Tipologia: CCNL Integrativo*
Data firma: 24 ottobre 2000
Parti: Unionalimentari-Confapi e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Panificazione, PMI
Fonte: CNEL
Note:* Integrativo per il settore Panificazione industriale del CCNL 14 marzo 2000

Sommario:

  * Aggiungere all'art. 7.
* Aggiungere all'art. 11.
Tutela delle lavoratrici madri per il settore panificazione industriale

* Aggiungere all'art. 12.
Apprendistato per il settore panificazione industriale.
• Campo di applicazione.
• Durata.
• Trattamento economico.
* Aggiungere all'art. 13.
Classificazione del personale per il settore panificazione industriale.
* Aggiungere all'art. 19.
Orario di lavoro per il settore panificazione industriale.

* Aggiungere all'art. 20.
Flessibilità collettiva per il settore panificazione industriale.

Aggiungere all'art. 21.
Riduzione dell'orario di lavoro per il settore panificazione industriale.
* Aggiungere all'art. 23.
Riposo per i pasti per il settore panificazione industriale.
  * Aggiungere all'art. 25.
Maggiorazioni per il settore panificazione industriale.
* Aggiungere agli artt. 33 e 34.
Malattia e infortunio per il settore panificazione industriale.
• Disposizioni relative a malattia e ad infortunio non sul lavoro.
• Malattia insorta durante le ferie.
• Periodo di conservazione del posto.
* Aggiungere all'art. 44.
Trattamento economico per il settore panificazione industriale.
• Paghe base nazionali
• Indennità di contingenza al 1 novembre 1991
* Aggiungere all'art. 47.
Aumenti periodici di anzianità per il settore panificazione industriale.
* Aggiungere all'art. 50.
Premio di produzione per il settore panificazione industriale.
• Premio per obiettivi per il settore panificazione industriale.
Corrispondenze dei livelli delle "Classificazioni del personale"

In Roma il 24 ottobre 2000 tra Unionalimentari - Confapi e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil si è convenuto quanto segue:
• di integrare il vigente CCNL 14.3.00 Unionalimentari-Confapi con l'allegata normativa, specifica per il settore della "Panificazione industriale", applicabile unicamente alle aziende che, alla data odierna, non adottano tale CCNL;
• per gli istituti oggetto del presente accordo le parti s'impegnano a realizzare l'armonizzazione con gli omologhi del CCNL Unionalimentari-Confapi, nell'ambito delle compatibilità dei relativi costi complessivi, che le stesse valuteranno in occasione del rinnovo delle parti normative dei prossimi rinnovi contrattuali.
Le parti assumono l'obiettivo di completare tale percorso entro la scadenza del rinnovo delle parti normative dei prossimi due CCNL, nel quadro delle evoluzioni contrattuali del settore della "Panificazione industriale".

Panificazione industriale: Norme modificative del CCNL Unionalimentari 14 marzo 2000

* Aggiungere all'art. 11.
Tutela delle lavoratrici madri per il settore panificazione industriale (in vigore fino al 31.3.01).

Alle lavoratrici di cui al presente contratto saranno applicate le norme di legge e relativi regolamenti.
[…]

* Aggiungere all'art. 19.
Orario di lavoro per il settore panificazione industriale.

Ai soli fini contrattuali l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore e articolato su 6 giorni.

* Aggiungere all'art. 20.
Flessibilità collettiva per il settore panificazione industriale.

Al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni d'intensità dell'attività lavorativa e nell'intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, l'azienda potrà realizzare regimi d'orario diversi rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento in particolari periodi dell'anno dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore.
Nell'ambito del 2° livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi retribuiti annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi d'orario plurisettimanale, esso decorre dalla 1a ora successiva all'orario definito.
Nell'ambito della calendarizzazione l'azienda illustrerà il programma annuale di applicazione della flessibilità all'Osservatorio nazionale e alle OO.SS. competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso.
Ai fini dell'applicazione del programma di flessibilità di cui al presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma stesso.
Fermo restando quanto sopra previsto, le prestazioni lavorative domenicali in regime di flessibilità saranno retribuite con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale.

* Aggiungere all'art. 23.
Riposo per i pasti per il settore panificazione industriale.

Escludere il settore panificazione.