Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 26 novembre 2019, n. 30877 - Riconoscimento della malattia professionale


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 26/11/2019

 

 

Rilevato che
la Corte d’appello di Salerno con la sentenza n. 894 del 2017 accoglieva l’appello dell'INAIL e rigettava la domanda di V.G. intesa ad ottenere il riconoscimento di aver contratto una malattia di natura professionale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.G. con un motivo, al quale ha resistito l’Inail con controricorso. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
 

 

Ritenuto che
1.- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte d’appello aveva disposto la rinnovazione della perizia sostenendo, contrariamente al vero, che tale richiesta fosse stata effettuata dall’appellante ed incorrendo così nel vizio di extrapetizione per aver preso in esame capi di sentenza non specificamente impugnati dall’appellante. In ogni caso il giudice del gravame si era limitato, secondo il ricorrente, a recepire acriticamente le risultanze dell’elaborato peritale senza tener conto della precedente perizia di segno contrario e della espletata prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio di primo grado che aveva confermato le mansioni svolte dal ricorrente consistenti in lavori manuali di spostamento di bobine di peso considerevole. Il ricorrente eccepiva inoltre la nullità della CTU laddove nel documento definitivo venivano riportate considerazioni medico-legali inerenti la insussistenza di elementi affinché le patologie denunciate dal lavoratore potessero essere riconducibili alla malattia professionale, non precipuamente indicati nella bozza inviata alle parti, con evidente lesione del diritto di difesa.
2. - Preliminarmente va disattesa l’eccezione dell’Inail circa l’irritualità della procura rilasciata dal ricorrente dal momento che quella che compare a margine del ricorso per cassazione conferisce la rappresentanza e la difesa nella presente procedura; e deve ritenersi pertanto una idonea procura speciale ai fini del giudizio di cassazione rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata e precedente alla notifica del ricorso su cui risulta apposta.
3. - Il motivo di ricorso è infondato in quanto l’ammissione di una CTU medico legale rientra nei poteri discrezionali esercitabili d’ufficio dal giudice di appello il quale ai fini dell’esercizio dello stesso potere non necessita di alcuna specifica richiesta da parte dell’appellante; risultando così inconfigurabile il vizio di extrapetizione denunciato, ancorché fosse vero che nell’atto d’appello la rinnovazione della CTU non era stata richiesta dallo stesso appellante; il quale tuttavia non aveva mancato di indirizzare precise critiche alla CTU svolta in primo grado, critiche che sono state evidentemente valutate dagli stessi giudici d’appello ai fini dell’esercizio del proprio potere di disporre la rinnovazione della perizia (v. Cass. 20626/2016).
4. - Anche la seconda censura è infondata atteso che l’allargamento della relazione finale del CTU a questioni differenti da quelle contenute nella bozza inviata alle parti - in quanto concernente una materia affidata alla disponibilità delle parti e perciò sanabile per acquiescenza - avrebbe dovuto essere impugnato ai sensi dell’art.157, 2 comma c.p.c. anzitutto davanti al giudice di merito nella prima udienza o difesa successiva a quella del deposito della ctu, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa ovvero del regolare svolgimento della procedura peritale; mentre nel caso in esame non risulta che la parte abbia effettuato tale necessaria impugnazione, (sentenza n. 20829 del 21/08/2018. e n. 19427 del 03/08/2017).
5. Appare invece inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza la generica censura riferita all’asserita acritica preferenza accordata alla seconda perizia rispetto alla prima.
6. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
 

 

PQM

 


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in complessivi € 2200 di cui € 2000 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma all’adunanza camerale del 7/5/2019