Regio Decreto-Legge 14 dicembre 1933, n. 1773
Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria.
G.U. 5 gennaio 1934, n. 4

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con il R. decreto 29 settembre 1893, n. 636, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 20 maggio 1897, n. 178, e 19 ottobre 1898, n. 454;
Vista la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni;
Visti il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla Cassa per gli invalidi della marina mercantile, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, recante norme per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;
Vista la legge 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, e il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, convertito in legge con la legge 31 dicembre 1931, n. 1822;
Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 744, riguardante la matricolazione della gente di mare di prima categoria, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 232;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione di precise norme per l'accertamento della idoneità, fisica dei marittimi ai servizi della navigazione sia agli effetti dell'esercizio professionale, sia a quelli del conseguimento del trattamento di previdenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta di S.E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:
 

Art. 1.

Gli accertamenti sanitari cui sono soggetti sia coloro che intendono ottenere la iscrizione o la reinscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, sia gli iscritti marittimi della categoria stessa prima di prendere imbarco sulle navi mercantili nazionali, e gli accertamenti occorrenti per il conseguimento dei benefici previsti dalle leggi sulla previdenza sociale, debbono effettuarsi sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici, annessi al presente decreto-legge, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
Tali elenchi potranno essere modificati con Regio decreto fermo restando però il criterio indicato all'art. 15.

Art. 2.
Per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria a termine del R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 744, convertito in legge con la legge del 2 marzo 1931, n. 232, o per la reinscrizione nelle matricole stesse, la visita sanitaria è effettuata dal medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o di impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano.
Contro i risultati di tale visita l'interessato può ricorrere alla Commissione di cui all'art. 4.
Il giudizio di questa Commissione è definitivo ai fini della immatricolazione e della reinscrizione in matricola.
 

Art. 3.

Debbono essere sottoposti a visita sanitaria per accertare la idoneità fisica ai servizi della navigazione a bordo di navi mercantili:
1° i marittimi che, per la prima volta, assumono il comando di una nave con uno dei gradi disciplinati nel cap. V, titolo II, della parte prima del Codice per la marina mercantile;
2° i marittimi che per la prima volta imbarcano come ufficiali;
3° i marittimi non compresi nelle due precedenti categorie che per la prima volta vengano destinati a servizi che richiedano particolari requisiti fisici specialmente nei riguardi dell'udito e della vista;
4° i marittimi imbarcati o che si presentino per l'imbarco i quali, per esito di leva, per malattie, per infortuni o per avanzata età, si presumono dall'Autorità marittima, o dall'Istituto di assicurazione degli infortuni e delle malattie, o dall'armatore, in condizioni di minorata idoneità fisica ai servizi in genere ed a quelli particolarmente inerenti al loro grado, qualifica o specialità;
5° i marittimi dichiarati non idonei temporaneamente ad imbarcare dalla Commissione prevista dall'art. 4 che non abbiano ricorso, nel termine prescritto, alla Commissione di 2° grado di cui all'art. 5 o che, in seguito a ricorso, siano stati da questa Commissione dichiarati temporaneamente inidonei, prima di ottenere un nuovo imbarco.
 

Art. 4.

La visita sanitaria prevista nei casi indicati nell'art. 3 è effettuata da una Commissione permanente di 1° grado costituita presso ciascuna Capitaneria di porto sede di Compartimento marittimo e composta:
1° dal medico di porto di ruolo, presidente;
2° da un medico designato dalla Cassa per gli invalidi della marina mercantile;
3° da un medico designato dal competente Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare.
 

Art. 5.

Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla Commissione di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso, entro sessanta giorni da quello della comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una Commissione centrale di 2° grado istituita presso la Direzione generale della marina mercantile e costituita come segue:
1° dal direttore generale della marina mercantile o da un suo delegato, presidente;
2° da un ufficiale generale medico della Regia marina;
3° da un funzionario medico di grado non inferiore al 6° appartenente alla Direzione generale della sanità pubblica;
4° da un medico designato dalla Cassa per gli invalidi della marina mercantile;
5° da un medico designato dal competente Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare;
6° da un medico designato dalla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima e delle comunicazioni aeree;
7° da un medico designato dalla Confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria.
I sanitari di cui ai numeri 4 e 5 non possono essere quelli che hanno fatto parte della Commissione di primo grado.
 

Art. 6.

Il Regio decreto previsto dal successivo art. 17 stabilirà a chi devono far carico la spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5 e le modalità del pagamento.
Tuttavia ove la visita della Commissione di 2° grado si effettui in seguito a ricorso di marittimi di bassa forza, le spese per il funzionamento delle Commissioni stesse e quelle per eventuali accertamenti speciali, faranno carico al cap. 20 della parte ordinaria del bilancio del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) dello esercizio in corso ed ai corrispondenti nei successivi.
 

Art. 7.

Alle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5, con la procedura, e con gli effetti indicati nel presente decreto può fare ricorso il marittimo che, indipendentemente dai casi previsti dall'art. 3, sia stato sottoposto a visita medica da parte dell'armatore o dell'Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare e che, in conseguenza di tale visita, non abbia ottenuto l'imbarco.
 

Art. 8.

Ferma la condizione della iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria, da compiersi a termini del presente decreto, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di radiotelegrafista di bordo di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082, basta che gli interessati dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 9 del predetto Regio decreto-legge.
 

Art. 9.

Gli accertamenti sanitari cui possono andare soggetti i radiotelegrafisti a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082, saranno effettuati, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle Commissioni mediche previste dai precedenti articoli 4 e 5 e sulla base degli elenchi delle infermità di cui all'art. 1.
 

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni concernenti i medici di bordo di cui al regolamento sulla sanità marittima approvato con il decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, per quanto si riferisce alla facoltà del Ministero dell'interno di disporre visite mediche di revisione, l'accertamento della idoneità fisica così degli aspiranti alla autorizzazione, come dei medici di bordo già autorizzati, dovrà effettuarsi con le modalità ed in base agli elenchi previsti nel presente decreto, e le visite mediche di revisione che il Ministero dell'interno ha facoltà di ordinare in base al regolamento stesso, dovranno essere effettuate dalla Commissione permanente di primo grado di cui all'art. 4 del presente decreto, salvo nell'interessato il diritto di ricorrere secondo le norme indicate nell'art. 5.
 

Art. 11.

Coloro che chiedono l'ammissione nei Regi istituti nautici, sezioni di coperta e di macchina, a meno che non dichiarino nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, di non volere, dopo conseguito il diploma, dedicarsi alla professione marittima, debbono subire una visita medica per accertare che si trovino nelle condizioni di idoneità fisica prescritta dal presente decreto per chi chiede la immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria.
Tale visita sarà fatta a norma degli articoli 1 e 2.
 

Art. 12.

In deroga alla norma contenuta nell'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la visita sanitaria degli invalidi di guerra, prescritta sia per la loro immatricolazione, sia per il loro imbarco, è effettuata a termini delle disposizioni del presente decreto.
Alla Commissione di cui ai precedenti articoli 4 e 5, quando si tratti della visita di invalidi di guerra, partecipa con diritto a voto, un medico designato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente della Commissione.
 

Art. 13.

Le infermità, dalla guerra non dipendenti, da cui gli invalidi di guerra siano eventualmente affetti, sono valutate dal medico di porto e dalle Commissioni di cui ai suaccennati articoli 2, 4 e 5 alla stregua degli elenchi delle infermità, allegati al presente decreto.
Relativamente invece, alle infermità che hanno determinato la dichiarazione della invalidità di guerra, il medico di porto e le Commissioni mediche terranno conto degli elenchi anzidetti, ma unicamente per accertare, con opportuno criterio di tolleranza, che l'invalido abbia il minimo di idoneità fisica necessaria per il normale esercizio delle mansioni che dovrà disimpegnare a bordo.
Resta ferma, peraltro, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la esclusione del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra che, per la natura ed il grado della loro infermità, possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e resta salvo ogni provvedimento, da parte del Capo del Governo, ai sensi dell'art. 12 della legge medesima, circa l'esonero per accertate eccezionali condizioni delle aziende interessate e nei limiti delle condizioni stesse, dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi di guerra.
 

Art. 14.

Il giudizio emesso dalla Commissione di secondo grado e quello emesso dalla Commissione di primo grado, ove non sia stato interposto ricorso nei termini di cui all'art. 5, sono a tutti gli effetti definitivi sia nei riguardi della continuazione della professione marittima, sia in quelli del conseguimento delle previdenze di invalidità e vecchiaia, ove l'interessato si trovi nelle altre condizioni richieste dalle leggi speciali su tali materie.
Resta invece disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi stesse la soluzione delle controversie di altra natura sorgenti dall'applicazione delle norme per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente del mare nonchè di quelle per l'invalidità e vecchiaia della gente medesima.
 

Art. 15.

L'accertamento sanitario da parte delle Commissioni mediche deve essere basato sul criterio della validità od invalidità specifica ai servizi della navigazione tenuto conto delle funzioni esplicate dal marittimo a bordo e della sua età.
 

Art. 16.

Il marittimo che, in seguito al giudizio delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5, sia riconosciuto idoneo ai servizi della navigazione, riprende nel turno di collocamento la posizione che aveva prima di essere sottoposto agli accertamenti sanitari.
 

Art. 17.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto-legge.
 

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 342, foglio 183. - MANCINI.

 

Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

Art. 1.

La debolezza di costituzione, gli arresti di sviluppo e le disarmonie di conformazione che diano scarso potere di resistenza alle fatiche di bordo ed alle cause morbigene.
 

Art. 2.

Il perimetro toracico inferiore a cm. 78. Per i tipi longilinei, essendo la statura di m. 1,75, il perimetro toracico non deve essere inferiore a cm. 84.
 

Art. 3.

L'obesità di grado tale che diminuisca notevolmente l'agilità e la prestanza del soggetto, quando sia associata a statura bassa e sia accompagnata da disturbi respiratori o circolatori e vi sia notevole prevalenza del perimetro addominale su quello toracico.
 

Art. 4.

Il diabete zuccherino e le altre alterazioni manifeste del ricambio organico.
 

Art. 5.

La tubercolosi polmonare ed extra polmonare di qualsiasi forma, localizzazione e stadio.
Le forme morbose di sospetta natura tubercolare dopo accertamento positivo da parte dei dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari o da parte dei centri diagnostici dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
 

Art. 6.

Le emopatie gravi.
 

Art. 7.

Le manifestazioni gravi di intossicazione croniche di origine esogena.
 

Art. 8.

Le ulcerazioni croniche, le fistole, i seni fistolosi, le cicatrici multiple antiche anche se bene consolidate, quando per estensione, sede ed aderenze, disturbino la libertà dei movimenti o la funzione di organi importanti, così da minorare la capacità lavorativa o quando costituiscano deformità deturpanti.
 

Art. 9.

Le malattie organiche dell'encefalo e del midollo spinale, le paralisi periferiche e le amiotrofie progressive che compromettano le funzioni di importanti gruppi muscolari così da ridurre la capacità al lavoro.
 

Art. 10.

Le malattie cutanee, parassitarie o non, estese, deturpanti. Le malattie veneree e sifilitiche nel periodo contagioso.
 

Art. 11.

I tumori maligni, quelli benigni, quando per volume numero o sede, costituiscano una vistosa deformità o impediscano la libertà dei movimenti e la funzione di un organo importante, sì da ridurre accentuatamente il rendimento al lavoro.
 

Art. 12.

L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee od aponevrotiche, che disturbino notevolmente la libertà dei movimenti e diminuiscano sensibilmente la capacità al lavoro.
 

Art. 13.

Le alterazioni croniche delle ossa, delle articolazioni e dei tessuti periarticolari che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante od impediscano il libero esercizio di un arto o costituiscano una notevole deformità congenita od acquisita.
 

Art. 14.

Le mutilazioni, ineguaglianze, deviazioni, deformità di un arto o segmento di arto, quando siano di impedimento al libero e completo esercizio dell'arto stesso e diminuiscano l'efficienza lavorativa dell'individuo ovvero costituiscano una vistosa deformità.
 

Art. 15.

Gli aneurismi di qualsiasi specie e grado, le varici che per estensione, volume o sede, alterazioni circolatorie o trofiche, disturbino manifestamente e notevolmente la funzione di un organo od il libero e prolungato esercizio di un arto.
 

Art. 16.

Il cretinismo e l'idiotismo evidenti, la debolezza di mente di notevole grado e le deficienze psichiche per le quali si possa fondatamente presumere che l'individuo non si trovi sempre nella piena coscienza dei propri atti.
Le profonde anomalie del carattere e della condotta. La balbuzie e gli altri disturbi di notevole entità.
 

Art. 17.

Le malattie mentali debitamente accertate, e quelle guarite quando per esse l'individuo sia stato in cura presso un ospedale psichiatrico od un caso di salute speciale.
 

Art. 18.

L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la neurastenia, l'isterismo, il sonnambulismo e le altre nevrosi quando presentino manifestazioni di una certa importanza.
 

Art. 19.

Le disfunzioni endocriniche che diano accentuati disturbi circolatori o nervosi, o notevoli alterazioni del ricambio organico.
 

Art. 20.

Le congiuntiviti acute o croniche e specialmente il tracoma.
 

Art. 21.

La mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare.
 

Art. 22.

Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tal grado da avere in ambedue gli occhi visus inferiore a due terzi.
N.B. - Il potere visivo sarà esaminato prima alla luce diffusa del giorno e poi in ambiente oscuro illuminando opportunamente solo i caratteri ottotipici di De Wecker. La visione dei colori sarà esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno e poi in ambiente oscuro per mezzo di fanali colorati.
 

Art. 23.

Le otiti croniche purulente.
 

Art. 24.

La diminuzione dell'udito bilaterale quando a distanza inferiore a metri 5 non si percepisca la parola pronunciata con voce afona (fonemi alti) e quella unilaterale quando non si percepisca la detta parola a distanza inferiore ad un metro.
 

Art. 25.

La gola lupina, l'ozena, l'ipertrofia cronica e notevole delle tonsille e tutte le alterazioni permanenti della mucosa e delle ossa del naso, dei seni vicini e della bocca che disturbino la respirazione.
N.B. - Per i radiotelegrafisti dovrà richiedersi l'integrità completa del retrobocca del faringe del naso e delle vie aeree superiori in genere, ivi compresi segni anche modesti di adenoidismo.
 

Art. 26.

Il gozzo quando costituisca una notevole deformità.
 

Art. 27.

La mancanza e la carie estesa e profonda di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia ed il meccanismo della masticazione, e vi siano disturbi dispeptici con risentimento dello stato generale.
 

Art. 28.

L'asma ricorrente e tutte le altre affezioni dell'apparato respiratorio incurabili e costituenti un'alterazione permanente e grave, funzionale od organica.
 

Art. 29.

I vizi organici di cuore e le nevrosi cardiache.
 

Art. 30.

Le malattie di un organo addominale gravi o croniche che portino alterazioni funzionali e risentimento dello stato generale.
 

Art. 31.

Tutte le ernie viscerali.
 

Art. 32.

Le malattie croniche delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale.
 

Art. 33.

Tutte le infermità, difetti e disturbi funzionali non specificati nel presente elenco, che riducano la capacità al lavoro, ovvero la presenza di varie infermità od imperfezioni ciascuna delle quali non raggiunga isolatamente il grado previsto dagli articoli precedenti, quando in complesso impediscano manifestamente la regolare attività dell'individuo o siano incompatibili con le speciali esigenze della vita di bordo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: CIANO

 

Elenco delle infermità che debbono essere considerate causa di temporanea o permanente inabilità ai servizi di bordo in sede di revisione degli iscritti nelle matricole della gente di mare di categoria.
 

Art. 1.

Il deperimento organico da causa accertata od ignota, pur notevolmente pronunciato ed inemendabile. La obesità quando si accompagni a disordini funzionali della respirazione e della circolazione, obiettivamente dimostrabili e di grado tale da rendersi manifestamente incompatibili con le funzioni del grado o qualifica nell'ambito della vita di bordo.
 

Art. 2.

Tutte le alterazioni del ricambio organico e tutte le disfunzioni endocrine, le intossicazioni croniche endogene ed esogene, le cachessie con manifesti sintomi di adinamia quando inducano a manifesta e grave diminuzione della capacità lavorativa e siano state più volte causa di sbarco per malattia in un periodo di tempo relativamente breve.
 

Art. 3.

La tubercolosi polmonare ed extra-polmonare in atto ben caratterizzata ed accertata.
I marittimi sbarcati per tubercolosi polmonare e dichiarati successivamente guariti ed idonei a riprendere il loro lavoro dagli Enti che li ebbero in cura ed in assistenza, non saranno riammessi all'imbarco se non dopo che sia trascorso almeno un anno dalla presunta guarigione.
 

Art. 4.

Le emopatie gravi, primitive o secondarie, quando siano presumibilmente non suscettibili di guarigione o di miglioramento utile agli effetti dell'attitudine al lavoro.
 

Art. 5.

Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi, le cicatrici estese ed aderenti che disturbino la funzione di un organo importante al punto da costituire ragione di incapacità all'esercizio delle mansioni del grado o qualifica.
Per determinate categorie le cicatrici deturpanti visibili potranno essere ritenute motivo di incapacità.
 

Art. 6.

Le malattie cutanee, presumibilmente inguaribili, quando direttamente o indirettamente, siano causa di invalidità al lavoro, o quando richiedano trattamento, regime o cautele incompatibili con il lavoro e con la vita di bordo.
 

Art. 7.

I tumori maligni; quelli benigni, quando per volume, numero e sede, importino un giudizio valutativo simile a quelli formulato all'art. 5.
 

Art. 8.

L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee e aponeurotiche, quando conducano alle conseguenze previste all'art. 5 del presente elenco.
 

Art. 9.

Le mutilazioni conseguenti ad interventi chirurgici od a traumi, le malattie e le lesioni delle ossa, delle articolazioni dei tessuti periarticolari e loro esiti, che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante, quando conducano alle conseguenze di cui al citato art. 5.
 

Art. 10.

Gli aneurismi di qualsiasi specie e grado. Le varici che per estensione, volume, sede, alterazioni circolatorie e trofiche, debbano ritenersi sicuramente causa di una incapacità al lavoro che raggiunga i limiti di cui all'art. 5, pur tenendo conto dei vantaggi dell'uso di adatti mezzi di contenzione.
 

Art. 11.

Le malattie mentali e le deficienze psichiche acquisite, funzionali od organiche, quando l'esame peritale od i referti di Istituti specializzati, insieme con i precedenti anamnestici ben accertati e sicuramente attendibili, inducano al giudizio di effettiva incompatibilità con le mansioni o con la vita di bordo.
 

Art. 12.

Le malattie organiche del sistema nervoso, centrale o periferico ed i loro postumi, quando riducano l'attitudine al lavoro nei limiti di cui all'art. 5.
 

Art. 13.

Il tracoma in fase attiva contagiosa.
Le congiuntiviti croniche notevolmente secernenti, limitatamente al periodo in cui si mantengono simili caratteristiche.
 

Art. 14.

La mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le imperfezioni o esiti di trauma del globo oculare per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di 5/10 nell'occhio migliore e 3/10 nell'altro occhio per gli ufficiali e personale di coperta, ed a meno di 3/10 per ciascun occhio per gli ufficiali e personale di macchina e per quello addetto ai servizi generali, purchè sia normale il senso cromatico.
Tuttavia per i marittimi monocoli che abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni di navigazione anche non continuativa, la mancanza o l'atrofia di un globo oculare non sarà ritenuta causa di inidoneità purchè l'altro occhio, senza correzione, abbia una forza visiva non inferiore a cinque decimi.
È tollerata la correzione di lenti per la presbiopia e per le deficienze visive dei marittimi i quali abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni anche non continuativo di navigazione purchè l'acutezza visiva non risulti inferiore a quella richiesta dal primo capoverso del presente articolo.
Per gli accertamenti della acutezza visiva valgono le disposizioni contenute nell'art. 22 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria.
 

Art. 15.

L'otite media purulenta cronica.
 

Art. 16.

La diminuzione bilaterale dell'udito sostenuta da causa; inamovibile nei limiti seguenti:
a) ufficiali e personale di coperta e di macchina: voce di conversazione a non meno di 7 metri;
b) personale di camera e dei servizi generali: non meno di metri 7 o di metri 4 a seconda della qualifica;
c) per i radiotelegrafisti vedansi le speciali disposizioni contenute nell'art. 25 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria.
 

Art. 17.

L'ozena grave, tutte le malattie o alterazioni delle ossa e della mucosa nasale, dei seni vicini e della bocca che disturbino notevolmente la funzione respiratoria.
 

Art. 18.

Tutte le malattie croniche ed i gravi esiti di condizioni morbose acute dei polmoni, dei bronchi e della pleure, che costituiscano ragione di diminuzione dell'attitudine al lavoro nei limiti di cui all'art. 5.
 

Art. 19.

I vizi valvolari organici del cuore, le malattie del miocardio, dell'endocardio, del pericardio e dei grossi vasi o loro esiti, con disturbi funzionali e di compenso circolatorio obiettivamente dimostrabili. Le nevrosi cardiache gravi e di carattere permanente.
 

Art. 20.

Le malattie di un organo addominale, gravi e croniche, che rechino alterazioni funzionali e risentimento sullo stato generale valutabili, agli effetti dell'attitudine al lavoro, nei limiti enunciati all'art. 5 o manifestamente incompatibili col regime di bordo.
 

Art. 21.

Le ernie viscerali non riducibili e non bene contenibili,
 

Art. 22.

Le malattie croniche dei reni e delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale, considerate sempre nei confronti della effettiva incapacità professionale.
 

Art. 23.

Tutte le infermità, difetti fisici o disturbi funzionali non specificati in questo elenco che siano causa manifesta di incapacità all'esercizio delle abituali mansioni nei limiti di cui all'art. 5 del presente elenco.
 

Art. 24.

Per il personale femminile sarà altresì causa di inidoneità ai servizi di bordo lo stato di gravidanza obiettivamente riconosciuto e lo stato di puerperio limitato a due mesi dopo parto.
 

REQUISITI SPECIALI RELATIVI AGLI UFFICIALI.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica degli ufficiali addetti ai servizi della navigazione, si applicherà l'elenco con l'unico criterio di avere in servizio ufficiali che abbiano le qualità necessarie per disimpegnare bene il compito loro affidato, tenendo presente il servizio già da loro prestato in modo lodevole; si applicheranno provvedimenti di eliminazione solo quando gli stati morbosi e difetti fisici manifestamente impediscano di disimpegnare bene e con regolare attività le mansioni del proprio grado e corpo.
Per gli ufficiali radiotelegrafisti indispensabile richiedere una buona funzione uditiva oltre gli altri requisiti occorrenti al momento dell'immatricolazione.
Per i comandanti di navi si dovrà giudicare con la piena considerazione della delicatezza e della responsabilità delle funzioni che essi sono chiamati a compiere, tenendo particolarmente presente quegli stati morbosi che direttamente O indirettamente possono agire sullo stato mentale e sulle facoltà intellettuali producendo indebolimenti o deficienze anche lievi che possano in momenti difficili, renderli impari al compito di tenere il governo della nave con abilità, animo forte e mente serena.
 

REQUISITI SPECIALI PER LE DIVERSE CATEGORIE DI MARITTIMI.

Personale di coperta. - Per tale personale e particolarmente per quello destinato ai servizi di guardia, alla manutenzione dei depositi di combustibili liquidi ed al movimento dei combustibili stessi, si rimanda in pieno ai vari articoli dell'elenco che dovranno essere scrupolosamente applicati.
Personale di macchina e caldaie ed elettricisti. - Nel giudicare della idoneità specifica di questi marittimi e particolarmente in caso di malattie o di postumi di malattie dell'apparato respiratorio o circolatorio, si terrà presente che essi devono compiere lavori sovente faticosi in ambienti super riscaldati e spesso ricchi di polvere e di esalazioni dei combustibili liquidi.
Personale di camera e per servizi vari Camerieri. - È opportuno tener presente che le persone dei due sessi addette al servizio dei passeggeri, debbono soddisfare anche a requisiti di ordine esteriore e non presentare difetti che possano destare ripugnanza nei passeggeri.
In sede di revisione è tuttavia opportuno inspirarsi a criteri non eccessivamente restrittivi, tenendo conto che difetti non tollerabili in piroscafi od in classe di lusso, possono rappresentare elemento di importanza trascurabile in ambienti meno ricercati.
Cuochi - Cambusieri - Panettieri - Magazzinieri - Infermieri - Macellai Sguatteri, ecc. - Per tali marittimi le disposizioni contenute nell'elenco dovranno applicarsi con giusti criteri di tolleranza, tenendo conto delle varie condizioni di ambiente in cui essi devono accudire al proprio lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: CIANO