Tipologia: CIA
Data firma: 29 marzo 2007
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2010
Parti: Novellini e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, RSU
Settori: Commercio, Novellini
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Relazioni Industriali: Premessa
1) Informazione e consultazione
2) Mobilità interna (flessibilità delle lavorazioni)
3) Mercato del lavoro
4) Orario di lavoro
5) Formazione
6) Inquadramenti professionali

 

7) Ferie collettive
8) Trattamento di fine rapporto
9) Nota d’intenti
10) Premio di risultato
11) Criterio d'imputazione
12) Verifica
13) Decorrenza e durata


Contratto Integrativo Aziendale, Novellini spa 2006-2010

Addì, 29 marzo 2007, presso gli uffici della Società Novellini spa siti in Romanore di Borgoforte, Via Mantova, 1023, tra la Direzione Aziendale della Società: Novellini spa […], i rappresentanti delle Segreterie Provinciali Territoriali: […] Filcams Cgil e […] Fisascat Cisl, la RSU aziendale […], hanno inteso, nell'ambito del rinnovo dell'integrativo aziendale già scaduto in data 31-12-2005, di redigere il seguente Accordo in armonia con l'art. 10 sez. 1A Capo 3° di CCNL settore Commercio e Terziario nonché al D.lgivo 6 febbraio 2007 n° 25:

Relazioni Industriali: Premessa
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il rinnovo dell'integrativo del Gruppo Novellini vuole recepire ed attuare le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23/7/1993, sottoscritto dalle parti Sociali.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica retributiva quale strumento indispensabile a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito; ciò attraverso anche il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema d'informazioni che segue.
Attraverso di esso si rendono possibili forme sistematiche d'informazione di reciproco interesse per favorire la vitalità del Gruppo Novellini, migliorarne la competitività, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella comunicazione lo strumento per ricercare posizioni comuni.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- Il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi d'interessi collettivi.
- Attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire, a favore dei lavoratori, l'attribuzione di benefici economici e per il Gruppo Novellini una gestione corretta e programmabile delle proprie attività, utilizzando pienamente le opportunità del mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

1) Informazione e consultazione
Le parti ritengono che lo sviluppo, l'approfondimento delle comuni conoscenze delle realtà produttive ed occupazionali e la verifica delle valutazioni, costituiscano utile premessa per una giusta evoluzione del sistema di relazioni industriali unitamente al miglioramento dei reciproci rapporti.
Per quanto attiene le specificità produttive, i rapporti saranno improntati a confronti preventivi fra i responsabili di stabilimento e le rispettive RSU, su materie contrattuali previste dai rispettivi CCNL. In tali situazioni potranno essere altresì analizzate tutte le problematiche propedeutiche ad un miglior clima aziendale.
Questa pratica di comunicazione e condivisione ha per scopo, da intendersi quale momento unico delle varie realtà del Gruppo Novellini, attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi, la partecipazione e l'individuazione delle possibili soluzioni, di valorizzare la potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento della produzione, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo che il Gruppo si accinge ad affrontare, sia attraverso l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti firmatarie del presente accordo, ferme restando l'autonomia imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruolo e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema d'informazioni di seguito indicato, volto ad evidenziare gli aspetti significativi della realtà evolutiva del Gruppo. Di norma, con data annuale ed entro il mese di marzo d'ogni anno, la Direzione Aziendale fornirà in un apposito incontro e a richiesta delle OO.SS. di Gruppo, le informazioni globali in merito a:
- Alle linee generali dell'andamento produttivo di Gruppo con particolare riferimento all'occupazione.
- All'evoluzione tecnologica.
- All'andamento globale dell'occupazione con riferimento all'introduzione di nuove tecnologie.
- Al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica.
- Ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994.
- Al sistema informativo annuale infortunistico, redatto dal responsabile Rappresentante per la Sicurezza e la Prevenzione degli Infortuni del Gruppo Novellini, in ottemperanza al DLgs. n. 626/1994 trasmesso all'ASL di Mantova.
- Ai programmi d'investimento che, in considerazione delle possibili modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi, saranno oggetto d'informazioni e confronto.
- Il numero delle assunzioni effettuate nell'anno precedente.
- Il numero degli occupati con contratto part-time e la quantificazione al ricorso dei lavoratori temporanei(ex interinali).
- Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato e la percentuale di quelli confermati a tempo indeterminato.
- Le tematiche dell'ambiente e sicurezza, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni. Tali tematiche riassumeranno quanto statuito fra i vari rappresentanti la sicurezza delle Aziende del Gruppo Novellini, ed il "Rappresentante per la Sicurezza e la Prevenzione degli Infortuni".
Preso atto che il gruppo Novellini ha assunto, nel tempo, dimensioni internazionali, si conviene che una volta all'anno la direzione Aziendale convocherà le OO.SS. e le RSU per informarli su:
1. ruolo e missione degli stabilimenti all'estero;
2. quantità e tipologia delle produzioni ed a quali mercati sono destinati;
3. eventuali riflessi sugli stabilimenti nazionali in termini di carichi di lavoro e livelli occupazionali.

2) Mobilità interna (flessibilità delle lavorazioni)
Considerate le particolari caratteristiche delle lavorazioni aziendali e le interconnessioni tra le lavorazioni degli stabilimenti del gruppo Novellini, allo scopo di evitare il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nonché ad evitare l'eventuale uso "dell'Orario Plurisettimanale" già normato dai vari CCNL di categoria, e per rafforzare quanto già concordato in data 17 aprile 2002,si conviene quanto segue;
• Nell'ambito della stessa azienda la direzione aziendale potrà trasferire i lavoratori tra una divisioni e l'altra, nell'ambito della stessa professionalità, informando delle modalità il diretto interessato almeno 48 ore prima del trasferimento stesso nonché informare anche la RSU di reparto. Qualora tali trasferimenti interni dovessero interessare oltre 5 lavoratori contemporaneamente o nell'arco di 10 giorni allora tale operazione dovrà essere preceduta da un esame congiunto tra la Direzione Aziendale e le rispettive RSU delle divisioni interessate al trasferimento, almeno 48 ore prima. Si precisa inoltre che, all'interno della stessa divisione gli spostamenti avverranno nel rispetto della mansione contrattuale e senza ulteriori formalità.
• Tra le aziende del gruppo: la direzione aziendale farà uso della disciplina del "Distacco" così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 previo accordo con il lavoratore interessato che, a richiesta, potrà avvalersi dell'assistenza della RSU. Se il Distacco dovesse interessare oltre 5 (cinque)lavoratori contemporaneamente o nell'arco di 10 giorni, anche in questo caso si procederà come sopra stabilito.
• Qualora quanto sopra non dovesse essere sufficiente, anche in funzione di un possibile diverso assetto organizzativo per un miglior sfruttamento degli impianti di produzione le parti convengono che si renderà necessario concordare possibili forme di flessibilità e/o riduzioni d'orario di lavoro.

4) Orario di lavoro
Con riferimento all'orario ed all'organizzazione del lavoro(turni), fermo restando quanto previsto dal CCNL ,ad accordi aziendali precedentemente stipulati ed a quanto attualmente in essere, nel caso in cui dovessero mutare le esigenze organizzative dell'azienda, la definizione dell'orario di lavoro e quindi di eventuali nuovi turni, anche notturno, sarà oggetto di confronto con la RSU, in conformità ad una manifestata necessità e nei limiti imposti dalle esigenze produttive.
Per quanto concerne la disciplina dello straordinario si rimanda alla contrattazione nazionale e comunque, con riferimento alle prestazioni aggiuntive straordinarie da effettuarsi nella giornata di sabato, considerato che anche in questo settore le necessità operative sono da considerarsi dipendenti dalle esigenze del mercato, si conviene che il confronto con la RSU dovrà essere effettuata in via preventiva, di massima entro il martedì, sulla base delle seguenti considerazioni:
□ Il periodo temporale sarà da definirsi in maniera preventiva;
□ Nei limiti previsti dal precedente capoverso, rimangono invariate le percentuali già previste; diversamente, sarà oggetto di confronto.
□ Il limite massimo delle ore straordinarie sono pari a quanto previsto dal CCNL per i lavoratori del settore Commercio che attualmente prevede un monte ore annuale pari a 200(duecento), che le parti del presente accordo intendono mantenere fino a scadenza del presente accordo.
□ La programmazione dovrà coinvolgere l'insieme delle maestranze con il sistema della turnazione;
□ Il responsabile di stabilimento, fatte salve eccezionali esigenze che non possono essere anzitempo programmate, affiggerà l'elenco del personale che presenzierà nella giornata del sabato;
□ Considerato che l'attività supplementare straordinaria è solitamente richiesta e concentrata in un periodo che può definirsi cruciale per l'attività produttiva, le assenza dovranno essere nel limite massimo del 5% (cinque) della forza produttiva di reparto e nel rispetto della turnazione.
□ Solamente il responsabile di stabilimento potrà ricevere le giustificazioni del personale che non potrà presenziare al lavoro;