Cassazione Civile, Sez. 6, 26 novembre 2019, n. 30878 - Infortunio e inabilità permanente


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 26/11/2019

 

 

 

Rilevato che
la Corte d’appello di Catania con sentenza n. 1414/2017 accogliendo in parte l’appello dell'Inail condannava lo stesso Istituto a corrispondere le prestazioni spettanti per legge a B.A.G., tenuto conto di un grado di inabilità permanente pari all’8% derivata dall’infortunio occorsogli in data 27 giugno 2009, oltre accessori.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.A.G. con due motivi ai quali si è opposto l’Inail con controricorso.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale. Il ricorrente ha depositato memoria.
 

 

Ritenuto che
1 - Col primo motivo viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 numero cinque c.p.c. atteso che la sentenza impugnata aveva escluso il nesso di causa tra alcune patologie di cui è affetto il ricorrente (gravi disturbi riguardanti l’apparato genito-urinario ... Incontinenza con vescica urologica (rectius neurologica ), impotenza erettile, incontinenza fecale) e l’incidente sul lavoro subito dallo stesso per il fatto che il ricorrente non aveva subito delle fratture meliche associate paralisi degli arti inferiori bensì soltanto un trauma alla colonna vertebrale che non ha provocato lesioni fratturate; l’affermazione che le suddette lesioni fossero caratteristiche delle fratture meliche associate alla paralisi degli arti inferiori era però palesemente non corrispondente al vero in quanto radicalmente smentita dalle nozioni correnti della scienza medica come risultava da pacifica letteratura scientifica riprodotta e indicata in ricorso.
2. - Col secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione all’articolo 132 numero quattro c.p.c. con riferimento all’articolo 360 numero quattro c.p.c. in quanto, avendo recepito l’affermazione del CTU radicalmente smentita dalle correnti nozioni di carattere medico emergenti dalla letturatura scientifica mondiale, l’affermazione sostenuta in sentenza non poteva minimamente assurgere a motivazione della censurata statuizione con la conseguente nullità della stessa sentenza.
3. - I motivi da esaminarsi unitariamente per connessione sono infondati.
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire anche di recente che, "in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulente stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficiente, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevante, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da nota foni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità, (Cass. sez. I, sent 3.6.2016, n. 11482).
A questi precisi canoni di contestazione non si è attenuta l'odierno ricorrente. Egli, infatti, ha totalmente omesso di indicare in ricorso in quale atto avesse tempestivamente proposto le censure in questione (che sarebbero fondate su correnti nozioni di carattere medico emergenti dalla letteratura scientifica mondiale) davanti al giudice di merito.
Deve invero ricordarsi che nel corso del giudizio di merito il giudice ha la possibilità di riconvocare il consulente d'ufficio per domandargli l'integrazione del proprio elaborato. Sicché ove la parte abbia trascurato di provvedere alla richiesta di integrazione o chiarimento, non può poi contestare una carenza della consulenza, anche documentale, nel corso del giudizio di legittimità (in questo senso Cass. sez. VI-I, ord. 9.9.2013, n. 20636).
In proposito questa Corte ha pure affermato da tempo che "le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., dovendo pertanto dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al deposito" (Cass. sez. I, sent. 25.2.2014, n. 4448).
4. - Esistono dunque una serie di elementi ostativi all’accoglimento dei motivi proposti i quali prospettano questioni nuove relative alla CTU (che possono essere procedurali o di contenuto), soggette a sanatoria ed acquiescenza ai sensi dell’articolo 157 c.p.c e che non risultano decisive nè discusse tra le parti in quanto non sollevate del giudizio di merito. Questioni che, in definitiva, in mancanza di tali necessari presupposti, si risolvono in una richiesta di mero riesame del merito.
5. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
 

 

PQM

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in complessivi € 2200 di cui € 2000 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge .
Ai sensi dell’art 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma all’adunanza camerale del 7.5.2019