Tipologia: CCNL
Data firma: 15 dicembre 1998
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Apti, Intersind e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Az. Lavorazione tabacco
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Parte I
Commissione Paritetica Nazionale
Concertazione.
Investimenti e occupazione
Formazione professionale
Pari opportunità
Innovazioni tecnologiche
Formazione e lavoro
Esclusione dalle quote di riserva
Parte II
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.
• Norme di interpretazione.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 2 - Assunzione e documenti.
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Apprendistato.
Art. 5 - Contratto a tempo determinato.
Art. 6 - Lavoro temporaneo.
Art. 7 - Controllo di presenza.
Art. 8 - Assenze e permessi.
Art. 9 - Tossicodipendenza.
Art. 10 - Classificazione del personale.
Art. 11 - Passaggio di qualifica.
Art. 12 - Passaggio temporaneo di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 13 - Orario di lavoro.
Art. 14 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 15 - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 16 - Lavori pesanti.
Art. 17 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 18 - Recuperi.
Art. 19 - Cottimo.
Art. 20 - Pagamento delle retribuzioni e mensilizzazione.
Art. 21 - Elementi della retribuzione.
Art. 22 - Quota oraria e giornaliera.
Art. 23 - Premio di partecipazione.
Art. 24 - Mensa aziendale.
Art. 25 - Congedo matrimoniale.
Art. 26 - Chiamata di leva e richiamo alle armi.
Art. 27 - Diritto allo studio.
Art. 28 - Ferie.
Art. 29 - Aumenti periodici di anzianità.
  • Norme transitorie del CCNL 18 marzo 1980
Art. 30 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 31 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 32 - Infortuni sul lavoro.
Art. 33 - Trasferimenti.
Art. 34 - Spese di trasporto, mezzi di trasporto, indennità di trasferta.
Art. 35 - Indennità maneggio denaro.
Art. 36 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni per i lavoratori non in prova.
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo indeterminato.
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto per i lavoratori stagionali (già indennità di fine campagna o premio di fine lavoro).
• Norma transitoria.
Art. 39 - Modalità di corresponsione degli istituti contrattuali.
Art. 40 - Doveri del lavoratore.
Art. 41 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 42 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
Art. 43 - Assicurazioni sociali.
• Previdenza integrativa.
Art. 44 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 45 - Tutela della maternità e camera di allattamento.
Art. 46 - Pronto soccorso.
Art. 47 - Conservazione materiali ed attrezzi.
Art. 48 - Indumenti di lavoro.
Art. 49 - Trapasso di azienda.
Art. 50 - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 51 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione.
Art. 52 - Visite personali di controllo.
Art. 53 - Visita medica.
Art. 54 - Ambiente di lavoro.
Art. 55 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Art. 56 - Permessi non retribuiti.
Art. 57 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa per cariche pubbliche elettive.
Art. 58 - Contributi sindacali.
Art. 59 - Diritto di assemblea.
Art. 60 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 61 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A Minimi retributivi mensili
Allegato B Indennità di contingenza
Allegato C Fondo di solidarietà
Allegato D Verbale di accordo (Tempo determinato)
Allegato E (RLS)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto 15 dicembre 1998

Lì 15 dicembre 1998 tra Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (Apti) […]; Associazione sindacale Intersind […]; e Flai-Cgil […]; Fat-Cisl […]; Fisba-Cisl […]; Uila-Uil […]; è stato rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto

Parte I
Commissione Paritetica Nazionale

L'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (Apti), Intersind e Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uila-Uil, al fine di individuare scelte capaci di contribuire alle soluzioni dei problemi del settore nonché di orientare l'azione dei propri rappresentati, convengono, alla luce delle esperienze già realizzate, la costituzione della Commissione paritetica nazionale.
La Commissione - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uila-Uil - ha compiti di analisi e di ricerca, nell'obiettivo di valutazioni convergenti sugli elementi oggettivi utili all'elaborazione di politiche settoriali e sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore tabacchicolo. La Commissione sarà composta da 12 membri, di cui 6 designati dall'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (Apti) e da Intersind e 6 dalle OO.SS. Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uila-Uil, e si riunirà di norma 2 volte all'anno nei mesi di maggio e di ottobre o, comunque, su richiesta di una delle parti. In particolare saranno oggetto di esame:
• gli obiettivi di politica industriale del comparto tabacchicolo, nel quadro dell'elaborazione e definizione del Piano nazionale di settore;
[…]
La Commissione potrà promuovere, sulla base dei dati forniti dalle parti, uno specifico esame sulle tendenze evolutive del mercato, anche in rapporto all'attuazione delle politiche che regolano i mercati internazionali, con specifico riferimento alle trasformazioni degli assetti aziendali da queste indotte e ai conseguenti riflessi sul territorio, nonché alle politiche della formazione professionale necessarie per rispondere alle nuove esigenze.

Concertazione.
Le parti ritengono necessario per la salvaguardia del settore, sia sotto l'aspetto dell'efficienza produttiva che dei livelli occupazionali, di sviluppare azioni congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche e, di concerto con esse, nell'ambito degli organismi comunitari.
A questo fine le parti utilizzeranno i lavori della Commissione paritetica nazionale per concertare, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, le specifiche iniziative da promuovere congiuntamente nel contesto di una comune politica di riassetto del settore.
Quanto sopra anche al fine di garantire che la quota di risorse comunitarie dirette al settore del tabacco non subisca variazioni negative, in una logica di continuità delle linee programmatiche già delineate dalla nuova Organizzazione Comune di Mercato, recentemente approvata dalla CE.
In tale contesto le parti daranno luogo alle necessarie azioni nei confronti del Governo al fine di porre l'attenzione sulle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva del settore del tabacco, connotato dalla stagionalità e dalla forte presenza nel Mezzogiorno.
Inoltre le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93, si attiveranno al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende e di contrastare gli effetti distorsivi sul territorio determinati dall'applicazione per le stesse lavorazioni di normative diversificate; le parti verificheranno altresì la possibilità di dar luogo a contratti di riallineamento retributivo, nelle aree in cui ciò sia consentito e sulla base di una normativa quadro, che si riservano di definire.
Le parti s'impegnano inoltre a verificare e monitorare l'andamento del 2° livello di contrattazione in coerenza con quanto previsto dall'art. 22 del presente contratto e, in relazione ai risultati che scaturiranno dal confronto in corso sul citato Protocollo 23.7.93, si riuniranno per valutare la situazione che verrà a determinarsi.

Investimenti e occupazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue.
Di norma nel periodo settembre-ottobre, le Associazioni degli imprenditori forniranno alle OO.SS. Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uila-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti:
- le prospettive di produzione complessiva nel settore suddivisa per regioni, varietà e quantità, con riferimento agli accordi interprofessionali, ai contratti di coltivazione, ai piani di lavorazione, al miglioramento della qualità e all'orientamento della politica dei prezzi comunitari e di mercato;
- i programmi d'investimento, i nuovi eventuali insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché i riflessi derivanti sull'occupazione.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente le Associazioni degli imprenditori forniranno alle OO.SS. Flai-Cgil, Fat/Fisba-Cisl e Uila-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello regionale, informazioni sulla situazione e sulle prospettive produttive, sulla struttura qualitativa e quantitativa della forza occupata nel settore, anche in relazione ai criteri di assunzione rispetto alle previsioni di legge, ed a quanto previsto dal paragrafo "esclusione dalle quote di riserva" nonché in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione e ai relativi riflessi occupazionali, alle leggi di programmazione regionali e settoriali, ai nuovi insediamenti industriali, nonché informazioni sui fenomeni di decentramento produttivo, sulle spese complessive di ricerca agro-industriale realizzate e previste.
In tale occasione verranno fornite anche informazioni in ordine: ai programmi di formazione professionale sia aziendale sia extra-aziendale; al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione lavoro; alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente i gruppi industriali e le aziende di maggiore importanza forniranno rispettivamente alle OO.SS. nazionali e territoriali e alle RSU, in apposito incontro, su richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali CEE, sui programmi d'investimento, di assistenza tecnica, di ricerca e sperimentazione, sui periodi lavorativi e sull'andamento dei livelli occupazionali e della stagionalità, sul grado di utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, nonché, successivamente alla fase di progettazione e prima della loro realizzazione, su eventuali processi di ristrutturazione, di riorganizzazione, di decentramento produttivo e sui relativi riflessi occupazionali, di innovazioni tecnologiche e di modifiche connesse all'ambiente sia interno che esterno e sugli eventuali relativi riflessi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.

Formazione professionale
Le organizzazioni stipulanti convengono sull'esigenza di dare alla formazione professionale il maggiore impulso, riconoscendo la sua rilevanza quale strumento per favorire nel comparto tabacchicolo l'acquisizione di adeguate conoscenze tecniche e/o professionali.
A tal fine, anche alla luce di quanto emerso nell'ambito della Commissione paritetica, si attiveranno per favorire iniziative formative coerenti con le esigenze del settore per utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla materia, valutando le possibilità di promuovere progetti specifici per le professionalità tipiche del settore.
Le parti concordano, altresì, che l'assunzione di personale tramite contratti di formazione e lavoro avverrà nel rispetto dell'Accordo interconfederale 5.1.90 e successive modificazioni del 22.2.95.

Pari opportunità
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto da raccomandazioni, regolamenti, direttive UE, recepiti dallo Stato italiano, e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la valorizzazione della professionalità femminile - e ad individuare eventuali situazioni che non consentano l'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona.
In tale logica le parti si danno atto dell'opportunità di promuovere, in relazione alle condizioni tecnico-organizzative, l'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali anche al fine di agevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
Le parti realizzeranno, a tal fine, specifiche occasioni d'incontro nel corso delle quali saranno fornite, ai diversi livelli, di regola con cadenza annuale, informazioni globali relativamente all'andamento dell'occupazione femminile nel settore e alle problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali nonché agli interventi che le parti di comune intesa ritengano opportuno promuovere.
Per le lavoratrici che riprendono l'attività dopo l'assenza per maternità, fatte salve le garanzie previste dalle vigenti norme, saranno individuate le modalità di reinserimento atte a salvaguardare le professionalità acquisite.

Innovazioni tecnologiche
In occasione dell'attuazione di nuovi sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro le aziende esamineranno con le RSU eventuali progetti in ordine a: riqualificazione del personale, livelli di occupazione, decentramento di importanti fasi delle lavorazioni.
In presenza di esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale eventualmente derivanti da innovazione tecnologica o riorganizzazione del lavoro, si farà ricorso, per gli interventi in materia, alle opportunità offerte nel territorio di pertinenza dalla vigente legislazione sulla formazione professionale nonché, ove le stesse non fossero esaustive, all'utilizzo di quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 27.

Formazione e lavoro
Le parti concordano di favorire la massima applicazione di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia attraverso l'Accordo interconfederale 5.1.90 sui contratti di formazione e lavoro (CFL) e successive modificazioni.
[…]

Parte II
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.

Il presente CCNL regola i rapporti tra le aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (aziende trasformatrici di tabacco) e il personale dipendente.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale.
Non si applica agli impiegati dipendenti da aziende trasformatrici operanti nell'ambito di aziende agricole, nonché ai dipendenti di cooperative agricole che coltivano una superficie a tabacco non superiore a 300 ettari in quanto il loro rapporto è regolato dai contratti di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali.

Norme di interpretazione.
La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le operazioni che vanno dalla raccolta della foglia al riscontro del carico da parte dell'Aima.

Dichiarazione a verbale.
Le aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il presente CCNL anche nei confronti del personale addetto alle relative operazioni.

Art. 4 - Apprendistato.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, legge n. 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani in età non superiore a 24 anni, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato comma 1, art. 16.
[…]
Gli apprendisti dovranno partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e specificatamente dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97.
Il datore di lavoro, in relazione alla professionalità per il cui raggiungimento è finalizzato il contratto di apprendistato, individua l'idoneo percorso formativo.
Per ciò che concerne la formazione esterna, si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in materia.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 6 - Lavoro temporaneo.
[…]
Con cadenza annuale, l'azienda utilizzatrice comunica alle RSU o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del contratto, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 13 - Orario di lavoro.
1) Per l'orario di lavoro si applicano le norme di legge.
La durata normale di lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo stato secco sciolto è di 40 ore settimanali, distribuite, di regola, in 7 ore giornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà la durata di 5 ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame in sede aziendale.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni la giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, fermo restando che l'orario settimanale di lavoro è complessivamente di 40 ore.
L'orario di lavoro dovrà essere esposto in apposite tabelle da affiggere secondo le norme di legge.
Il tempo impiegato nel corso dell'orario normale per gli spostamenti da un locale all'altro per necessità di lavoro deve essere considerato come lavoro effettivo.
Ai soli fini legali i limiti di lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni legislative.
Per i minori valgono le disposizioni della legge 17.10.67 n. 977.
[…]
3) Nelle aziende il cui lavoro è organizzato in un unico turno, la riduzione annua in atto di 60 ore dell'orario di lavoro, da godersi in aggiunta al trattamento di cui al punto 2), è elevata a 68 ore a decorrere dall'1.3.91.
[…]
6) Per le aziende che ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti intendano ripartire l'orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più turni, la regolamentazione del relativo regime d'orario settimanale avverrà a livello aziendale previo incontro di verifica a livello nazionale.
7) Per far fronte alle variazioni d'intensità della produzione l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo o nell'intero periodo di durata del contratto a tempo determinato fino ad un massimo per il superamento dell'orario settimanale medesimo - rispettivamente di 160 ore per anno solare o 64 per un'attività di durata pari a 4 mesi (detto valore s'intende correlativamente riproporzionabile per esercizi di durata superiore o inferiore).
In questo caso la Direzione aziendale, esaminate con le RSU le esigenze produttive, attuerà per l'intera azienda, per unità produttive o gruppi di lavoratori, orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e RSU si terranno con tempestività correlata alla possibilità di previsione dei periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario normale di cui al punto 1 potranno essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate, mezze giornate o gruppi di ore di riposo retribuito per singoli lavoratori, per un totale di ore corrispondenti a quelle di superamento dell'orario settimanale contrattuale maggiorato del 10%.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno parimenti comunicati alle RSU e dovranno comunque essere realizzati entro 3 mesi dalla data inizialmente prevista.
[…]
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
[…]

Art. 14 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Tutti i lavoratori hanno diritto a 1 giorno di riposo settimanale, il quale dovrà cadere normalmente di domenica.
[…]

Art. 15 - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Il lavoro compiuto oltre l'orario normale fissato all'art. 13 viene considerato straordinario e non può protrarsi per più di 2 ore al giorno o 12 ore settimanali, tranne che per il periodo di ricevimento del tabacco o per operazioni riconosciute improrogabili dalle parti.
[…]
La prestazione del lavoro straordinario non può essere rifiutata senza giustificato motivo.

Art. 16 - Lavori pesanti.
Agli operai addetti alla sistemazione del tabacco nelle scatole, alla chiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle scatole va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità oraria di £. 145 (pari a £. 25.085/mese).
[…]

Art. 18 - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore riconosciuta per l'interruzione di lavoro, purché esso sia contenuto nei limiti massimi di 1 ora al giorno e si effettui entro n. 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 19 - Cottimo.
È vietata ogni forma di cottimo.

Art. 32 - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge se del caso.
[…]

Art. 41 - Provvedimenti disciplinari.
L'inosservanza da parte del lavoratore dei suoi doveri, compresi quelli stabiliti dell'art. 31 (limitatamente ai quali si procederà con le gradualità dei provvedimenti previsti alle sottoindicate lettere dalla a) alla e) a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate) può dar luogo ai seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicare fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) risoluzione immediata del rapporto di lavoro, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 42 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti vengono applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dal lavoratore e al conseguente risarcimento.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore che:
1) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
3) contravvenga al divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello per ragioni tecniche e di sicurezza;
4) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
[…]

Art. 42 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore che provochi all'azienda serio nocumento morale o materiale, o che commetta gravi inadempienze relative alla disciplina e alla diligenza del lavoro o che comunque compia un'infrazione o mancanza tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto 3) dell'art. 41;
[…]
d) atti di insubordinazione, trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno;
e) […] danneggiamento volontario del materiale dell'azienda;
[…]
h) abuso di potere, pregiudizievole trascuratezza, colpa grave o dolo nel disimpegno delle mansioni e dell'esecuzione del lavoro.
[…]

Art. 44 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione e il lavoro per le donne e i fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 45 - Tutela della maternità e camera di allattamento.
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge.
Il datore di lavoro, inoltre, deve tenere a disposizione nello stabilimento un locale con adeguata attrezzatura per permettere alle lavoratrici di provvedere all'allattamento dei loro bambini, senza bisogno di allontanarsi dall'azienda.

Art. 46 - Pronto soccorso.
Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi l'attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore in caso di incidenti, infortuni, o qualsiasi altra evenienza.

Art. 47 - Conservazione materiali ed attrezzi.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli arnesi, gli attrezzi, i mobili e in genere tutto quanto è a lui affidato e messo a sua disposizione, senza portare modificazione alcuna, se non dopo averne ottenuta l'autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 48 - Indumenti di lavoro.
Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il prosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di temperatura i lavoratori, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di lana in congruo numero.
Le aziende dovranno fornire ai dipendenti camici per le donne e tute per gli uomini.
Le aziende forniranno altresì impermeabili ai dipendenti eventualmente adibiti a lavori allo scoperto in caso di pioggia. Tali indumenti restano di proprietà dell'azienda.
Dichiarazione a verbale.
Per gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la fornitura degli indumenti è limitata alla fase di lavorazione del tabacco allo stato secco.

Art. 53 - Visita medica.
Si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, e successive disposizioni in materia.

Art. 54 - Ambiente di lavoro.
Con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 626 del 19.9.94, s'intendono integralmente richiamate le disposizioni dell'Accordo sottoscritto il 13.9.96 e che si riporta all'allegato E.

Art. 55 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
[…]
4) I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto. A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti delle RSA.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]

Art. 59 - Diritto di assemblea.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà avere luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti, nonché di conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.

Allegati
Allegato E

Addì, 13 settembre 1996 tra Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (Apti); Associazione sindacale Intersind e Flai-Cgil, Fat-Cisl, Fisba-Cisl, Uila-Uil in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di rinnovo 8.11.94 in tema di ambiente di lavoro e sicurezza, confermando il comune impegno in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, convengono di sostituire il testo dell'art. 53 del CCNL sopra citato con la seguente disciplina:

Art. 53 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e dalla Parte I, Accordo interconfederale 22.6.95, le cui disposizioni s'intendono integralmente richiamate, è stata definita la seguente disciplina in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

1) Numero dei rappresentanti.
a) all'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLS nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 al 1000 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti a tempo indeterminato.

Norma transitoria.
Nelle aziende o unità produttive in cui sia già costituita la RSU, la stessa designa al proprio interno il RLS, la cui nomina sarà ratificata in occasione della 1a assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le RSA delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo interconfederale 22.6.95, il RLS è eletta dai lavoratori al loro interno secondo le procedure da tale accordo richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS..
In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si applicheranno le specifiche norme dell'Accordo interconfederale 22.6.95.

1.1 Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti.
Le parti ribadiscono il contenuto del documento congiunto del 16.4.93 nei quale si è concordato che per le aziende o gli stabilimenti aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
(Omissis)
L'elezione/designazione del RLS dovrà avvenire ed essere comunicata entro il 31.10.96.

2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del RLS, s'intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui alla Parte I, Accordo interconfederale 22.6.95.

3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Le attribuzioni del RLS sono quelle previste dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94.
Fermo restando quanto previsto al punto 2.1, Parte I del citato accordo interconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di favorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del reparto interessato.

4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale.
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, s'intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, Parte I, Accordo interconfederale 22.6.95.

2.2 Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di 1a applicazione del D.lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30.6.96, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94.

2.3 Informazioni e documentazione aziendale.
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

5) Permessi.
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun RLS saranno attribuite per l'espletamento della sua attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla Parte I, punto 1.1, Accordo interconfederale 22.6.95.

6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun RLS di cui alla Parte I, punto 3, Accordo interconfederale 22.6.95, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

7) Riunioni periodiche.
In applicazione del comma 1, art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
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Nel confermare l'applicazione, per le aziende aderenti a Intersind, Parte II, Accordo interconfederale 22.6.95, per Apti, visto l'art. 20, D.lgs. n. 626/94, vengono istituiti Organismi paritetici interregionali composti da 6 membri di cui 3 nominati da Apti e 3 nominati, rispettivamente, dalle Federazioni di categoria Cgil, Cisl e Uil, per lo svolgimento delle funzioni di composizione, in 1a istanza, delle controversie insorte circa l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti su igiene e sicurezza.
Tali Organismi, tenuto conto delle specifiche connotazioni del settore, sono costituiti a livello pluriregionale: uno per il Nord Italia, uno per il Centro e uno per il Sud.
Le parti si reincontreranno entro la fine di febbraio 1997 per procedere all'insediamento di tali Organismi.
L'Organismo paritetico assume i seguenti compiti:
- composizione delle controversie insorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia d'igiene e sicurezza;
- tenuta dell'elenco dei nominativi dei RLS eletti o designati nelle aziende;
- individuazione degli eventuali fabbisogni formativi connessi all'applicazione del D.lgs n. 626/94.
Le parti s'impegnano ad adire l'Organismo paritetico in tutti i casi di insorgenza delle controversie sopra richiamate.
I compiti di segreteria sono assunti dalla Apti.
In presenza di ricorso, anche disgiunto, da parte del datore di lavoro, dei lavoratori o del loro rappresentanti, la Segreteria convocherà un'apposita riunione dell'Organismo paritetico che dovrà svolgersi entro i 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuto il ricorso.
L'Organismo paritetico s'intende regolarmente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Se necessario l'incontro potrà avere degli aggiornamenti.
Diversi ricorsi riguardanti le medesime problematiche potranno eventualmente venire esaminati congiuntamente.
L'Organismo paritetico si esprimerà formalmente in merito ai ricorsi presentati entro 10 giorni dall'ultima riunione. Il relativo parere sarà trasmesso a mezzo raccomandata a.r. alla parte ricorrente e per conoscenza alle altre parti interessate.
Tali pareri potranno essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni quali l'ispettorato, la Magistratura, la Regione, ecc. e, una volta assunti, non sarà consentito alle parti esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.
La Segreteria dell'Organismo paritetico redigerà verbale delle riunioni.