Ministero della sanità
Decreto 25 maggio 1988, n. 279
Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi.
G.U. 21 luglio1988, n. 170

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;
Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;
Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;
Visto l'art. 21 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986 che reca aggiornamenti e modifiche alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi;
Considerata la necessità di aggiornare parzialmente le tabelle allegate al citato decreto ministeriale del 24 dicembre 1986 e di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle cassette di pronto soccorso previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto;
 

Decreta:

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nell'elenco allegato che fa parte integrante del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 maggio 1988

Il Ministro della sanità DONAT CATTIN
Il Ministro della marina mercantile PRANDINI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 

ISTRUZIONI
1 - TABELLE

Tabella "A": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
navigazione nazionale litoranea, così come definita nella tabella " A", al punto 52 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;
navigazione nazionale ed internazionale costiera così come definita nella predetta tabella " A" del regolamento di sicurezza, ai punti 51 e 49;
pesca costiera ravvicinata, così come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;
navigazione da diporto "senza alcun limite", effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, con equipaggio formato, anche in parte, da personale marittimo arruolato.
Tabella "B": Quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
navigazione nazionale, così come definita nella citata tabella " A" del regolamento di sicurezza, al punto 50;
pesca mediterranea o d'altura, così come definita nel paragrafo 9 comma quarto del predetto regolamento per la pesca marittima.
Tabella "C": quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:
navigazione internazionale breve e lunga, così come definita nella citata tabella " A" del regolamento di sicurezza ai punti 48 e 47;
pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima.
Tabella "D": quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:
navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima;
navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate;
imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla citata legge n. 50/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato.
Per le navi petroliere o imbarcanti carichi pericolosi, le quantità degli articoli seguiti da doppio asterisco (**) devono essere triplicate (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e decreto ministeriale 10 settembre 1969).
 

2 - PRESCRIZIONI

Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da un funzionario medico di uno degli uffici di sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1985, concernente la ristrutturazione dei predetti uffici.
 

3 - REGISTRAZIONI

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle A, B e C, sarà tenuto apposito registro di carico e scarico dei farmaci in generale; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C sarà tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di presidi etichettati "stupefacente".
 

4 - CARATTERISTICHE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

Le cassette di pronto soccorso nelle quali dovrà essere contenuto quanto elencato nella annessa tabella D, dovranno essere di materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabili e galleggianti.
 

5 - CONTROLLI

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute ad essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui alle annesse tabelle A, B e C, saranno effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 110 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154.
I controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalità e periodicità stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.
Sulle unità tenute ad esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella D, saranno effettuati dall'autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e periodicità stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.
 

1 - MEDICINALI PER USO INTERNO