ACCORDO


INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Lombardia, in seguito indicato come INAIL, con sede legale in Via IV Novembre, 144 in Roma e uffici in Cremona , Via Dei Comizi Agrari 2, ***, rappresentato dal Direttore Territoriale Mantova-Cremona, Dott. Ennio Bozzano

e

EBITEN Lombardia - Ente Bilaterale del Terziario della Regione Lombardia - con sede legale in Via Olivetti 17, Crema (CR) ***, rappresentato dal Presidente, Dott. Alberto Bertolotti, domiciliato per la carica in via Olivetti 17 a Crema (CR)

e

ATS della VAL PADANA - Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana - con sede legale in Sede legale Via dei Toscani 1, Mantova, ***, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Salvatore Mannino
 

VISTO CHE

• l’INAIL è un ente pubblico non economico con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• il D.Lgs n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie
• INAIL, in forza degli artt. 9, 10 e 11 del D.lgs n. 81/2008, ha il compito di svolgere attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico, anche in collaborazione con le organizzazioni operanti sul territorio e con il sostegno finanziario di iniziative utili alla diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
• l'impegno fondamentale dell'INAIL, sia nella logica della tutela integrale dei lavoratori sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere e incentivare la cultura della prevenzione, sviluppando nei soggetti coinvolti la percezione del rischio
• INAIL, a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e registra a fini statistici e informativi i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) partecipa alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d) elabora, raccoglie e diffonde le buone prassi per la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
e) predispone linee guida quali atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza;
f) finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;
• le Parti Sociali Nazionali Confsal, Fesica Confsal, Confsal Fisals e Sistema Impresa hanno costituito in data 19 novembre 2009, un organismo bilaterale denominato Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, in sigla EBITEN (Ex art. 2, comma 1, lett. h, D.lgs. 276/2003; art. 2, comma 1, lett. ee), D.lgs. 81/2008 s.m.i.; art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 s.m.i.) di cui l'Ebiten Lombardia è diramazione competente per il territorio cremonese;
• in forza degli artt. 2, 10 e 51 del D.Lgs. n. 81/2008, è compito degli organismi paritetici svolgere o promuovere attività di formazione e sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza del lavoro;
• con l'obiettivo di valorizzare e dare maggiore considerazione alle istanze territoriali, di cui l'Organismo bilaterale Ebiten Lombardia è espressione in quanto opera al fianco delle circa 200 imprese associate sul territorio cremonese sui temi della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro;
• volendo valorizzare la partecipazione dell'Ebiten Lombardia quale membro del Comitato Territoriale di Coordinamento delle Attività di Prevenzione e Vigilanza in materia dì salute e sicurezza sul lavoro (ex Comitato provinciale dì coordinamento art. 7 D.Lgs. 81/08) - ATS VALPADANA, nonché l'intenzione dell'ente stesso a promuovere accordi con Enti pubblici finalizzati a collaborare con le imprese, condividendo percorsi e modalità, come ad esempio già realizzato con Regione Lombardia nell'ambito del "Protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi" in applicazione della DGR n. 19432 del 19 novembre 2004, pubblicata sul B.U.R.L. N. 50 Serie Ordinaria;
• attraverso la sinergia fra istituzioni ed enti bilaterali si può efficacemente contribuire a una più ampia diffusione della cultura della sicurezza del lavoro;
• ATS VALPADANA attraverso l'Unità Operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (UOC PSAL) e l'Unità Operativa Semplice Impiantistica (UOS Impiantistica ha come obiettivo la tutela della salute dei lavoratori mediante interventi di controllo, informazione e assistenza.
Svolge per compito istituzionale le seguenti attività:
a) informazione e assistenza agli utenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro
b) vigilanza nei luoghi di lavoro sul rispetto delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro, attraverso piani programmati di attività
c) indagini su infortuni sul lavoro
d) verifiche di apparecchi a pressione, di sollevamento, di impianti elettrici
e) indagini su malattie lavoro correlate
f) controllo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori svolta dai Medici Competenti
g) valutazione dei ricorsi contro il giudizio di idoneità specifica al lavoro espresso dal Medico Competente
h) verifica piani di rimozione materiali contenenti amianto
i) corsi di formazione per addetti e coordinatori alle opere di rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto
I) attraverso la messa a disposizione di materiali e documenti tecnici, normativi e organizzativi, fornisce un contributo a Datori di lavoro, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, Medici Competenti, Rappresentanti dei Lavoratori, Lavoratori e quant'altri coinvolti nell'applicazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

• Prendono atto della sottoscrizione di un protocollo Nazionale d'intesa tra INAIL e Sistema Impresa Confederazione delle Imprese e dei professionisti con sede in Crema Via Olivetti n.17 in data 25 giugno 2018;
• condividono l'importanza di rafforzare i legami concreti tra INAIL ed Enti del territorio per progettare e realizzare interventi sempre più rispondenti alle esigenze delle Istituzioni, delle imprese e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• ritengono che soltanto attraverso una stretta collaborazione e sinergia fra istituzioni, parti sociali, enti paritetici è possibile realizzare la necessaria formazione dei lavoratori della sicurezza e dell'igiene e salute sui luoghi di lavoro;
• considerano virtuoso valorizzare l'attività del rappresentante dei lavoratori che dovrebbe risiedere nel promuovere una nuova cultura in materia di sicurezza ma anche di salute nei luoghi di lavoro per accrescere le competenze non solo dei lavoratori RLS (rappresentanti per la sicurezza) ma anche dei RLST (rappresentanti della sicurezza territoriale);
• reputano importante la necessità di far aumentare la consapevolezza del ruolo di rappresentanza di RLS e RLST gestendo l'aspetto relazionale tra le figure professionali con cui possono e devono confrontarsi;
• condividono la centralità della partecipazione attiva degli RLS/RLST di settore a una campagna sistemica e unitaria di focus group gestiti dagli organismi bilaterali nazionali e territoriali nel settore Terziario
 

CONVENGONO

di sottoscrivere il primo accordo attuativo del suddetto protocollo per proseguire il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del progetto "PROGETTO PILOTA PER LA INDIVIDUAZIONE E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRASSI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE TERZIARIO
 

Art. 1
Oggetto

Oggetto del presente accordo è l'impegno delle parti a collaborare, ciascuna per gli specifici aspetti di competenza, nella realizzazione delle attività riportate nell'art. 2 del presente accordo e dettagliate nella scheda allegata, che deve ritenersi parte integrante.
 

Art. 2
Impegni

Con il "PROGETTO PILOTA PER LA INDIVIDUAZIONE E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRASSI DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE TERZIARIO" (d'ora innanzi anche "progetto pilota") le parti si impegnano a conseguire i seguenti obiettivi:
1. Individuazione di un campione di aziende rappresentativo del settore Terziario (es. agenzie viaggi, ristoranti, imprese di manutenzione e riparazione di autoveicoli, imprese di pulizia e disinfestazione, bar ...) nella Provincia di Cremona, composto da circa una cinquantina di soggetti.
2. Analisi e verifica dei sistemi di salute e sicurezza attualmente adottati e rilevazione di eventuali criticità.
3. Studio dei dati rilevati per individuare le misure da adottare per il superamento delle criticità riscontrate con l'obiettivo di innalzare gli standard di salute e sicurezza.
4. Definizione e formalizzazione delle modalità individuate come "buone prassi" da applicare all'interno delle imprese.
5. Sperimentazione delle "buone prassi" presso le aziende del settore con il coinvolgimento operativo degli RLS/RLST attraverso le seguenti azioni:
a. informazione e formazione dei datori di lavoro aderenti al Progetto per sensibilizzare i datori di lavoro sul tema della salute e sicurezza; illustrare i risultati del check-up, evidenziando le criticità da superare; introdurre il sistema di buone prassi individuato ed illustrare i conseguenti percorsi formativi rivolti ai soggetti del sistema aziendale;
b. informazione e formazione dei lavoratori finalizzata al trasferimento delle modalità per il conseguimento di un livello di sicurezza individuato come ottimale rispetto alle esigenze emerse nel settore di riferimento;
c. assistenza e supporto tecnico per l'adeguamento organizzativo e strutturale necessario all'adozione del sistema individuato all'interno dell'azienda.
6. Monitoraggio e valutazione: predisposizione degli strumenti necessari a verificare l'impatto delle azioni di consulenza e di formazione previste dal progetto sugli standard di salute e sicurezza aziendale nonché circa l'adozione degli stessi.
7. Diffusione e disseminazione dei risultati del progetto: i risultati dei check- up aziendali, le buone prassi e i risultati dell'attività di monitoraggio saranno diffusi attraverso un evento pubblico congiunto tra Inail Cremona, ATS Val Padana (Direttore secondo me è da aggiungere) e EBITEN Lombardia nonché raccolti in una pubblicazione digitale, da diffondere attraverso i portali dei soggetti firmatari ed a disposizione delle Istituzioni del territorio competenti in materia di salute e sicurezza. La pubblicazione consentirà di disseminare il modello all'interno del settore ed, eventualmente, trasferire la metodologia utilizzata per la definizione delle buone prassi anche in altri settori affini (Turismo e Pubblici Esercizi).Nell'ambito dell'attività di analisi dello stato attuale della salute presso le aziende del settore terziario potrà essere di ausilio l'applicazione delle modalità individuate da Regione Lombardia nell'ambito del "manuale WHP" all'interno del progetto "Workplace Health Promotion".
Attraverso la realizzazione del "progetto pilota" le Parti si attendono i seguenti risultati:
- Innalzare il livello di consapevolezza dei rischi presenti sul luogo di lavoro, da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori nelle imprese partecipanti e in quelle in cui il modello individuato verrà applicato.
- Individuare, a seguito della specifica analisi della situazione del settore in materia di sicurezza e prevenzione infortunistica, un modello ottimale di sicurezza e sperimentarlo nelle aziende del settore.
- Nel medio-lungo periodo contribuire al contenimento degli infortuni in azienda e, conseguentemente, incidere sulla riduzione dei costi aziendali e sociali derivanti dalle giornate perse per infortunio sul lavoro, dai costi relativi all'assistenza sanitaria e riabilitativa, ecc.
- Supportare la diffusione di un modello culturale improntato alla tutela e alla prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

Art. 3
Tavolo di Governance e gruppi di lavoro

Il Tavolo di Governance è composto da:
• EBITEN Lombardia (nella figura di un membro del Consiglio Direttivo)
• INAIL Cremona
Il Tavolo avrà i seguenti compiti:
a) monitorare le fasi di avanzamento del progetto;
b) verificare il rispetto delle attività svolte in coerenza con gli obiettivi e provvedere ove necessario ai correttivi gestionali economici,
c) approvare il questionario e prendere visione degli elenchi di imprese
d) sovraintendere ed approvare le altri fasi del progetto.
Sugli argomenti e/o questioni d'interesse comune ciascuna delle Parti potrà chiedere la convocazione d'incontri, anche periodici, per esaminare eventuali problematiche, per valutare le soluzioni e adottare le iniziative più idonee, anche ai fini della semplificazione e trasparenza nei reciproci rapporti. Potranno, inoltre, a tale scopo, essere costituiti dei Tavoli tecnici tematici, secondo le modalità da concordare di volta in volta.
L'ATS Val Padana collabora con il tavolo di governance come descritto al punto 17 del progetto tecnico allegato al presente accordo e che ne costituisce parte integrante.
 

Art. 4
Codice Etico e di Comportamento

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione di Codici Etici e di comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine ed onorabilità.
 

Art. 5
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati secondo il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della presente convenzione, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione futuri.
La nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali sarà sottoscritta antecedentemente al trasferimento dei dati.
 

Art. 6
Profili economici

Il costo complessivo del progetto è pari a € 17.000,00 IVA inclusa a cui si prevede la compartecipazione dell'INAIL per un importo pari €.5.000,00 iva inclusa corrispondenti a circa il 30% del totale dei costi preventivati di cui €.1.000,00 a titolo di costi figurativi ed € 4.000,00 di contributo economico all'E.BI.TE.N. Lombardia. La restante parte è costituita da costi diretti sostenuti dai partners, in particolare E.BI.TE.N Lombardia (€.11.000,00) e ATS Val Padana (€.1000,00 a titolo di costi figurativi).
Ai fini amministrativi è individuato come capofila EBITEN Lombardia che si occuperà di raccogliere tutti gli elementi attinenti alla rendicontazione e gestione delle procedure contabili di spesa, e invierà con cadenza semestrale una puntuale relazione sull'andamento del progetto alla Direzione Territoriale INAIL Sede di Cremona.
Ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 il capofila si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'accensione di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Le evidenze di pagamento riporteranno il Codice Unico di Progetto (CUP): E95J19000270005 Inoltre il capofila si impegna, nel caso di ricorso ad operatore terzo privato, a utilizzare nella scelta del contraente le procedure previste a garanzia dei principi generali di trasparenza, imparzialità e pubblicità del sistema degli appalti pubblici, attesa la natura pubblicistica delle finalità perseguite e delle risorse finanziarie impegnate.
L'eventuale affidamento a terzi dovrà essere preventivamene autorizzato da INAIL.
Il capofila si impegna inoltre a indicare nel rapporto con il terzo contraente la clausola con cui il terzo stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora il terzo fosse un libero professionista, questo andrà individuato di comune accordo dai partners e dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
- per le attività informative/formative nei limiti di esperienza e retribuzione oraria omnicomprensiva previsti dalla legislazione nazionale e regionale in tema di formazione continua;
- per le attività di esercizio del ruolo di RLST alla formazione esperienza e retribuzione oraria omnicomprensiva nei limiti previsti attualmente dai contratti di prestazione d'opera professionale in essere.
Eventuali variazioni generate da specifiche necessità progettuali in fase di svolgimento del progetto pilota saranno possibili solo a seguito di preventiva autorizzazione di INAIL Cremona.
EBITEN Lombardia dichiara che in relazione ai progetti realizzati con parziale contributo INAIL il regime IVA applicato è di totale indetraibilità.
 

Art. 7
Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula e avrà durata di due (2) anni, salvo proroghe concordate all'unanimità.
E' fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in ogni tempo, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.
 

Art. 8
Aspetti legali

Il presente protocollo viene redatto nella forma di scrittura privata non autenticata e:
• per Inail, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella - Allegato B - annessa al D.P.R. n. 642/72
• per EBITEN Lombardia è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 ove prevista per legge;
Il presente protocollo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l'imposta di registro sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente protocollo che è retto e disciplinato unicamente dalla Legge italiana; se ciò non fosse sufficiente a risolvere la vertenza, le parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Cremona controversia irrisolta derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente il Foro di Cremona.

Letto, approvato e sottoscritto

Cremona, il