DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1766 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2019
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata
EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico

 

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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)           Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2)           Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al CENELEC la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(3)           Sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, il CEN ha redatto la nuova norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017.
(4)           Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/396, del 19 dicembre 2006, della norma EN ISO 19085-3:2017 redatta dal CEN.
(5)           Nel dicembre 2017 la Germania ha sollevato un’obiezione formale, conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE, per quanto riguarda la norma EN ISO 19085-3:2017 «Macchine per la lavorazione del legno — Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC)».
(6)           L’obiezione formale sollevata dalla Germania si basa sulla mancata conformità del punto 6.6.2.2.3.1 della norma EN ISO 19085-3:2017, riguardante la prevenzione dell’accesso agli utensili e ad altri elementi mobili della macchina, ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE.
(7)           Dopo aver esaminato la norma EN ISO 19085-3:2017 unitamente ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa uno dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, vale a dire il requisito secondo cui i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi. La norma include in particolare specifiche tecniche per l’accesso agli elementi mobili della macchina attraverso l’area tra il telaio della macchina e le barriere laterali della macchina, ma non tratta la progettazione o la protezione del telaio stesso della macchina, che in alcuni casi potrebbe essere sufficientemente basso da essere eluso. È pertanto opportuno pubblicare la norma EN ISO 19085-3:2017 con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(8)           I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione (4). Per garantire che tutti i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati nello stesso atto, il riferimento della norma EN ISO 19085-3:2017 dovrebbe essere incluso in un allegato di tale decisione. La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(9)           La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

 


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
 

 

Articolo 1
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
 

 

Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 

 

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019
 

 

Per la Commissione
 

 

Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



 

 

ALLEGATO

 

All’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è aggiunta la riga seguente:

 

«3. EN ISO 19085-3:2017 Macchine per la lavorazione del legno — Requisiti di sicurezza — Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC) Avvertenza: per quanto riguarda il punto 6.6.2.2.3.1, la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, a norma del quale i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi.

 

 


 


(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(2)   Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).
(3)   Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/Ce, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).

 

 

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