MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

Nota 26 luglio 2000, Prot. n° P891 / 4101 sott. 106/33
D.M. 19.6.1999 – D.M. 01.02.1986 D.M. 30.11.1983 D.M. 16.05.1987 D.M. 12.04.1996 Circ. n° 91/1961 e D.P.R. n° 246/1993 – Richiesta di chiarimenti.

 

Al Comando Provinciale VV.F. BOLOGNA (Rif. nota n° 7346 del 10.5.1999)

 

Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base del pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.


Quesito n° 1
Si ritiene che, se il materiale da installare è dotato di certificato di reazione al fuoco e relativo atto di omologazione in cui alla descrizione della posa in opera è dichiarato “incollato (ovvero appoggiato) su supporto incombustibile”, tale materiale deve essere installato su un supporto incombustibile che abbia almeno la stessa conduttività termica del cemento amianto. Sono pertanto da escludersi supporti quali lastre di alluminio o acciaio.


Quesito n° 2
Si fa presente che, ai fini della accettabilità sotto l’aspetto tossicologico del liquidi frigorigeni citati nella norma UNI 8011 ed utilizzabili negli impianti di condizionamento, si provvederà ad acquisire il parere del Ministero della Sanità.


Quesito n° 3
Si ritiene che gli “studentati”, fermo restando l’osservanza delle misure tecniche stabilite dal D.M. 9 aprile 1994, sono da considerarsi strutture turistico alberghiere, e pertanto soggetti ai controlli di prevenzione incendi, se superano i 25 posti letto.
 

Quesito n° 4
Si conferma l’impossibilità di installare cucine a servizio di singoli piani eccettuato che per gli impianti individuali di riscaldamento/cottura a uso delle singole unità abitative nei villaggi albergo e nelle residenze turistico alberghiere.
 

Quesito n° 5
Si concorda nel considerare che sotto il profilo della sicurezza contro gli incendi alcuni aspetti dimensionali previsti nel D.M. 1 febbraio 1986 appaiono eccessivi se riferiti alla movimentazione dei motocicli; pertanto nel rivedere il citato decreto si provvederà a dettare norme specifiche per tutti i veicoli diversi dalle autovetture.
 

Quesito n° 6
Premesso che la delimitazione dei box con struttura REI ha lo scopo di contenere l’incendio, si è del parere che se la norma ha previsto tale misura per le piccole autorimesse è indubbio che essa debba essere presente anche per le autorimesse di maggiori di dimensioni.
 

Quesito n° 7
Si ritiene che la rampa aperta, per la funzione che deve svolgere, deve essere mantenuta permanentemente aperta e pertanto deve essere priva di infissi.
 

Quesito n° 8
Si ritiene che l’installazione dei rivelatori di CO e di concentrazione di miscele infiammabili sia necessaria anche nel caso rappresentato.
 

Quesito n° 9
Si fa presente che la valutazione del luogo sicuro deve essere eseguita caso per caso considerando le condizioni al contorno.
 

Quesito n° 10
Si ritiene che il filtro a prova di fumo non può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse e che la sovrappressione non può essere realizzata dopo la chiusura delle porte.
 

Quesito n° 11
Si fa presente che la superficie minima di aerazione deve essere valutata al netto della griglia.
 

Quesito n° 12
Si ritiene che in presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra loro, l’accostamento dell’autoscala VV.F. deve essere garantito almeno ad una finestra o un balcone di ogni piano appartenente alla verticale servita da ciascun vano scala.
Quesito n° 13

Si conferma che i locali, nei quali sono installati impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso, ivi compresi i locali cucina, devono avere vani di aerazione permanentemente aperti.
 

Quesito n° 14
Si fa presente che per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, quali le attività industriali, i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture vanno valutati fra le misure di protezione da porre in atto per la compensazione del rischio di incendio avendo a riferimento gli obiettivi di sicurezza assunti, così come previsto dall’allegato I del D.M. 4 maggio 1998.
 

Quesito n° 15
Si ritiene che la misurazione della pedata del gradino deve essere effettuata secondo la proiezione verticale, considerando quindi la pedata utile in fase di discesa.
 

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
firmato d’Errico