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Interpello n. 07 del 24 ottobre 2019

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimentONOTE

 

Oggetto

Medico Competente della Polizia di Stato - Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Iscrizione nella sezione d - bis dell'elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento.

 

Ente proponente

Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP).

 

Quesito

1) Se è legittima la riconferma di nomina di un medico competente della Polizia di Stato che, pur essendo stato trasferito in altra Regione, continui ad esercitare la sua funzione a distanza dal luogo di destinazione, tenuto conto che nella provincia nella quale è stato nominato medico competente vi sono altri medici della Polizia di Stato che svolgono analogo incarico.

2) Se i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi dell'art. 38 co.1 lett. d - bis del D.L.gs. nr. 81/08 ss.mm.ii., hanno l'obbligo di inviare al Ministero della Salute l'autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 e se i medici della Polizia di Stato, qualora iscritti nell'apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017 ed inviare allo stesso la prevista autocertificazione [...].

 

Risposta

1) La Commissione è tenuta unicamente a rispondere a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro, non potendo, quindi, pronunciarsi sulla legittimità di una specifica nomina per l'effettuazione delle funzioni di medico competente.
2) Per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti, conformemente a quanto afferma la
circolare del Ministero della salute del 1/6/2017, rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell'art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione.
Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell'aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco.
Infine, il richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 si riferisce in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008, art. 12, 25, 38; Circolare n. 17041/2017.

 

Note

- L'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato "Interpello", al comma 1, prevede che i soggetti legittimati ivi indicati possono inoltrare "...alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, [...], quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro";
- l'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato "Obblighi del medico competente", al comma 1, lett. n) sancisce che il medico competente "comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali [...]";
- l'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato "Titoli e requisiti del medico competente", al comma 1, lettera d-bis), stabilisce che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: "con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni";
- l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni statuisce che "per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni [...]";
- il citato articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni dispone che "i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
- la circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri n. 17041 del 1.06.2017, avente come oggetto "Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure", alla lettera a), stabilisce che "[...] ai fini dello svolgimento dell'attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell'art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione. Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell'aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco [...]"..