Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 novembre 2019, n. 30673 - Benefici di cui all'art. 13 comma 8 della L. n. 257 del 1992


Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 25/11/2019

 

 

Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della stessa città n. 1983 del 2012 che aveva rigettato la domanda proposta da C.C. nei confronti dell'Inps volta ad ottenere la rivalutazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 13 comma 8 della l. n. 257 del 1992 relativamente al periodo lavorativo dal 5 novembre 1979 al 31 agosto 1992 e successivamente fino all'avvio dell'azione di bonifica;
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2061 del 2012, rigettava la domanda proposta da S.O., volta ad ottenere il medesimo beneficio per il periodo dal 25 agosto 1975 al 31 dicembre 1990.
3. Entrambi i lavoratori avevano svolto le proprie mansioni presso lo stabilimento Ansaldo di Genova ed avevano ottenuto certificazioni Inail in relazione all'esposizione all'amianto (per il C.C. in data 4 ottobre 2005 e per l'S.O. in data 18 ottobre 2005) , poi annullate in seguito procedimento di riesame avviato d'ufficio.
4. La Corte territoriale riteneva in primo luogo la legittimità della revoca delle dette certificazioni Inail, in considerazione dell'attività di autotutela demandata all'Istituto; recepiva poi ai fini della decisione le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che aveva quantificato al di sotto della soglia di legge il livello medio di esposizione annua per il periodo successivo al 31 dicembre 1983.
5. Per la cassazione di tale decisione C.C. e S.O. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito l'INPS con controricorso. I ricorrenti hanno depositato anche memoria ex art. 380 bis.l.c.p.c.
 

 

Considerato che:
6. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione della L. 27/3/1992 n. 257 (spec. art. 13), dell'art. 18 c. 8 l. 31/7/2002 n. 179, dell'art. 1 L. 24/1212007 n. 247, dell'art. 47 l. 24/11/2003 n. 326, della l. 31/7/2002 n. 179 art. 18, dell'art. 2697 c.c., nonché del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12/3/2008, del D.M. 27/10/2004 e della circolare INAIL direzione generale-direzione centrale prestazioni n. 90 del 29/12/2004: omesso rilievo dell'illegittimità della revoca INAIL per carenza dei presupposti ed insufficienza della motivazione dell'atto del 23.1.2009. I ricorrenti argomentano che la Corte d'Appello di Genova non avrebbe adeguatamente motivato circa le ragioni che avrebbero giustificato la revoca delle certificazioni INAIL, emesse senza alcuna verifica di diritto e di fatto. Osservano che la verifica incidentale della legittimità dell'atto da parte del giudice ordinario avrebbe dovuto condurre alla disapplicazione del medesimo, poiché sussisteva l'esposizione a rischio ivi disattesa.
7. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio discusso dalle parti, del difetto di motivazione in ordine alla contestata attendibilità della ctu per devianza dai criteri della letteratura scientifica in materia e dai protocolli in uso nella comunità scientifica di riferimento.
8. Con il terzo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della l. n. 241/90 in relazione ai principi sulla tutela dell'affidamento, come anche derivanti dal diritto europeo e degli artt. 24 e 112 Cost., nonché in relazione al D.M. 27 ottobre 2004, violazione dell'art. 12 Preleggi in relazione al principio di legalità, ed omessa insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia, rilevandosi che, nell'esercizio dei poteri di autotutela, l'Amministrazione debba tenere conto non solo dell'affidamento riposto dai destinatari nei diritti ormai acquisiti in forza degli atti oggetto di annullamento, ma anche del tempo trascorso e del sopraggiungere di un interesse pubblico specifico alla rimozione dell'atto, Interesse distinto ed ulteriore rispetto al generale interesse alla legittimità dell'azione amministrativa.
9. Nella memoria depositata, i ricorrenti hanno valorizzato la normativa sopravvenuta contenuta nel comma 112 della legge 190 del 23/12/2014, rilevando che per effetto di tale normativa non si può tenere conto dei provvedimenti che avevano annullato la dichiarazione di esposizione a suo tempo rilasciata dall'ente sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro. Chiedono, pertanto, poiché la disciplina di cui alla nuova norma è applicabile a tutti i giudizi in corso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio.
10. I rilievi di cui alla memoria sono fondati nel caso di specie. Come è stato già affermato in precedenti pronunce (Cass. 16/10/2015, n. 20988, seguita da Cass., ord. 22/12/2016, n. 26817 e Cass. 12 gennaio 2018 n. 694 ), lo ius superveniens deve ritenersi rilevante ai fini della decisione alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale «Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina dei rapporto controverso, può trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - richiedono che il motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo la disciplina sua propria» (Cass. 26817 del 22/12/2016; Cass. 16 ottobre 2015 n. 20988).
11. Nel caso, le doglianze di cui al primo motivo investono direttamente il provvedimento caducatorio della certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13 comma 8 della l. n. 257 del 1992; la questione Investita dal novum normativo deve pertanto reputarsi rientrare nell'ambito della materia devoluta all'esame di questa Corte con l'impugnazione, secondo i dettami della citata giurisprudenza.
12. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, assorbiti gli altri, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che provvederà alla verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della nuova disciplina ed ai suoi effetti; le ulteriori censure risultano assorbite.
13. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
14. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti vittoriosi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.9.2019