Ministero dei trasporti e della navigazione
Decreto 19 aprile 2000, n. 432
Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.
G.U. 25 gennaio 2001, n. 20

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);
Viste le direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 99/97/CE del 13 dicembre 1999 che hanno modificato la direttiva 95/21/CE sopra citata;
Visto l'articolo 6 e l'allegato D della legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997";
Visto l'articolo 4 e l'allegato D della legge 5 febbraio 1999, n. 25, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, concernente: "Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", ed in particolare l'articolo 15;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. 1864 del 18 aprile 2000;
 

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "convenzioni": quelle di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi codici obbligatori, in vigore al 1° luglio 1998;
1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968;
2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
4) la Convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia dei naviganti del 1978 (STCW 78) ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrata in vigore in Italia il 26 novembre 1987;
5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG 1972) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969 (tonnage 69) ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 957, entrata in vigore il 18 luglio 1982, con effetti esecutivi dal 18 luglio 1984;
7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili del 29 ottobre 1976 (ILO n. 147) ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 159;
b) "Codice ISM": il Codice internazionale sulla gestione della sicurezza adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il 4 novembre 1993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della Convenzione SOLAS 74;
c) "MOU": il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al 14 gennaio 1998;
d) "nave": qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni;
e) "impianto off-shore": una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale nazionale;
f) "Autorità competente": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, comandi periferici e, per quanto attiene alle attività di prevenzione degli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente che, a tali fini, si avvale del predetto Comando generale;
g) "ispettore": ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o altra persona munita dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente decreto e formalmente incaricata dall'Autorità competente a svolgere le ispezioni di controllo dello Stato di approdo;
h) "ispezione": la visita a bordo di una nave al fine di accertare la validità dei certificati pertinenti e di altri documenti, le condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonché le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio;
i) "ispezione dettagliata": l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente, ad un esame particolareggiato per verificare la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative a bordo;
l) "ispezione estesa": ispezione che si effettua nei casi indicati nell'articolo 5, comma 4;
m) "fermo": il divieto per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
n) "sospensione di un'operazione": il divieto per una nave di continuare una qualunque attività operativa tecnica o commerciale a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento della predetta attività pericoloso per la sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
 

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi e relativi equipaggi, che approdano in un porto nazionale o in un impianto off-shore o che sono ancorate a largo di tale porto o impianto. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, si applicano i requisiti della pertinente Convenzione e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le misure necessarie ai sensi dell'allegato I al MOU.
2. Il presente regolamento non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliari, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e alle unità da diporto che non si dedicano a traffici commerciali.
3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui all'articolo 1, l'Autorità competente accerta che la nave ed il relativo equipaggio che godono di un trattamento diverso da quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione, presentino comunque requisiti non inferiori a quelli previsti dalle stesse convenzioni internazionali.
 

Art. 3
Ispettori

1. Gli ispettori, anche qualora estranei al Corpo delle capitanerie di porto, dipendono funzionalmente dall'Autorità competente, che assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati statistici relativi alle ispezioni, nonché la trasmissione costante delle informazioni acquisite ai Ministeri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.
2. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali indicati nell'allegato VII ad opera dell'Autorità competente, viene provvisto di un documento autorizzativo personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 novembre 1997, n. 275.
3. Il documento di cui al comma 2 è soggetto a rinnovo triennale e deve essere esibito ai fini dell'accesso alla nave.
4. L'ispettore può farsi motivatamente assistere da soggetti muniti di specialistiche competenze professionali, ai fini dello svolgimento di particolari compiti di ispezione.
5. Gli ispettori ed i soggetti di cui al comma 4, non possono avere alcun interesse economico nei porti in cui avviene l'ispezione né con le navi ispezionate; gli ispettori estranei al Corpo delle capitanerie di porto non possono essere dipendenti né possono intraprendere attività per conto di organizzazioni non governative che rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera e quelli di classe o che svolgono gli accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, si applicano, quali cause di incompatibilità, i motivi di astensione previsti per il giudice dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
6. Il possesso dei requisiti professionali per la qualifica di ispettori, previsti dall'allegato VII, è assicurato e verificato dai Ministeri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente anche nell'ambito dell'attività formativa svolta a cura del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, secondo i criteri fissati dagli stessi Ministeri.
 

Art. 4
Obblighi ispettivi

1. L'Autorità competente esegue annualmente un numero complessivo di ispezioni pari ad almeno il 25% delle singole navi approdate nei porti nazionali nel corso dell'anno solare, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato I.
2. La nave sottoposta ad ispezione da parte di uno Stato membro non può essere nuovamente ispezionata nei sei mesi successivi all'ispezione medesima; detta nave può essere motivatamente sottoposta ad ispezione in uno dei seguenti casi:
a) se rientra in una delle ipotesi di cui all'allegato I;
b) se una precedente ispezione abbia rilevato carenze;
c) se le condizioni della nave e le relative certificazioni evidenziano l'opportunità di eseguire l'ispezione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, non trovano applicazione nell'ipotesi di controlli operativi specificatamente previsti nelle Convenzioni.
 

Art. 5
Procedura di ispezione

1. L'ispettore effettua il controllo delle navi, osservando le procedure previste dall'allegato IV.
2. L'ispettore controlla i certificati e la documentazione elencati nell'allegato II e verifica che le condizioni generali della nave, compresi la sala macchine e gli alloggi, siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione, dell'igiene e delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.
3. L'ispettore può controllare tutti i certificati e i documenti, diversi da quelli elencati nell'allegato II, previsti dalle pertinenti Convenzioni internazionali. Se, a seguito dei suddetti controlli, l'ispettore ritiene la sussistenza di uno dei casi di cui all'allegato III ovvero di altri fondati motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle relative Convenzioni, deve procedere ad un'ispezione dettagliata.
4. Nei casi di cui al comma 3, nei confronti di navi appartenenti alle categorie elencate nell'allegato V l'ispettore sottopone la nave ad un'ispezione estesa basandosi sugli orientamenti indicati nella sezione B del medesimo allegato. L'Autorità competente si astiene dal procedere ad un'ispezione estesa più di una volta nell'arco di dodici mesi. Un'ispezione estesa è compiuta per le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dello Stato, purché le stesse, nell'arco dei dodici mesi precedenti, non siano state sottoposte a visita da parte di uno Stato.
5. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di un'ispezione estesa, l'ispettore redige apposito verbale, consegnandone copia al comandante del porto ed al comandante della nave, secondo il modello riportato nell'allegato 3 al MOU, in cui sono indicati i risultati dell'ispezione. Qualora si riscontrino carenze che giustifichino il fermo della nave, il documento comprende anche le informazioni relative alle procedure di cui all'articolo 11.
Il comandante della nave può far annotare le proprie osservazioni sul verbale.
6. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della nave sono evidentemente al di sotto delle norme, l'Autorità competente può sospendere l'ispezione della nave finché i soggetti responsabili dell'esercizio della nave non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire che la nave ottemperi ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni.
 

Art. 6
Sospensione dell'operazione o fermo delle navi

1. L'ispettore sospende l'operazione per la quale siano emerse carenze ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n), e ne informa il comandante del porto.
2. La sospensione dell'operazione continua fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, nonché sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente, per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, abbia determinato le condizioni alle quali l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
3. L'ispettore, nel caso in cui abbia riscontrato carenze nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, ne informa immediatamente il Comandante del porto, ai fini dell'adozione del provvedimento di fermo ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.
4. Il comandante del porto revoca il fermo della nave a seguito della riscontrata eliminazione delle carenze di cui al comma 3, ovvero determina, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore, nonché sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, le condizioni alle quali la nave può riprendere il mare senza pericolo per le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente marino.
5. Nell'allegato VI sono indicati i criteri da applicare per il fermo delle navi.
6. Nel caso in cui, a seguito di un'ispezione, è disposto il fermo della nave, l'Autorità competente ne informa immediatamente per iscritto l'Amministrazione dello Stato del quale la nave batte bandiera, o il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica nonché gli ispettori nominati o l'organismo riconosciuto, responsabili del rilascio dei certificati relativi alla nave in questione.
7. La procedura di fermo di cui al comma 1, viene promossa anche nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento della verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di conformità ovvero del certificato di gestione rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto può revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto. Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le Autorità competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali è stato consentito di riprendere il mare, è negato, eccettuati i casi di deroga di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai porti dello Stato.
 

Art. 7
Riparazioni

1. Nel caso in cui le carenze previste nell'articolo 6, commi 1 e 3, non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione, il comandante del porto, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'ambiente per le carenze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, può autorizzare la nave a raggiungere il più vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato, scelto dal comandante della nave congiuntamente all'Autorità competente ed alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dello Stato in cui è il porto di destinazione della nave, previo assenso dell'Autorità competente dello Stato in cui si trova il cantiere.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa nel rispetto delle condizioni indicate dall'Autorità competente dello Stato di bandiera e approvate dall'Autorità competente, che assicurino che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, per le altre navi o senza rappresentare, un potenziale grave pregiudizio per l'ambiente marino, in conformità alle indicazioni del Ministero dell'ambiente.
3. L'Autorità competente, nel caso in cui il cantiere di riparazione si trovi in altro Stato informa, con notifica conforme alle modalità di cui all'allegato 2 del MOU, l'autorità competente di tale Stato, le parti menzionate all'articolo 6, comma 6, e ogni altro organismo competente, delle condizioni alle quali è stata autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle azioni intraprese al riguardo.
 

Art. 8
Rimborso dei costi e diritto al ricorso

1. Le spese, e le relative modalità di pagamento, inerenti alle ispezioni di cui all'articolo 5, qualora queste accertino o confermino carenze che giustifichino il fermo della nave, nonché le spese relative alle ispezioni per la dimostrazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono poste in solido a carico del proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.
2. Nel provvedimento di fermo, il comandante del porto indica al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello Stato il termine entro il quale è possibile ricorrere dinanzi all'autorità giurisdizionale.
 

Art. 9
Divieto di accesso nei porti

1. È negato l'accesso ai porti dello Stato alle navi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, che riprendono il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che rifiutano di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finché il proprietario o l'armatore dell'unità non abbia dimostrato inequivocabilmente all'Autorità competente dello Stato membro della Comunità europea in cui sono state riscontrate le carenze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle Convenzioni.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad un porto dello Stato è consentito in casi di forza maggiore, per motivi di sicurezza o per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati che soddisfino le richieste dell'Autorità competente per garantire un accesso sicuro.
3. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso dell'ispezione, l'Autorità competente informa tempestivamente le Autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Nel caso in cui una nave, rifiutandosi di ottemperare alle prescrizioni imposte, ometta di recarsi presso il previsto cantiere di riparazione sito nel territorio nazionale, l'Autorità competente informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.
 

Art. 10
Rapporto dei piloti

1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale, informano immediatamente l'Autorità competente, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.
2. L'Autorità competente informa immediatamente il Ministero dell'ambiente, qualora le carenze di cui al comma 1, rappresentano una minaccia per l'ambiente marino.
 

Art. 11
Cooperazione e pubblicazione di notizie Connesse ai fermi ed alle ispezioni

1. L'Autorità competente garantisce lo scambio di informazioni necessarie con gli altri Stati membri e mantiene il collegamento operativo con la Commissione ed il sistema informativo SIRENAC/Autosir di St. Malò (Francia). Le informazioni da notificare sono quelle descritte nell'allegato 4 del MOU nonché quelle di cui all'allegato VIII, parte prima e parte seconda. Tali informazioni devono essere trasmesse al predetto sistema informativo non appena possibile ad ultimazione completata dell'ispezione o a revoca del fermo.
2. A cadenza mensile l'Autorità competente provvede a pubblicare su riviste specializzate a diffusione internazionale le informazioni elencate nell'allegato VIII, parte I, relative a navi che siano state trattenute in un porto nazionale o alle quali è stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale nel corso del mese precedente. Le predette informazioni vengono rese disponibili, a cura dell'Autorità competente, sul sito internet del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza triennale entro il 1° ottobre, l'Autorità competente notifica alla Commissione europea ed al Segretariato del MOU il numero di ispettori impiegati per le attività di controllo dello Stato di approdo ed il numero delle navi approdate nei porti nazionali nei singoli anni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani
Il Ministro dell'ambiente Ronchi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001 Ufficio controllo atti ministeri, infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 1

 

ALLEGATO I
NAVI DA SOTTOPORRE PRIORITARIAMENTE AD ISPEZIONE
(di cui all'articolo 4)
 

I. Fattori di priorità assoluta
Indipendentemente dal valore dei fattori di priorità, l’ispezione delle seguenti navi deve essere considerata di priorità assoluta:
1. Navi che su segnalazione dei piloti o delle autorità portuali risultano avere carenze tali da non permettere loro di navigare in condizioni di sicurezza (ai sensi della direttiva 93/75/CEE e dell'articolo 10 del regolamento).
2. Navi che non si sono attenute agli obblighi fissati dalla direttiva 93/75/CEE.
3. Navi che sono state oggetto di segnalazione o di notifica da parte di un altro Stato membro.
4. Navi che sono state oggetto di rapporto o esposto da parte del comandante, dì un membro dell'equipaggio o di altre persone od organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza nella gestione operativa della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente infondati; l'identità della persona che presenta il rapporto o l'esposto non è resa nota né al comandante, né al proprietario della nave in questione.
5. Navi che:
a) sono state coinvolte in collisioni o si sono arenate o incagliate durante l'avvicinamento al porto;
b) sono state oggetto di un'accusa di presunta violazione delle norme per lo scarico di sostanze o effluenti pericolosi;
c) hanno eseguito manovre errate o pericolose non rispettando le misure adottate dall'IMO in materia, o le pratiche e procedure per la sicurezza della navigazione, oppure
vengono comunque gestite in maniera tale da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente.
6. Navi sospese o ritirate dalla classe di appartenenza per motivi di sicurezza nei sei mesi precedenti.

II. Fattore di priorità ordinaria
L'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata prioritaria:
1. Navi che approdano per la prima volta nel porto di uno Stato membro o dopo un'assenza di dodici mesi o più. Nell’applicare tali criteri l’Autorità competente, tiene conto anche delle ispezioni effettuate dai membri del MOU. In mancanza di informazioni adeguate in materia, l’Autorità competente si basa sui dati disponibili sul sistema Sirenac e ispeziona le navi che non risultano registrate nella banca dati Sirenac dopo l'entrata in vigore di quest'ultima il 1° gennaio 1993.
2. Navi non ispezionate da nessuno Stato membro nei sei mesi precedenti.
3. Navi i cui certificati obbligatori relativi alla costruzione e alle dotazioni rilasciati in conformità delle convenzioni, e i cui certificati di classificazione sono stati rilasciati da un organismo non riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (G.U. L.319 del 12.12.1994, pag. 20).
4. Navi battenti bandiera di uno Stato che figura nella tabella delle navi con un tasso di fermi e ritardi superiore alla media nell'arco di tre anni, pubblicata nella relazione annuale del MÓU.
5. Navi alle quali è consentito lasciare il porto di uno Stato membro a determinate condizioni:
a) per ogni carenza da correggere prima della partenza;
b) per ogni carenza da correggere nel porto successivo;
c) per le carenze da correggere entro 14 giorni;
d) per le carenze per le quali sono state specificate altre condizioni.
È tenuto conto del fatto che siano state adottate iniziative riguardanti la nave e siano state corrette tutte le carenze.
6. Navi in cui sono state riscontrate carenze durante una precedente ispezione, a seconda del numero di carenze riscontrate.
7. Navi che sono state fermate in un porto precedente.
8. Navi battenti bandiera di uno Stato che non ha ratificato tutte le pertinenti convenzioni internazionali elencate all'articolo 1 del regolamento.
9. Navi battenti bandiera di uno Stato il cui tasso di carenze è superiore alla media.
10. Navi il cui tasso di sospensioni dalla classe è superiore alla media.
11. Navi appartenenti ad una categoria per la quale è prevista l'ispezione estesa di cui all'articolo 5 comma 4 del presente regolamento.
12. Altre navi che hanno più di 13 anni.
Nel determinare l'ordine di priorità per l'ispezione delle navi sopra elencate l'autorità competente tiene conto dell'ordine risultante dal fattore di priorità ordinaria che figura nel sistema informativo Sirenac, in conformità dell'allegato I, sezione 1, del MOU di Parigi.
Un fattore di priorità più elevato indica una priorità più elevata. Il fattore di priorità è la somma dei valori del fattore di priorità applicabili come definito nel quadro del MOU. I punti 5, 6 e 7 si applicano soltanto per le ispezioni eseguite negli ultimi 12 mesi. Il fattore di priorità ordinaria non deve essere inferiore alla somma dei valori constatati per i punti, 4, 8, 9,10, 11 e 12.
 

ALLEGATO II
ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI
(di cui all'articolo 5 comma II)

1. Certificato internazionale di stazza (Tonnage 69).
2. Certificato di sicurezza:
a) per nave passeggeri,
b) per costruzione per nave da carico,
c) per le dotazioni di nave da carico,
d) radiotelegrafica per nave da carico,
e) radiotelefonica per nave da carico,
f) radio per nave da carico,
g) di esenzione, compreso, se del caso, l'elenco dei carichi,
h) per nave da carico.
3. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti e certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti.
3. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi e certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi.
5. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale.
6. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi.
7. Certificato internazionale di bordo libero (LL66) e certificato internazionale di esenzione di bordo libero.
8. Registro degli oli minerali, parti I e IL .
9. Registro dei carichi.
10. Documento sulla composizione minima degli equipaggi e certificati di qualifica professionale.
11. Certificati medici, di cui alla Convenzione ILO n. 73 in materia di esame medico dei marittimi.
12. Informazioni sulla stabilità.
13. Copia del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza rilasciato in conformità del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) (SOLAS, capitolo IX).
14. Certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i macchinari, rilasciati dalla società di classificazione competente (richiesti solo se la nave mantiene la classe con una società di classificazione).
15. Documento di conformità con i requisiti specifici previsti per le navi che trasportano
merci pericolose. ’
16. Certificato di sicurezza .delle imbarcazioni ultrarapide e autorizzazione a operare imbarcazioni ultrarapide.
17. Elenco speciale o manifesto delle merci pericolose o piano dettagliato di stivaggio.
18. Giornale di bordo contenente le registrazioni di prove ed esercitazioni e registro dei verbali di ispezione e manutenzione della dotazione di salvataggio e relative disposizioni.
19. Certificato di sicurezza per navi a destinazione specifica.
20. Certificato di sicurezza di unità mobili di trivellazione off-shore.
21. Per le petroliere il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
22. Il ruolo dell'equipaggio, il piano di lotta antincendio e, per le navi passeggeri, un piano antiavaria.
23. Piano di emergenza per inquinamento da olio minerale.
24. La documentazione delle relazioni di ispezione (in caso di portarinfuse e petroliere).
25. Relazioni di precedenti ispezioni dello Stato di approdo.
26. Per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul rapporto massimo A/A.
27. Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie.
28. Manuale di fissazione del carico.
29. Piano di gestione dei rifiuti e registro dei rifiuti.
30. Sistema di supporto all'assunzione di decisioni per capitani di navi passeggeri.
31. Piano di cooperazione SAR (servizio di ricerca e salvataggio) per navi passeggeri in servizio su rotte fisse.
32. Elenco dei limiti operativi per navi passeggeri.
33. Libretto per portarinfuse.
34. Piano di carico e scarico.
 

ALLEGATO III
ESEMPI DI "FONDATI MOTIVI" PER UN'ISPEZIONE PIU' DETTAGLIATA
(di cui all'articolo 5 comma 3)

1. Navi contemplate nell'allegato I, parte I, e parte II, punti II-3, II-4, II-5b, II-5c, II-8 e II¬11.
2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
3. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra documentazione (di cui all'articolo 5, comma 2 e comma 3).
4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di soddisfare le condizioni dell'articolo 8 della direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.
5. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre operazioni non vengono effettuate in condizioni di sicurezza o in conformità degli orientamenti dell'International maritime organization (IMO): ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti.
6. Incapacità del comandante di una petroliera di fornire il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
7. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza, da parte dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della nave.
8. Emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee procedure di cancellazione.
9. La mancanza della dotazione principale o delle disposizioni richieste dalle convenzioni.
10. Condizioni di eccessiva insalubrità a bordo della nave.
11. Evidenza tratta dall'osservazione o dall'impressione generale dell'ispettore secondo cui esistono serie carenze o grave deterioramento della carena o delle strutture atti a pregiudicare l'integrità strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la sua tenuta stagna alle intemperie.
12. Informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla sicurezza della nave o alla prevenzione dell’inquinamento o che tali operazioni non sono state effettuate.
 

ALLEGATO IV
PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI
(di cui all'articolo 5 comma 1)

1. Principi di composizione minima degli equipaggi [risoluzione IMO A.481(XII)] e allegati: "Contents of Minimum Safe Manning Document" (allegato I); "Guidelines for the Application of Principles of Safe Manning" (allegato II).
2. Le disposizioni del "International Maritime Dangerous Goods Code" (1MDG Code).
3. Pubblicazione ILO "Inspection of Labour Conditions on Board Ship: Guidelines for procedures" (Ispezione delle condizioni di lavoro a bordo delle navi).
4. Allegato I, "Procedure di controllo dello Stato di approdo" del MOU di Parigi.

 

ALLEGATO V
A. CATEGORIE DI NAVI DA SOTTOPORRE AD ISPEZIONE ESTESA (di cui all'articolo 5, comma 4)

1. Petroliere a cinque anni o meno dal disarmo, conformemente alla Convenzione MARPOL 73/78 allegato I, regola 13 G, cioè:
a) una petroliera per il trasporto di greggio avente 20.000, .tonnellate o più di portata lorda o una nave cisterna per prodotti petroliferi avente 30.000 tonnellate o più di portata lorda non conforme ai requisiti richiesti per una nuova petroliera di cui alla regola 1 (26) dell'allegato I della Convenzione MARPOL 73/78, sono soggetti all'ispezione estesa 20 anni dopo la data di consegna, come indicato nel supplemento, formulario B del certificato IOPP (Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale), o 25 anni dopo tale data, se le cisterne laterali della nave o gli spazi del doppio fondo non utilizzati per il trasporto di petrolio sono conformi ai requisiti richiesti dalla regola 13 G (4) dello stesso allegato, a meno che non sia stata ricostruita per ottemperare alla regola 13 F del medesimo allegato;
b) una siffatta petroliera che soddisfa i requisiti di una nuova petroliera di cui alla regola 1 (26) dell'allegato I della Convenzione MARPOL 73/78 è soggetta a ispezione estesa 25 anni dopo la data di consegna, come indicato nel supplemento, formulario B del certificato IOPP, a meno che non sia conforme alla regola 13 F del medesimo allegato o che non sia stata ricostruita in conformità a tale regola 13 F.
2. Portarinfuse di età superiore a 12 anni, a decorrere dalla data di costruzione indicata sul supplemento dei certificati di sicurezza della nave.
3. Navi passeggeri.
4. Gasiere e chimichiere di età superiore a 10 anni, a decorrere dalla data di costruzione indicata sul supplemento dei certificati di sicurezza della nave.
 

B. ORIENTAMENTI NON OBBLIGATORI PER L’ISPEZIONE ESTESA DI ALCUNE CATEGORIE DI NAVI (di cui all'articolo 5, comma 4)

Se applicabili, gli elementi indicati di seguito rientrano nel concetto di ispezione estesa.
Gli ispettori sono consapevoli che l’espletamento di prove aventi conseguenze dirette su operazioni a bordo, può pregiudicarne l’esecuzione in condizioni di sicurezza.
 

1. NAVI IN GENERALE (tutte le categorie della sezione A):
a) black-out e avvio del generatore di emergenza;
b) ispezione dell'illuminazione di emergenza;
c) funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due manichette antincendio collegate alla linea antincendio principale;
d) funzionamento delle pompe di sentina;
e) chiusura delle porte a tenuta stagna;
f) calata in acqua di un’imbarcazione di salvataggio;
g) prova di arresto di emergenza a distanza per, ad esempio, caldaie, pompe di ventilazione e carburante;
h) prove dell'apparecchio di governo, compreso quello ausiliario;
i) ispezione dell'alimentazione di emergenza per gli impiantì radio;
j) ispezione e, per quanto possibile, verifica del separatore nella sala macchine.
 

2. PETROLIERE
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle petroliere può comprendere anche i seguenti elementi:
a) sistemi d’inondazione di schiumogeno;
b) attrezzature antincendio in generale;
c) ispezione delle serrande tagliafuoco della sala macchine, sala pompe e alloggi;
d) controllo della pressione del gas inerte e suo contenuto di ossigeno;
e) controllo del fascicolo relativo al rapporto di visita [cfr. Risoluzione IMO A.744 (18)] per individuare eventuali zone sospette che necessitano l'ispezione.
 

3. PORTARINFUSE
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle portarinfuse può comprendere anche i seguenti elementi:
a) eventuale corrosione delle fondamenta dei macchinari ausiliari da ponte;
b) eventuale deformazione e/o corrosione delle coperture dei boccaporti;
c) eventuali fenditure o corrosione localizzata nelle paratie trasversali;
d) accesso ai vani carico;
e) controllo del fascicolo relativo al rapporto di visita [di cui alla Risoluzione IMO A.744 (18)] per individuare eventuali zone sospette che necessitano l'ispezione.
 

4. GASIERE E CHIMICHIERE
Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, l'ispezione estesa delle gasiere e delle chimichiere può comprendere anche i seguenti elementi:
a) dispositivi di controllo e sicurezza della cisterna di carico per quanto concerne la temperatura, la pressione e lo spazio libero;
b) dispositivi per l'analisi dell'ossigeno e la valutazione dell'esplosività, compresa la loro taratura. Disponibilità di attrezzatura per l'individuazione di prodotti chimici (mantici) con un numero adeguato di appositi tubi per l'individuazione del gas per il carico specifico a bordo;
c) attrezzature di emergenza per le cabine che offrano un'adeguata protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi per ciascuna persona a bordo (se richiesto per i prodotti elencati, secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti);
d) controllo che il prodotto caricato sia elencato, secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti;
e) dispositivo fisso antincendio sul ponte, funzionante a schiuma o con prodotto chimico secco o con altra sostanza, secondo il prodotto caricato.
 

5. NAVI PASSEGGERI
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle navi passeggeri può comprendere anche i seguenti elementi:
a) prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme;
b) verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;
c) prove del sistema di diffusione sonora;
d) dimostrazione di almeno tutti i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;
e) dimostrazione che i membri chiave dell'equipaggio conoscono il piano in caso di pericolo.
Se opportuno, l'ispezione può essere continuata con il consenso del comandante o dell'operatore, mentre la nave è in navigazione da o verso il porto dello Stato membro. Gli ispettori non ostacolano il funzionamento della nave né provocano situazioni che, a giudizio del comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.
 

ALLEGATO VI
CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE (di cui all'articolo 6, comma 3)
 

Introduzione
Per stabilire se le carenze rilevate durante un'ispezione giustificano il fermo della nave in questione, l'ispettore deve conformarsi ai criteri menzionati nei punti 1 e 2 del presente allegato.
Nel punto 3 è riportato un elenco di carenze che possono di per sé giustificare il fermo della nave in questione.
Quando il motivo del fermo deriva da un'avaria accidentale subita nel viaggio della nave verso un porto, l'ordine di fermo non è emanato a condizione che:
1. sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui alla regola I/11(c) SOLAS 74 concernenti la notifica all'autorità dello Stato di bandiera, o all'ispettore nominato o all'ente riconosciuto, competente per il rilascio del certificato pertinente; '
2. prima dell'ingresso nel porto, il comandante o l'armatore abbia trasmesso all'autorità competente informazioni sulle circostanze dell'avaria accidentale e del danno subito ed informazioni sulla notifica obbligatoria all'amministrazione dello Stato di bandiera;
3. la nave stia intraprendendo un'azione stimata dall’Autorità competente idonea ad ovviare alla carenza riscontrata
4. l'Autorità competente, dopo aver ricevuto notifica del completamento dei lavori intesi ad ovviare alle carenze, abbia constatato che tali carenze, palesemente pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente, sono state eliminate.
 

1. Criteri principali
Nell'esprimere il suo giudizio professionale sull'opportunità o meno di trattenere una nave, l'ispettore deve attenersi ai seguenti criteri:
Determinazione dei tempi
Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono essere trattenute subito dopo la prima ispezione a prescindere dal periodo di tempo in cui la nave rimane nel porto.
Criterio:
La nave deve essere trattenuta se le carenze sono sufficientemente gravi da giustificare il fatto che l'ispettore ritorni sulla nave stessa per verificare che vi sia stato posto rimedio prima che essa salpi.
La necessità che l'ispettore ritorni sulla nave qualifica la gravità delle carenze. Tuttavia ciò non impone tale obbligo in ogni caso. Ciò implica che l'Autorità deve comunque verificare, preferibilmente mediante un'ulteriore visita, che si è posto rimedio alle carenze prima della partenza.

2. Applicazione dei criteri principali
Nel Recidere se le carenze riscontrate in una nave sono sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore deve porsi i seguenti quesiti:
a) La nave ha la pertinente e valida documentazione?
b) La nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento sulla composizione minima degli equipaggi?
Durante l'ispezione l'ispettore deve verificare se nel corso di tutto il successivo viaggio la nave e/o l'equipaggio sono in grado di:
c) navigare in maniera sicura;
d) effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di trasporto e controllarne le condizioni;
e) far funzionare la sala macchine in maniera sicura;
f) mantenere propulsione e governo adeguati;
g) disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni parte della nave, se necessario;
h) abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e effettuare salvataggi, se necessario;
i) prevenire l'inquinamento dell'ambiente;
j) mantenere un'adeguata stabilità;
k) mantenere una adeguata tenuta stagna totale;
l) comunicare in situazioni di pericolo, se necessario;
m) provvedere affinché vi siano condizioni di sicurezza e di igiene a bordo.
Il fermo della nave deve essere preso in considerazione se anche una sola delle risposte ai precedenti quesiti è negativa ovvero si riscontri un insieme di carenze di tipo meno grave.

3. Elenco carenze
Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei . presenti orientamenti, segue un elenco di carenze, raggruppate in base alle diverse convenzioni e/o codici, che, per la loro gravità, possono giustificare il fermo della nave interessata. L'elenco non vuole essere completo. Tuttavia le carenze che danno luogo al fermo nell'ambito STCW 78, elencate al successivo punto 3.8, costituiscono gli unici motivi per il fermo sulla base di questa Convenzione.
3.1.. Aspetti generali
Mancanza dei certificati validi richiesti dagli strumenti pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di una data Convenzione (strumento pertinente) o che non hanno attuato un altro strumento pertinente non devono recare a bordo i certificati previsti da detta Convenzione o tale altro strumento pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non potrebbe quindi costituire in sé motivo per sottoporre al fermo tali navi; applicando tuttavia la clausola che esclude un trattamento più favorevole, è necessario assicurare la conformità sostanziale con le disposizioni in questione prima che la nave salpi.
3.2. Ambito di pertinenza della Convenzione SOLAS (i riferimenti sono indicati fra parentesi)
a) Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del propulsore, di altre macchine essenziali o degli impianti elettrici.
b) Pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza di miscele olio-acqua nelle sentine, isolamento delle tubolature (ivi compresi i tubi di scappamento nella sala macchine) contaminato da olio, funzionamento imperfetto delle pompe di sentina.
c) Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del generatore, delle illuminazioni, delle batterie e degli interruttori di emergenza.
d) Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del timone principale e ausiliario.
e) Mancanza, capacità insufficiente o serio deterioramento delle imbarcazioni e dei mezzi di salvataggio.
f) Mancanza, mancata conformità o deterioramento sostanziale - nella misura in cui non è conforme all'uso destinato - del sistema per il rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi antincendio, degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione, delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida.
g) Mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento imperfetto della protezione antincendio sul ponte di carico delle navi cisterna.
h) Mancanza, mancata conformità o sostanziale deterioramento delle luci, delle sagome o dei segnali sonori.
i) Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature radio per comunicazioni di pericolo e di sicurezza.
j) Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di navigazione, tenuto conto delle disposizioni della regola SOLAS V/12 (O).
k) Mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre pubblicazioni nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto, tenendo presente la possibilità di sostituire dette carte con carte elettroniche.
l) Mancanza di ventilatori di scarico antiscintilla per le sale delle pompe di scarico (regola SOLAS II-2/59.3.1).
enze a livello dei requisiti operativi, come indicato nella sezione 5.5 dell'allegato I del MOU.
n) Numero, composizione o certificati dell'equipaggio che non sono conformi al documento di composizione minima degli equipaggi.
3.3. Ambito di pertinenza del codice IBC (i riferimenti sono indicati tra parentesi)
a) Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico (16.2).
b) Dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o danneggiati (8.2.3).
c) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice (10.2.3).
d) Sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi di cui al punto 10.2 (11.3.15).
e) Infrazione di requisiti specifici (15).
f) Superamento del volume massimo ammissibile del carico per cisterna (16.1).
g) Insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili (16.6).

3.4. Ambito di pertinenza del codice IGCQ. riferimenti sono indicati tra parentesi) .
a) Trasporto di sostanze non menzionante nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico (18.1).
b) Mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei locali di servizio (3.2.6).
c) Paratie non stagne al gas (3.3.2).
d) Camere di equilibrio difettose (3.6).
e) Valvole a chiusura rapida mancanti o difettose (5.6).
f) Valvole di sicurezza mancanti o difettose (8.2).
g) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice (10.2.4).
h) Mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico (12.1).
i) Mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle cisterne di carico (13.4.1).
j) Impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il rilevamento di gas tossici difettoso (13.6).
k) Trasporto di sostanze con inibitori, senza relativo certificato valido (17/19).

3.5. Ambito di pertinenza della Convenzione sulle lìnee di massimo carico
a) Vaste superfìci danneggiate o corrose oppure vaiolatura del fasciame, unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello scafo, che incidano sull'idoneità alla navigazione o sulla resistenza a carichi locali, a meno che non siano state effettuate adeguate riparazioni temporanee in vista del trasferimento in un pòrto dove si proceda alle riparazioni definitive.
b) Insufficiente stabilità riconosciuta. ,
c) Mancanza, di informazioni sufficienti e affidabili, con un formulario approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al comandante di effettuare il carico e lo zavorramento della nave in modo tale da mantenere un sicuro margine di stabilità in tutte le fasi e nelle varie condizioni del viaggio e da evitare intollerabili sollecitazioni nella struttura della nave.
d) Mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi di chiusura, nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte a chiusura stagna.
e) Sovraccarico.
f) Mancanza o impossibilità di leggere la linea di pescaggio.
3.6. Ambito di pertinenza della Convenzione MARPOL, allegato I (i riferimenti sono indicati tra parentesi)
a) Mancanza, grave deterioramento o difetto relativo al corretto funzionamento del dispositivo di filtrazione delle acque miste a olio e del sistema per la sorveglianza e il controllo dello scarico di olio o dei dispositivi di allarme a 15 ppm.
b) Insufficienza nella rimanente capacità della cisterna di decantazione e/o di sedimentazione per il viaggio previsto.
c) Mancata disponibilità del registro degli oli minerali [20 (5)].
d) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.

3.7. Ambito di pertinenza della Convenzione MARPOL, allegato II (i riferimenti sono indicati tra parentesi)
a) Assenza del manuale P & A.
b) Carico non classificato [3 (4)]
c) Mancata disponibilità del registro del carico [9 (6)].
d) Trasporto di sostanze simili al petrolio senza che siano soddisfatte le relative prescrizioni o senza un certificato adeguatamente modificato (14).
e) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
3.8 Ambito di pertinenza della Convenzione STCW
a) Mancato possesso da parte dei marittimi del certificato o di un certificato appropriato, di una dispensa valida o mancata presentazione di una prova documentale che è stata inoltrata all'amministrazione dello Stato di bandiera una domanda di convalida.
b) Non conformità con gli obblighi di composizione minima dell'equipaggio applicabile dall'amministrazione dello Stato di bandiera.
c) Mancata conformità delle disposizioni di navigazione o di guardia in macchina agli obblighi specificati per la nave dall'amministrazione dello Stato di bandiera.
d) Assenza, nella guardia, di una persona qualificata ad operare le apparecchiature essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle comunicazioni radio o per la prevenzione dell'inquinamento marino.
e) Mancata produzione della prova di idoneità professionale per i compiti assegnati ai marittimi per quanto riguarda la sicurezza della nave e la prevenzione dell'inquinamento.
f) Incapacità di disporre, per la prima guardia all'inizio di un viaggio e per i successivi cambi della guardia, di persone che siano sufficientemente riposate o altrimenti idonee al servizio.
3.9. Ambito di pertinenza delle Convenzioni ILO
a) Insufficienza di generi alimentari per il viaggio fino al porto successivo.
b) Insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino al porto successivo.
c) Condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo.
d) Mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave che naviga in zone dove le temperature possono essere eccessivamente basse. .
e) Passaggi/alloggi bloccati da eccesso di ciarpame, armamento o carico, o in condizioni altrimenti non sicure.
3.10. Casi in cui non si giustifica il fermo, ma in cui debbono essere ad esempio sospese le operazioni di carico. .
La mancanza di un corretto funzionamento (o manutenzione) del dispositivo a gas inerte, dei dispositivi di carico o delle macchine è considerata un motivo sufficiente per sospendere le operazioni di carico.

 

ALLEGATO VII
CRITERI MINIMI PER GLI ISPETTORI
(di cui all'articolo 3, comma 2)

L'ispettore di cui all’articolo 1 lett. g) può ottenere il rilascio del documento di cui all’articolo 3, comma 2, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

1) Alternativamente:
Ipotesi 1A: l'ispettore deve aver prestato almeno un anno di servizio come ispettore per uno Stato di bandiera, incaricato dei controlli e delle certificazioni conformemente alle Convenzioni e deve essere in possesso di:
a) un certificato di qualifica professionale come comandante, abilitato ad assumere il comando di una nave di 1.600 TST o più (di cui alla convenzione STCW, REG. II/2); o
b) un certificato di qualifica professionale come direttore di macchina abilitato ad assumere tali funzioni a bordo di una nave il cui gruppo motopropulsore principale ha una potenza pari o superiore a 3.000 kW (di cui alla convenzione STCW, REG. III/2); o
c) aver superato l'esame per architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere fin campo marittimo e aver prestato servizio in tale funzione per almeno 5 anni.
Inoltre, gli ispettori di cui alle lettere a) e b) devono aver prestato servizio- in mare per almeno 5 anni, rispettivamente, come ufficiale di coperta o ufficiale di sala macchine.
Ipotesi 1B: l'ispettore deve essere in possesso di un diploma universitario pertinente, essere stato addestrato e qualificato presso una scuola per ispettori della sicurezza delle navi e aver prestato servizio per almeno 2 anni come ispettore di uno Stato di bandiera, incaricato dei controlli e delle certificazioni conformemente alle Convenzioni.
2) Essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto in lingua inglese.
3) Avere una conoscenza adeguata delle disposizioni delle convenzioni internazionali e delle pertinenti procedure relative al controllo di Stato d'approdo.

 

ALLEGATO VIII
PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE AI FERMI ED ALLE ISPEZIONI IN PORTI NAZIONALI
(di cui all’articolo 11)

1. Le informazioni pubblicate conformemente all’articolo 11, comma 2, comprendono i seguenti dati:
a) nome della nave,
b) numero IMO,
c) tipo di nave, stazza (si),
d) anno di costruzione,
e) nome ed indirizzo dell'armatore o dell’operatore della nave,
f) Stato di bandiera,
g) la società di classificazione o le società di classificazione, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave certificati di classificazione della nave,
h) la società di classificazione o le società di classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati,
i) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi,
j) paese e porto di fermo,
k) data in cui è stato tolto il fermo,
l) durata del fermo, in giorni,
m) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in termini chiari ed espliciti,
n) quando alla nave è stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti, .
o) indicazione delle eventuali responsabilità della società di classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione, ha provocato il fermo,
p) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia stata autorizzata a recarsi al più vicino cantiere di riparazione appropriato o in cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.

2. Le informazioni relative alle navi oggetto di ispezione rese pubbliche conformemente all’articolo 11, primo comma, includono i seguenti dati:
a) nome della nave,
b) numero IMO,
c) tipo di nave,
d) stazza (si),
e) anno di costruzione,
f) nome e indirizzo dell'armatore o dell'operatore della nave,
g) Stato di bandiera,
h) la società di classificazione o le società di classificazione, ove pertinente, che hanno rilasciato eventualmente a detta nave certificati di classificazione della nave,
i) la società di classificazione o le società di classificazione e/o altre parti che hanno rilasciato a -detta nave certificati conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati,
j) porto nazionale e data di ispezione,
k) numero di carenze, per categoria di carenze.


Decreto abrogato dal decreto 13 ottobre 2003, n. 305