Tipologia: CIA
Data firma: 12 giugno 1985
Validità: 01.06.1985 - 31.05.1988
Parti: Metro e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento Nazionale
Settori: Commercio, GDO, Metro
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

1. Diritto di informazione
3.c Nastri orari - Turni di lavoro e utilizzo degli impianti
d) Part-Time
f. Inquadramento
5. Malattia
7. Tavola calda

 

8. Retribuzione
9. Magazzini metro di prossima apertura
Dichiarazione a verbale Sviluppo, investimenti, occupazione
Quadri
Decorrenza e durata
Allegati


Contratto Integrativo Aziendale

Il 12.6.1985 in Roma, presso la sede della Confcommercio fra le società Metro Lombarda, Metro Ceb, Metro Padana, Metro AL.IT., Metro Piemonte, Metro Veneto, Metro Toscana, Metro Latina, Metro Inco, Metro Liguria, Metro Commerciale, Metro IGD […] e la Filcams/Cgil Nazionale […], la Fisascat/Cisl Nazionale […], la Uiltucs/Uil Nazionale […], presenti le rispettive Segreterie Regionali e Comprensoriali ed il Coordinamento Nazionale dei Lavoratori Metro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 144 del CCNL 18.3.1983 ed in ordine alle richieste delle OO.SS. per la contrattazione integrativa aziendale, formulate con la piattaforma del 18.2.1985, si è convenuto quanto segue:
Si conferma il complesso dei contenuti dei seguenti accordi intercorsi tra le parti come modificati dal negoziato precedente l'attuale contratto:
- Contratto Integrativo Aziendale Nazionale - Roma - 19.6.1981
- Accordo Territoriale Metro Veneto - Mestre - 23.12.1982
- Protocollo d'Intesa Nazionale - Roma - 2.12.1983
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d'Intesa - Sesto Fiorentino - 6.4.1984
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d'Intesa Regionale Lombardo - Cesano Boscone - 4.5.1984
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d'Intesa - Torino - 25.6.1984
- Verbale d'accordo Metro Liguria - Roma - 13.9.1984.
[…]

1. Diritto di informazione
Le parti, nel confermare quanto previsto a questo titolo nel Contratto Integrativo Aziendale del 19.6.1981, riaffermano che una corretta gestione del diritto di informazione rappresenta lo strumento più adeguato a favorire lo sviluppo di valide relazioni sindacali.
Per quanto attiene l'informazione a livello di ogni singolo Magazzino, le parti convengono di consolidare la prassi esistente che consiste nel fornire alle strutture sindacali aziendali le sottoindicate notizie:
a) con periodicità bimestrale
- Astensioni obbligatorie
- Maternità
- Diritto allo studio
- Malattie e infortuni
- Assemblee e permessi sindacali
- Straordinario
- Organico risultante a libro-paga suddiviso per sesso, contratti à termine, contratti part-time, per reparti
b) con periodicità semestrale
- Fatturato consuntivo totale e suddiviso Food/Non Food al 30 Giugno e al 31 Dicembre
- Colli consuntivi totali e suddivisi Food/Non Food al 30 Giugno e al 31 Dicembre
c) con periodicità annuale
- Fatturato annuale previsto totale e suddiviso Food/Non Food
- Colli annuali previsti totali e suddivisi Food/Non Food
d) di norma a cadenza annuale
- Innovazioni tecnologiche e di informatica che possono comportare riflessi sulla forza-lavoro

3.c Nastri orari - Turni di lavoro e utilizzo degli impianti
Fermo restando quanto sottoscritto in materia al punto 3 lettera c) del Contratto Integrativo Aziendale 19.6.1981, le parti confermano la validità delle intese intercorse sull'ampliamento dell'orario settimanale di apertura alla vendita, così come recepite nel Protocollo d'Intesa 2.12.1983 e relativi accordi territoriali di applicazione.
I suddetti accordi vengono pertanto recepiti quale parte integrante del CIA - con le modifiche riguardanti:
a) l'ammontare del "Premio/Indennità di Presenza" di cui al successivo titolo "8",
b) la durata, che si intende estesa alla durata del presente con tratto.
Il Protocollo d'Intesa del 2.12.1983, con le modifiche suddette, costituisce pertanto allegato e parte integrante del presente contratto.
Nel contesto di un migliore utilizzo degli impianti finalizzato al problema occupazionale, a quello della ottimizzazione dei diversi fattori aziendali, eventuali modifiche dell'attuale assetto degli orari potranno essere realizzate con tempi e modalità da definire a livello di ogni singolo Magazzino.
Con decorrenza 1.6.1985 la consumazione del pasto per il personale con contratto di lavoro part-time potrà aver luogo ove convenuto all'inizio o al termine dell'orario di lavoro individuale nei limiti di 30 minuti, 15 dei quali saranno retribuiti. I 15 minuti non retribuiti saranno collocati al di fuori dell'orario stabilito.
Nell'eventualità che per esigenze di reparto il lavoratore a part-time consumi il pasto all'interno del suo turno e usufruisca dei 30 minuti di cui sopra il termine, o in alternativa, l'inizio dell'orario di lavoro verrà spostato di 15 minuti.
Anche gli impiegati non appartenenti all’area di vendita godranno, nell’ambito della pausa per la consumazione del pasto, di 15 minuti giornalieri retribuiti.

d) Part-Time
[…]
Il trattamento economico e normativo di tutti i suoi istituti sarà commisurato alla effettiva prestazione lavorativa.

8. Retribuzione
[…]
g) Indennità celle frigorifere macelleria
L'indennità, riconosciuta al personale dei reparti macelleria che utilizza le celle frigorifere a zero gradi o a temperature inferiori, è elevata a £. 2.750, lorde per ogni giornata di lavoro, prestato a decorrere dal 1.6.1985.
[…]

Dichiarazione a verbale
Sviluppo, investimenti, occupazione
L'Azienda conferma la volontà di continuare l'azione già in essere di ammodernamento delle sue strutture sia quantitativo sia qualitativo sui punti di vendita esistenti finalizzando anche le problematiche dell'organizzazione del lavoro a questo obiettivo.
L'Azienda conferma la volontà di realizzare un programma di sviluppo territoriale per la cui realizzazione l'apertura al Sabato è condizione irrinunciabile.
Quanto sopra è destinato a tutelare la propria presenza sul mercato ai fini di assicurare la stabilità d'impiego alla forza lavoro esistente nonché a creare le premesse per realizzare occupazione aggiuntiva.