Tipologia: CIA
Data firma: 23 ottobre 1980
Validità: 23.10.1980 - 30.06.1982
Parti: Stanhome e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Stanhome
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Informazione
Organizzazione del lavoro
Ambiente e salute
Salario

 

Diritti Sindacali
Acconto indennità licenziamento
Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale


Contratto integrativo aziendale

Il giorno 23.10.1980, alle ore 10, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Lavoro […], è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il contratto integrativo aziendale della spa Stanhome, tra: la Stanhome spa […], da una parte e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […]
Le parti ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori convengono quanto segue:

Informazione
L'Azienda ha già fornito alle OO.SS. di categoria l'informativa di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Entro il mese di Giugno 1981 la Società invierà comunque al le OO.SS. nazionali un documento che illustri l'andamento aziendale nonché le scelte effettuate nel 1979 e che delinei gli indirizzi generali di politica aziendale per il triennio 1980/1982 gli investimenti previsti, gli indirizzi commerciali, gli eventuali riflessi sull'andamento occupazionale.
In occasione di successivi incontri periodici con le OO.SS. ed i C.d.A. interessati anche a livello territoriale si potrà procedere ad una verifica congiunta circa l'attuazione dei programmi aziendali.
La Società inoltre invierà alle OO.SS., non appena reso pubblico, il bilancio per l'anno 1979 e seguenti.
In occasione degli incontri periodici e comunque a richiesta delle OO.SS. l'Azienda fornirà informazioni sulla politica retributiva nonché sulle retribuzioni di fatto articolate per fasce retributive.
Dichiarazione a verbale
L'Azienda in relazione all'impegno di cui sopra intende sottolineare che i piani e le previsioni aziendali non possono in alcun modo essere considerati vincolanti e che la loro attuazione è sempre connessa alle possibili variazioni delle condizioni del mercato e delle situazioni generali, che comunque saranno oggetto di esame tra le parti.

Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che le problematiche relative alla O.O.L.L. al livello di ciascuna realtà produttiva saranno oggetto di confronto tra le direzioni aziendali da un lato e i consigli di azienda e le O.O.S.S. territoriali dall'altra.
Ciò al fine di individuare criteri di O.O.L.L. che consentano la più equa distribuzione dei carichi di lavoro, una corretta e concordata gestione degli orari di lavoro, dei turni e dei nastri orari, la migliore valorizzazione della professionalità ed una efficiente gestione. A tale scopo potranno anche attuarsi, con tempi e modalità da concordare, forme di lavoro di gruppo e di intercambiabilità delle mansioni.
Tale intercambiabilità dovrà in ogni caso tenere conto delle specifiche professionalità ed essere connessa alle eventuali necessarie riqualificazioni anche in relazione all'immissione nel ciclo produttivo di nuove tecnologie.
Al riguardo si conviene che gli effetti che eventuali modifiche organizzative potranno determinare in positivo nella qualità della prestazione lavorativa, saranno oggetto di verifica e di confronto tra le parti, per concordare soluzioni che riequilibrino il rapporto "salario-professionalità".
Le parti concordano infine di procedere entro il 31.12.1980 ad una puntuale verifica sulla rispondenza degli attuali inquadramenti del personale rispetto alle mansioni effettivamente svolte, per apportare quei correttivi che si rendessero necessari al fine di eliminare eventuali situazioni, singole o collettive di insufficiente inquadramento. L'azienda si impegna a perseguire in un quadro di compatibilità con la situazione di mercato, una politica tesa al mantenimento ovvero all'incremento degli organici attuali complessivi.
In rapporto a quanto sopra la Società fornirà informazioni per singola realtà aziendale sulle eventuali prospettive di innovazioni tecnologiche nonché consuntivi annuali sulla movimentazione del le merci, sul numero dei pezzi per comparto e per isola, sulla media ordini etc.

Ambiente e salute
Le parti sono d'accordo nel ritenere che l'istituzione di un servizio di medicina preventiva del lavoro è di competenza delle nuove strutture sanitarie locali di cui alla riforma sanitaria.
Sensibili al problema della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori dipendenti, le parti concordano che ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, si farà ricorso a strutture pubbliche specializza-te per l'effettuazione di indagini o rilevamenti sull'ambiente di lavoro. Le conclusioni cui perverranno gli Organi sopra citati saranno vincolanti per l'Azienda.
Qualora si ravvisi la necessità di sottoporre il personale a visite specialistiche dirette ad accertare eventuali insorgenze o sussistenze di stati morbosi legati all'ambiente di lavoro e relative cause, se dette visite non fossero possibili presso le Unità Sanitarie locali (SAUB), l'onere delle predette visite specialistiche sarà a carico dell'Azienda. I dipendenti avranno inoltre diritto di usufruire del necessario permesso retribuito.

Diritti Sindacali
Si conviene sulla istituzione di uno specifico monte di 200 ore annue di permesso retribuito per attività di coordinamento.
Si conviene altresì che, in rappresentanza delle lavoratrici che prestano la loro attività nelle filiali di vendita, tre di esse (una per le filiali del Nord, una per quelle del Centro ed una per quelle del Sud) possono essere designate unitariamente dalle OO.SS. a far parte del coordinamento di cui sopra, utilizzando i permessi retribuiti di cui all'apposito monte ore, di cui al presente articolo.