Ministero dell'interno
Decreto 21 agosto 2019, n. 127
Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
G.U. 30 ottobre 2019, n. 255

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 27577/2022;


 

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove è previsto che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, nonché nelle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto in particolare, l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove è previsto, al comma 1-bis, che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni e, al comma 3, che le attribuzioni dei predetti servizi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori restino ferme fino al riordino delle competenze in tema di vigilanza nella materia e siano svolte anche nelle aree riservate o operative e in quelle che presentano analoghe esigenze, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 6, comma l, lettera z);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, l'articolo 112, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e, in particolare, l'articolo 12-bis, che dispone che gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità del 15 aprile 1997, recante «Individuazione delle aree riservate e operative. Attività di vigilanza»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008, recante «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», concernente l'individuazione delle aree operative riservate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente alle sedi di servizio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ivi comprese le articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che le attività del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono contraddistinte dall'immediatezza e dall'urgenza della prestazione, nonché dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione tecnica professionale, di formazione e addestramento costanti e di visite preventive e periodiche di controllo sanitario;
Considerato che, in ragione della natura dei compiti loro affidati, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture del Ministero dell'interno, destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, debbono tutelare le esigenze di riservatezza e di protezione dei dati attinenti alle attività espletate;
Ritenuto opportuno predisporre un unico provvedimento per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 nei luoghi di lavoro e nelle strutture del Ministero dell'interno interessate;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno;
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 19 luglio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, avvenuta con nota n. 9982 del 22 maggio 2019;
 

Adotta
il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Campo di applicazione delle disposizioni comuni

1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che si applicano nell'ambito delle strutture di cui al comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n. 81 del 2008», tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, si applicano:
a) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dai decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto indicato nel capo II del presente decreto;
b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco», nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», e nelle aree operative, nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto.
 

Art. 2
Individuazione del datore di lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa. La responsabilità del predetto datore di lavoro è limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti. Restano ferme le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni, che possono essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono demandate a dirigenti ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi attribuite nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La responsabilità della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici che sono responsabili delle determinazioni per la pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell'assegnazione, sulla base delle richieste pervenute, delle medesime risorse agli uffici di cui all'articolo 1.
3. I datori di lavoro sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

Art. 3
Individuazione dei dirigenti e preposti

1. Per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:
a) «dirigente»: il soggetto responsabile di unità organizzativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
b) «preposto»: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.
 

Art. 4
Comunicazioni e segnalazioni

1. Le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro e al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e dall'articolo l, comma 3, punto 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono trasmessi, a fini statistici e in forma aggregata e anonima, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti alle amministrazioni interessate nei casi e con le modalità previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.
 

Art. 5
Servizio di prevenzione e protezione

1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza.
2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui al comma l, devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.
 

Art. 6
Attività di vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:
a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno individuate nei decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del presente comma;
b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente.
 

Art. 7
Attribuzioni degli uffici di vigilanza

1. Agli uffici di cui all'articolo 6 sono attribuite, in via esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli uffici di vigilanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto:
a) svolgono attività di vigilanza presso le rispettive strutture del Ministero dell'interno e presso quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 finalizzate al controllo dell'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) effettuano rilievi tecnici e ambientali per attività istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali destinati a luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici e biologici;
c) ricevono, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
d) svolgono attività statistico epidemiologica per i profili di specifica competenza;
e) sentono, ove possibile, in occasione di visite o verifiche, le osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da due commissioni mediche composte di tre membri, in possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuate con provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1, comma 2. Ai componenti di tali commissioni non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento comunque denominato.
3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, le strutture di cui ai commi l e 2, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.
 

Capo II
Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonché per le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica

Art. 8
Campo di applicazione

l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.
2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica:
a) direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;
b) capacità e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento;
c) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti;
d) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego.
4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalità di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;
b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;
c) la prevenzione della fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.
 

Art. 9
Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non sia possibile impiegare i medici di cui al comma 1 per l'attività di sorveglianza nelle aree riservate e operative e in quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di cui l'Amministrazione si avvale ai sensi del presente comma deve possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici, o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, custodito ed aggiornato, un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo.
 

Art. 10
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro.
2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. La definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonché le modalità e i contenuti della formazione, sono stabiliti in sede di accordo nazionale quadro.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono le informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6, comma l, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma l, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 

Art. 11
Formazione, informazione e addestramento

1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalità ritenute dal datore di lavoro più idonee ad assicurare la facile comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
3. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I programmi didattici sono, altresì, rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative dell'attività della Polizia di Stato.
4. Le attività addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati.
5. L'attività formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.
 

Art. 12
Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche sulla base di speciali capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e i mezzi operativi sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, per le specifiche esigenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del presente decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale dell'Amministrazione in possesso di specifici requisiti tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora non vi sia la disponibilità di personale con i suddetti requisiti, ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, l'Amministrazione può avvalersi di personale tecnico esterno.
 

Art. 13
Valutazione dei rischi

1. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 12, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le seguenti informazioni:
a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e dei loro componenti;
b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo;
c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la salute.
2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma 1, ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.
 

Art. 14
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

l. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, si applicano i seguenti criteri:
a) nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attività delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione;
b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra le attività svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo l e quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato dal datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di lavoro appaltatore.
2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di cui è vietata la divulgazione:
a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma ne è fatta esplicita menzione nello stesso ed è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso la sede del datore di lavoro committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il documento è custodito presso la sede sia del committente che del datore di lavoro destinatario dello specifico servizio, lavoro, opera o fornitura;
b) è visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa appaltatrice.
3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
 

Capo III
Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale

Art. 15
Campo di applicazione

1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle aree e nelle strutture individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008 recante «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.
2. Le particolari esigenze connesse al servizio prestato, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità:
a) direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;
b) capacità e prontezza di impiego del personale, in particolare quello operativo, e relativo addestramento;
c) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonchè di specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio, laboratori di analisi e verifica strumentale, nonché le attrezzature e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b), d) e g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) continuità e tempestività dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;
e) riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati.
3. Fatto salvo il dovere di intervento, il personale del Corpo nazionale adotta le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.
4. Compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei vigili del fuoco può comunque avvalersi della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

Art. 16
Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica

1. La valutazione dei rischi di cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza.
2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al loro corretto impiego.
3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.
4. Non si intendono, altresì, luoghi di lavoro le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalità di cui al comma 3.
5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti.
6. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività di addestramento, mantenimento e re-training svolti presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, ai sensi delle disposizioni vigenti nonché su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione di corsi, seminari e conferenze svolti anche dalle amministrazioni, istituzioni ed enti esterni.
7. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata.
8. Ai fini della registrazione e del controllo degli obblighi formativi per il personale, compresi quelli indicati dall'articolo 37, comma 14, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Corpo nazionale opera in conformità alle disposizioni vigenti, avvalendosi del libretto individuale della formazione ovvero di apposite attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attività formative o di addestramento dei lavoratori.
9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.
 

Art. 17
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.
2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, nonché dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tutte le attività di cui al presente comma sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto.
 

Art. 18
Sorveglianza sanitaria e primo soccorso

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni previste dalle norme vigenti.
2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, al personale del Corpo nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, in relazione al settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli 25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è disciplinata, per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti individua, in relazione ai settori di impiego del personale, le procedure per lo svolgimento degli accertamenti, la periodicità degli stessi e le strutture sanitarie.
4. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.
5. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, attraverso specifici percorsi formativi, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo nazionale in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 179, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.
 

Capo IV
Disposizioni varie

Art. 19
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

1. È abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Per le strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze restano individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità del 15 aprile 1997 recante «Individuazione delle aree riservate e operative. Attività di vigilanza», che disciplina le aree operative riservate, per l'Amministrazione dell'interno.
 

Art. 20
Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 agosto 2019

Il Ministro dell'interno Salvini
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio
Il Ministro della salute Grillo
Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2482