs. 272/99 sono il risultato della Legge delega 31.12.1998 n. 485, che integrava, a livello esclusivamente italiano, diverse Convenzioni ILO ed i principi del D.Lgs. 626/94, il D.Lgs. 298/99 è invece il recepimento della Direttiva 93/103/CE, ossia di una delle Direttive “figlie” della Direttiva 89/391 CEE, la cosiddetta Direttiva “quadro”, come le Direttive Attrezzature, Rischio Chimico, Lavori in quota, ecc. che contribuiscono a delineare la politica sociale europea e che sono state inserite, gradualmente, prima nel D.Lgs. 626/94 e successivamente nel D.Lgs. 81/08.
Nel D.Lgs. 271/99⁶ si rimanda solo molto occasionalmente all'applicabilità del D.Lgs. 626/94 e, quindi, indirettamente, del successivo D.Lgs. 81/08, secondo la sopracitata gerarchia delle fonti [vedi: Definizione di Medico Competente, art. 3, comma 1, lett. m); Obblighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installatori, art. 9, comma 1].
Nell'art. 1, D.Lgs. 271/99⁷ viene indicato che l'oggetto del decreto legislativo è quello di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unità mercantili adibite alla navigazione marittima ed alla pesca in modo, tra l'altro, da assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi e di prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione (comma 1, lett. g) ed f)).
Il dettato normativo prevede obblighi specifici a carico dell'armatore e del comandante in materia di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori marittimi [art. 6, comma 5, lett. e), h) ed i), D.Lgs. 271/99].
La normativa generale che tratta l'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro è oggi contemplata dal D.Lgs. 81/08. In particolare, l'informazione viene regolamentata nell'art. 36, la formazione nell'art. 37 e l'addestramento in diversi articolati del medesimo decreto.
Come detto, la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, è una norma specifica a cui si applica il “criterio di specialità", cioè la norma speciale deroga a quella generale. La norma generale non cessa del tutto di produrre i suoi effetti, ma vede il suo ambito di applicazione delimitato ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica.
Quindi, la normativa che individua gli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza per i lavoratori marittimi addetti alla pesca è da ricercare in primo luogo nel D.Lgs. 298/99 nel riferimento dell'art. 5, e solo in seconda battuta nel D.Lgs. 271/99.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI NAVI DA PESCA
Nel D.Lgs. 298/99 all'art. 5 vengono stabiliti gli obblighi del datore lavoro/armatore in ordine all'informazione che ogni lavoratore marittimo deve ricevere.
Nello specifico, per quanto attiene all'informazione, il D.Lgs. 298/99 prevede, all'art. 5⁸, che le informazioni, previste dall'allora art. 21, D.Lgs. 626/94 e dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 271/99, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca su cui sono imbarcati debbano essere comprensibili per tutti i lavoratori, sottolineatura particolarmente importante per l'efficacia delle iniziative informative nel mondo della pesca.
Nel merito si rammenta che il sopracitato art. 21 del D.Lgs. 626/94 è stato sostituito dal vigente art. 36 del D.Lgs. 81/08, che prevede che il datore di lavoro provveda a fornire ai lavoratori un'adeguata informazione su:
a) rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure del primo soccorso e della prevenzione incendi;
d) nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
e) rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
f) pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
g) misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
L'art. 27, comma 1, D.Lgs. 271/99 stabilisce che l'armatore o il comandante provvedano affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
b) le misure e le attività di protezione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente.
Il lavoratore marittimo imbarcato su navi da pesca, quindi, deve ricevere, oltre alle informazioni previste dalla normativa prevenzionistica generale (art. 36, D.Lgs. 81/08), anche quelle sull'esercizio della navigazione e sui rischi specifici che si debbono affrontare a bordo di una nave da pesca (art. 27, comma 1, D.Lgs. 271/99).

5. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI NAVI DA PESCA
Nell'art. 6⁹ del D.Lgs. 298/99 si definiscono gli obblighi del datore lavoro/armatore per la formazione di ogni lavoratore marittimo.
In particolare, si prevede che, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 38, D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e quelle dell'art. 27, commi 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. 271/99, l'armatore debba garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata e, nello specifico:
a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale.
Nel merito occorre evidenziare che l'art. 38¹º era inserito nel Titolo III del D.Lgs. 626/94 - Uso delle attrezzature di lavoro, e che in esso si faceva espresso riferimento alla formazione ed all'addestramento dei lavoratori sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro. Con l'abrogazione del D.Lgs. 626/94, l'articolo 38 è stato sostituito dall'art. 73, D.Lgs. 81/08¹¹, che fornisce disposizioni più stringenti in merito all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 del medesimo Decreto Legislativo.
Il datore di lavoro deve quindi fornire le necessarie informazioni ed istruzioni ed una adeguata formazione ed addestramento sull'utilizzo delle attrezzature.
Nell'art. 27 al comma 2, D.Lgs. 271/99¹² viene prescritto che l'armatore deve fornire ai lavoratori marittimi una sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla tipologia di nave su cui è imbarcato ed alle mansioni svolte a bordo dell'imbarcazione.
Vengono specificate le circostanze in cui la formazione deve essere erogata (vedi comma 3) e ripetuta periodicamente in riferimento all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi (vedi comma 4).
Nella tabella in Allegato 2 dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome (rep. Atti n. 221 /CSR del 21 dicembre 2011), sulla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08, che identifica le macrocategorie individuate a rischio medio, vi sono quelle della pesca e del trasporto marittimo e per vie d'acqua.
Tuttavia, non essendo applicabile l'art. 37, D.Lgs. 81/08 non trovano applicazione neppure i contenuti dell'Accordo sopracitato.
Da una lettura dei dettami legislativi sopra riportati, il lavoratore marittimo imbarcato su navi da pesca dovrebbe ricevere una formazione sull'uso di attrezzature di lavoro in funzione della tipologia di nave su cui è imbarcato ed alle mansioni svolte a bordo della stessa imbarcazione.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI SULL'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI NAVI DA PESCA
L'art. 73 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro dispongano di un addestramento adeguato sulla sicurezza nelle loro condizioni di impiego e nelle situazioni anormali prevedibili.
Inoltre, prevede che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che, per il loro impiego, richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, ricevano anche un addestramento adeguato e specifico, tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, tenendo in considerazione anche i rischi che potrebbero essere causati ad altre persone.
Tra gli obblighi dell'armatore previsti dall'art. 3¹³, comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. 298/99 vi è quello di osservare, oltre le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 626/94, le specifiche individuate all'allegato IV del D.Lgs. 298/99 in materia di dispositivi di protezione individuali (DPI). Di seguito si formulano osservazioni evidenziando quanto è previsto dal citato Titolo IV del D.Lgs. 626/94 e dagli Allegati III e IV del D.Lgs. 298/99.
Il Titolo IV (Uso dei DPI) del D.Lgs. 626/94 è stato abrogato e sostituito dal Titolo III - Capo II del D.Lgs. 81/08.
L'art. 77, comma 4 e 5¹⁴ del D.Lgs. 81/08, dispone che i lavoratori ricevano una formazione adeguata e uno specifico addestramento sul corretto utilizzo dei DPI appartenenti alla terza categoria e per quelli di protezione per l'udito.
L'Allegato IV¹⁵ del D.Lgs. 298/99, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attrezzature di protezione individuale è di fatto analogo a quanto espresso dall'art. 75¹⁶, D.Lgs. 81/08, secondo cui i DPI devono essere impiegati solo quando non è possibile escludere o limitare in modo sufficiente i rischi mediante i mezzi collettivi o tecnici di protezione.
Tra le prescrizioni di sicurezza e salute sui dispositivi di salvataggio nell'Allegato III¹⁷ del D.Lgs. 298/99 vi è l'obbligo di addestrare ed istruire i lavoratori “in previsione di qualsiasi emergenza”; di fare mensilmente “adunate dei lavoratori a scopo di esercitazione di salvataggio”, di addestrare i lavoratori nel montaggio e nell'impiego dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e, se presenti, delle apparecchiature radiofoniche portatili.
Occorre rammentare che l'art. 6, comma 5, D.Lgs. 271/99¹⁸ - Obblighi dell'Armatore e del Comandante, prevede che l'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, debbano provvedere ad addestrare i lavoratori marittimi sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di protezione individuali, ed in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo, predisponendo in merito appositi manuali operativi.
In conclusione, per l'addestramento dei lavoratori marittimi che lavorano a bordo di navi da pesca, si applicano i riferimenti normativi che dettano gli obblighi dell'addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 298/99, dal D.Lgs. 271/99 e dagli artt. 73 e 77, D.Lgs. 81/08.

7. CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE AI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI NAVI DA PESCA
I contenuti dell'informazione che il datore di lavoro/armatore deve fornire ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca sono quelli già riportati nel capitolo 3 del presente documento, di seguito riassunti:
a) rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure del primo soccorso e della prevenzione incendi;
c) nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
d) rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
e) pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
f) misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
g) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
h) misure e attività di protezione adottate;
i) rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
j) pericoli connessi all'uso di sostanze e delle miscele pericolose presenti a bordo;
k) procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
l) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione.
L'informazione dei lavoratori può essere erogata dal datore di lavoro o dal comandante dell'imbarcazione nell'ipotesi che quest'ultimo abbia ricevuto un'adeguata formazione ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 298/99.
L'avvenuta informazione dei lavoratori deve essere comprovata mediante idonea documentazione riportante i riferimenti normativi, il nominativo di chi ha effettuato l'informazione e il luogo ove è stata fatta (ad es., verbali di avvenuto informazione con firme dei partecipanti, attestati di informazione).

8. CONTENUTI DELLA FORMAZIONE AI LAVORATORI MARITTIMI A BORDO DI NAVI DA PESCA¹⁹
8.1. PREMESSA

Nel presente capitolo si tratterà della formazione di base dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca prevista dall'art. 6, D.Lgs. 298/99.
Essa è aggiuntiva a quella prevista per coloro che ricoprono talune mansioni specifiche (ad es., primo soccorso e la lotta antincendio e gestione delle emergenze) e a quella prevista per lavoratori che utilizzino attrezzature che prevedono percorsi formativi specifici.

8.2. REQUISITI DEI DOCENTI
I docenti di tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al presente accordo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis), D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 34, D.Lgs. 81/2008, può svolgere, esclusivamente per i propri lavoratori, la formazione di cui al presente capitolo, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013.

8.3. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Nell'organizzare ogni corso di formazione per lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca si dovrà prevedere:
1. un soggetto organizzatore del corso, che potrà essere anche il Datore di lavoro dei partecipanti al corso;
2. il Responsabile del progetto formativo che potrà essere uno dei Docenti;
3. i Docenti;
4. un numero di partecipanti non superiore a 35;
5. un Registro dei partecipanti, che dovranno frequentare almeno il 90% delle ore previste del corso;
6. l'indicazione dei contenuti del corso, che dovranno considerare le differenze di genere, di età, di provenienza e di lingua.
Per i lavoratori stranieri, i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua italiana, oppure con modalità che assicurino la compressione dei contenuti degli argomenti trattati nel corso (esempio la presenza di mediatori culturali).

8.4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
La metodologia di insegnamento/apprendimento deve privilegiare metodi che mettano il lavoratore al centro del percorso di apprendimento. A tal proposito si ritiene opportuno garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche nonché lavori di gruppo. La formazione può essere eseguita anche sul luogo di lavoro.
È possibile utilizzare metodologie di apprendimento innovative anche in modalità e-Learning. I percorsi di formazione in modalità e-Learning dovranno garantire i requisiti e le specifiche previste dall'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e per gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (repertorio atti n. 128/ESR del 7 luglio 2016).
L'utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning è consentita per la sola formazione generale dei lavoratori e per i progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati dalle Regioni, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca.
L'utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning è consentita purché i discenti abbiano la possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità all'uso di computer e buona conoscenza dalla lingua utilizzata; tale disponibilità e capacità dovranno essere verificate preventivamente all'erogazione della formazione.

8.5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
I contenuti del percorso formativo sono individuabili all'art. 6, D.Lgs. 298/99 e lo stesso percorso formativo, per renderlo in linea con il percorso formativo dei lavoratori previsto dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011), si articola in due moduli distinti:

A. Formazione generale
La durata del modulo di formazione generale non potrà essere inferiore alle quattro ore. La formazione essere indirizzata alla conoscenza dei concetti generali in tema di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Contenuti:
• concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
• organizzazione della prevenzione aziendale;
• diritti, doveri e sanzioni a carico dei vari soggetti aziendali;
• gli organi di vigilanza, controllo e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
La formazione generale costituisce credito formativo permanente.
Costituisce, inoltre, credito formativo permanente la frequenza a corsi di formazione generale prevista dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011).

B. Formazione specifica
La durata del modulo di formazione specifica non potrà essere inferiore alle otto ore. La formazione dovrà essere riferita ai rischi specifici della mansione svolta ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore marittimo e della pesca.
Contenuti:
• Rischi infortuni
• Rischio rumore
• Rischio vibrazioni
• Ambiente nave
• Stabilità nave
• Attrezzature di lavoro/macchine
• Rischi elettrici
• Dispositivi di protezione individuali
• Segnaletica
• Rischi chimici ed etichettatura
• Cenni su rischi biologici e cancerogeni
• Cenni di sopravvivenza
• Gestione emergenze
• Cenni antincendio
• Cenni di primo soccorso
• Movimentazione manuale dei carichi
• Rischi fisici (ultravioletti, microclima, illuminazione, campi elettromagnetici).
L'elenco dei rischi sopra citato è indicativo e non esaustivo e la trattazione degli stessi va effettuata secondo la loro effettiva presenza nell'attività svolta dai lavoratori imbarcati.
I contenuti e la durata degli argomenti trattati sono subordinati all'esito della Valutazione dei rischi effettuata dal Datore di lavoro. Il percorso formativo ed i relativi argomenti possono essere ampliati sulla base dell'entità dei rischi effettivamente presenti aumentando le ore di formazione che non possono in ogni caso essere inferiori ad otto ore.
La formazione specifica è soggetta ad aggiornamento ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 271/99.

8.6. AGGIORNAMENTO
Per quanto attiene la formazione di aggiornamento, per ogni lavoratore marittimo imbarcato su navi da pesca, così come definiti nel paragrafo “Finalità”, è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.
Nei corsi di aggiornamento non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base (corso di formazione generale e specifica), ma dovranno essere trattati argomenti e contenuti che riguardino evoluzioni e innovazioni tecnologiche e applicazioni pratiche oltre ad approfondimenti giuridico-normativi, tecnici sui rischi a cui sono esposti e le relative misure di prevenzione e protezione, su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.
La formazione di aggiornamento può essere svolta con modalità e-learning previa dimostrazione da parte del lavoratore marittimo della capacità di utilizzo della piattaforma e-learning.

8.7. ATTESTATI
Gli attestati di frequenza vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei singoli corsi sulla base della frequenza di almeno il 90% monte ore previsto per ogni singolo modulo.
Gli attestati devono comprendere almeno i seguenti riferimenti:
• indicazione del soggetto formatore del corso;
• normativa di riferimento;
• dati anagrafici e mansione del partecipante al corso;
• specifica del corso con indicazione del monte ore dello stesso;
• periodo di svolgimento del corso;
• firma del soggetto organizzatore del corso.

8.8. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca a cura dei datori di lavoro prima dell'entrata in vigore del presente accordo viene riconosciuta valida.
Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al precedente punto 7.5 i lavoratori per i quali i Datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di entrata in vigore del presente documento, una formazione nel rispetto delle previsioni normative di cui al Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 “Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e delle indicazioni previsti dai contratti collettivi di lavoro.
L'obbligo di aggiornamento dei lavoratori per i quali la formazione è stata fornita da più di cinque anni dall'entrata in vigore del presente documento dovrà essere adempiuta entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

9. CONTENUTI DELL'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
Come già riportato nel paragrafo 5 è obbligo del datore lavoro/armatore provvedere all'addestramento dei lavoratori marittimi. É previsto l'addestramento per:
a) i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori che utilizzano i DPI appartenenti alla terza categoria e per quelli di protezione per l'udito;
c) usare correttamente i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e sul montaggio e sull'impiego, se presenti a bordo, delle apparecchiature radiofoniche portatili.
L'addestramento dei lavoratori può essere erogato dal Datore di lavoro o dal Comandante dell'imbarcazione o da un suo incaricato. Chi effettua l'addestramento deve dimostrare il possesso di un'esperienza pratica documentata di almeno un triennio nell'attrezzatura e/o nel DPI per cui effettua l'addestramento. L'esperienza pratica documentata può essere comprovata con la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza ed una mansione compatibile con l'uso dell'attrezzatura in questione.
L'avvenuto addestramento dei lavoratori deve essere comprovato mediante idonea documentazione riportante i riferimenti normativi, le attrezzature ed DPI per cui si è effettuato l'addestramento, il nominativo di chi ha effettuato l'addestramento e il luogo ove è stato tenuto (es. verbali di avvenuto addestramento con firme dei partecipanti, attestati di informazione).
__________

¹ Art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
e) lavoratore marittimo: qualsiasi persona che svolga un'attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale di terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali;
² Art. 2, comma 1, letti. a), D.Lgs. 17 ago sto 1999 n. 298 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) nave da pesca: ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;
b) nave da pesca nuova: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a quindici metri, per la quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto: (...)
c) nave da pesca esistente: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a diciotto metri e che non è una nave da pesca nuova;
d) nave: ogni nave da pesca nuova od esistente;
³ Art. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, ... omissis ... .
Con Decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17,comma 23, della Legge 23.8.1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro ... omissis si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al D.Lgs. 27.7.1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al D.Lgs. 27.7.1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al D.Lgs. 17.8.1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26.4.1974, n. 191, e relativi Decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 27.7.1999, n. 271, al D.Lgs. 27.7.1999, n. 272, al d.lgs. 17.8.1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del D.P.R. 27.4.1955, n. 547, e del D.P.R. 7.1. 1956, n. 164, richiamate dalla Legge 26.4.1974, n. 191, e dai relativi Decreti di attuazione. (…)
D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298
Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.
Art. 1, D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298 - Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo fissa prescrizioni minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca quali definite all'articolo 2.
2. Le disposizioni del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, nonché della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485.
Art. 1, D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 - Oggetto.
1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unità indicate all'articolo 2, in modo da:
a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali;
b) determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi;
c) fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilità degli alloggi degli equipaggi;
d) definire i criteri relativi all'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
e) definire la durata dell'orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marittimo;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio;
g) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi;
h) prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione.
Art. 5, D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298 - Informazione dei lavoratori.
1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.
Art. 6, D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298 - Formazione dei lavoratori.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale.
¹º Art. 38, D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 - Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
¹¹ Art. 73, D.Lgs. 9 aprile 2009 n. 81 - Informazione, formazione e addestramento.
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
¹² Art. 27, comma 2, 3, 4, D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 - Informazione e formazione dei lavoratori marittimi.
2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo.
3. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'imbarco;
b) del trasferimento e cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
¹⁹ Art. 3, comma 2, lett. d) ed f), D.Lgs. 17 agosto 1999 - Obblighi dell'armatore.
2. In particolare, l'armatore:
... omissis ...
d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III;
e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'allegato IV;
¹⁴ Art. 77, comma 4 e 5, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Obblighi del datore di lavoro
4. Il datore di lavoro:
… omissis ...
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito
¹⁵ D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298 - Allegato IV - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti le attrezzature di protezione individuale (art. 3, comma 2, lettera e)
... omissis …
1. Qualora non fosse possibile escludere o limitare in modo sufficiente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori mediante i mezzi collettivi o tecnici di protezione, essi devono essere dotati di attrezzature di protezione individuale.
... omissis ...
¹⁶ Art. 75, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Obbligo di uso
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
¹⁷ D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298 - Allegato III - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio di sopravvivenza (art. 3, comma 2, lettera d)
... omissis …
4. Tutti i lavoratori devono essere debitamente addestrati e istruiti in previsione di qualsiasi emergenza.
5. ... omissis …
6. Ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o in mare, adunate dei lavoratori a scopo di esercitazioni di salvataggio. Tali esercitazioni devono garantire che i lavoratori comprendano in modo esauriente le operazioni da svolgere per l'impiego e il maneggiamento dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati in tali operazioni.
I lavoratori devono essere addestrati nel montaggio e nell'impiego dell'apparecchiatura radiofonica portatile, se esiste a bordo.
¹⁸ Art. 6, comma 5, D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 - Obblighi dell'Armatore e del Comandante.
5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:
… omissis …
e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;
... omissis ...
i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;

¹⁹ Contenuti mutuati dall'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome rep. atti n. 221 /CSR del 21 dic. 2011 in ordine alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08