Categoria: Giurisprudenza civile di merito
Visite: 7394

Tribunale di Gorizia, Sez. Dib., 30 aprile 2019 - Caduta a passo d'uomo nella nave da crociera. Mancanza di nesso causale tra la condotta e le lesioni patite dal lavoratore


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA
SEZIONE DIBATTIMENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Bonasia alla pubblica udienza del 12.2.2019 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA

 


nei confronti di:
D.A., nato il (...) a P., con dom.dich. in via M. n. 8 a F.
Libero assente
H. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con dom.dich. in via V. 18 a G. assente
imputato
vedasi foglio allegato
IMPUTATI
D.A.,
a) del reato di cui all'art. 590, I, II e III co., c.p., per aver cagionato, per aver cagionato, quale datore di lavoro, vicepresidente del consiglio di amministrazione della H. srl, avente sede in M., via A. 1/B, a C. A., dipendente della ditta stessa con mansioni di project manager, lesioni personali colpose (frattura del trochite omerale a destra) guarite in non meno di 5 mesi;
per colpa specifica, consistita nella violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ed in particolare nella violazione dell'art.17, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo egli provveduto alla designazione di un RSPP in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge; dell'art. 28, co. 2, lett. f), D.Lgs. n. 81 del 2008, per non aver trattato la mansione svolta da C.A. nel documento di valutazione dei rischi; dell'art. 18, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo sottoposto C.A. a sorveglianza sanitaria preventivamente rispetto all'affidamento dei compiti; nonché, in generale, dell'art. 2087 c.c., non essendo state adottate le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore;
nella specie, trovandosi il C. a bordo di una nave da crociera in costruzione a Setubal (POR) per conto della H. SRL, venendo chiamato a bordo dallo chief office della nave per vedere una lavorazione, e cadendo nel frangente dentro un passo d'uomo, urtando il gomito e procurandosi le lesioni sopra descritte.
In Setubal - Monfalcone il 22/11/2011.
b) del reato di cui all'art.17, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo egli provveduto, nella sua qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione della H. srl, avente sede in M., via A. 1/B, alla designazione di un RSPP in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge.
In Setubal - Monfalcone il 22/11/2011.
c) del reato di cui all'art. 18, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/08, non avendo sottoposto, nella sua qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione della H. srl, avente sede in M., via A. 1/B, C.A. a sorveglianza sanitaria preventivamente rispetto all'affidamento dei compiti.
In Setubal - Monfalcone il 22/11/2011.
"H. SRL", avente sede legale in M., via A. 1/B, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore,
d) del reato di cui all'art. 25 septies, co. 3, D.Lgs. n. 231 del 2001, in relazione all'art. 590, co. 3, c.p., per aver commesso il reato di cui sub a) in assenza di qualsivoglia documento di organizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
nella specie, per avere cagionato a C.A., dipendente della ditta stessa con mansioni di project manager, lesioni personali colpose (frattura del trochite omerale a destra) guarite in non meno di 5 mesi;
per colpa specifica, consistita nella violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ed in particolare nella violazione dell'art. 17, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo egli provveduto alla designazione di un RSPP in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge; dell'art. 28, co. 2, lett. f), D.Lgs. n. 81 del 2008, per non aver trattato la mansione svolta da C.A. nel documento di valutazione dei rischi; dell'art. 18, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo sottoposto C.A. a sorveglianza sanitaria preventivamente rispetto all'affidamento dei compiti; nonché, in generale, dell'art. 2087 c.c., non essendo state adottate le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore;
in particolare, trovandosi il C. a bordo di una nave da crociera in costruzione a Setubal (POR) per conto della H. SRL, venendo chiamato a bordo dallo chief office della nave per vedere una lavorazione, e cadendo nel frangente dentro un passo d'uomo, urtando il gomito e procurandosi le lesioni sopra descritte.
In Setubal - Monfalcone il 22/11/2011.
 

 

FattoDiritto

 

Va emessa sentenza assolutoria di D.A. per i reati ascrittigli ai capi a) e b) di rubrica, perché il fatto non sussiste, e sentenza di non doversi procedere nei confronti del medesimo in relazione al reato ascrittogli al capo c) di rubrica, trattandosi di contravvenzione estinta per intervenuta prescrizione.
Va conseguentemente dichiarata l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato a H.F. s.r.l. per mancanza del reato presupposto.
A D.A. - vicepresidente del consiglio di amministrazione della H.F. s.r.l. e datore di lavoro di C.A., dipendente della stessa - viene contestato il reato di cui all'articolo 590 c.p., per aver cagionato al lavoratore lesioni personali, per colpa specifica consistita nella violazione delle norme poste a tutela della salute della sicurezza dei lavoratori (artt. 17,18 e 28 D.Lgs. n. 81 del 2008), non avendo egli:
- provveduto alla designazione di un RSPP;
- trattato la mansione svolta dal lavoratore nel documento di valutazione dei rischi;
- non avendo sottoposto il lavoratore a sorveglianza sanitaria preventiva.
Orbene, deve prendersi le mosse dalla dinamica del sinistro, posto che, evidentemente, ci si potrà interrogare in ordine alla sussistenza di eventuali omissioni rilevanti in relazione allo stesso solo dopo averne accertato le cause.
Il teste C.A., all'udienza del 12.2.2019, ha dichiarato che, in data 22.11.2011, si trovava a bordo di una nave da crociera in costruzione a Setubal per una committenza statunitense - in qualità di impiegato tecnico presso la H.F. s.r.l. - quando era inciampato in un passo d'uomo, procurandosi la frattura del trochite omerale destro.
Il testimone ha aggiunto che non si era avveduto del passo d'uomo a causa della scarsa illuminazione della zona in cui si era trovava, ossia lo scafo della nave.
Ha altresì specificato che, prima dell'espletamento dell'incarico in Setubal, aveva partecipato ad un corso di formazione, in cui era stato affrontato anche l'argomento del rischio di cadute nei passi d'uomo, e che, al momento dell'infortunio, indossava tutti i dispositivi di sicurezza prescritti.
Il tecnico della prevenzione G.A., escusso all'udienza del 31.10.2017, ha dichiarato che:
- al momento dell'infortunio, "risultava nominato un RSPP" (pag. 5 verbale udienza cit.), ossia P.R., in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti dalla legge, il quale aveva rassegnato le dimissioni circa un anno dopo, sicché la società, in realtà, era risultata priva di un RSPP solo alla data dal sopralluogo da parte dell'azienda sanitaria, ossia il 9.1.2013, ma non alla data dell'evento in questione;
- il lavoratore non era stato sottoposto ad un accertamento sanitario preventivo ma tale omissione non aveva avuto "una diretta correlazione con l'evento" infortunio (pag. 14 verbale cit.);
- nel d.v.r. non era descritta la mansione svolta dal lavoratore all'estero coi relativi rischi.
Così ricostruito l'evento e così delineate le omissioni del datore di lavoro, appare evidente la mancanza di nesso causale tra la condotta e le lesioni patite dal lavoratore.
Invero, sebbene la fattispecie oggetto di contestazione sia stata ricostruita in termini di reato commissivo colposo, appare di tutta evidenza come il caso oggetto del presente procedimento debba essere ricondotto ad un'ipotesi di reato omissivo improprio in cui, in base alla c.d. clausola di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2 c.p., l'agente potrà essere ritenuto responsabile dell'evento lesioni "per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire".
E' infatti evidente come non possa ascriversi all'imputato alcun comportamento attivo causalmente connesso all'evento lesioni, potendosi piuttosto ravvisare nella fattispecie alcune omissioni, tuttavia non determinanti nella verificazione dell'evento lesivo patito dal lavoratore.
Senza che sia in questa sede necessario approfondire i principi generali del reato omissivo improprio, per quel che qui interessa, in relazione a quanto verrà di seguito esposto, si deve solo ricordare che la fattispecie tipica del reato omissivo improprio comprende innanzitutto la situazione tipica (intesa come il complesso dei presupposti di fatto che danno vita ad una situazione di pericolo per il bene da proteggere e che pertanto rendono attuale l'obbligo di attivarsi del "garante"); la condotta omissiva di mancato impedimento e l'evento non impedito; una connessione giuridicamente rilevante tra l'evento e la condotta omissiva; la violazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento.
In particolare, la causalità esprime un'esigenza imprescindibile del diritto penale moderno e razionale che appartiene ai primordi della civiltà giuridica e che trova ulteriore avallo nell'art. 27 della Costituzione: tale norma, nel sancire il principio del carattere personale della responsabilità penale, esprime, secondo una prima interpretazione per così dire minimale, il divieto della responsabilità per fatto altrui, cioè il divieto di una responsabilità per un evento che non è conseguenza dell'azione o della omissione dell'agente e che, di conseguenza, non è sua opera.
Secondo la elaborazione della giurisprudenza della Suprema Corte, il procedimento di accertamento causale, disciplinato dagli artt.40 e 41 c.p., si presenta come un procedimento complesso che ingloba in sé oltre ad una fase di verifica puramente materiale ed eziologica una fase di tipo valutativo e critico; in altri termini, in un primo momento è necessario individuare la causa penalmente rilevante, secondo il modello della condicio sine qua non (art. 40 c.p.), ed in un secondo momento è necessario verificare la sussistenza di paradigmi con funzione correttiva e delimitativa dei risultati a cui conduce il concetto di condizione necessaria (art. 41 c.p.).
Secondo la elaborazione della Giurisprudenza "nell'esperienza giuridica causa è ogni circostanza che si inserisca nel corso normale degli eventi provocando un cambiamento nel loro usuale succedersi: riferita alla condotta dell'uomo, è causale quella condotta alla quale segue sempre o, almeno, secondo l'id quod plerumque accidit, il verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso, e ciò indipendentemente dal concorrere di condizioni preesistenti o simultanee ovvero sopravvenute, a meno che queste ultime risultino da sé sufficienti a determinare l'evento", Cass.Pen., Sez.IV, 21 maggio 1998.
E, con riferimento all'accertamento relativo al primo momento sopra evidenziato, si sostiene che: "il tema di nesso di causa lo strumento per individuarlo, rispetto all'evento lesivo, è rappresentato dal giudizio controfattuale, nel senso che, mediante l'eliminazione mentale di tale fattore dato per condizionante, si verifica se, alla luce della massima di esperienza applicabile al caso, l'evento dato per lesivo sarebbe accaduto ugualmente oppure no" (cfr. ex plurimis Cass.Pen., Sez.IV, 26 gennaio 1998).
Mentre nell'ambito dei reati commissivi l'accertamento in ordine alla sussistenza del nesso di causa tra un'azione ed un evento impone di stabilire l'esistenza di un nesso di derivazione tra dati reali del mondo esterno, nell'ambito dei reati omissivi impropri si tratta di verificare se ed in che modo l'eventuale compimento dell'azione dovuta avrebbe inciso sul corso degli accadimenti facendo venire meno l'evento lesivo.
La formula della condicio sine qua non applicata al reato omissivo improprio consente di verificare, avvalendosi di leggi scientifiche o statistiche e delle massime di esperienza, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma omessa) l'evento lesivo "al di là di ogni ragionevole dubbio" sarebbe stato evitato o si sarebbe verificato in epoca posteriore (vd.i Cass.Pen., Sez.IV, n.25233 del 25/5/2005, Pres.Coco, imp.Lucarelli).
Fatte queste premesse di carattere generale e venendo al caso di specie, deve considerarsi quanto segue: in primis, non vi era stata alcuna omissione relativa all'obbligo di designazione di un RSPP, posto che, al momento dell'infortunio, tale figura era presente in azienda nella persona dell'ingegner P.R., il quale aveva tutti i requisiti professionali previsti dalla legge.
In secundis, pur essendo provato che il lavoratore C. non era stato sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva, non è tuttavia provato che la relativa omissione - prevista e punita ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 81/2008 - avesse concorso a cagionare il sinistro in concreto subito da C.A..
Invero, come affermato anche dal TdP G., il sinistro era dovuto a mero inciampo del lavoratore, sicché l'omessa visita medica - imputata a D.A. - non aveva avuto alcuna incidenza causale sulle lesioni patite dal lavoratore.
Quanto infine all'omessa descrizione della mansione svolta dal lavoratore, deve darsi atto come lo stesso rivestisse nello specifico la qualifica di impiegato tecnico (cfr. sul punto anche la deposizione di P.R., escusso all'udienza del 12.2.2019) e come nel d.v.r., in relazione a tale qualifica, fosse comunque previsto un rischio per inciampi e cadute.
Inoltre, il C. era stato sottoposto ad un corso di formazione specifico per la lavorazione svolta sulla nave in Setubal; nell'occasione, era stato reso edotto anche del rischio connesso alle cadute nel passo d'uomo, che, nel caso di specie, il lavoratore non aveva visto semplicemente a cagione della scarsa illuminazione sulla nave.
Pertanto, pur in assenza di una descrizione completa della mansione svolta dal lavoratore e ritornando allo schema della condicio sine qua non, si deve concludere che tale descrizione non avrebbe senza dubbio reso impossibile l'infortunio.
Invero, in relazione alla specifica causa di questo, erano stati specularmente previsti il rischio tipico e la relativa misura di sicurezza (utilizzo dei dispositivi di sicurezza, che in effetti il C. aveva), con tanto di corso di formazione ad hoc preventiva.
Devono pertanto ritenersi le omissioni contestate irrilevanti nel decorso causale dell'evento lesivo, non potendosi certo imputare al datore di lavoro - bensì al committente della lavorazione - la scarsa illuminazione che, di fatto, aveva provocato l'inciampo e la caduta del C. nel passo d'uomo.
In conclusione, mancando un elemento materiale del fatto (il nesso causale tra omissione ed evento), D.A. va assolto dal reato di cui al capo a) di rubrica, perché il fatto non sussiste, con conseguente dichiarazione di insussistenza dell'illecito amministrativo contestato all'ente, attesa la mancanza del presupposto (il fatto di reato) fondante la stessa.
Va emessa sentenza di assoluzione anche in relazione alla contravvenzione di cui al capo b), per insussistenza della contravvenzione contestata alla data del 22.11.2011.
Quanto al reato di cui al capo c), deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, essendosi il medesimo estinto per intervenuta prescrizione.
Deve osservarsi che si tratta di reato di natura contravvenzionale, il cui termine prescrizionale massimo ex artt. 157 e 161 primo comma c.p., nella loro formulazione successiva alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, è di anni cinque.
Tale termine, tenuto conto della data di commissione del reato indicata in rubrica e dei periodi di sospensione (dal 19.9.2016 al 28.2.2017 e dal 19.9.2017 al 31.10.2017), risulta essere interamente decorso in data 22.6.2017.
Va pertanto pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 531 c.p.p.
Appare congrua l'assegnazione del termine di giorni 90 per il deposito della motivazione ex art.544, comma 3, avuto riguardo alle questioni trattate.
 

 

P.Q.M.

 


Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve
D.A. dai reati ascrittigli ai capi a) e b) di rubrica perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 531 c.p.p.,
dichiara
di non doversi procedere nei confronti di D.A. in relazione al reato ascrittogli al capo c) di rubrica per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione.
Visto l'art. 66 D.Lgs. n. 231 del 2001,
dichiara
l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato a H. s.r.l., per mancanza del reato presupposto. Motivazione in giorni 90.
Così deciso in Gorizia, il 12 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2019.