Cassazione Penale, Sez. 4, 30 ottobre 2019, n. 44141 - Infortunio durante la pulizia di un tritacarne privo della griglia protettiva. Onere della prova sull'esistenza di una delega e responsabilità dell'amministratore unico della catena di supermercati


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 19/07/2019

 

Fatto

 


1. Con sentenza del Tribunale di Agrigento del 18 luglio 2016, M.M. - in concorso con B.G. non ricorrente - era condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile P.V. in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 113 e 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. (capo A), perché la prima nella qualità di amministratore unico della "MQuadro s.r.l." esercente attività di supermercati alimentari, il secondo nella qualità di responsabile del punto vendita di Palma di Montechiaro, M.M. non mettendo a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura di lavoro (macchinario tritacarne marca AMB modello TC 32 inox) dotata di tutti i requisiti di sicurezza previsti, B.G. non segnalando tempestivamente al datore di lavoro la deficienza dell'attrezzatura di lavoro in questione, ovvero la mancanza della griglia di protezione posta all'imbocco del vassoio del macchinario, in specifica violazione dell'art. 71, comma 1, e 19 comma 1, lett. f), D.lvo n. 81 del 2008 concorrevano a provocare per colpa al lavoratore P.V., impegnato nell'attività di pulizia del sopradescritto macchinario, lesioni personali gravissime - con mutilazione di arto reso inservibile - consistite in amputazione post - traumatica (stritolamento) mano, polso ed avambraccio al terzo distale con prognosi di 156 giorni in conseguenza della presa di mano destra nell'ingranaggio delle lame del macchinario tritacarne privo di dispositivi di sicurezza nonché del reato previsto dall'art. 87, comma 2, lett. c), in relazione all'art. 71, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2008, perché non metteva a disposizione del lavoratore un'attrezzatura di lavoro dotata di tutti i requisiti di sicurezza previsti (capo B) (in Palma di Montechiaro il 14 dicembre 2010).
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato prescritto il reato di cui al capo B) e, per l'effetto, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a M.M., ferme le ulteriori statuizioni.
La Corte territoriale ha rilevato che la sicurezza non aveva formato oggetto di specifica delega (peraltro nei limiti oggettivi consentiti dall'art. 16 D.lgs. n. 81 del 2008, per cui gli obblighi di lavoro imposti dalla normativa antinfortunistica dovevano ritenersi gravanti anche sull'amministratore unico della società).
Il comportamento del lavoratore non poteva essere ritenuto eccentrico rispetto alle mansioni attribuitegli. Le lesioni personali costituivano diretta conseguenza della mancanza di una griglia protettiva del tritacarne del consenso ad un'errata modalità di pulizia dello stesso (con la spina di alimentazione inserita). 
La griglia era completamente assente. La pulizia era finalizzata a non lasciare all'interno del tritacarne residui di preparazione diversi dalla carne (nella specie mozzarella). Il tritacarne era in uso al reparto di macelleria ed era prassi che il salumiere lo utilizzasse e in tali casi la pulizia del macchinario era demandata all'utilizzatore, così come l'aiuto alla pulitura del macchinario era prassi conosciuta in quell'esercizio commerciale tra gli addetti.
Come dichiarato da M.M., si trattava, quindi, di una pratica costante, tollerata da lei e dal B.G.. Il B.G., presente sul posto in occasione dell'infortunio, non aveva mai prescritto al P.V. una diversa modalità di intervento, non aveva segnalato la mancanza della griglia di protezione e non aveva mai imposto ai lavoratori di staccare la spina, prima di procedere alla pulizia del tritacarne.
La Corte di appello ha escluso la sussistenza di elementi positivi a favore della ricorrente, confermando la valutazione del Tribunale circa la gravità del comportamento e l'assenza di condotte riparatorie o di un contegno processuale apprezzabile favorevolmente.
3. M.M., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
3.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 590, 40 cod. pen. e 16 D.lgs. n. 81 del 2008.
Si deduce che nella fattispecie sussisteva una valida delega di funzioni in favore del coimputato B.G., idonea ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 81 del 2008 a sollevare la ricorrente dalla responsabilità per il reato di lesioni colpose. Il B.G. era stato preposto al punto vendita di Palma di Montechiaro, era dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa ed aveva lo specifico compito di garantire la sicurezza in quel luogo di lavoro, come emergeva dal contratto di distacco.
Il B.G. non aveva segnalato a M.M. la presunta mancanza della griglia di protezione al macchinario, tanto vero che per tale omissione (di cui al capo C) era condannato con sentenza del Tribunale (reato poi dichiarato prescritto). Dalle risultanze probatorie, peraltro, non emergeva la mancanza della suindicata griglia.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di lesioni colpose per l'esclusione di un comportamento abnorme del lavoratore.
Si rileva il carattere abnorme del comportamento imprudente del lavoratore, posto in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, avendo il medesimo eseguito la pulizia del tritacarne di propria iniziativa. Il tritacarne era destinato al reparto macelleria, mentre il P.V. era destinato al reparto salumeria con mansioni di banconista e non avrebbe dovuto far uso del tritacarne; egli si adoperava spontaneamente per pulirlo, al fine di aiutare un collega di lavoro. 
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli arti. 133 e 62 bis cod. pen..
Si osserva, in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado.
Anche l'entità della pena irrogata appariva eccessiva, tenuto conto degli indici commisurativi di cui agli artt. 27, comma terzo, Cost. e 133 cod. pen..
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi generici e manifestamente infondati.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, le censure in esame risultano, invero, aspecifiche, in quanto non si confrontano con queste puntuali argomentazioni della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che, trattandosi di doppia conforme in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di omicidio colposo, si integrano tra di loro.
A ciò va aggiunto che lo stesso art. 16, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2008 subordina l'ammissibilità della delega di funzioni, da parte del datore di lavoro, alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Tale condizione è stata esclusa con una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, fondata sulla totale assenza di delega di funzioni in materia di sicurezza, mentre la ricorrente si è limitata a segnalare apoditticamente che aveva attribuito il potere al preposto al punto vendita della MQuadro s.r.l. mediante contratto di "distacco", non allegato al ricorso in violazione del principio di autosufficienza e del quale non è neanche riportato il contenuto.
Ebbene, in materia di infortuni sul lavoro, l'onere della prova circa l'avvenuto conferimento della delega di funzioni - e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro - grava su chi l'allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318).
La decisione risulta, comunque, conforme al principio secondo cui la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Visconti, Rv. 267319), atteso che i giudici di merito hanno evidenziato che il datore di lavoro si è sostanzialmente disinteressato del controllo delle sue attività, tollerando una prassi pericolosa attuata in relazione alla pulizia del macchinario tritacarne.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La condotta di quest'ultimo di aver impropriamente pulito il tritacarne mentre era in funzione, non può essere ritenuto eccentrico rispetto alle mansioni attribuitegli.
In ordine alla prevedibilità delle circostanze che hanno determinato l’evento lesivo del lavoratore, i giudici dì merito, affermando la non eccentricità e la non imprevedibilità del comportamento del lavoratore, hanno evidenziato come l’operazione intrapresa dall’infortunato costituisse un ordinario accadimento fortuito, verificabile in caso di attività di maldestra rimozione dei residui del trattamento di prodotti alimentari, trattandosi di condotta negligente, seppur anomala, era preventivamente controllabile e intuibile in anticipo.
L'assunto del giudice d'appello è corretto e conforme al principio più volte affermato dalla Corte di legittimità in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222); nello stesso senso, si è affermato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603).
Pertanto, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro re-sponsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un compor-tamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di tutela approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Tali disposizioni, infatti, sono dirette a difendere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497).
Orbene, come evidenziato in maniera appropriata dalla Corte territoriale, in linea coi principi sopra richiamati, il comportamento tenuto dal lavoratore non può essere inquadrato nell'ambito delle condotte connotate da esorbitanza, non essendosi realizzato in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato addetto.
3. Il terzo motivo di ricorso relativo alle doglianze sul diniego delle attenuanti ge-neriche e dell'eccessiva entità della pena inflitta è generico e manifestamente infondato.
3.1. La Corte territoriale non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, attribuendo rilievo alla gravità del comportamento e l'assenza di condotte riparatone o di un contegno processuale apprezzabile favorevolmente.
Le suesposte argomentazioni appaiono immuni da censure, in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
La ricorrente, d'altronde, non prospetta elementi a sé favorevoli, la cui valutazione sarebbe stata pretermessa dalla Corte territoriale.
3.2. Relativamente al trattamento sanzionatorio, va osservato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 8085 del 15/11/2013, Masciarelli, non massimata; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie, laddove la commisurazione della pena è stata correttamente giustificata in riferimento alla complessiva negativa valutazione della vicenda criminosa e della personalità dell'imputata.
I rilievi formulati dalla ricorrente sul punto appaiono estremamente generici.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
La ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile P.V., che, alla luce della relativa complessità del procedimento, vanno liquidate in complessivi euro duemilacinquecento oltre accessori come per legge.
 

 

P. Q. M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile P.V. che liquida in complessivi euro duemilacinquecento oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 19 luglio 2019.