DIRETTIVA (UE) 2017/159 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2016
recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
le parti sociali possono, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), richiedere congiuntamente che gli accordi da esse conclusi a livello di Unione siano attuati mediante una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. |
(2) |
Il 14 giugno 2007 l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (la «Convenzione») al fine di creare un unico strumento coerente per completare le norme internazionali in materia di condizioni di vita e di lavoro per tale settore, e che incorpori le norme riviste e aggiornate delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali in vigore applicabili ai pescatori, nonché i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro. |
(3) |
La Commissione ha consultato le parti sociali, a norma dell'articolo 154, paragrafo 2, TFUE, circa l'opportunità di promuovere l'applicazione nell'Unione delle disposizioni della Convenzione. |
(4) |
Il 21 maggio 2012 la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), nell'intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell'acquis sociale dell'Unione nel settore della pesca marittima e di contribuire a creare condizioni di parità per il settore della pesca marittima nell'Unione, hanno concluso un accordo riguardante l'attuazione della convenzione (l'«accordo»). |
(5) |
Il 10 maggio 2013 tali organizzazioni hanno chiesto alla Commissione di attuare il loro accordo mediante una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE. |
(6) |
Ai fini dell'articolo 288 TFUE, l'atto appropriato per l'attuazione dell'accordo è una direttiva. |
(7) |
La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità di ciascuna clausola dell'accordo. |
(8) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni vigenti dell'Unione che siano più specifiche o concedano un livello maggiore di protezione a tutti i lavoratori della pesca. |
(9) |
La presente direttiva non dovrebbe essere utilizzata per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nei settori trattati dall'accordo. |
(10) |
La presente direttiva e l'accordo ad essa accluso stabiliscono norme minime; gli Stati membri e le parti sociali possono mantenere o adottare disposizioni più favorevoli. |
(11) |
Fatte salve le disposizioni dell'accordo sul seguito da dare e sul riesame ad opera delle parti sociali a livello di Unione, la Commissione dovrebbe monitorare l'applicazione della presente direttiva e dell'accordo e dovrebbe effettuare una valutazione. |
(12) |
Le parti sociali intendono che le misure nazionali di applicazione della presente direttiva non entrino in vigore prima della data di entrata in vigore della convenzione. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore allo stesso tempo della convenzione. |
(13) |
L'accordo si applica ai pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro a bordo di pescherecci che esercitano attività di pesca marittima, battenti bandiera di uno Stato membro o registrati sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro. |
(14) |
Al fine di proteggere la salute e la sicurezza sul posto di lavoro dei pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro, l'accordo può inoltre applicarsi a tutti coloro che sono presenti a bordo dello stesso peschereccio. |
(15) |
Con riguardo ai termini utilizzati nell'accordo che non siano specificamente definiti da quest'ultimo, gli Stati membri possono definirli conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali, come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili, a condizione che le suddette definizioni rispettino il contenuto dell'accordo. |
(16) |
La presente direttiva e l'accordo ad essa allegato dovrebbero tenere conto delle disposizioni relative alla gestione della capacità di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(17) |
Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente, a condizione che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva. |
(18) |
La Commissione ha informato il Parlamento europeo a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE, inviando il testo della proposta di direttiva contenente l'accordo. |
(19) |
La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 20, 31 e 32. |
(20) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire tutelare le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima, ossia un settore transfrontaliero le cui attività si svolgono sotto le bandiere di diversi Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione europea può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo 5, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi. |
(21) |
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (2), l'inesistenza, in un determinato Stato membro, di una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare tale Stato membro dall'obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un'adeguata trasposizione dell'insieme delle disposizioni di tale direttiva. Sia il principio della certezza del diritto sia la necessità di assicurare la piena applicazione delle direttive, sia in diritto che in fatto, esigono che tutti gli Stati membri riproducano le prescrizioni della direttiva in questione in un quadro normativo chiaro, preciso e trasparente, che preveda disposizioni vincolanti. Un tale obbligo incombe agli Stati membri al fine di prevenire ogni modifica delle circostanze in essi esistenti in un determinato momento e al fine di garantire che tutti i soggetti di diritto nella Comunità, ivi compresi quelli degli Stati membri in cui una determinata attività prevista da una direttiva non esiste, conoscano, in ogni circostanza, in modo chiaro e preciso i loro diritti ed obblighi. Secondo la giurisprudenza, la trasposizione di una direttiva non si impone solo laddove essa sia priva d'oggetto per ragioni geografiche. In tali casi gli Stati membri ne informano la Commissione. |
(22) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle proprie misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva attua l'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra le parti sociali a livello di Unione nel settore della pesca marittima, ossia dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).
Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori nel settore della pesca marittima rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano sempre rispettate.
3. L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedano un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.
Articolo 3
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 novembre 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e le parti sociali a livello di Unione, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione, sull'applicazione e sulla valutazione della presente direttiva entro il 15 novembre 2022.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data di entrata in vigore di tale Convenzione.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
L. SÓLYMOS
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2) Si veda, tra le altre, la sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2010, Commissione/Repubblica ceca, C-343/08, ECLI:EU:C:2013:423.
(3) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.