Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav, 29 ottobre 2019, n. 27727 - Caduta dalla pedana di carico del lavoratore addetto alla ripartizione della corrispondenza


 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 29/10/2019

 

 

Rilevato
1. Che la Corte di appello di Torino ha respinto le impugnazioni proposte rispettivamente da Poste Italiane s.p.a. e da Assicurazioni Generali s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che, accertata la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. per l'infortunio lavorativo occorso al dipendente G.M., aveva condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno da invalidità permanente, detratta la rendita corrisposta dall'INAIL, oltre al danno biologico temporaneo ed alle spese mediche e condannato la società assicuratrice a tenere indenne la prima dagli esborsi effettuati;
1.1. che il giudice di appello ha mostrato di condividere la ricostruzione di prime cure secondo la quale: a) per far fronte a situazioni di rallentamento delle lavorazioni ed alle conseguenti doglianze del responsabile nell'ufficio nel quale prestava la propria attività il G.M. quale addetto alla ripartizione della corrispondenza si era convenuto che ciascun addetto alla ripartizione scendesse, a turno, dal piano superiore in cui erano collocate le lavorazioni a quello inferiore in cui erano collocate le baie di carico per verificare la presenza dei furgoni che trasportavano la corrispondenza o di eventuali carrelli con la corrispondenza abbandonati sul piazzale e, quindi, avvertire i colleghi ed assicurare il pronto trasferimento dei carrelli al piano superiore; b) il giorno dell'infortunio il G.M., da poco addetto all'ufficio, era stato inviato dal responsabile o da chi lo sostituiva, alla baia di carico per verificare l'arrivo del furgone o la presenza di eventuali carrelli abbandonati sul piazzale e che, secondo la prassi seguita in questi casi, era salito sulla pedana di carico, percorrendola sino alla sua estremità; c) la pedana di carico alla sua estremità presentava un prolungamento (cd. pedana mobile) i cui fermi, necessari ad impedirne la rotazione, verosimilmente, erano in carente stato di manutenzione; in ogni caso, anche a voler ritenere che gli stessi fossero perfettamente funzionanti le lesioni riportate per la caduta del lavoratore deponevano per un'improvvisa ed inaspettata rotazione della pedana mobile non nota al lavoratore; d) l'infortunio era ascrivibile alla responsabilità esclusiva della parte datoriale per violazione dell'art. 35, commi 1 e 4, d. lgs. n. 626 del 1994 stante la inadeguatezza dell'attrezzatura di lavoro e per violazione dell'art. 21, comma 1 lett. c), d.lgs. cit. per non avere la società datrice garantito ai lavoratori idonea formazione sull'uso della pedana e sui possibili rischi ad essa collegati;
1.2. che, in particolare, la Corte di appello ha convenuto con il primo giudice in ordine alla pericolosità della pedana, la cui parte finale era mobile anche in fase di riposo, ed evidenziato sia l'assenza nel documento di valutazione rischi di previsioni connesse alle pedane di carico e scarico sia il fatto che i lavoratori non erano stati informati dei rischi relativi né avevano ricevuto istruzioni in merito al relativo utilizzo; ha escluso la presenza, affermata, invece, dalla società Poste Italiane, di un cartello recante il divieto di salire o accedere sulla pedana, cautela che ha reputato comunque insufficiente ad escludere la responsabilità datoriale. In base a tali considerazioni ha ritenuto che il G.M. non avesse tenuto alcuna condotta abnorme in quanto il comportamento adottato era conforme alla prassi in uso nell'ufficio; le conclusioni della perizia disposta dal PM nel corso dell'indagine penale originata dall'infortunio, perizia che aveva addebitato l'infortunio ad un comportamento sconsiderato del lavoratore, non erano, pertanto, condivisibili;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di sei motivi; G.M. ha depositato tempestivo controricorso; Generali Italia s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi; G.M. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale;
2.1. che Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis .1. cod. proc. civ.;
 

 

Considerato
Motivi di ricorso principale
1. Che con il primo motivo di ricorso principale Poste Italiane s.p.a. deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti relativo alla ricostruzione del nesso eziologico tra inadempimento datoriale e infortunio. Si duole in particolare della omessa considerazione che il G.M., per le mansioni espletate di addetto alle lavorazioni interne di ripartizione, non aveva alcun compito di controllo o tantomeno di carico/scarico dei furgoni in arrivo di talché, in sintesi, l'essersi il dipendente recato sulla pedana utilizzata per la movimentazione dei carrelli dalla quale era caduto, si configurava come comportamento esorbitante le mansioni di assegnazione; in questa prospettiva contesta la ritenuta esistenza di una prassi aziendale secondo la quale anche i lavoratori addetti, come il G.M., alla ripartizione della corrispondenza erano tenuti ad effettuare la verifica dell'arrivo della corrispondenza con utilizzo della pedana dalla quale era originato l'infortunio. Conclude che l'anomalia della condotta del lavoratore era idonea a determinare la interruzione del nesso eziologico;
2. che con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla esistenza di un cartello che vietava il transito e la sosta sulla pedana; 
3. che con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 626 del 1994, censurando la sentenza impugnata per avere affermato l'obbligo della società di informare il G.M. in ordine al rischio specifico connesso all'uso della pedana, rischio che assume estraneo alle mansioni di assegnazione. Denunzia, inoltre, violazione dell'art. 35, comma 4 lett.c), d. lgs. cit. per non avere la Corte di merito considerato il contratto stipulato da Poste con la società IET, contratto avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pedane e la verifica di conformità dell'attrezzatura alla normativa di sicurezza nonché il fatto che la pedana coinvolta nell'infortunio fosse stata oggetto, nel periodo immediatamente precedente all'infortunio, di interventi manutentivi ;
4. che con il quarto motivo deduce omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto provati fatti che asserisce smentiti sia dall'istruttoria espletata nei gradi di merito sia dagli esiti delle indagini penali chiuse con decreto di archiviazione: tali l'intervento successivo di saldatura dei fermi applicati ai due montanti e sottostanti alla pedana, la mancata effettuazione della valutazione rischi connessa alle pedane di carico/ scarico e mobili;
5. che con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere riconosciuto la esclusiva responsabilità del datore di lavoro in ordine all'infortunio occorso al dipendente in assenza di qualsiasi dimostrazione da parte del G.M. del malfunzionamento della pedana; evidenzia, in particolare, che la prova espletata non consentiva di ricostruire la esatta dinamica del sinistro e la stessa "causa tecnica dell'incidente"; in ogni caso, anche a voler collegare la caduta del lavoratore all'Improvvisa rotazione della pedana mobile, da tale circostanza non poteva comunque inferirsi un malfunzionamento della stessa; si duole, quindi, della inadeguata considerazione della perizia disposta nel corso del procedimento penale;
6. che con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 122 , 1223, 1225, 1227 cod. civ. e dell'art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008 censurando la determinazione del quantum liquidato a titolo risarcitone. Richiama a tal fine le note esplicative allegate alle tabelle milanesi del 2011 le quali non contemplano la possibilità di spingersi oltre i massimi previsti (aumento del 25%), in presenza di situazioni del tutto eccezionali, come, invece, possibile sulla base delle tabelle in vigore fino all'anno 2008. Denunzia, inoltre, la mancata considerazione del concorso colposo del G.M. nella causazione dell'evento il quale, come avvalorato dalle risultanze delle indagini penali, aveva preso un'autonoma iniziativa con uso improprio della pedana;
Sintesi dei motivi del ricorso incidentale
7. che con il primo motivo di ricorso incidentale Generali Italia s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. c) e dell'art. 35 comma 1 e comma 4 lett. c), d. lgs. n. 626 del 1994,censurando la sentenza impugnata in relazione all'accertamento relativo alla mancata informazione sui rischi connessi all'uso della pedana e alla formazione del lavoratore in ordine al corretto utilizzo della stesa; osserva che, per come acquisito al giudizio, le mansioni del G.M. erano esclusivamente quelle di addetto alla segreteria - ripartitore della corrispondenza; analogamente in relazione all'accertamento relativo alla mancata messa a disposizione del lavoratore di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere il quale - sostiene - non comprendeva anche l'attività di controllo delle operazioni di carico e scarico della corrispondenza postale; si duole, inoltre, della omessa considerazione della prova offerta dalla società circa l'assolvimento dell'obbligo manutentivo realizzato con la stipula del contratto con ditta specializzata;
8. che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro ritenendo dimostrata la pericolosità della pedana ed il nesso eziologico fra il fatto e l'infortunio; ciò - sostiene- pur in assenza di prova del malfunzionamento della pedana e del fatto che la condotta del lavoratore non era stata in alcun modo imposta dalla parte datoriale ma tenuta dal lavoratore al di fuori di uno specifico ordine di servizio. Evidenzia che le possibili ipotesi di malfunzionamento della pedana mobile erano prive di riscontri in punto di omessa manutenzione dell'impianto;
9. che con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1227 cod. civ. nonché dell'art. 20 d. lgs n. 81 del 2008 in punto di determinazione della misura del danno differenziale, liquidato oltre i limiti previsti dalle note esplicative delle tabelle milanesi del 2011 e, comunque, non supportato dalla eccezionalità delle conseguenze registrate sul piano soggettivo e/o relazionale dell'infortunato. Lamenta, inoltre, sotto il profilo della violazione dell'art. 1227 cod. civ., la omessa considerazione, quanto meno a titolo di concorso colposo, della condotta del lavoratore alla stregua delle risultanze in atti;
Esame dei motivi di ricorso principale
10. che il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione, presentano plurimi profili di inammissibilità. Le circostanze il cui esame si asserisce omesso dalla Corte di merito risultano, al contrario di quanto dedotto, espressamente prese in considerazione dal giudice di appello il quale ha ritenuto non decisivo il riferimento alle formali mansioni di assegnazione (primo motivo) in quanto superato dall'accertamento di una prassi aziendale secondo la quale ciascun addetto allo smistamento, a turno, scendeva a controllare l'eventuale arrivo di furgoni con la corrispondenza o l'eventuale abbandono di carrelli e dall'accertamento che il che il giorno dell'infortunio il G.M., da poco addetto all'ufficio, era stato inviato dal responsabile o da chi lo sostituiva alla baia di carico per verificare l'arrivo del furgone o la presenza di eventuali carrelli abbandonati sul piazzale; quanto alla esistenza di un cartello recante il divieto di salire sulla pedana (secondo motivo) la circostanza è stata ritenuta non provata e, comunque, non decisiva al fine di escludere la responsabilità datoriale. La inammissibilità del quarto motivo di ricorso principale scaturisce, invece, dalla considerazione che esso non è articolato in conformità dell'attuale configurazione del vizio motivazione che richiede la denunzia di omesso esame di uno specifico fatto storico, la cui considerazione avrebbe comportato con carattere di certezza una diversa ricostruzione fattuale, fatto storico risultante dagli atti di causa, evocato nel rispetto delle rigorose prescrizioni indicate da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; le censure formulate denunziano, infatti, un generale malgoverno delle risultanze istruttorie e tendono a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento di fatto del materiale probatorio, apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass. n. 24679 del 2013, Cass. n. 2197 del 2011, Cass. n. 20455 del 2006, Cass. n. 7846 del 2006, Cass. n. 2357 del 2004); inoltre, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non risulta riprodotto il contenuto degli atti e documenti invocati a fondamento delle censure; 
11. che parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso principale in quanto non incentrato sul significato e la portata applicative delle norme in tema di prescrizioni antinfortunistiche ma inteso, in sintesi, a contestarne la applicabilità sulla base di una ricostruzione in fatto non corrispondente a quella della sentenza impugnata, ricostruzione non inficiata dalle censure articolate con i motivi in precedenza esaminati; il giudice di appello ha, infatti, confermato la valutazione di prime cure ritenendo che dalla espletata istruttoria risultasse la pericolosità della pedana posto che la parte finale della stessa era mobile anche in fase di riposo e che solo dopo l'infortunio era stata saldata in corrispondenza di uno dei fermi, ulteriormente puntualizzando che la presenza di tale parte mobile non era debitamente segnalata. In tale contesto privo di pregio è il riferimento al contratto con la società IET avente ad oggetto la manutenzione della pedana sia in quanto circostanza non evocata nel rispetto delle prescrizioni imposte a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., sia perché comunque priva di decisività al fine di un diverso accertamento delle caratteristiche della pedana mobile sulle quali è stata fondata la esclusiva responsabilità datoriale per l'infortunio;
12. che il quinto motivo è inammissibile in quanto anch'esso non incentrato sul significato e la portata applicativa delle norme delle quali si assume la violazione ma inteso a censurare la ricostruzione fattuale alla base del decisum sulla base di una critica attinente alla valutazione delle emergenze istruttorie, critica intrinsecamente inidonea, secondo quanto già osservato al paragrafo 10, alla valida censura della decisione sotto il profilo della ricostruzione della dinamica del sinistro, con specifico riferimento alla pericolosità della pedana ed alla mancata adozione delle prescritte misure antinfortunistiche accertate dal giudice di appello il quale, peraltro, con articolata argomentazione, ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto non persuasivi gli esiti della perizia disposta nel corso delle indagini penali;
13. che il sesto motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata, nell'esaminare il quarto motivo dell'appello di Poste Italiane incentrato sulla determinazione del quantum del quale era lamentata la liquidazione in misura eccedente i massimi previsti dalle tabelle milanesi del 2011, ha condiviso la valutazione del giudice di prime cure che aveva ancorato l'incremento attribuito al mutamento radicale intervenuto nella vita del lavoratore in seguito all'infortunio occorsogli, << senza peraltro alcuna prospettiva migliorativa ma solo peggiorativa di salute e stile di vita>> (sentenza, pag. 32, secondo capoverso) . Il giudice di prime cure, infatti, secondo quanto riportato nello storico di lite della sentenza impugnata (sentenza, pagg. 18 e 19), quantificato sulla base delle tabelle milanesi il danno per inabilità permanente subito dal lavoratore nel 45%, aveva giustificato, in sede di personalizzazione del ristoro, l'incremento del 50% per l'eccezionalità delle conseguenze connesse all'infortunio evidenziando che risultava provato che il lavoratore, prima dello stesso, aveva una vita molto intensa e con diversi interessi (anche di natura sportiva) che non aveva potuto più coltivare. Tanto premesso, ed a prescindere da un profilo di inammissibilità della censura connesso alla omessa trascrizione o riassunto nelle parti di pertinenza del contenuto delle invocate note applicative delle tabelle milanesi, le quali, non costituendo fatto notorio (Cass. n. 12288 del 2016), richiedono l'assolvimento degli oneri di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., si osserva che, come chiarito da questa Corte, le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio
guida e non una normativa di diritto (Cass. n. 1553 del 2019). Da tanto consegue che il discostamento dai limiti massimi di incremento percentuale previsti dalle dette tabelle non costituisce intrinseca espressione della errata determinazione dell'importo liquidato laddove questo sia ancorato, come nel caso di specie, all'accertamento - non inficiato da censure - in ordine alle eccezionalità delle conseguenze connesse all'infortunio riportate dal lavoratore sul piano esistenziale e, quindi, trovi il suo fondamento nella esigenza di ristoro integrale del pregiudizio subito, sia pure attraverso il criterio equitativo;
13.1. che parimenti da respingere è la deduzione di violazione dell'art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato avendo la sentenza impugnata, alla stregua della operata ricostruzione in fatto, escluso ogni responsabilità del lavoratore nella produzione dell'evento;
Esame dei motivi di ricorso incidentale
14. che il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale sono inammissibili in quanto non vertono sulla interpretazione delle norme denunziate ma ne deducono la errata applicazione in relazione a ricostruzione fattuale che non trova riscontro nella sentenza impugnata. Tale ricostruzione fattuale non risulta inficiata dalle censure articolate le quali non prospettano alcun omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, evocato nel rispetto delle rigorose prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., neppure formalmente denunziato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente;
15. che il terzo motivo di ricorso è infondato valendo per esso le medesime considerazioni alla base del rigetto del sesto motivo di ricorso principale;
16. che le spese di lite sono compensate tra Poste Italiane s.p.a. e Generali Italia s.p.a. mentre nel rapporto processuale tra le società ricorrenti ed il G.M. sono liquidate secondo soccombenza;
17. che ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti - principale ed incidentale- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi principale ed incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese del giudizio tra Poste Italiane s.p.a. e Generali Italia s.p.a. . Condanna entrambe le società alla rifusione in favore di G.M. delle spese di lite che liquida a carico di ciascuna parte ricorrente in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti - principale ed incidentale- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per i ricorsi principale ed incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Roma, 11 settembre 2019