Tipologia: CCNL
Data firma: 8 giugno 2001
Validità: 01.06.2001 - 30.05.2005
Parti: Cnai, Una, Mcm-Cnai e Cisal, Fnasla
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazioni
Art. 5 - Dirigenti sindacali.
Art. 6 - Permessi retribuiti RSA o CdA.
Art. 7 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio delle RSU.
Art. 8 - Numero dei componenti e permessi retribuiti RSU.
Art. 9 - Permessi non retribuiti RSA o RSU.
Art. 10 - Assemblea.
Art. 11.
Art. 12.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Art. 13.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Art. 17.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 18.
Titolo VIII - Classificazione del personale
Art. 19.
Art. 20.
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica – Esclusione delle quote di riserva
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Titolo XI - Periodo di prova
Art. 28.
Titolo XII - Orario di lavoro
Art. 29.
Art. 30.
Titolo XIII - Lavori disagiati
Art. 31.
Titolo XIV - Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 32.
Titolo XV - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Art. 33.
Titolo XVI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Titolo XVII - Lavoro straordinario
Art. 37.
Titolo XVIII - Lavoro a cottimo
Art. 38.
Titolo XIX - Lavoro a squadre e lavoro a turni
Art. 39.
Art. 40.
Titolo XX - Lavoro a tempo determinato
Art. 41.
Titolo XXI - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Art. 42.
Art. 43.
Titolo XXII - Apprendistato
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Titolo XXIII - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Titolo XXIV - Lavoratori studenti
Art. 57.
Titolo XXV - Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari - Contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Art. 58.
 Art. 59.
Titolo XXVI - Occupazione femminile
Art. 60.
Titolo XXVII - Stagisti
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Titolo XXVIII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Titolo XXIX - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 69.
Titolo XXX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 70.
Titolo XXXI - Congedo per matrimonio
Art. 71.
Titolo XXXII - Servizio militare - Volontariato
Art. 72.
Art. 73.
Titolo XXXIII - Maternità
Art. 74.
Titolo XXXIV - Ferie
Art. 75.
Titolo XXXV - Aspettativa
Art. 76.
Titolo XXXVI - Malattia - Infortuni
Art. 77.
• A. Periodo di comporto.
• B. Trattamento economico.
Titolo XXXVII - Mensilità supplementare (tredicesima mensilità)
Art. 78.
Titolo XXXVIII - Trattamento economico
Art. 79.
Art. 80.
Titolo XXXIX - Aumenti periodici di anzianità
Art. 81.
Titolo XL - Trasferta - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore dipendente
Art. 82.
Titolo XLI - Indennità in caso di morte
Art. 83.
Titolo XLII - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Art. 84.
Titolo XLIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 85.
Art. 86.
Titolo XLIV - Trattamento di fine rapporto
Art. 87.
Titolo XLV - Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione della cooperativa
Art. 88.
Titolo XLVI - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 89.
Titolo XLVII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 90.
Titolo XLVIII - Appalti
Art. 91.
Titolo XLIX - Divieti
Art. 92.
Titolo L - Risarcimento danni
Art. 93.
Titolo LI - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 94.
Titolo LII - Composizione delle controversie
Art. 95.
Titolo LIII - Codice disciplinare (redatto ai sensi dell'art. 7, legge n. 300 del 20 maggio 1970).
Art. 96 - Doveri del lavoratore dipendente.
• Disposizioni disciplinari.
Titolo LIV - Patronati
Art. 97.
Titolo LV - Assistenza sanitaria e integrativa
Art. 98.
Titolo LVI - Previdenza integrativa
Art. 99.
Titolo LVII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (ENBOA)
Art. 100.
Titolo LVIII - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome (ENMOA)
Art. 101.
Titolo LIX - Contratti di inserimento
Art. 102.
Titolo LX - Contratti di riallineamento
Art. 103.
Proprietà privata.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti lavori "nell'industria alimentare" in vigore dal 1 giugno 2001 al 30 maggio 2005

Il giorno 8 nel mese di giugno 2001 in Roma tra
1. Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (Cnai) […];
2. Unione Nazionale dell'Agricoltura (Una) […];
3. Movimento Cooperative e Mutue Cnai (Mcm-Cnai) […] e
1. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) […];
2. Federazione Nazionale Autonomi Sindacati Lavoratori Agricoli e Alimentaristi (Fnasla) […] si è stipulato il CCNL per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e i soci delle cooperative esercenti lavori "nell'Industria Alimentari" […]

Premessa
[…]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro […]
Le parti infine s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende e cooperative alimentari, a qualsiasi titolo condotte e in qualsiasi forma esercitate aventi per oggetto l'esercizio di attività industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o specie animale.
[…]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati o alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte delle aziende e delle cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
a) le aziende e le cooperative delle conserve animali; dolciarie, lattiero casearie;
b) le aziende e le cooperative produttrici di alimenti zootecnici;
c) le aziende e le cooperative dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, delle produzioni e sotto produzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acqua viti, della birra e del malto;
d) le aziende e le cooperative dei prodotti alimentari vegetali conservati;
e) le aziende le cooperative di risiera;
f) le aziende e le cooperative alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati);
g) le aziende e le cooperative della macinazione e pastificazione;
h) le aziende e le cooperative della panificazione, dei prodotti da forno;
i) le aziende e le cooperative delle conserve ittiche;
j) le aziende e le cooperative dello zucchero;
k) le aziende e le cooperative dell'alcool e del lievito;
l) le aziende e le cooperative della macellazione e lavorazione delle carni;
m) le aziende e le cooperative della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali e interaziendali.

Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di 1° livello: CCNL di settore;
b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale o provinciale o aziendale di settore.

Art. 4.
La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina e approvazione dei contratti di formazione e lavoro (CFL), secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazioni
Art. 6 - Permessi retribuiti RSA o CdA.

[…]
Le RSA hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Art. 7 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio delle RSU.
Ai sensi dell'art. 8, Accordo interconfederale 27.7.94, i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e del CdA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300/70.
[…]

Art. 10 - Assemblea.
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle OOSS locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Art. 23.

Vengono considerati jolly quei lavoratori dipendenti cui l'azienda e la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'azienda e nella cooperativa stessa.
[…]

Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica – Esclusione delle quote di riserva
Art. 25.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
3. libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Art. 26.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda e della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro
Art. 29.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.
La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende e delle cooperative è fissato in 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo s'intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa.
Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo: le soste durante il lavoro superiori a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno delle aziende e della cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 25 è fissato in 50 ore settimanali.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di 3 frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle aziende e delle cooperative, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 16 ore e per un massimo di 16 settimane all'anno.
Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro e retribuito con una maggiorazione del 10%.
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (flex-time).
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda e dalla cooperativa senza esserne autorizzato.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, la consumazione del pasti e colazioni ed il pernottamento non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
[…]
Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Art. 30.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692, approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) custodi;
b) guardiani diurni e notturni;
c) portieri;
d) uscieri e inservienti;
e) commessi di negozi nelle città con meno di 5.000 abitanti;
f) personale addetto ai lavori di carico e scarico;
g) addetti ai centralini telefonici privati;
h) personale addetto alla estinzione degli incendi;
i) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
j) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento.

Titolo XIII - Lavori disagiati
Art. 31.

Per i lavoratori che prestano normalmente la loro attività nelle condizioni sotto descritte, l'azienda o la cooperativa, potrà prevedere una "indennità di disagio" da corrispondersi limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato in tale condizione, non calcolando i periodi di tempo inferiori a 30 minuti consecutivi.
- disagio freddo;
ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere, nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5 gradi centigradi, verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria;
- disagio caldo;
ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti nei quali la temperatura, per necessità, sia superiore a 38 gradi centigradi verrà corrisposta una percentuale al 6% della paga base oraria;
- disagio umido;
ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività in ambienti con tassi di umidità costante superiore al 95% verrà corrisposta una percentuale pari al 6% della paga base oraria.

Titolo XV - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Art. 33.

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.

Titolo XVI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 36.

Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva viene maggiorato del 20%, da calcolarsi sulla paga base nazionale. Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6; il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVII - Lavoro straordinario
Art. 37.

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 ore annue. Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVIII - Lavoro a cottimo
Art. 38.

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]
La percentuale di cottimo deve essere comunicata per iscritto al lavoratore o in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra. Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) descrizione del lavoro da eseguire;
b) unità di misura assunta per la determinazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
c) tariffa di cottimo per unità di misura.

Titolo XIX - Lavoro a squadre e lavoro a turni
Art. 39.

È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori dipendenti che si avvicendano ad una macchina o ad una lavorazione o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di eguale durata. L'orario giornaliero del lavoratore dipendente a squadre è di 8 ore per turno. Il lavoratore a squadre potrà essere organizzato anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.

Art. 40.
Il lavoratore dipendente a turni potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determinano il ricorso e per le unità organizzative interessate. Il lavoratore dipendente deve prestare la sua opera nei turni stabiliti, quando siano disposti i turni periodici e/o nastri orari, i lavoratori dipendenti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che gli stessi lavoratori dipendenti abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di 30 minuti. Durante l'intervallo, il lavoratore dipendente turnista può allontanarsi dal posto di lavoro e anche uscire fuori dall'azienda e dalla cooperativa.

Titolo XX - Lavoro a tempo determinato
Art. 41.

In tutte le aziende e cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
[…]
k) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione della sicurezza del lavoro e per l'ambiente.
[…]

Titolo XXII - Apprendistato
Art. 44.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal regolamento approvato dal DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art. 16, legge 21.6.97 n. 196, oltre che dalla norme del presente CCNL.
Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento UE n. 2081/93.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni. […]

Art. 48.
Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale ed in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni fornite a riguardo dai Decreti del Ministero del lavoro 8.4.98 e 20.5.99. La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:

titolo di studio

ore di formazione medie annuali
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica professionale100
diploma di scuola media superiore80
diploma universitario60
diploma di laurea60

I programmi formativi sono demandati alla contrattazione collettiva di 2° livello tra le parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 50.
Le parti, in applicazione del DM n. 142 del 25.3.98, attuativo dell'art. 18, legge n. 196/97, si adopereranno per favorire la stipula di apposita conversione, secondo le modalità previste dal citato decreto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di promozione dell'occupazione tramite stage formativi e di orientamento

Art. 51.
Il "tutor", nelle iniziative formative di cui al precedente articolo del presente CCNL, può essere identificato in un lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa, di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero in un consulente esterno avente esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale. Nelle aziende e nelle cooperative con meno di 15 dipendenti, la funzione di "tutor" può essere esercitata anche dal datore di lavoro

Titolo XXIII - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Art. 52.

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le aziende e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire;
a) un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neo-assunti;
b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza, i nuovi metodi di lavoro, l'automazione dei processi produttivi;
c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti, nelle nuovi mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Art. 53.
Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei, di natura sia contrattuale che legislativa, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del CFL, ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile e concordano sulla necessità di realizzare comuni interventi per l'attivazione delle legge n. 863/84.

Art. 54.
Le parti convengono che le caratteristiche dei CFL per l'acquisizione dei contenuti professionali sono indicate come segue:
Per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia o per agevolare l'inserimento professionale il CFL è consentito per il conseguimento della professionalità corrispondente al 1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° livello d'inquadramento e ha una durata massima di 24 mesi.
Esso deve prevedere una formazione massima di ore come dalla tabella dell'art. 47 del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.
Le cause di sospensione legale del CFL comportano l'improrogabilità del termine finale per un periodo di durata pari all'effettiva sospensione, unitamente nei casi in cui Inps riconosca il diritto alla proroga e ai benefici contributivi.

Art. 55.
La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

Art. 56.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL.

Titolo XXV - Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari - Contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Art. 58.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 59.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXVII - Stagisti
Art. 61.

L'azienda e la cooperativa, oltre che instaurare rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ha la possibilità di ospitare nell'azienda e nella cooperativa alcuni giovani, con lo strumento dello stage, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il rapporto che l'imprenditore intrattiene con gli stagisti non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 62.
I datori di lavoro possono ospitare gli stagisti in relazione dell'attività dell'azienda e della cooperativa, nei limiti di seguito indicati:
a) 1 stagista ogni 5 lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Art. 63.
Per tutto ciò che riguarda: le modalità di attuazione, le garanzie assicurative, il tutoraggio e le modalità esecutive, le convenzioni, il valore dei corsi, la durata, l'estensibilità ai cittadini stranieri, le procedure di rimborso e quant'altro, si fa riferimento all'art. 18, legge 24.6.97 n. 196 e al regolamento recante norme di attivazione, DM 28.3.98 n. 142.

Titolo XXVIII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 64.

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e nelle cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XXIX - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Art. 69.

[…]
Per i periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o dell'azienda o della cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 70.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro.

Titolo XXXIII - Maternità
Art. 74.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per 3 mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c);
e) per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;
f) durante il 1° anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi. Di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall'azienda e dalla cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda e dalla cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo XXXVI - Malattia - Infortuni
Art. 77.

[…]
Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad Inail e all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.

Titolo XLVI - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 89.

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'azienda e alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XLVII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 90.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli etc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 3 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa

Titolo XLVIII - Appalti
Art. 91.

Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parti delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data d'entrata in vigore del presente CCNL, le aziende e le cooperative appaltanti dovranno esigere dalle aziende e dalle cooperative appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali della categoria merceologica cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.

Titolo LI - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Art. 94.

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 12 membri di cui 6 nominate dalle Organizzazioni datoriali e 6 nominati dalle OOSS firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e applicazione nell'azienda e nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[…]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 19 del presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente CCNL.

Titolo LIII - Codice disciplinare (redatto ai sensi dell'art. 7, legge n. 300 del 20 maggio 1970).
Art. 96 - Doveri del lavoratore dipendente.

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda e la cooperativa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in azienda e cooperativa e delle disposizione attuative con la massima diligenza e assiduità;
[…]
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'azienda e della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda e della cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
[…]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda e la cooperativa;
[…]
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in azienda e nella cooperativa;
g) commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale dell'azienda e della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
[…]

Titolo LVII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (ENBOA)
Art. 100.

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 12 persone 6 per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi per la costituzione di ENBOA.

Titolo LVIII - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome (ENMOA)
Art. 101.

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 12 persone 6 per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi per la costituzione di ENMOA.