Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 novembre 2019, n. 28516 - Aggressione al ferroviere. La generica allegazione di un'aggressione non prevedibile per attività criminosa di terzi non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 cod. civ.


 

Più volte questa Corte ha affermato che, in difetto di più specifiche indicazioni, la generica allegazione di un'aggressione non prevedibile per attività criminosa di terzi (la Corte di appello ha riferito della totale mancanza di allegazioni circa i tempi e le modalità dell'evento, la tratta ferroviaria in  cui questo si verificò, l'eventuale esistenza di analoghi precedenti fatti delittuosi sullo stesso treno o percorso) non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 cod. civ., norma che non può essere dilatata fino a comprendervi ogni ipotesi di danno sull'assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché in tal modo si perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva, ancorata sul presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15350 del 2001; ribadita anche da Cass. n. 12089 del 2013).


 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: BLASUTTO DANIELA Data pubblicazione: 06/11/2019

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1599/14, ha confermato la pronuncia del Giudice del lavoro del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da T.L. per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale (art. 2087 cod. civ.), avanzata dal predetto lavoratore nei confronti della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in relazione all'episodio subito mentre era in servizio in qualità di ferroviere, quando venne aggredito da due malavitosi, minacciato di morte e rinchiuso nel ripostiglio del treno e per tale motivo venne colto da infarto (poi riconosciuto dall'INAIL come infortunio sul lavoro).
2. La Corte d'appello, richiamato il principio per cui, in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro ex art. 1218 cod. civ., opera la presunzione legale di colpa, per cui grava sul debitore l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere ovvero la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ha osservato che non per questo il creditore della prestazione di sicurezza, ossia il lavoratore, resta esonerato da qualsiasi onere di allegazione e di prova, atteso che l'estensione della norma di protezione (art. 2087 cod. civ.) sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale necessariamente postula una compiuta identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza c.d. innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.
2.1. Ha quindi osservato che tale onere non era stato assolto, in quanto il T.L. si era limitato a rappresentare l'aggressione subita e il danno riportato in conseguenza di tale episodio malavitoso. Oltre all'assenza - evidenziata dal primo giudice - di allegazioni circa la tipologia delle misure di protezione che il datore avrebbe dovuto adottare, non erano stati indicati i tempi e le modalità dell'evento, la tratta ferroviaria in questo si verificò, l'eventuale esistenza di analoghi fatti delittuosi che avrebbero dovuto indurre il datore ad apprestare speciali misure di sicurezza.
2.2. Ha poi ritenuto tardive e comunque irrilevanti le allegazioni svolte dal ricorrente circa l'assenza della polizia ferroviaria, attesa l'evidente impossibilità di assicurare tale presenza su ogni singolo convoglio in assenza di indici specifici di rischio, in concreto nemmeno accennati.
3. Per la cassazione di tale sentenza gli eredi di T.L. hanno proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la soc. Rete Ferroviaria Italiana.
4. La causa, già fissata per l'adunanza del 24 gennaio 2019, è stata rimessa alla pubblica udienza, non essendo stati ravvisati i presupposti per la sua trattazione in sede camerale.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 2087 e 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la sentenza violato il principio sulla ripartizione dell'onere probatorio, gravando il lavoratore dell'onere di provare, oltre alla sussistenza della patologia e la sua derivazione causale dalla prestazione lavorativa, quali misure di sicurezza siano state omesse dal datore di lavoro.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 113,132 e 414 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., e 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) nella parte cui la sentenza ha addebitato al lavoratore di avere introdotto tardivamente in giudizio la questione delle possibili misure di prevenzione in concreto attuabili. Non solo tale allegazione faceva seguito alle difese di parte convenuta, ma ad essa il lavoratore non era comunque tenuto, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare concretamente le misure adottate e la loro efficacia al fine di prevenire l'evento infortunistico.
3. I due motivi, che presentano profili connessi, vanno trattati congiuntamente. Essi non possono essere accolti per le ragioni che seguono.
3.1. Il ricorso, nel suo complesso, verte sul tema degli oneri di allegazione gravanti sul lavoratore che agisce per l'accertamento della violazione dell'art. 2087 cod. civ. in relazione agli obblighi di prevenzione e sicurezza che fanno capo al datore di lavoro.
4. I principi che rilevano ai fini della risoluzione in punto di diritto della questione controversa possono essere così sintetizzati:
- elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002 del 2012, n. 14102 del 2012); l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost. (ex plurimis, Cass. 6337 del 2012);
- il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (da ultimo, Cass. nn. 24742 e 26495 del 2018);  
- gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale.
5. Correttamente, la Corte di appello ha affermato che l'estensione della norma di protezione (art. 2087 cod. civ.), sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, cioè una compiuta identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa (nella specie, la prestazione resa su convoglio ferroviario), con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.
5.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, il T.L. si era limitato a rappresentare di avere subito un'aggressione sul treno dove prestava servizio e di essere stato colto da infarto in conseguenza di tale episodio malavitoso. Erano totalmente mancate indicazioni circostanziali circa l'esistenza di un rischio specifico e di concreti fattori di pericolo atti a differenziare la situazione lavorativa in cui si trovava ad operare il dipendente rispetto al generico rischio cui va incontro qualunque individuo per fatti penalmente illeciti ed imprevedibili di terzi.
5.2. La sentenza impugnata resta dunque immune da vizi giuridici laddove ha affermato che, in assenza delle suddette indicazioni, deve essere ritenuto insussistente (o non provato) l'inadempimento, essendo mancate le indicazioni occorrenti a definire la "nocività" dell'ambiente lavorativo, tali da esigere l'apprestamento di misure appropriate alla situazione.
6. Più volte questa Corte ha affermato che, in difetto di più specifiche indicazioni (nel senso sopra chiarito), la generica allegazione di un'aggressione non prevedibile per attività criminosa di terzi non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 cod. civ., norma che non può essere dilatata fino a comprendervi ogni ipotesi di danno sull'assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché in tal modo si perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva, ancorata sul presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15350 del 2001; ribadita anche da Cass. n. 12089 del 2013).
6.1. Costituisce ius receptum ed è stato anche recentemente ribadito (v. tra le più recenti, Cass. n. 8911 del 2019 e Cass. n. 14066 del 2019) il principio per cui non può esigersi da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili, dovendosi escludere che la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ. configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
7. In conclusione, dalla ragionata ricostruzione della vicenda offerta dalla sentenza impugnata, può escludersi qualsiasi errore di diritto. La pretesa del lavoratore non poteva trovare accoglimento, in difetto di allegazione di specifici indicatori di rischio connessi alle modalità e alla tipologia della prestazione (la Corte di appello ha riferito della totale mancanza di allegazioni circa i tempi e le modalità dell'evento, la tratta ferroviaria in questo si verificò, l'eventuale esistenza di analoghi precedenti fatti delittuosi sullo stesso treno o percorso) atti a circostanziare i presupposti della "nocività" dell'ambiente lavorativo nel senso sopra indicato e che avrebbero dovuto indurre il datore ad apprestare speciali misure di sicurezza e protezione.
8. Contrariamente a quanto ritenuto nelle conclusioni scritte rassegnate dal P.G. per l'adunanza camerale e ribadite all'udienza odierna, la sentenza impugnata, sostanzialmente incentrando la decisione sull'assenza di allegazioni di parte ricorrente atte a definire il rischio e la pericolosità specifica, non ha invertito l'onere probatorio.
8.1. Resta estranea al nucleo fondamentale del decisum, in quanto non necessaria a sorreggerlo, l'ulteriore osservazione svolta in ordine alla mancata indicazione delle misure di sicurezza adottabili, questione trattata dalla sentenza impugnata poiché riproposta con l'appello, ma che all'evidenza attiene ad una fase di accertamento successiva. Nell'ordine logico-giuridico delle questioni, l'esame di tale ulteriore profilo resta in questa sede assorbito.
9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 -quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019