Tipologia: CCNL
Data firma: 30 novembre 2005
Validità: 01.12.2005 - 30.11.2009
Parti: Fedarcom, Fesica-Confsal e Confsal-Fisals
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, PMI, COOP
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Parte Generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Classificazione del personale
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Mansioni promiscue - Mutamenti mansioni - Jolly
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7. (Jolly)
Titolo IV - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione dalle quote di riserva
Articolo 8.
Articolo 9. (Documenti)
Articolo 10. (Visita medica)
Articolo 11.
Titolo V - Periodo di prova
Articolo 12.
Titolo VI - Orario di lavoro
Articolo 13.
Articolo 14. (Fanciulli)
Titolo VII - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo - Supplementare
Articolo 15.
Titolo VIII - Lavori disagiati
Articolo 16.
Titolo IX - Lavoro a cottimo
Articolo 17.
Titolo X - Lavoro a squadre
Articolo 18.
Titolo XI - Soste - Sospensione e riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21. (Recupero)
Titolo XII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Articolo 22. (Riposo settimanale)
Articolo 23.
Articolo 24.
Articolo 25.
Titolo XIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Articolo 26.
Articolo 27. (Maternità)
Articolo 28.
Titolo XIV - Trasferte - Mezzi di trasporto
Articolo 29.
Articolo 30.
Titolo XV - Malattie - Infortuni
Articolo 31.
• Trattamento economico per malattia e infortunio.
Titolo XVI - Anzianità di servizio
Articolo 32.
Titolo XVII - Gratifica natalizia
Articolo 33.
Titolo XVIII - Ente Bilaterale Ebinaspri
Articolo 34.
Titolo XIX - Trattamento economico
Articolo 35.
Articolo 36.
Articolo 37.
Articolo 38.
Articolo 39.
Titolo XX - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Articolo 40.
Articolo 41.
Titolo XXI - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 42.
Articolo 43.
Articolo 44.
Articolo 45.
Titolo XXII - Trattamento fine rapporto (TFR)
Articolo 46.
Titolo XXIII - Trasferimento della impresa
Articolo 47.
Titolo XXIV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 48.
Titolo XXV - Lavoratori inabili
Articolo 49.
  Titolo XXVI - Tutela dei tossicodipendenti
Articolo 50.
Titolo XXVII - Lavoro part-time - Genitori di inabili e tossicodipendenti
Articolo 51.
Articolo 52.
Articolo 53.
Titolo XXVIII - Incremento occupazionale
Articolo 54.
Titolo XXIX - Apprendistato
Articolo 55. (Disciplina)
Articolo 56.
Articolo 57.
Articolo 58.
Titolo XXX - Contratti d'inserimento
Articolo 59.
Titolo XXXI - Telelavoro
Articolo 60.
Titolo XXXII - Lavoratori studenti
Articolo 61.
Titolo XXXIII - Occupazione femminile
Articolo 62.
Titolo XXXIV - Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori nell'ambiente di lavoro
Articolo 63.
Articolo 64.
Articolo 65.
Articolo 66.
Dichiarazione a verbale.
Titolo XXXV - Appalti
Articolo 67.
Titolo XXXVI - Mensa
Articolo 68.
Titolo XXXVII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Articolo 69.
Titolo XXXVIII - Esclusività di stampa - Archivio contratti- Distribuzione contratti
Articolo 70.
Articolo 71.
Articolo 72.
Articolo 73.
Titolo XXXIX - Stipula contratti integrativi
Articolo 74.
Titolo XL - Divieti
Articolo 75.
Titolo XLI - Trattenuta per risarcimento danni
Articolo 76.
Titolo XLII - Commissione di garanzia provinciale e di conciliazione
Articolo 77.
Titolo XLIII - Composizione delle controversie
Articolo 78.
Titolo XLIV - Centro di assistenza contrattuale
Articolo 79.
Titolo XLV - Pensione integrativa
Articolo 80.
Titolo XLVI - Decorrenza - Durata
Articolo 81.
Titolo XLVII - Diritti sindacali
Articolo 82. (Assemblea)
Articolo 83.
Articolo 84.
Articolo 85.
Articolo 86.
Articolo 87. (Affissioni)
Titolo XLVIII - Codice disciplinare
Art. 88 - Doveri del lavoratore.
• Disposizioni disciplinari.
Titolo XLIX - Patronati
Articolo 89.
Parte Speciale
Titolo L
Art. 90 - Sfera di applicazione.
Art. 91 - Classificazione del personale.
Articolo 92.
Titolo LI - Livelli di contrattazione
Articolo 93.
Allegati
Allegato A. Tabella retributiva (alimentari)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro settore alimentari per i dipendenti delle:
- Piccole e medie imprese (PMI) industriali, artigiane e commerciali
- Cooperative

(in vigore dal 1 dicembre 2005 al 30 novembre 2009)

L'anno 2005, il giorno 30 novembre in Roma tra Federazione Nazionale Autonoma Piccole e Medie imprese (PMI) Artigiani e Cooperative Rappresentanti Commercianti Operatori del turismo (Fedarcom) […] assistita dalla Confederazione Italiana Federazioni Autonome (Cifa) […] e Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (Fesica-Confsal) […] e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (Confsal-Fisals) […] entrambe con l'assistenza della Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (Confsal) […] si è addivenuti alla stipulazione del presente CCNL per i dipendenti delle Piccole e Medie Imprese (PMI) industriali, artigiane e commerciali e delle cooperative del settore alimentare.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa
[…]
Le parti hanno conferito all'Ente Bilaterale Nazionale Settore Privato (Ebinaspri) d'ora in avanti denominato Ente bilaterale pariteticamente costituito, l'esame, l'approfondimento e la definizione di alcuni aspetti attuativi della normativa contrattuale.

Parte Generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in materia unitaria per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Piccole e Medie Imprese (PMI) industriali, artigiane e commerciali e dalle Società cooperative e loro Consorzi operanti nel settore alimentare.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai Fondi, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte della impresa alla applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro e di legge in materia di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
Le categorie a cui è applicabile il presente contratto sono specificate nella parte speciale al successivo art. 90.

Titolo III - Mansioni promiscue - Mutamenti mansioni - Jolly
Articolo 7.

Vengono considerati 'jolly' quei lavoratori cui l'impresa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nella impresa.
L'inquadramento dei 'jolly' sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte.

Titolo IV - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione dalle quote di riserva
Articolo 9.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
(3) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto per legge;
[…]

Articolo 10.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non sono incompatibili, per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo VI - Orario di lavoro
Articolo 13.

Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa e comunque quando il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.
La durata normale del lavoro effettivo è fissata entro il limite di 40 ore settimanali, distribuiti su 5 o 6 giorni lavorativi. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Non sono considerati lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno della azienda che all'esterno, le soste previste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e le altre soste non giustificate o autorizzate durante il lavoro. Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare la postazione di lavoro senza autorizzazione o motivo legittimo.
Il lavoratore non dovrà altresì trattenersi in azienda alla fine della giornata lavorativa e comunque il tempo eventualmente trascorso in azienda, oltre a quello previsto per l'eventuale svestizione dagli abiti di lavoro, non è considerato tempo di effettiva prestazione di lavoro.
L'orario normale di lavoro può essere altresì stabilito nel limite di 40 ore medie, da calcolarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario multiperiodale), per esigenze tecnico-produttive meglio specificate nei commi successivi.
La durata massima dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni è di 48 ore medie, che, per ragioni tecnico-produttive, in particolare per quelle aziende la cui produzione è caratterizzata dalla stagionalità della relativa domanda, può essere calcolata in un periodo massimo di 12 mesi.
Il superamento di tale soglia comporta le comunicazioni previste dalla legge agli uffici competenti.
Il computo della media della durata dell'orario settimanale di lavoro è individuale ed è dato dalla divisione delle effettive ore di lavoro prestato per il numero di settimane di cui è composto il periodo, con la possibilità di fare slittare in avanti il termine del periodo a seguito di interruzione imprevista della attività lavorativa che altrimenti comprometterebbe la possibilità di compensare i periodi di maggiore intensità lavorativa con periodi di minore intensità, rendendo inapplicabile tale strumento di flessibilità. Il ricorso ai criteri della media è indispensabile per tutte quelle attività caratterizzate da oscillazioni produttive notevoli che altrimenti gestite, senza tale flessibilità, porrebbero l'azienda innanzi alla esigenza di attivare ore di lavoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa attività, per poi ricorrere a sospensioni parziali della attività negli altri periodi. Il ricorso alla flessibilità è possibile anche per tutte quelle attività che, pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiologici di stagionalità produttiva nell'arco dell'anno, sono invece caratterizzate da una oscillazione della produzione tipica del settore alimentare del fresco altamente deperibile.
Resta comunque inteso che l'attivazione della flessibilità oraria deve essere concordata con i lavoratori.
L'orario normale dei dipendenti addetti a lavori discontinuo o di semplice attesa è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro per le aziende che producono e lavorano merci altamente deperibili può essere variata, al fine di evitare i danni conseguenti al deperimento fisico delle merci, per imprevedibili e giustificate esigenze tecnico-produttive, previa tempestiva comunicazione ai lavoratori. Eventuali altre clausole di elasticità possono essere previste dalla contrattazione aziendale.
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare i contratti di lavoro ripartito (job sharing) e di lavoro a chiamata (job on call) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14.
L'orario di lavoro dei fanciulli fino a 15 anni compiuti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezzo, inoltre, sempre per i fanciulli, l'orario di lavoro non può essere superiore a 7 ore giornaliere e a 35 settimanali.

Titolo VII - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo - Supplementare
Articolo 15.

[…]
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando che il ricorso allo straordinario deve essere contenuto.
[…]
Il lavoro straordinario o supplementare potrà essere, in alternativa alla retribuzione maggiorata, ricompensato con riposi compensativi (banca ore) nei limiti e nei modi previsti dalla contrattazione aziendale o dalla legge.
[…]

Titolo VIII - Lavori disagiati
Articolo 16.

Per quanto concerne particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambito di lavoro, le parti, ferme restando la disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari. Inoltre, la contrattazione aziendale potrà prevedere delle maggiorazioni retributive per i lavoratori che operano in tali condizioni di disagio.

Titolo IX - Lavoro a cottimo
Articolo 17.

È ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, ove possibile o previsto per legge.
[…]

Titolo X - Lavoro a squadre
Articolo 18.

È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezzora.
Durante l'intervallo può allontanarsi dal posto di lavoro, e anche uscire fuori dalla impresa.

Titolo XI - Soste - Sospensione e riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 21.

Per i periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o della azienda, è ammesso il recupero, purché esso avvenga entro il mese successivo in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
Sono fatte salve diverse previsioni della contrattazione aziendale.

Titolo XII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Articolo 22.

Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale e le particolari esigenze delle imprese alimentari che trattano prodotti freschi altamente deperibili.

Titolo XIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Articolo 27.

I casi di gravidanza e puerperio, nonché gli altri eventi e stati legati alla maternità, sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XXIV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 48.

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Titolo XXV - Lavoratori inabili
Articolo 49.

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sulla entità e sull'andamento della occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi.

Titolo XXIX - Apprendistato
Articolo 55.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dal D.lgs. n. 276/03 e dalla legge di conversione n. 80/05, DL n. 35/05, art. 13, comma 13 bis e dalle disposizioni del presente contratto.
[…]
Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
[…]
Per quanto si riferisce alla assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
Per quanto non previsto nel presente contratto, si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 276/03.

Titolo XXX - Contratti d'inserimento
Articolo 59.

Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento al D.lgs. n. 276/03, l'inquadramento non può essere inferiore a 2 livelli rispetto a quello spettante in relazione alle mansioni di cui è preordinato il progetto di inserimento.
[…]
Il progetto deve prevedere 16 ore di formazione ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione e antinfortunistica e di disciplina di rapporto di lavoro e organizzazione aziendale accompagnata da fasi di addestramento specifico.
[…]

Titolo XXXI - Telelavoro
Articolo 60.

Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "telelavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
[…]
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73).
[…]

Titolo XXXIV - Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori nell'ambiente di lavoro
Articolo 63.

Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Articolo 64.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.

Articolo 65.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
(a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
(b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
(c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
(e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
(g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
(h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Articolo 66.
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale a richiesta di una delle parti, per la valutazione dei casi, sulla base di dati in possesso delle Organizzazioni stipulanti.
Fedarcom, Fesica-Confsal e Confsal-Fisals nei confronti delle aziende associate si impegna a rafforzare l'iniziativa svolta ad un generale rispetto delle norme relative all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento degli eventuali rifiuti tossici e nocivi.

Dichiarazione a verbale.
Le parti si impegnano a costituire, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, all'interno dell'Ente bilaterale Ebinaspri un Organismo paritetico per l'attuazione delle normative sulla sicurezza nelle imprese.
La materia verrà disciplinata da apposito regolamento.

Titolo XXXV - Appalti
Articolo 67.

Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, (per le aziende aderenti alle Organizzazioni stipulanti), le aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali e infortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.

Titolo XXXVII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Articolo 69.

Per quanto concerne il personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia si rinvia alle disposizioni di legge.

Titolo XXXIX - Stipula contratti integrativi
Articolo 74.

In ogni regione e/o provincia potranno essere stipulati contratti integrativi di 2° livello territoriali o aziendali, per regolamentare quanto non previsto o ad essi specificamente demandato per competenza dal presente contratto.

Titolo XLII - Commissione di garanzia provinciale e di conciliazione
Articolo 77.

In ciascuna provincia è costituita una Commissione di Garanzia provinciale e di Conciliazione, composta da 4 membri, di cui 2 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 2 di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
La Commissione ha i seguenti compiti:
(a) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e applicazione in azienda del presente contratto e dei contratti integrativi;
(b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
(c) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende, i livelli di produttività in essa realizzati, anche ai fini della concessione al personale dipendente di eventuali benefici connessi;
(d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende di tutti gli istituti previsti dal presente contratto e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine alla attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a richiesta anche di un solo lavoratore della azienda: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.

Titolo XLIV - Centro di assistenza contrattuale
Articolo 79.

Le parti sentono la necessità di costituire un Centro di assistenza contrattuale a composizione paritetico per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
(a) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o su segnalazione di una delle parti stipulanti;
(b) esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
(c) definizione della classificazione del personale, come previsto dall'art. 2 del presente contratto;
(d) esame delle problematiche del "telelavoro", in ragione delle eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare agli istituti contrattuali, in relazione alla evoluzione della dinamica del fenomeno e alle nuove normative che dovessero intervenire;
(e) assistenza alle imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 23, comma 3, legge n. 56/87;
(f) esame delle questioni connesse alle Direttive UE, concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

Titolo XLVII - Diritti sindacali
Articolo 82.

Le parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali del lavoratore.
[…]

Articolo 87.
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25, legge n. 300/70, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Titolo XLVIII - Codice disciplinare (Redatto ai sensi dell'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70)
Art. 88 - Doveri del lavoratore.

Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
[…]
(2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[…]
(6) divieto assoluto di ritornare nei locali della azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione della azienda ovvero che sia previsto dal CCNL o da disposizioni legislative;
(7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il CCNL applicato e con leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti alla attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità della inadempienza commessa con:
(1) rimprovero verbale;
(2) rimprovero scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
(4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
(5) licenziamento disciplinare, nei casi previsti dalla legge.
[…]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
[…]
(b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
(d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza;
(e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda;
(f) contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
[…]
(h) non rispettino le norme e le regole stabilite nel CCNL applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale della azienda.
Ulteriori fattispecie possono essere previste dal codice disciplinare aziendale.
[…]
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor allievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior allievo.
Nei casi di reiterata violazione del codice disciplinare aziendale e per giusta causa sarà possibile comminare la più grave sanzione del licenziamento, anche senza preavviso.
[…]

Parte Speciale
Titolo L
Art. 90 - Sfera di applicazione.

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle Piccole e Medie Imprese (PMI) Industriali e Commerciali, delle Cooperative e dei loro Consorzi e delle Imprese artigiane considerate tali in base alla legge n. 443 dell'8.8.85, che esercitano le seguenti attività e/o mestieri:
(1) acque minerali e bibite in acque minerali;
(2) alcool; alcolici in generale e acqueviti; produzioni esottoproduzioni affini e derivati dalla produzione di spiriti;
(3) alimentari vari (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia); alimenti zootecnici;
(4) alimentari: prodotti vegetali e conservati; preparazioni alimentari varie; prodotti zootecnici;
(5) birra e malto;
(6) budella e trippa;
(7) conserve animali e vegetali;
(8) dolciaria;
(9) gelaterie;
(10) lattiero casearia;
(11) lavorazione di conserve ittiche;
(12) lievito;
(13) liquori, acque e bevande gassate;
(14) macellazione e lavorazione di carni bovine, suine, equine e avicole; preparazioni a base di carne;
(15) macinazione e pastificazione;
(16) oli e margarine e frantoi;
(17) pasta fresca; piadina e similari;
(18) pasticceria;
(19) pizza al taglio;
(20) rosticceria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
(21) riserie;
(22) torrefazioni del caffè, succedanei del caffè;
(23) vini;
(24) altre attività affini e accessorie.

Titolo LI - Livelli di contrattazione
Articolo 93.

Le parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva di lavoro presente, come di seguito indicato:
(1) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale;
(2) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale, provinciale o/e aziendale.
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) adeguamento del presente contratto alle eventuali novità normative che nasceranno fino alla scadenza dello stesso;
[…]
Potranno avviarsi fasi negoziali, durante la vigenza del presente CCNL a livello regionale o provinciale o aziendale, per la stipula della contrattazione di 2° livello. Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate: eventuale possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro differenziato che può essere svolto nel corso dell'anno; maggiorazioni della retribuzione di cui all'allegato A a datare 1.11.08 e relativa percentuale da applicare; apprendistato; contratto di inserimento-reinserimento; disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio, altre modifiche consentite dalla legge ad integrazione del CCNL.