Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
G.U. 13 agosto 2001, n. 187 - S.O. n. 209

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Vista la direttiva n. 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva n. 94/58/CE sopra citata;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale per il riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, di recepimento della direttiva n. 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 192/2000 e n. 128/2000 emessi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 12 giugno 2000 e del 9 ottobre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'ambiente;
 

Emana
il seguente regolamento:
 

Capo I
Campo di applicazione e definizioni

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:
a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "lavoratore marittimo" ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave;
b) "comandante" l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
c) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
d) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;
e) "primo ufficiale di coperta" l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
f) "allievo ufficiale di coperta" un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;
g) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
h) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in conformità alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;
i) "primo ufficiale di macchina" l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di esercitarla;
l) "allievo ufficiale di macchina" un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;
m) "radioperatore" un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;
n) "comune di guardia di coperta" un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta;
o) "comune di guardia di macchina" un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina;
p) "nave adibita alla navigazione marittima" una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
q) "nave battente bandiera di uno Stato membro" una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
r) "viaggi costieri" i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
s) "potenza di propulsione" la potenza di uscita totale massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
t) "nave petroliera" la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido;
u) "nave chimichiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
v) "nave gasiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBG code);
z) "norme radio" le norme relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
aa) "nave da passeggeri" la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di più di dodici passeggeri;
bb) "nave da pesca" la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
cc) "Convenzione STCW" (Standards of Trainig, Certification and Watchkeeping) la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, e i successivi emendamenti;
dd) "annesso alla Convenzione STCW" il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente regolamento;
ee) "codice STCW" (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
ff) "funzioni" una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
gg) "servizi radio" le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
hh) "Convenzione SOLAS" (Safety of Life at Sea) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
ii) "nave da passeggeri ro-ro" (roll on roll off) la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;
ll) "compagnia di navigazione" la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente regolamento;
mm) "certificato" qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978 dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali;
nn) "certificato adeguato" il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;
oo) "servizio di navigazione" il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;
pp) "Paese terzo" il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea;
qq) "mese" un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi inferiori.
 

Capo II
Certificati

Art. 3.
Amministrazioni competenti

1. Le Amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo 124 del Codice della navigazione rilasciano i certificati adeguati di cui all'annesso alla Convenzione STCW, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 2 e 3.
2. Il Ministero della sanità rilascia i certificati adeguati di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW.
3. Il Ministero delle comunicazioni rilascia i certificati adeguati di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
4. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono altresì competenti alla convalida dei certificati di cui si chiede il rinnovo ai sensi dell'articolo 6 o il riconoscimento ai sensi degli articoli 7 e 8.
 

Art. 4
Certificati e modelli

1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina e, ove previsto, gli altri membri dell'equipaggio contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, devono essere in possesso di un certificato adeguato, rilasciato o convalidato da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.
2. Sono parimenti validi i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati o convalidati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'annesso alla Convenzione STCW.
3. I certificati rilasciati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3 sono conformi al modello di cui alla sezione A-I/2, paragrafo 1, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/1.
4. La convalida conseguente al rinnovo di un certificato ai sensi dell'articolo 6 può essere attestata incorporandola nel modello di certificato indicato al comma 3. Se emessa altrimenti, la convalida è redatta sul modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 2, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/2.
5. La convalida conseguente alla decisione di riconoscimento di un certificato ai sensi degli articoli 7 e 8 è conforme al modello indicato nella sezione A-I/2, paragrafo 3, del Codice STCW, riportato nell'allegato III/3.
6. I certificati di cui al comma 3 e gli attestati di convalida di cui ai commi 4, secondo periodo, e 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 10.
 

Art. 5.
Rilascio dei certificati

1. Per il rilascio di uno dei certificati di cui all'articolo 3, comma 1, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono:
a) avere un'età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi della vigente normativa;
c) aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, davanti ad una delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.
2. Per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, comma 2, i lavoratori di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui allo stesso comma, lettere a) e b), e aver sostenuto, ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, con esito favorevole l'esame teorico-pratico in materia di primo soccorso sanitario o l'esame conclusivo del corso teorico-pratico di assistenza medica previsti per l'attività a bordo di navi mercantili dalla vigente normativa.
3. Per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo stesso comma, lettere a) e b), e delle cognizioni di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
 

Art. 6.
Rinnovo dei certificati

1. I comandanti, gli ufficiali ed i radioperatori, titolari di un certificato adeguato conseguito ai sensi delle disposizioni dei capitoli dell'annesso alla Convenzione STCW, con esclusione del capitolo VI/2, 3 e 4, paragrafo 1 che prestano servizio in mare oppure intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare devono chiedere, ad intervalli non superiori a cinque anni, la convalida del loro certificato, dimostrando:
a) di soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) di continuare a possedere la competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), è soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o più periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno, nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario, per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare;
b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.
3. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina e i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, in occasione del rinnovo di un certificato rilasciato in conformità alla legge 21 novembre 1985, n. 739, al fine di adeguare i requisiti posseduti dal titolare ai requisiti dei certificati adeguati di cui all'articolo 5, si procede ad un raffronto fra gli stessi disponendo, se necessario, un'appropriata integrazione.
5. Con i decreti di cui all'articolo 7, comma 3, sono definite le modalità necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
 

Art. 7
Riconoscimento dei certificati

1. I certificati di cui all'articolo 2, lettera mm), relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta e rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea ed a cittadini di Paesi terzi, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia.
2. Nel caso in cui la formazione attestata dai titoli del richiedente è mancante di una formazione specifica o di un tirocinio o esperienza professionale prescritti dai certificati di cui all'articolo 4 e ritenuti fondamentali, il riconoscimento è subordinato al compimento, a scelta del richiedente, di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale.
3. Il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, così come definiti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono disciplinati con decreti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri titolari delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia.
4. Gli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 sono validi fino alla scadenza, alla revoca, alla sospensione o all'annullamento dei certificati a cui si riferiscono e comunque non oltre cinque anni dalla data del rilascio degli attestati stessi.
 

Art. 8
Riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i certificati di cui all'articolo 2, lettera nn), relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 competenti per materia, secondo le procedure ed i criteri previsti nell'allegato II.
2. Agli attestati di convalida dei certificati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4.
3. Le autorità di cui al comma 1 informano la Commissione europea dei certificati adeguati che hanno riconosciuto o che intendono riconoscere secondo i criteri indicati nell'allegato II, e, ove necessario, prendono adeguate misure per attuare le decisioni della Commissione relative alle informazioni fornite anche dagli altri Stati membri.
4. I lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dalle autorità di cui al comma 1, possono essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonchè da quelle di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio. La prova dell'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento alle competenti autorità è custodita dal comandante della nave, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
 

Art. 9.
Dispense

1. In caso di straordinaria necessità dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave o, se del caso, la locale autorità consolare, se a suo parere ciò non reca pregiudizio alle persone, ai beni e all'ambiente, può rilasciare, su richiesta della compagnia, un documento di dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, da parte di altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad occupare il posto immediatamente sottostante.
2. Nel caso in cui non sia prescritto il possesso di un certificato adeguato per la posizione sottostante, la dispensa può essere rilasciata per un lavoratore marittimo avente, a giudizio delle autorità di cui al comma 1, una pratica equivalente ai requisiti richiesti per il posto da occupare.
3. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
4. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radioperatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle norme radio.
 

Art. 10.
Registro dei certificati

1. Presso l'unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne è istituito un registro, anche elettronico, dei certificati adeguati rilasciati e convalidati dai soggetti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, nel quale per ogni certificato, previa attribuzione di un numero progressivo, sono annotati:
a) le generalità complete del titolare;
b) la data del rilascio;
c) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
d) la scadenza, se prevista;
e) il rinnovo, se previsto;
f) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;
g) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
h) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
2. Presso l'unità di cui al comma 1 è istituito altresì un registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 9.
3. L'unità di cui al comma 1 è tenuta a comunicare le informazioni concernenti i certificati, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea o agli altri Stati parti della Convenzione STCW e alle compagnie che intendono verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l'imbarco a bordo di una nave.
 

Art. 11.
Tenuta dei certificati

1. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati adeguati di Paesi terzi non ancora convalidati da uno Stato membro.
2. I documenti di cui al comma 1 sono riconsegnati ai titolari all'atto dello sbarco dalla nave.
 

Art. 12.
Servizio di guardia

1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia di macchina fruiscono ogni ventiquattro ore di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, che può essere suddiviso in non più di due periodi, uno dei quali deve avere una durata di almeno sei ore.
2. Nonostante le prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purchè tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia di macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non deve essere inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive deve essere sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia di macchina compete al comandante della nave. Per il servizio di guardia di macchina il comandante può delegare l'organizzazione del servizio al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4 è stabilita per iscritto in un documento ovvero in documenti separati nei quali sono riportati chiaramente i nominativi dei membri dell'equipaggio chiamati a disimpegnare il servizio di guardia ed i turni assegnati ad ognuno di essi. Il documento ovvero i documenti devono essere affissi almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del servizio di guardia in prossimità del ponte di comando e del locale apparato motore.
6. Il comandante può disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneità al servizio delle persone impegnate.
7. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero nei casi in cui si vengono a determinare situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attività essenziali non possono essere rinviate per motivi di sicurezza o di protezione ambientale o perchè non è stato ragionevolmente possibile eseguire tali attività in precedenza, il comandante può disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.
 

Capo III
Addestramento

Art. 13.
Disposizioni generali in materia di addestramento

1. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei e autorizzati con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono:
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi conformemente alla normativa vigente e nel rispetto delle regole dell'annesso alla convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve:
1) conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento;
2) aver ricevuto, se l'addestramento è effettuato con l'ausilio di simulatori, un'istruzione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alla quale, al termine del corso, l'allievo deve sostenere un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione deve essere composta da persone in grado di saper valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve:
1) aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
2) aver maturato, qualora l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
3. Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1 rilasciano, a coloro che abbiano superato l'esame di cui al comma 2, lettera c), l'attestato dell'addestramento conseguito.
4. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.
5. Le qualifiche e l'esperienza professionale degli istruttori e degli esaminatori sono disciplinate dalle disposizioni sugli standards di qualità di cui all'articolo 15.
6. Le spese derivanti dalle attività espletate dal Ministero dei trasporti e della navigazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a nuovi istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti non pubblici sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attività di vigilanza. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di vigilanza, nonchè le modalità di versamento delle tariffe medesime.
7. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche ai sensi delle disposizioni vigenti. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.
 

Art. 14.
Uso di simulatori

1. Qualora sia previsto l'uso di simulatori durante l'attività di addestramento ovvero in occasione di ogni valutazione di competenze o ogni dimostrazione di perdurante idoneità prescritta nella parte A del codice STCW, devono essere rispettate le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato.
2. I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002 sono esentati dal vincolo di conformità alle prescrizioni minime di cui al comma 1.
 

Art. 15.
Norme di qualità e controllo

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione controlla costantemente che tutte le attività di addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui all'articolo 13, comma 1, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.
2. Ai fini di cui al comma 1, con i decreti previsti dall'articolo 13, comma 1, per ogni corso e programma di addestramento sono stabilite anche norme di qualità che identifichino gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione e di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
3. Ad intervalli non superiori a cinque anni, il Ministero dei trasporti e della navigazione effettua altresì una valutazione della gestione del sistema di addestramento al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di qualità e dei relativi controlli.
4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
 

Capo IV
Controlli e sanzioni

Art. 16.
Compagnia di navigazione

1. La compagnia di navigazione deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni a bordo delle sue navi:
a) i lavoratori marittimi da arruolare siano in possesso di un certificato adeguato rilasciato in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
b) la nave sia armata in conformità alle disposizioni in materia di tabelle di armamento stabilite dalla normativa vigente in materia;
c) a bordo della nave siano conservati e disponibili per eventuali controlli i documenti relativi all'idoneità fisica e alla competenza dei lavoratori marittimi imbarcati;
d) i lavoratori marittimi imbarcati, prima dell'effettiva immissione in servizio, acquisiscano familiarità con i loro compiti specifici e con gli impianti e le attrezzature che saranno chiamati ad utilizzare nello svolgimento dei compiti medesimi, comprese le procedure tecniche relative all'utilizzo dei suddetti impianti ed attrezzature, nonchè le procedure ai fini della sicurezza sul lavoro;
e) ogni misura sia stata adottata affinchè ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della nave e alla prevenzione e contenimento dell'inquinamento.
2. La compagnia, il comandante e i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ciascuno per la parte di competenza.
3. La compagnia deve fornire al comandante della nave istruzioni scritte recanti le linee guida e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio acquisisca la familiarizzazione di cui al comma 1, lettera d). Le suddette linee guida e procedure devono prevedere:
a) la designazione di un membro dell'equipaggio che deve procedere a fornire in modo efficace le informazioni necessarie a far acquisire al lavoratore marittimo appena imbarcato la familiarizzazione richiesta;
b) la concessione di un sufficiente lasso di tempo per consentire al membro dell'equipaggio di acquisire familiarità con le procedure di guardia, di sicurezza, ivi compresa quella a tutela dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave, nonchè con gli impianti e le attrezzature di cui al comma 1, lettera d).
 

Art. 17
Comunicazione tra i membri dell'equipaggio

1. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere apprestati strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza tra tutti i membri dell'equipaggio, in particolare ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle comunicazioni e degli ordini.
2. A bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro, deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni, nonchè a riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo d'appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve essere facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base ad un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:
a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;
b) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) l'eventuale necessità, allorchè la comunicazione orale è inattuabile, di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi: ad esempio dando l'esempio, gestualmente, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita;
d) la misura in cui sono state fornite le istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;
e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, delle navi chimichiere e delle navi gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai devono essere in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.
5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorità.
6. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle norme che regolano il controllo dello Stato d'approdo, gli ispettori controllano che anche le navi battenti bandiera di un Paese terzo osservino il presente articolo.
 

Art. 18.
Controllo dello Stato di approdo e fermo

1. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle vigenti norme sul controllo dello Stato di approdo, gli ispettori verificano comunque che:
a) tutti i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato ai sensi della Convenzione STCW siano in possesso di tale certificato o di una valida dispensa, oppure forniscano prova di aver presentato domanda di riconoscimento;
b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.
2. Gli ispettori valutano, in conformità con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneità dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere al servizio di guardia qualora ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:
a) la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incaglio;
b) si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;
c) la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'Organizzazione marittima internazionale o alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;
d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
e) un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona a cui questo è stato originariamente rilasciato;
f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinai sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.
3. Oltre a verificare il possesso dei certificati, gli ispettori possono imporre ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 2, di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacità di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze.
4. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori i testi aggiornati delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
5. Qualora dall'esito delle verifiche, di cui ai commi precedenti, risultino carenze che costituiscano pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, gli ispettori ne informano immediatamente il comandante del porto, ai fini dell'adozione del provvedimento di fermo, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.
 

Art. 19.
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1178 del codice della navigazione l'armatore o il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non in possesso dei certificati prescritti. La stessa sanzione si applica al comandante della nave che viola l'obbligo di tenuta dei certificati o che non riconsegna gli stessi ai titolari all'atto dello sbarco.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1223 del codice della navigazione l'armatore o il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale è richiesto il certificato ad una persona priva dello stesso ovvero non abilitata in base alla dispensa di cui all'articolo 9.
 

Capo V
Norme transitorie e finali

Art. 20.
Norme transitorie

1. Fino al 1° febbraio 2002, le amministrazioni di cui all'articolo 4 possono continuare a rilasciare e convalidare certificati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 1997, data di entrata in vigore degli emendamenti del 1995 alla Convenzione STCW, nei confronti di coloro che hanno iniziato un servizio di navigazione o corsi di formazione e addestramento prima del 1° agosto 1998.
2. Fino al 1° febbraio 2002 i certificati di abilitazione dei lavoratori marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474.
3. Parimenti fino al 1° febbraio 2002, le Autorità di cui all'articolo 4 possono continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide ai sensi delle disposizioni vigenti prima del 1° febbraio 1997.
4. In occasione del rinnovo o della proroga di un certificato ai sensi del comma 3 i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale possono essere sostituiti come segue:
a) "200 tonnellate di stazza lorda registrata" può essere sostituito con "500 tonnellate di stazza lorda";
b) "1600 tonnellate di stazza lorda registrata" può essere sostituito con "3000 tonnellate di stazza lorda".
5. I certificati di cui ai precedenti commi, alla scadenza o comunque entro cinque anni dalla data del rilascio, del riconoscimento, della convalida, del rinnovo o della proroga, sono convertiti nei certificati adeguati di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5.
6. Fino all'entrata in esercizio della rete informatica unitaria delle pubbliche amministrazioni, ciascuna delle autorità di cui all'articolo 3 tiene i registri previsti all'articolo 10, commi 1 e 2, e cura gli adempimenti di cui allo stesso articolo 10, comma 3.
 

Art. 21
Viaggi costieri

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.
 

Art. 22.
Allegati

1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati relativi a:
a) Allegato I: Requisiti per la formazione fissati dalla Convenzione STCW;
b) Allegato II: Procedure e criteri per il riconoscimento di certificati rilasciati da Paesi terzi, nonchè per il riconoscimento di Istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima;
c) Allegato III-1: Modello di certificato rilasciato ai sensi della sezione A-I/2: paragrafo 1, del codice STCW;
d) Allegato III-2: Modello di convalida rilasciato ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 2, del codice STCW;
e) Allegato III-3: Modello di convalida rilasciata ai sensi della sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Veronesi, Ministro della sanità
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Bordon, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 336

 

Allegato I

REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI DALLA CONVENZIONE STCW

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
 

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capitolo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capitoli II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1) navigazione;
2) maneggio e stivaggio del carico;
3) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
4) macchine e motori marini;
5) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
6) manutenzione e riparazioni;
7) radiocomunicazioni;
ai seguenti livelli di responsabilità:
1) livello dirigenziale;
2) livello operativo;
3) livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capitoli II, III e IV del codice STCW.
 

Capitolo II
COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA

Regola II/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda.

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi marittime di 500 o più TSL deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a un anno nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;
2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.
 

Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda.
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di 3000 o più TSL.

1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime di 3000 e più TSL devono possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
2.2. avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi di 3000 e più TSL.

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL.

3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime tra le 500 e le 3000 TSL deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione deve:
4.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL;
4.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
4.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL.
 

Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi di TSL inferiore a 500.

Navi non adibite a viaggi costieri.

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi di 500 o più TSL.
2. Ogni comandante in servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3000 TSL.
Navi adibite a viaggi costieri.
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione.
3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
4.1. avere almeno 18 anni;
4.2. aver effettuato:
4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dall'amministrazione, oppure:
4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;
4.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capitolo VI, ove necessari per espletare i servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
4.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
Comandante.
5. Ogni comandante che presti servizio su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
6. Ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
6.1. avere almeno 20 anni;
6.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi;
6.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
7. Dispense.
L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
 

Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei marinai facenti parte di una guardia di navigazione

1. Ogni marinaio facente parte di una guardia di navigazione su navi marittime di 500 o più TSL, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica, oppure:
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro può ritenere che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
 

Capitolo III
REPARTO MACCHINE

Regola III/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato.

1. Ogni ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine in conformità della sezione A-III/1 del codice STCW;
2.3. aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno trenta mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.
 

Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW.

1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a trentasei mesi, di cui non meno di dodici mesi prestati in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità, essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.
 

Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW.

1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kw deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina:
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 kW purchè abbia prestato non meno di dodici mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità e il certificato attesti tale circostanza.
 

Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato.

1. Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kw, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro può considerare che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti alla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
 

Capitolo IV
PERSONALE ADDETTO ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO
Nota esplicativa:

Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'IMO.
 

Regola IV/1
Applicazione

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le disposizioni del presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata.
2. Fino al 1° febbraio 1999, il personale addetto ai servizi radio su navi già conformi alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, in vigore anteriormente al 1° febbraio 1992, deve soddisfare le disposizioni della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e alla guardia del 1978 in vigore anteriormente al 1° dicembre 1992.
3. Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della convenzione SOLAS non è obbligato a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale di tali navi deve conformarsi alle norme radio. L'amministrazione provvede affinchè siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.
 

Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto ai servizi radio GMDSS

1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, devono disporre di un'apparecchiature radio, deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.
 

Capitolo V
REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI

Regola V/1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi cisterna

1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono:
1.1. avere prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza, oppure aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.
Tuttavia, l'amministrazione può ritenere sufficiente un periodo di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al paragrafo 1, purchè sussistano le seguenti condizioni:
1.2. il periodo non sia inferiore a un mese;
1.3. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3000 t;
1.4. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;
1.5. le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l'acquisizione di conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazione di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1.1 o 1.2, devono:
2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio;
2.2. aver seguito con esito positivo un programma di formazione specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla petroliera, chimichiera o gasiera su cui prestano servizio.
3. Entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione STCW per uno Stato membro, un appartenente alla gente di mare è presunto possedere i requisiti di cui al paragrafo 2.2 se ha prestato servizio in una qualifica pertinente a bordo di una nave cisterna del tipo considerato, per un periodo non inferiore a un anno, nel corso del quinquennio precedente.
4. L'amministrazione provvede affinchè ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni marinaio avente gli stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.
 

Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro.

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, paragrafo 1 del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.
 

Capitolo VI
FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA.

Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutti gli appartenenti alla gente di mare.

Alla gente di mare deve essere impartito l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformi al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.
 

Regola VI/2

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza).

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:
1.1. avere almeno 18 anni;
1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;
1.3. avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di battelli di emergenza deve:
2.1. possedere un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;
2.3. avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di battelli di emergenza.
 

Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi

1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al controllo di operazioni antincendio devono avere superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformità delle disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e devono avere una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.
 

Regola VI/4
Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica

1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al servizio di pronto soccorso a bordo di navi devono avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3, del codice STCW.
2. Gli appartenenti alla gente di mare addetti a prestare assistenza medica a bordo di navi devono avere una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi da 4 a 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.
 

Capitolo VII
CERTIFICATI ALTERNATIVI

Regola VII/1
Rilascio di certificati alternativi

1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capitoli II e III del presente allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2 del codice STCW ed identici a quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capitoli II e III del presente allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
1.5. i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell'articolo 5 e delle disposizioni del capitolo VII del codice STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.
 

Regola VII/2
Abilitazione della gente di mare

Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4 del capitolo III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.
 

Regola VII/3
Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi

1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinchè siano rispettati i seguenti principi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli;
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capitolo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capitoli.
2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capitoli II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capitolo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;
2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente capitolo deve essere fondato sui seguenti principi:
3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:
3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.1.2. abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; oppure:
3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia in macchina e di ufficiale di guardia navigazione al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia;
3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
4. I principi di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente regola devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.
 

Allegato II

PROCEDURE E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI CERTIFICATI RILASCIATI DA PAESI TERZI NONCHÈ PER IL RICONOSCIMENTO DI ISTITUTI DI FORMAZIONE MARITTIMA E DI PROGRAMMI E CORSI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE MARITTIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA A).
 

A. Procedure e criteri relativi ai certificati.
Uno Stato membro può riconoscere e convalidare i certificati adeguati rilasciati da Paesi terzi ai fini del servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera soltanto se sussistono le condizioni enunciate in appresso:
1. I certificati adeguati presentati a fini di riconoscimento devono essere stati rilasciati da uno Stato che è parte della convenzione STCW.
2. a) Il Paese terzo che rilascia il certificato adeguato deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW.
b) Lo Stato membro si è accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW.
3. Se non è ancora soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera a), perchè il comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale non ha ancora espletato la procedura di identificazione del Paese terzo in questione come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW, si applicano le disposizioni seguenti:
a) il Paese terzo comunica allo Stato membro e all'IMO:
i) testi di leggi, decreti, ordinanze, regolamenti e strumenti relativi all'applicazione della convenzione STCW;
ii) dettagli completi sul contenuto e la durata dei corsi di studio, compresa una chiara esposizione delle politiche adottate in materia di istruzione, formazione, esami, valutazione della competenza e certificazione;
iii) esami nazionali ed altri requisiti per ciascun tipo di certificato rilasciato conformemente alla convenzione STCW;
iv) un numero sufficiente di certificati "tipo" rilasciati conformemente alla convenzione STCW;
v) informazioni sull'organizzazione governativa;
vi) una spiegazione concisa delle misure giuridiche ed amministrative previste e adottate per assicurare l'osservanza, segnatamente per quanto riguarda la formazione e la valutazione, il rilascio e la registrazione dei certificati;
vii) un breve schema delle procedure seguite per autorizzare, accreditare o riconoscere cicli di formazione o esami, valutazioni della competenza prevista dalla convenzione STCW, con relative condizioni, ed un elenco delle autorizzazioni, degli accreditamenti e dei riconoscimenti concessi;
b) lo Stato membro raffronta le informazioni comunicate con tutte le pertinenti prescrizioni della convenzione STCW, per accertare il pieno adempimento delle disposizioni della convenzione STCW;
c) lo Stato membro deve essersi accertato, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW;
d) sulla base di dati statistici relativi ai Paesi che sono i principali fornitori di marittimi, un elenco contenente i nomi dei Paesi terzi in cui, oltre alla procedura sovraindicata, esiste l'obbligo di ispezionare gli istituti o i corsi e programmi di formazione marittima è adottato e aggiornato secondo la procedura di cui all'articolo 13.
4. Nell'accreditare o riconoscere un istituto o programmi e corsi di formazione marittima, gli Stati membri applicano, a seconda dei casi, oltre al paragrafo 2 o al paragrafo 3, i criteri di cui alla parte B del presente allegato.
5. Gli Stati membri provvedono affmchè si raggiunga un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della convenzione STCW sarà tempestivamente notificato.
6. I certificatì presentati ai fini di riconoscimento devono recare, essere accompagnati da o incorporare nel testo una convalida che ne attesti il rilascio da parte di detto Stato.
7. Gli Stati membri stabiliscono misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere.
8. I certificati e le convalide rilasciati da uno Stato membro ai sensi del presente articolo al fine di riconoscere o attestare il riconoscimento di un certificato emesso da un Paese terzo non servono come base per un riconoscimento ulteriore da parte di un altro Stato membro.
B. Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima.
I. Per essere riconosciuto come istituto di formazione marittima abilitato a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, un istituto di formazione marittima deve:
1. aver assunto insegnanti che:
1.1. abbiano la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;
1.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;
1.3. se sono utilizzati simulatori:
1.3.1. abbiano ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatori e
1.3.2. abbiano acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
2. avere assunto supervisori della formazione con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, che abbiano una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;
3. avere assunto esaminatori che abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:
3.1. abbiano un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;
3.2. siano qualificati per le funzioni oggetto della valutazione;
3.3 abbiano ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;
3.4. abbiano acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione e,
3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, abbiano maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;
4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;
5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;
6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;
7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto siano gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.
II. Per essere riconosciuto in quanto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, un programma o corso di formazione deve:
1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti di competenza;
2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.

Allegato III