Tipologia: CCNL
Data firma: 11 giugno 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Apti e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Az. Lavorazione tabacco
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Parte prima
Commissione paritetica nazionale
Concertazione
Investimenti e occupazione
Formazione professionale
Tutela della salute - Igiene e sicurezza
Pari opportunità
Innovazioni tecnologiche
Formazione e lavoro
Parte seconda
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
• Norme di interpretazione
• Dichiarazione a verbale
Art. 2 - Assunzione e documenti
Art. 3 - Precedenza nell'assunzione
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Apprendistato
Art. 6 - Contratto a tempo determinato
Art. 7 - Lavoro temporaneo
Art. 8 - Controllo di presenza
Art. 9 - Assenze e permessi
Art. 10 - Tossicodipendenza
Art. 11 - Classificazione del personale
• Commissione tecnica paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 12 - Passaggio di qualifica
Art. 13 - Passaggio temporaneo di categoria e cumulo di mansioni
Art. 14 - Orario di lavoro
• Dichiarazione a verbale
• Dichiarazioni delle parti Orario di lavoro
Art. 15 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 16 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 17 - Lavori pesanti
Art. 18 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 19 - Recuperi
Art. 20 - Cottimo
Art. 21 - Appalti
Art. 22 - Pagamento delle retribuzioni e mensilizzazione
Art. 23 - Elementi della retribuzione
Art. 24 - Quota oraria e giornaliera
Art. 25 - Premio di partecipazione
Art. 26 - Mensa aziendale
Art. 27 - Congedo matrimoniale
Art. 28 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 29 - Diritto allo studio
  Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità
• Norme transitorie del CCNL del 18 marzo 1980
Art. 32 - 13a e 14a mensilità
Art. 33 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 34 - Infortuni sul lavoro
Art. 35 - Trasferimenti
Art. 36 - Spese di trasporto, mezzi di trasporto, indennità di trasferta
Art. 37 - Indennità maneggio denaro
Art. 38 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni per i lavoratori non in prova
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo indeterminato
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto per i lavoratori stagionali (già indennità di fine campagna o premio di fine lavoro)
• Norma transitoria
Art. 41 - Modalità di corresponsione degli istituti contrattuali
Art. 42 - Doveri del lavoratore
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Art. 44 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Art. 45 - Assicurazioni sociali
Art. 46 - Previdenza complementare volontaria
Art. 47 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 48 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Art. 49 - Pronto soccorso
Art. 50 - Conservazione materiale ed attrezzi
Art. 51 - Indumenti di lavoro
Art. 52 - Trapasso di azienda
Art. 53 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Reclami, controversie e procedure di conciliazione
Art. 55 - Visite personali di controllo
Art. 56 - Visita medica
Art. 57 - Ambiente di lavoro
Art. 58 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 59 - Permessi non retribuiti
Art. 60 - Permessi per cariche sindacali e aspettativa per cariche pubbliche elettive
Art. 61 - Contributi sindacali
Art. 62 - Diritto di assemblea
Art. 63 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 64 - Decorrenza e durata
Dichiarazione congiunta
Allegati
Allegato A - Minimi retributivi mensili
Allegato B - Indennità di Contingenza
Allegato C - Fondo di solidarietà
Allegato D - Assunzione a tempo determinato
Allegato E - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs.626/1994)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto

Addì, 11 giugno 2003 tra l'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (Apti), […] e la Flai-Cgil […]; la Fai-Cisl […]; la Uila-Uil […]; con la delegazione trattante […] è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

Parte prima
Commissione paritetica nazionale

L'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani Apti e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl e la Uila-Uil, al fine di individuare scelte capaci di contribuire alle soluzioni dei problemi del settore, nonché di orientare l'azione dei propri rappresentati, convengono, alla luce delle esperienze già realizzate, la costituzione della Commissione paritetica nazionale. La Commissione - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil - ha compiti di analisi e di ricerca, nell'obiettivo di valutazioni convergenti sugli elementi oggettivi utili all'elaborazione di politiche settoriali e sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore tabacchicolo.
La Commissione sarà composta da 12 membri di cui 6 designati dall'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - Apti e 6 dalle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, e si riunirà di norma due volte all'anno nei mesi di maggio e di ottobre o, comunque, su richiesta di una delle parti.
In particolare saranno oggetto di esame:
-gli obiettivi di politica industriale del comparto tabacchicolo, nel quadro dell'elaborazione e definizione del Piano Nazionale di settore;
-le prospettive delle politiche comunitarie e nazionali del settore;
-l'andamento del mercato nazionale ed internazionale anche con riferimento alle importazioni ed alle esportazioni;
-le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo del settore;
-le tematiche dell'ecologia e dell'ambiente anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
-le prevedibili ricadute occupazionali degli obiettivi sopraindicati.
La Commissione potrà promuovere, sulla base dei dati forniti dalle parti, uno specifico esame sulle tendenze evolutive del mercato, anche in rapporto all'attuazione delle politiche che regolano i mercati internazionali, con specifico riferimento alle trasformazioni degli assetti aziendali da queste indotte e ai conseguenti riflessi sul territorio, nonché alle politiche della formazione professionale necessarie per rispondere alle nuove esigenze.

Concertazione
Le parti ritengono necessario per la salvaguardia del settore, sia sotto l'aspetto dell'efficienza produttiva che dei livelli occupazionali, di sviluppare azioni congiunte nei confronti delle Istituzioni pubbliche e, di concerto con esse, nell'ambito degli Organismi comunitari.
A questo fine le parti utilizzeranno i lavori della Commissione paritetica nazionale per concertare, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, le specifiche iniziative da promuovere congiuntamente nel contesto di una comune politica di riassetto del settore.
Quanto sopra anche al fine di garantire che la quota di risorse comunitarie dirette al settore del tabacco non subisca variazioni negative, in una logica di continuità delle linee programmatiche già delineate dalla nuova Organizzazione Comune di Mercato, recentemente approvata dalla Commissione Europea.
In tale contesto le parti daranno luogo alle necessarie azioni nei confronti dei Governo al fine di porre l'attenzione sulle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva del settore del tabacco, connotato dalla stagionalità e dalla forte presenza nel Mezzogiorno.
Inoltre le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, si attiveranno al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende e di contrastare gli effetti distorsivi sul territorio determinati dall'applicazione per le stesse lavorazioni di normative diversificate; le parti verificheranno altresì la possibilità di dar luogo a contratti di riallineamento retributivo, nelle aree in cui ciò sia consentito e sulla base di una normativa quadro, che si riservano di definire.
Le parti confermano il loro impegno nei confronti dell'Agea e delle competenti Istituzioni Governative per far sì che il presente contratto venga applicato da tutte le Aziende di trasformazione del tabacco riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
Le parti si impegnano inoltre a verificare e monitorare l'andamento del secondo livello di contrattazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 del presente contratto e, in relazione ai risultati che scaturiranno dal confronto in corso sul citato Protocollo del 23 luglio 1993, si riuniranno per valutare la situazione che verrà a determinarsi.

Investimenti e occupazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Di norma nel periodo settembre-ottobre l'Apti fornirà alle Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti:
-le prospettive di produzione complessiva nel settore suddivisa per Regioni, varietà e quantità, con riferimento ai contratti di coltivazione, ai piani di lavorazione, al miglioramento della qualità e all'orientamento della politica dei prezzi comunitari e di mercato;
-i programmi di investimento, i nuovi eventuali insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché i riflessi derivanti sull'occupazione.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente l'Apti fornirà alle Organizzazioni Sindacali Flai-Cgil, Fai- Cisl e Uila-Uil, su richiesta delle stesse, in appositi incontri a livello regionale, informazioni sulla situazione e sulle prospettive produttive, sulla struttura qualitativa e quantitativa della forza occupata nel settore, anche in relazione ai criteri di assunzione rispetto alle previsioni di legge, nonché in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione ed ai relativi riflessi occupazionali, alle leggi di programmazione regionali e settoriali, ai nuovi insediamenti industriali, nonché informazioni sui fenomeni di decentramento produttivo, sulle spese complessive di ricerca agro-industriale realizzate e previste.
In tale occasione verranno fornite anche informazioni in ordine: ai programmi di formazione professionale sia aziendale sia extra-aziendale; al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione- lavoro; alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.
Annualmente i Gruppi industriali e le Aziende di maggiore importanza forniranno rispettivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, in apposito incontro, su richiesta delle stesse, informazioni sulle prospettive produttive, sui contributi strutturali UE, sui programmi di investimento, di assistenza tecnica, di ricerca e sperimentazione, sui periodi lavorativi e sull'andamento dei livelli occupazionali e della stagionalità, sul grado di utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, nonché, successivamente alla fase di progettazione e prima della loro realizzazione, su eventuali processi di ristrutturazione, di riorganizzazione, di decentramento produttivo e sui relativi riflessi occupazionali, di innovazioni tecnologiche e di modifiche connesse all'ambiente sia interno che esterno e sugli eventuali relativi riflessi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro.
In relazione alle informazioni di cui sopra seguirà, a richiesta di una delle parti, un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sui temi in oggetto.

Formazione professionale
Le Organizzazioni stipulanti convengono sulla esigenza di dare alla formazione professionale il maggiore impulso, riconoscendo la sua rilevanza quale strumento per favorire nel comparto tabacchicolo l'acquisizione di adeguate conoscenze tecniche e/o professionali.
A tal fine, anche alla luce di quanto emerso nell'ambito della Commissione Paritetica, si attiveranno per favorire iniziative formative coerenti con le esigenze del settore per utilizzare al meglio le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria e nazionale sulla materia, valutando le possibilità di promuovere progetti specifici per le professionalità tipiche del settore.
Le parti concordano, altresì, che l'assunzione di personale tramite contratti di formazione e lavoro avverrà nel rispetto dell'Accordo Interconfederale 5 gennaio 1990 e successive modificazioni del 22 febbraio 1995.
Le parti entro tre mesi dalla stesura del contratto approfondiranno i temi relativi per la costituzione di un apposito Fondo intercategoriale, nella forma di associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro, per la gestione delle risorse rinvenienti dal recupero dei versamenti effettuati all'Inps, attualmente nella misura dello 0,30% sulle retribuzioni, come stabilito dall'art. 25, quarto comma della L. 845/78, secondo le previsioni dell'art. 118 della L. 388/2000 (Finanziaria 2001). Tali risorse verranno utilizzate per la realizzazione di programmi di formazione professionale e di informazione sui temi dell'igiene e sicurezza sul lavoro, sia a livello aziendale che territoriale, tendente al coinvolgimento di tutti i lavoratori.

Tutela della salute - Igiene e sicurezza
Le parti convengono che la tutela della salute sui luoghi di lavoro continua ad essere una priorità, pertanto la L. 626, deve essere applicata con puntualità, con particolare attenzione al monitoraggio delle mappe di rischio che devono essere sempre più attente alle ricadute territoriali- ambientali delle attività di fabbrica.
Le parti confermano la necessità di agire sulla prevenzione intensificando la formazione, a partire dalla definizione di percorsi formativi bilaterali per i delegati della sicurezza.
Verrà effettuato un puntuale esame dei sistemi produttivi tracciati e della loro coerenza con il rispetto delle regole contrattuali e la sicurezza.
Per lo sviluppo di iniziative progettuali relative alla diffusione dell'informazione nel campo della igiene e sicurezza sul lavoro e la diffusione delle relative buone prassi si rimanda a quanto già previsto al punto precedente e si conferma altresì l'impegno delle parti ad individuare altre iniziative specifiche come quelle previste dall'Osha a livello europeo e dall'Ispesl a livello nazionale.

Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto da raccomandazioni, regolamenti e direttive UE, recepiti dallo Stato italiano, e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la valorizzazione della professionalità femminile - e ad individuare eventuali situazioni che non consentano l'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona.
In tale logica le parti si danno atto dell'opportunità di promuovere, in relazione alle condizioni tecnico-organizzative, l'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali, anche al fine di agevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
Le parti realizzeranno, a tal fine, specifiche occasioni di incontro nel corso delle quali saranno fornite, ai diversi livelli, di regola con cadenza annuale, informazioni globali relativamente all'andamento dell'occupazione femminile nel settore ed alle problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali nonché agli interventi che le parti di comune intesa ritengano opportuno promuovere.
Per le lavoratrici che riprendono l'attività dopo l'assenza per maternità, fatte salve le garanzie previste dalle vigenti norme, saranno individuate le modalità di reinserimento atte a salvaguardare le professionalità acquisite.

Innovazioni tecnologiche
In occasione dell'attuazione di nuovi sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro le Aziende esamineranno con le Rappresentanze Sindacali Unitarie eventuali progetti in ordine a: riqualificazione del personale, livelli di occupazione, decentramento di importanti fasi delle lavorazioni.
In presenza di esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale eventualmente derivanti da innovazione tecnologica o riorganizzazione del lavoro, si farà ricorso, per gli interventi in materia, alle opportunità offerte nel territorio di pertinenza dalla vigente legislazione sulla formazione professionale nonché, ove le stesse non fossero esaustive, all'utilizzo di quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 29.

Parte seconda
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

II presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro regola i rapporti tra le Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (Aziende trasformatrici di tabacco) ed il personale dipendente.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale.

Norme di interpretazione
La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le operazioni che vanno dalla raccolta della foglia al riscontro del carico a parte dell'Agea.

Dichiarazione a verbale
Le Aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il presente CCNL anche nei confronti del personale addetto alle relative operazioni.

Art. 5 - Apprendistato
In applicazione di quanto previsto dall'articolo 16, 1° comma della Legge n. 196/1997 possono essere assunti come apprendisti i giovani in età non superiore a 24 anni, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato l° comma articolo 16.
[…]
Gli apprendisti dovranno partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e specificatamente dall'art. 16, comma 2 della Legge 196/97.
Il datore di lavoro, in relazione alla professionalità per il cui raggiungimento è finalizzato il contratto di apprendistato, individua l'idoneo percorso formativo.
Per ciò che concerne la formazione esterna, si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in materia.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 7 - Lavoro temporaneo
[…]
Con cadenza annuale, l'Azienda utilizzatrice comunica alle RSU o, in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del contratto, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 14 - Orario di lavoro
1) Per l'orario di lavoro si applicano le norme di legge.
La durata normale di lavoro per la fase di lavorazione del tabacco allo stato secco sciolto è di 40 ore settimanali, distribuite, di regola, in 7 ore giornaliere ad eccezione della giornata del sabato nella quale il lavoro avrà la durata di cinque ore, salvo diversa distribuzione nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico- produttive, mediante esame in sede aziendale.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni la giornata del sabato è considerata lavorativa a tutti gli effetti, fermo restando che l'orario settimanale di lavoro è complessivamente di 40 ore.
L'orario di lavoro dovrà essere esposto in apposite tabelle da affiggere secondo le norme di legge.
Il tempo impiegato nel corso dell'orario normale per gli spostamenti da un locale all'altro per necessità di lavoro deva essere considerato come lavoro effettivo.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni legislative.
Per i minori valgono le disposizioni della legge 17 ottobre 1967 n. 977.
[…]
6) Per le aziende che ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti intendano ripartire l'orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più turni, la regolamentazione del relativo regime di orario settimanale avverrà a livello aziendale previo incontro di verifica a livello nazionale.
7) Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo o nell'intero periodo di durata del contratto a tempo determinato fino ad un massimo per il superamento dell'orario settimanale medesimo - rispettivamente di 160 ore per anno solare o 64 per un'attività di durata pari a 4 mesi (detto valore s'intende correlativamente riproporzionabile per esercizi di durata superiore o inferiore).
In questo caso la Direzione aziendale, esaminate con le Rappresentanze Sindacali Unitarie le esigenze produttive, attuerà per l'intera Azienda, per unità produttive o gruppi di lavoratori, orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e Rappresentanze Sindacali Unitarie si terranno con tempestività correlata alla possibilità di previsione dei periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario normale di cui al punto 1) potranno essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate, mezze giornate o gruppi di ore di riposo retribuito per singoli lavoratori, per un totale di ore corrispondenti a quelle di superamento dell'orario settimanale contrattuale maggiorato del 10%.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno parimenti comunicati alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
[…]
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
[…]
9) Nell'ultimo trimestre dell'anno, Aziende ed RSU concorderanno un calendario annuo di massima, che tenga conto delle esigenze prospettiche del ciclo produttivo e dei lavoratori. A tale proposito, anche per meglio governare la flessibilità del ciclo produttivo potrà prevedersi l'istituzione della "banca ore".

Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che resta valido quanto già concordato in sede aziendale in materia di orario di lavoro nei casi in cui da un turno si sia passati a più turni.

Art. 15 - Riposo settimanale e giorni festivi
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, il quale dovrà cadere normalmente di domenica.
[…]

Art. 16 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Il lavoro compiuto oltre l'orario normale fissato all'art. 14 viene considerato straordinario e non può protrarsi per più di due ore al giorno o dodici ore settimanali, tranne che per il periodo di ricevimento del tabacco o per operazioni riconosciute improrogabili dalle parti.
[…]

Art. 17 - Lavori pesanti
Agli operai addetti alla sistemazione del tabacco nelle scatole, alla chiusura, trasporto a mano e stivatura a mano delle scatole va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità oraria di Euro 0,07489 (pari ad Euro 12,95532/mese).
[…]

Art. 19 - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore riconosciuta per l'interruzione di lavoro, purché esso sia contenuto nei limiti massimi di 1 ora al giorno e si effettui entro n. 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 20 - Cottimo
È vietata ogni forma di cottimo.

Art. 21 - Appalti
Nel rispetto della legislazione vigente ed anche allo scopo di tutelare i lavoratori dipendenti, le Aziende prima di procedere ad affidare eventuali appalti a soggetti terzi, esamineranno tutte le possibili soluzioni alternative e, comunque, provvederanno a fornire opportuna informazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 34 - Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]

Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza da parte del lavoratore dei suoi doveri, compresi quelli stabiliti dall'art. 33 (limitatamente ai quali si procederà con le gradualità dei provvedimenti previsti alle sottoindicate lettere dalla a) alla e) a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate) può dar luogo ai seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicare fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) risoluzione immediata del rapporto di lavoro, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 44 e secondo le norme in esso contenute.
I provvedimenti vengono applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dal lavoratore e al conseguente risarcimento.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore che:
1) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi l'inizio del rapporto o lo sospenda senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
3) contravvenga al divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello per ragioni tecniche e di sicurezza;
4) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
5) non osservi l'obbligo di cui al 4° comma dell'art. 33.
[…]

Art. 44 - Risoluzione immediata del rapporto di lavoro
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore che provochi all'Azienda serio nocumento morale o materiale, o che commetta gravi inadempienze relative alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che comunque compia una infrazione o mancanza tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto 3) dell'art. 43;
[…]
d) atti di insubordinazione, trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno;
e) […] danneggiamento volontario del materiale dell'Azienda;
[…]
h) abuso di potere, pregiudizievole trascuratezza, colpa grave o dolo nel disimpegno delle mansioni e dell'esecuzione del lavoro.
[…]

Art. 47 - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione ed il lavoro per le donne ed i fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 48 - Tutela della maternità e camera di allattamento
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge. Il datore di lavoro, inoltre, deve tenere a disposizione nello stabilimento un locale con adeguata attrezzatura per permettere alle lavoratrici di provvedere all'allattamento dei loro bambini, senza bisogno di allontanarsi dall'Azienda.

Art. 49 - Pronto soccorso
Il datore di lavoro deve provvedere a che nello stabilimento non manchi l'attrezzatura per praticare i primi urgenti soccorsi al lavoratore in caso di incidenti, infortuni, o qualsiasi altra evenienza.

Art. 50 - Conservazione materiale ed attrezzi
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli arnesi, gli attrezzi, i mobili ed in genere tutto quanto è a lui affidato e messo a sua disposizione, senza portare modificazione alcuna, se non dopo averne ottenuta l'autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 51 - Indumenti di lavoro
Quando la dislocazione dei locali di uso delle celle a caldo per il prosciugamento del tabacco cernito esige di proteggere da forti sbalzi di temperatura i lavoratori, il datore di lavoro terrà a disposizione coperte di lana in congruo numero.
Le Aziende dovranno fornire ai dipendenti camici per le donne e tute per gli uomini. Le Aziende forniranno altresì impermeabili ai dipendenti eventualmente adibiti a lavori allo scoperto in caso di pioggia. Tali indumenti restano di proprietà dell'Azienda.
Dichiarazione a verbale
Per gli stabilimenti che lavorano anche il tabacco allo stato verde, la fornitura degli indumenti è limitata alla fase di lavorazione del tabacco allo stato secco.

Art. 56 - Visita medica
Si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive disposizioni in materia.

Art. 57 - Ambiente di lavoro
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 si intendono integralmente richiamate le disposizioni dell'accordo sottoscritto in data 13 settembre 1996 e che si riporta all'allegato E.

Art. 58 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
[…]
4) I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto. A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla Legge 300/1970 per i dirigenti delle RSA.
[…]
Dichiarazione a verbale
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
[…]

Art. 62 - Diritto di assemblea
I lavoratori hanno diritto a riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti, nonché di conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.

Allegati
Allegato E - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs.626/1994)


Addì, 13 settembre 1996
Tra l'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (Apti); l'Associazione Sindacale Intersind e la Flai-Cgil; la Fat-Cisl; la Fisba-Cisl; la Uila-Uil in attuazione di quanto previsto dall'accordo di rinnovo 8 novembre 1994 in tema di ambiente di lavoro e sicurezza, confermando il comune impegno in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, convengono di sostituire il testo dell'art. 53 del CCNL sopra citato con la seguente disciplina:

Art. 53 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dalla Parte Prima dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, è stata definita la seguente disciplina in merito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1) Numero dei rappresentanti
All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
-1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
-3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti a tempo indeterminato;
-6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti a tempo indeterminato.

Norma transitoria
Nelle aziende o unità produttive in cui sia già costituita la RSU. la stessa designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le RSA delle Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure da tale Accordo richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiori a sedici, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
In assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si applicheranno le specifiche norme dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

1.1 Aziende o unità produttive fino a quindici dipendenti.
Le parti ribadiscono il contenuto del documento congiunto del 16 aprile 1993 nel quale si è concordato che per le aziende o gli stabilimenti aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
.(Omissis).
L'elezione/designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà avvenire ed essere comunicata entro il 31 ottobre 1996.

2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui alla Parte Prima dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste dall'art. 19 del D.Lgs. 626/1994.
Fermo restando quanto previsto al punto 2.1, Parte Prima del citato Accordo Interconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di favorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il responsabile del reparto interessato.

4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale.
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, Parte Prima dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

2.2 Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs n. 626/1994, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del D.Lgs n. 626 del 1994.

2.3 Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

5) Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l'espletamento della sua attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla Parte Prima, punto 1.1 dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

6) Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per la sicurezza di cui alla Parte Prima, punto 3 dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

7) Riunioni periodiche.
In applicazione del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs n. 626/1994, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Nel confermare l'applicazione, per le aziende aderenti all'Intersind, della Parte Seconda dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, per l'Apti, visto l'art. 20 del D.Lgs n. 626/1994, vengono istituiti Organismi paritetici interregionali composti da 6 membri di cui 3 nominati dall'Apti e 3 nominati, rispettivamente, dalle Federazioni di categoria Cgil, Cisl e Uil, per lo svolgimento delle funzioni di composizione, in prima istanza, delle controversie insorte circa l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti su igiene e sicurezza.
Tali Organismi, tenuto conto delle specifiche connotazioni del settore, sono costituiti a livello pluriregionale: uno per il Nord-Italia, uno per il Centro e uno per il Sud.
Le parti si reincontreranno entro la fine del febbraio 1997 per procedere all'insediamento di tali Organismi.
L'Organismo paritetico assume i seguenti compiti:
-composizione delle controversie insorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
-tenuta dell'elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende;
-individuazione degli eventuali fabbisogni formativi connessi all'applicazione del D.Lgs n. 626/1994.
Le parti si impegnano ad adire l'Organismo paritetico in tutti i casi di insorgenza delle controversie sopra richiamate.
I compiti di segreteria sono assunti dall'Apti.
In presenza di ricorso, anche disgiunto, da parte del datore di lavoro, dei lavoratori o dei loro rappresentanti, la segreteria convocherà un'apposita riunione dell'Organismo paritetico che dovrà svolgersi entro i dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuto il ricorso.
L'Organismo paritetico si intende regolarmente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Se necessario l'incontro potrà avere degli aggiornamenti.
Diversi ricorsi riguardanti le medesime problematiche, potranno eventualmente venire esaminati congiuntamente.
L'Organismo paritetico si esprimerà formalmente in merito ai ricorsi presentati entro dieci giorni dall'ultima riunione. Il relativo parere sarà trasmesso a mezzo Raccomandata AR alla parte ricorrente e per conoscenza alle altre parti interessate.
Tali pareri potranno essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni quali l'Ispettorato, la Magistratura, la Regione, etc. e, una volta assunti, non sarà consentito alle parti esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.
La segreteria dell'Organismo paritetico redigerà verbale delle riunioni.