Cassazione Civile, Sez. 6, 28 novembre 2019, n. 31175 - Folgorazione durante le operazioni di scarico del cemento liquido da una betoniera. Quantum debeatur


 

Presidente: FRASCA RAFFAELE Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 28/11/2019

 

Fatto

 


1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Nel 1987 P.C. rimase folgorato mentre, dal tetto di un fabbricato in fase di restauro, dirigeva le operazioni di scarico del cemento liquido da una betoniera, mediante un braccio mobile.
La folgorazione avvenne perché il braccio mobile della betoniera, durante le operazioni di scarico del cemento, urtò i cavi di un elettrodotto che sormontava l’edificio.
2. Per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto infortunio, P.C. convenne dinanzi al Tribunale di Pistoia L.D., D.C. e la società Unibeton s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Colabeton s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, la “Colabeton”), rispettivamente direttore dei lavori, conducente e proprietaria della betoniera. 
3. Con sentenza 12.9.2005 n. 918 il Tribunale di Pistoia rigettò tutte le domande.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza non definitiva 31.3.2010 n. 495, rigettò la domanda proposta nei confronti di L.D.; accolse la domanda proposta nei confronti di D.C. e della Colabeton, attribuendo però alla vittima un concorso di colpa del 50%.
4. Con sentenza 11.4.2016 n. 6977 questa Corte cassò la sentenza d’appello, per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ritenne sussistente il concorso di colpa della vittima.
5. Riassunta la causa, con sentenza 18.52017 n. 1133 la Corte d’appello di Firenze ha ritenuto per la seconda volta che la vittima avesse concausato nella misura del 50% il danno da essa stessa patito. La Corte d’appello ha accertato in fatto:
- che il braccio della betoniera aveva toccato i cavi elettrici;
- che al momento del fatto P.C. manovrava la parte finale del braccio meccanico;
- che al momento del fatto il lavoro di scarico del cemento si svolgeva sotto la direzione o comunque con la collaborazione di P.C.;
- che questi aveva accettato il rischio di eseguire il lavoro in condizioni di pericolosità.
Sulla base di questi elementi ha attribuito alla vittima una colpa concorrente del 50%.
6. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza P.C., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso la Colabeton. 
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Il primo motivo di ricorso contiene due censure.
Con la prima censura P.C. sostiene che la Corte d’appello non si è “attenuta al principio di diritto” affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 6977/16.
Con la seconda censura sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato.
Ambedue le censure sono motivate con un ragionamento così riassumibile:
-) la prima sentenza d’appello (poi cassata) aveva stabilito che non vi era un rapporto gerarchico e di direzione tra la vittima e il conducente della betoniera;
-) il giudice di rinvio, pertanto, non poteva tornare a sindacare se P.C. avesse o non avesse dato istruzioni e direttive al manovratore del braccio della betoniera.
1.2. Il motivo è infondato.
La prima sentenza d’appello, infatti, fu cassata non già per violazioni di legge, ma per contraddittorietà della motivazione: la sentenza di questa Corte n. 6977/16, pertanto, non conteneva alcun “principio di diritto” cui il giudice d’appello dovesse attenersi.
Né vi fu violazione alcuna del giudicato interno: infatti la cassazione della prima sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto sussistente un concorso di colpa della vittima consentiva al giudice di rinvio di riesaminare in punto di fatto la dinamica dell’infortunio, il molo delle parti e la rilevanza concausale della condotta della vittima.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 384 c.p.c. e del dovere di uniformarsi al principio enunciato dalla Suprema Corte”. Deduce che, essendosi formato il giudicato sulla colpa del conducente dell’autobetoniera, ed essendo stata esclusa l’esistenza di rapporti contrattuali tra questi e la vittima, il giudice di rinvio doveva limitarsi a stabilire solo se nella condotta della vittima fossero ravvisabili “elementi di colpa extracontrattuale”; la Corte d’appello, invece, avrebbe debordato da tale perimetro, ravvisando una colpa contrattuale in capo alla vittima.
2.2. Il motivo, anche a prescindere da qualsiasi giudizio sulla sua coerenza con gli oneri di analiticità e specificità dettati dall’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c., è manifestamente infondato, dal momento che l’art. 1227 c.c. si applica sia alle obbligazioni contrattuali, sia a quelle extracontrattuali (art. 2056 c.c.), e di conseguenza quale che fosse la qualificazione che si fosse voluta dare al rapporto intercorso tra le parti ed alla responsabilità dei convenuti, nell’uno come nell’altro caso spettava al giudice di merito il potere-dovere di stabilire se la vittima avesse o non avesse concorso alla produzione dell’evento dannoso.
Aggiungasi che nel caso di specie la condotta della vittima ritenuta colposa (essersi esposto al rischio manovrando la parte terminale del braccio e collaborando col manovratore della betoniera) era idonea a determinare la riduzione sia d’un credito risarcitorio da inadempimento, sia d’un credito risarcitorio da fatto illecito.
In terzo luogo, il motivo è manifestamente infondato anche perché poggia su una erronea lettura della sentenza impugnata: la Corte d’appello, infatti, non ha mai affermato che P.C. ed il manovratore della betoniera avessero stipulato un contratto, ma solo che “collaboravano” nelle operazioni di scarico del cemento. E va da sé che la collaborazione nell’esecuzione d’una operazione manuale può avvenire anche in via di fatto, senza implicare necessariamente la previa stipula d’un negozio giuridico.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Deduce che il danno biologico temporaneo gli era stato liquidato dalla prima sentenza d’appello coi criteri stabiliti dall’art. 139 cod. ass., inferiori rispetto a quelli previsti dalle tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, da utilizzarsi quale parametro equitativo; che di tale criterio liquidativo si era doluto già col primo ricorso per cassazione; che la Corte di cassazione non aveva preso in esame tale motivo di ricorso; che aveva riproposto la questione in sede di rinvio; che nemmeno la Corte d’appello in sede di rinvio si era pronunciata su questo motivo d’appello.
3.2. La Colabeton ha eccepito l'inammissibilità del motivo, a causa dell’avvenuta formazione del giudicato.
Deduce che tale motivo era stato già proposto col primo ricorso per cassazione; e che la sentenza di questa Corte n. 6977/16, non pronunciandosi sul motivo, l’aveva implicitamente rigettato.
3.3. Tale eccezione è infondata.
La sentenza di questa Corte n. 6977/16 non prese in esame il motivo di ricorso concernente il quantum debeatur per l’ovvia ragione che, essendo esso relativo alla liquidazione del danno, riguardava una parte della sentenza che, una volta accolto il primo motivo concernente la determinazione delle responsabilità, era dipendente da quella cassata e, come tale restava caducata ex art. 336, primo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che sul punto la Corte fiorentina doveva pronunciarsi nuovamente.
3.4. Nel merito, il motivo è fondato, per la medesima ragione appena indicata alla fine del § che precede.
La Corte d’appello di Firenze, infatti, avrebbe dovuto pronunciarsi sul motivo d’appello concernente il quantum, che era ancora sub indice, ma ha omesso ogni determinazione al riguardo.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, affinché provveda sul motivo d’appello concernente il quantum debeatur.
4. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
 

 

P.q.m.

 


(-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione ad esso la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 11 luglio 2019.