Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 novembre 2019, n. 29751 - Infortunio sul lavoro. Cause scindibili ed evento interruttivo


 

 

 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 15/11/2019

 

 

 

Rilevato che:
1. con sentenza n. 31 depositata il 29.5.2015 la Corte d'appello di Trento ha dichiarato l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., a causa della tardiva riassunzione;
2. la Corte territoriale ha premesso che con sentenza n. 57/12 il Tribunale di Rovereto, accogliendo la domanda proposta da F.E., aveva condannato in solido i convenuti (Impresa Costruzioni Strade e Scavi M. s.r.l., datrice di lavoro; R. Aggregati s.n.c., proprietaria della cava ove l'infortunio si era verificato; R. Christian, R. Marco e R. Augusto, rispettivamente amministratore, sorvegliante e direttore responsabile della predetta società) al risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro occorso il 16.9.2009; aveva dichiarato la terza chiamata ITAS (Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni) tenuta a manievare la M. s.r.l.;
3. avverso la pronuncia di primo grado avevano proposto separati ricorsi in appello la ITAS e R. Augusto; a fronte del ricorso ITAS, la R. Aggregati s.n.c., R. Christian e R. Marco si erano costituiti ed avevano proposto appello incidentale; i procedimenti di appello originati dai due separati ricorsi erano stati riuniti;
4. la Corte d'appello ha aggiunto che con atto notificato il 28.10.2014 ai procuratori di tutte le parti, il procuratore di R. Augusto aveva dichiarato il decesso di quest'ultimo; all'udienza del 13.11.2014, il processo era stato interrotto;
5. la causa era stata riassunta da ITAS con ricorso depositato l'11.2.2015 e notificato a tutte le parti del giudizio di appello;
6. la sentenza impugnata ha precisato come il termine trimestrale (applicabile ratione temporis) per la riassunzione decorresse dalla notifica dell'evento morte, cioè dal 28.10.2014, ed ha giudicato tardiva la riassunzione eseguita con ricorso depositato l'11.2.2015;
7. ha definito irrilevante la data del provvedimento dichiarativo dell'interruzione in quanto di natura meramente ricognitiva ed ha richiamato precedenti di legittimità sul punto (Cass. n. 7443 del 2008);
8. ha parimenti ritenuto non rilevante la giurisprudenza sull'interruzione parziale del giudizio, sul rilievo che nel caso di specie, a prescindere dalla scindibilità o meno delle cause, l'evento interruttivo era stato notificato a tutte le parti e non vi era stato alcun provvedimento di separazione delle cause scindibili;
9. avverso tale sentenza la ITAS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Impresa Costruzioni Strade e Scavi M. s.r.l.; le altre parti sono rimaste intimate;
10. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte; ITAS e Impresa Costruzioni Strade e Scavi M. s.r.l. hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c..
 

 

Considerato che:
11. con l'unico motivo di ricorso la ITAS ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 103, 106, 300, 307, 331 e 332 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente dichiarato estinto per tardiva riassunzione l'intero giudizio, anziché solo quello relativo alla domanda risarcitoria del lavoratore nei confronti dei convenuti;
12. ha richiamato precedenti di legittimità (Cass., S.U., n. 15142 del 2007; S.U. n. 9686 del 2013) sulla necessità di una interruzione parziale del giudizio ogni volta che l'evento interruttivo riguardi una sola delle cause scindibili riunite nel medesimo procedimento;
13. ha precisato come le cause riunite nel caso di specie fossero palesemente scindibili e come l'evento interruttivo (decesso di R. Augusto) potesse operare solo in riferimento al giudizio in cui questi era parte, vale a dire quello concernente la domanda risarcitoria del lavoratore, e non rispetto alla causa di garanzia promossa dalla società datoriale M. s.r.l. verso Itas;
14. il ricorso è fondato e merita accoglimento alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte (Cass., S.U. n. 9686 del 2013) secondo cui quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. c.p.c. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una "fase di stallo" o "di rinvio", destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa"; sicché quando il convenuto nel giudizio di risarcimento del danno si sia avvalso della facoltà di chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917, comma quarto, c.c., i fatti che provocano l'interruzione o l'estinzione della domanda di garanzia non si estendono alla domanda di risarcimento, e viceversa, (nello stesso senso cfr. Cass., S.U., n. 15142 del 2007; Cass. n. 9960 del 2017);
15. nel caso di specie, trattandosi di cause scindibili riunite, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti nella causa sul risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro, non poteva produrre effetti sulla causa connessa di garanzia tra ITAS e la datrice di lavoro M. s.r.l., risultando rispetto a tale causa irrilevante la tardiva riassunzione;
16. il ricorso deve quindi trovare accoglimento e deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà al riesame della fattispecie, conformandosi ai citati principi di diritto, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell'Adunanza camerale del 26.6.2019