Tipologia: Attualizzazione Protocollo di Intesa RLSS-SP
Data firma: 30 gennaio 2019
Parti: Assiterminal, Assologistica e Adsp Mar Ligure Orientale e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Porti, Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
Fonte: adspmarligureorientale.it

Sommario:


Attualizzazione Protocollo di Intesa per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (art. 49 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In data 30 gennaio 2019 presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale si sono incontrate le rappresentanze di Assiterminal, Assologistica, dell'Adsp del Mar Ligure Orientale, di Filt Cgil, di Fit Cisl, di Uiltrasporti

Premesso che:
- il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità dì Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara;
- l’art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatone e concessone di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
- il diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria dì tutti gli Enti, Aziende e Amministrazioni Pubbliche, impegno per il quale sono chiamate a dare il proprio contributo le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali e che richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell'ambito delle rispettive competenze, responsabilità e ruoli istituzionali;
- le Organizzazioni sindacali territoriali del settore lavoratori dei Porti, mettono al primo posto del proprio operato, la salvaguardia della salute e della sicurezza all'interno dei posti di lavoro nella convinzione che il benessere psico-fisico debba essere tutelato senza deroga alcuna;
- le organizzazioni datoriali del settore, ritengono che la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro e nelle operazioni portuali, sia un formidabile strumento di crescita sociale che costituisce valore aggiunto per il perseguimento di una pluralità di obiettivi tra i quali il principale è costituito dalla riduzione del fenomeno infortunistico;
- le operazioni portuali hanno, in riferimento alla sicurezza del lavoro, una particolare complessità dovuta:
• alla natura delle molteplici sotto attività;
• alla presenza simultanea di diversi soggetti imprenditoriali;
• alla specialità del settore portuale;
• al determinarsi di situazioni operative non programmabili, all'interferenza di persone e mezzi anche estranei alle attività portuali;
- le parti, nel ritenere che la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro all'interno dei porti di La Spezia e Marina di Carrara, quali sistemi complessi e integrati di attività produttive ed industriali, di cui all'art. 49 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, richieda un coordinamento ed una vigilanza idonei volti alla riduzione dei rischi e delle criticità derivanti dalla compresenza e dalla sovrapposizione di tali attività, intendono continuare, con la sottoscrizione del presente atto, nell'attuazione dei contenuti del Protocollo siglato in data 28 Ottobre 2008 tra Assoporti e le parti stipulanti il CCNL dei Porti, in attuazione delle previsioni della sez. VII, capo III, Titolo I, del D.Lgs. 81/2008, che impegna gli stipulanti ad attivare le procedure volte all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori di Sito Produttivo, stabilendone le relative modalità per l'individuazione e quelle successive per l'operatività.
Considerato che il "sistema" Sicurezza ed Igiene del Lavoro nelle operazioni portuali dei Porti di La Spezia e di Marina di Carrara, si è già avvalso del positivo contributo che gli RLSS hanno fornito nel corso dello svolgimento delle previste funzioni di cui all'art. 49 comma 3 del D.Lg.vo 81/2008 e all'art. 4 del Protocollo di Intesa del 28/10/2008;
Vista la Legge 28 Gennaio 1994 n° 84 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n° 272/99 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n° 81/'08 e s.m.i.;
Visto il Protocollo d'Intesa del 28.10.2008, tra la Filt Cgil - Fit Cisl - Uil Trasporti -Assiterminal Assologistica - Assoporti - Fiseuniport;
Visto il Protocollo d'Intesa del 24/02/2009, tra Autorità Portuale di La Spezia, e le OO.SS. di Categoria; Tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino promosso dalla Regione Toscana e sottoscritto in data 21/12/2015, applicabile al porto di Marina di Carrara;
le parti convengono quanto segue:

Art. 1
La premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2. Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica:
a. alle operazioni e servizi portuali, così come definiti dal D.M. 585/95 e dal D.M. 132/2001, svolti delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 84/94 e s.m. i., nel Porto di La Spezia;
b. al porto di Marina di Carrara per quanto non diversamente previsto dal Protocollo d'Intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino promosso dalla Regione Toscana e sottoscritto in data 21/12/2015. In esecuzione del punto VIII del Protocollo d'Intesa dei porti di Carrara, Livorno e Piombino del 21/12/2015 appena citato, non avendo le imprese del sito portuale di Carrara definito i criteri di ripartizione e addebito delle risorse riferite al RLSS ivi previsto, l'art. 6 e l'art. 7 del presente atto si applicano integralmente anche al porto di Marina di Carrara.

Art. 3. Modalità per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - (RLSS)
Per la nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo si osserveranno le disposizioni e le modalità di cui all' art. 3 del Protocollo di Intesa del 28/10/2018 [2008].
Entro un mese dalla sottoscrizione della presente attualizzazione, gli RLS aziendali delle Imprese autorizzate art.i 16 - 17 e 18 della Legge 84/94 nell'ambito di votazioni aperte ai soli RLS sopra indicati, promosse e convocate autonomamente dalle OO.SS., individuano al loro interno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo, come previsto dall'allegato I del vigente CCNL dei Porti - di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 - e comunicano all'Autorità Portuale ora ADSP i loro nominativi e recapiti. Nel caso i candidati superino il numero di 3 (tre), ciascun RLS potrà esprimere un massimo di 2 preferenze.
Requisito essenziale per assumere il ruolo e permanere nella funzione di RLSS è l’incarico di RLS aziendale. La durata della carica è di anni 3 (tre), rinnovabili. Qualora non si giunga alla nomina degli RLSS, l'ADSP, di concerto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo d' Intesa, provvederà ad emanare apposita disciplina di dettaglio per indire apposite elezioni nell'ambito dell'assemblea degli RLS aziendali di cui al precedente art. 2.
Ad ogni singola azienda che non abbia un proprio RLS, verrà comunicato il nominativo del RLSS che svolge i compiti sussidiari di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Gli RLSS saranno consultati, insieme agli RLS delle aziende interessate, nella fase di elaborazione dei DUVRI di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali.
I soggetti così individuati, a fronte di specifica richiesta operata con le modalità previste, verranno dotati di permessi nominativi per l'accesso nelle aree demaniali del Porto e l'ADSP procederà a comunicare i nominativi e i recapiti a tutte le aziende operanti nel Porto cui si applica il presente Protocollo, nonché alla ASL di competenza.

Art. 4 Funzioni del RLSS
Come previsto dall'art. 49, comma 3, del D.Lg.vo n. 81/2008 gli RLSS esercitano, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008:
a) Le attribuzioni di cui all'art. 50 dello stesso D.Lg.vo n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale;
b) In coordinamento con gli RLS aziendali, le attribuzioni di cui all'art. 50 comma 1, lettere b), d), e), f), h), i) ed m) dello stesso D.Lg.vo n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente Protocollo in cui si è addivenuti ali' elezione del RLS aziendale, nell'elaborazione del DUVRI di cui all'art. 26 del medesimo D.Lgs. 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali;
c) I compiti di coordinamento tra gli RLS delle aziende o unità produttive presenti nel sito cui si riferisce il presente protocollo. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), il RLSS ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell'azienda per la quale non si è addivenuto all' individuazione di alcun RLS aziendale, con obbligo di congruo preavviso scritto (almeno 24 ore prima) alla direzione aziendale, salvo i casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D.Lg.vo 81/2008. Tale preavviso dovrà essere dato anche all'impresa concessionaria committente nelle cui aree l’impresa esercita la propria attività;
d) Durante la presenza del RLSS all'interno dei luoghi di lavoro propri dell'impresa, la stessa metterà a disposizione la pertinente documentazione richiesta, con la collaborazione del RSPP aziendale. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. b) potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il SPP dell'impresa concessionaria.
e) Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. c) i RLSS convocano riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale tra tutti i RLS aziendali, ovvero per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici.
f) Nell'ambito delle attribuzioni di cui sopra, gli RLSS:
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli Enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da Imprese diverse;
- possono partecipare, congiuntamente ai RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da Imprese diverse;
- per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento degli RLS aziendali da parte dei RLSS, prevista dal comma 3 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008, per la quale necessita la conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza, possono accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al RLS aziendale, solo se da questi richiesto, previa comunicazione preventiva (almeno 24 ore) alla Direzione Aziendale, salvo casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D.Lg.vo n. 81/2008;
- possono consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi interferenziali;
g) L'esercizio delle funzioni degli RLSS è garantito dal riconoscimento di 600 ore pro capite di permessi retribuiti a disposizione per la loro l’attività istituzionale che avverrà secondo modalità tra loro concordate. Il monte ore annuo di cui sopra, può essere incrementato in via eccezionale e temporanea a seguito di intesa tra i rappresentanti delle imprese portuali e le OO.SS. stipulanti, nel caso in cui si riscontrino e vengano accertate determinate esigenze, congiuntamente tra le parti, che possono essere così esemplificate:
- Articolazione particolarmente complessa di tipologie di traffico;
- Articolazione particolarmente vasta e complessa di Imprese (art. 16) che intervengono nei cicli operativi dei Concessionari ex art. 18;
- Particolare presenza di Imprese non dotate di RLS;
- Complessità fisico territoriale del Porto e del suo layout.
Questa facoltà di integrazione della dotazione oraria avrà validità per ogni ciclo di vigenza degli RLSS e dovrà essere congiuntamente valutata dalle parti stipulanti ad ogni rinnovo degli stessi; nel caso non si raggiunga alcuna intesa, si applicheranno le condizioni ordinarie previste dal presente Protocollo.
L'ADSP provvederà alla messa a disposizione di idoneo locale per le riunioni periodiche di coordinamento e per le attività strettamente connesse allo svolgimento delle attività necessarie agli RLSS.
Le imprese che non hanno RLS aziendali corrisponderanno un contributo maggiorato del 50%, per la quota riferita alla consistenza del proprio organico.
h) Gli RLSS, saranno invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di Igiene e Sicurezza .

Art. 5. Formazione degli RLS aziendali e degli RLSS
Per la formazione degli RLS aziendali, i contenuti rimangono quelli di cui al comma 11, articolo 37, D.Lg.vo n. 81/2008 e delle successive precisazioni ed integrazioni della Conferenza Stato Regioni.
La durata e le modalità della formazione del RLS aziendale è quella stabilita all'articolo 58 del vigente CCNL dei Porti e dall'art. 37 comma 2, 10, 11, 12, 13 del D.Lgs. 81/08.
Per gli RLSS sono altresì aggiunti, attraverso intesa da stipularsi a livello territoriale, moduli formativi relativi alla valutazione dei rischi da interferenza e dai rischi derivanti dalle specificità operative e dei cicli di attività all'interno del Porto ove svolgono le proprie funzioni.
Per i moduli aggiuntivi di formazione degli RLSS, la durata del percorso formativo è non inferiore ad ulteriori 32 ore, quindi complessivamente la loro formazione di base avrà una durata non inferiore a 72 ore. A ciascun RLSS, è assicurato ogni anno, un aggiornamento formativo della durata minima di 8 ore.

Art. 6. Risorse economiche
Le imprese del sito cui si riferisce il presente Protocollo sono tenute a mettere a disposizione le risorse per il monte ore permessi, per l'erogazione della formazione e per ogni altra spesa necessaria al corretto svolgimento della funzione di RLSS (al netto di eventuali finanziamenti ottenuti coi fondi operanti in materia).
Le modalità di ripartizione dei costi del monte ore di permessi e di quant'altro necessario agli RLSS saranno le seguenti:
1. al 50% da addebitarsi in quote uguali;
2. al 50% da addebitarsi in proporzione al numero dei dipendenti di ogni impresa al 31.12 dell'anno di riferimento, salvo quanto stabilito al successivo punto 3:
3. le imprese che non hanno RLS aziendali corrisponderanno un contributo maggiorato del 50%, per la quota riferita alla consistenza del proprio organico che andrà a beneficio delle quote a carico delle imprese che hanno in organico l'RLS.
Le imprese alle cui dipendenze si trovano i RLSS anticiperanno i costi di cui sopra (la retribuzione i contributi per le ore di permesso e formazione effettivamente utilizzate e gli altri costi necessari per lo svolgimento della funzione di RLSS) per ogni anno di mandato della carica.

Art. 7. Controllo dell'Autorità di Sistema Portuale
L'Autorità di Sistema Portuale vigila affinché siano compiuti da parte delle imprese portuali gli atti necessari al finanziamento delle ore utilizzate per lo svolgimento della specifica attività degli RLSS e di quanto occorrente all'esercizio delle suddette funzioni, ivi compresi i corsi di formazione in materia di problematiche attinenti la sicurezza del lavoro portuale. A tal fine indice 2 riunioni l'anno: la prima ad ottobre per presentare una mappatura delle esigenze relative alle dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni degli RLSS e per la relativa stesura di un budget dell'anno a venire e la seconda a marzo per il consuntivo dell'anno precedente.
Alle riunioni indette dall'AdSP e tenute da suoi funzionari/dirigenti saranno chiamati a partecipare i rappresentanti delle OO.SS. e delle imprese artt. 16, 17 e 18 le decisioni assunte in tali sedi dall'AdSP, saranno ritenute vincolanti per le imprese.
Le imprese dovranno fornire ad ottobre i preventivi di spesa suddivisi fra costo orario del personale eletto a svolgere il citato incarico, costi presunti per la formazione e per eventuale attrezzatura inerente il compito ricoperto ed eventuali spese accessorie alla gestione del locale messo a disposizione.
Le imprese e gli RLSS si impegnano a presentare di volta in volta, nel corso dell'anno, all'AdSP ogni copia di fattura relativa alle spese sostenute ed evidenza dei corsi frequentati e relativi costi. Inoltre gli RLSS comunicheranno all'azienda le ore di permesso di cui abbisognano e l'impresa sarà tenuta a fornire la suddetta informazione all'AdSP per la corretta tenuta del registro permessi.
L'AdSP dal canto suo mette a disposizione degli RLSS due locali, uno per il porto della Spezia ed uno per quello di Marina di Carrara, conformi alle norme vigenti sulla sicurezza che avranno funzione di presidio, coordinamento e formazione.
L'AdSP nella riunione di marzo presenta un documento dove si evidenziano i costi sostenuti e l'attività svolta dagli RLSS con la ripartizione dei costi delle singole quote a carico delle imprese in base alle modalità concordate.
Qualora le imprese interessate non provvedano nei termini correnti a rimborsare, per le quote di competenza, i costi sostenuti a quelle alle cui dipendenze si trovano gli RLSS, l'AdSP metterà in mora le medesime. Persistendo l'inadempienza, le parti richiedono che il pagamento dei costi a carico delle singole imprese rappresenti condicio sine qua non per il rilascio delle autorizzazioni di impresa ex art. 16 della Legge 84/94 per l'anno successivo a quello di riferimento.

La Spezia, lì 30 gennaio 2019
Letto e sottoscritto