Categoria: 2003
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Tipologia: Accordo di rinnovo - integrazione
Data firma: 24 luglio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.05.2007
Parti: Assitol e Fai-Cisl, Flai-Cgil. Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Olii e margarine
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Formazione professionale.
Organismo bilaterale nazionale per la formazione.
Appalti.
Assetti contrattuali.
Diritti sindacali. (Costituzione della RSU)
Diritti sindacali. (Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche)
Distribuzione del contratto.
Assunzioni.
Mercato del lavoro ed altre modifiche legislative.
Mercato del lavoro.
Part-time.
Art. 50 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Lavoro temporaneo.
Lavoratori immigrati.
Congedi.
Art. ___ - Permessi per eventi e cause particolari (da inserire nel Capitolo VII del CCNL).
Art. ___ - Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari (da inserire nel cap. VII del CCNL)
• A) Congedi parentali.
• B) Congedi per la malattia del figlio.
• C) Congedi per la formazione.
• D) Congedi per gravi motivi familiari.
Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami.
Malattia e infortunio sul lavoro.
 Ambiente e sicurezza.
Articolo 72.
Previdenza complementare.
Protocollo Viaggiatori e Piazzisti.
Art. 1 - Osservatorio.
Art. 2 - Commissione paritetica per le pari opportunità.
Art. 3 - Sistema di informazione ed esame congiunto
• Stabilimenti con oltre 30 dipendenti.
• Stabilimenti con un numero di addetti compreso fra 10 e 30.
Art. 12 - Classificazione.
Art. 16 - Orario di lavoro.
Art. 16 bis.
Art. 16 ter.
• Nota a verbale.
• Dichiarazione congiunta.
• Dichiarazione delle parti stipulanti.
• Dichiarazione congiunta.
Art. 20 - Ferie.
Minimi tabellari.
Nota a verbale.
Premio per obiettivi ex art. 25.
Art. 29 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Fondo di assistenza sanitaria e Fondo aiuti e solidarietà.
Decorrenza e durata.
Allegato 1

Il 24 luglio 2003, presso la sede di Assitol tra Associazione Italiana dell'Industria Olearia (Assitol) e Fai, Flai, Uila è stata sottoscritta la seguente ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria olearia e margariniera.
Le parti nel confermare l'obiettivo strategico della confluenza del CCNL dell'industria olearia e margariniera in quello dell'industria alimentare, che dovrà essere realizzato nel rispetto della compatibilità dei costi e della salvaguardia delle specificità, concordano sulla necessità di procedere, in occasione del rinnovo del presente contratto, a significativi passi avanti nel processo di armonizzazione e integrazione dei due contratti.

A tal fine si conviene quanto segue:
(a) per gli istituti di seguito indicati trova applicazione la corrispondente norma del CCNL dell'industria alimentare (salvi i riferimenti alla diversità della numerazione degli articoli e della scala classificatoria):
- affissioni (art. 11)
- viaggiatori e piazzisti (art. 24 e allegato al CCNL)
- lavoratori studenti (art. 44)
- diritto allo studio (art. 45)
- servizio militare e cooperazione internazionale volontario (art. 49)
- indennità maneggio denaro. Cauzione (art. 56)
- trasferimenti (art. 60)
- previdenza complementare volontaria (art. 74)
- certificato di lavoro. Restituzione dei documenti di lavoro (art. 76)
- indennità in caso di morte (art. 77)
- cessione di azienda (art. 78)
- procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie (art. 79)
- controversie individuali e plurime (art. 80)
- controversie collettive (art. 81)
- trattamenti di miglior favore (art. 83)
(b) i seguenti articoli del CCNL dell'industria olearia e margariniera vengono abrogati:
- cottimo (art. 26)
- indennità disagiata sede (art. 33 - comma 1)
- trattamenti previdenziali e assicurativi (art. 53). Con apposito scambio di lettera si provvederà a chiarire che l'abrogazione della norma non sottintende l'eliminazione del principio previsto nell'articolo;
- rapporti in azienda (art. 62)
- previdenza (art. 73)
(c) con riferimento agli articoli di seguito indicati si conferma la norma del CCNL dell'industria olearia e margariniera:
- permessi (art. 45)
- aspettative (art. 46)
- assenze (art. 47)
- abiti da lavoro (art. 59)
[…]
(e) per gli istituti di seguito indicati vengono adottate le formulazioni dell'Accordo di rinnovo del CCNL dell'industria alimentare del 14.7.03, i cui testi sono parte integrante del presente accordo:
- formazione professionale
- Organismo bilaterale di formazione
- appalti
- assetti contrattuali
- diritti sindacali
- distribuzione del contratto
- assunzioni
- mercato del lavoro e altre modifiche legislative
- mercato del lavoro
- part-time
- malattia e infortunio non sul lavoro
- lavoro temporaneo
- lavoratori immigrati
- congedi
- malattia e infortunio sul lavoro
- ambiente e sicurezza
- TFR, anticipazioni
- previdenza complementare
- assistenza sanitaria
- Fondo aiuti e solidarietà
- protocollo viaggiatori e piazzisti
- decorrenza e durata
(f) con riferimento agli istituti di seguito indicati le formulazioni concordate che vengono riportate in appendice tengono conto delle specificità settoriali:
- osservatorio
- sistema di informazione ed esame congiunto
- classificazione
- orario di lavoro
- ferie
- minimi tabellari
- premio per obiettivi
- 14a mensilità
- Fondo assistenza e aiuto e solidarietà

Formazione professionale.
Sostituire l'art. 15 con il seguente:
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono concordemente l'importanza e il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente a una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti dall'art. 3 forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata - anche in coerenza con gli obiettivi/progetti dell'Osservatorio di cui all'art. 1 - l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
(a) al personale neo-assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
(b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente e un costante aggiornamento;
(c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
(d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. ___ del presente contratto;
(e) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'art. 54 del CCNL.
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Fondimpresa, nonché attraverso l'utilizzo:
- del monte ore di cui all'art. 58, se non già utilizzato per gli scopi specifici;
- delle ferie e/o dei ROL nel limite massimo di 24 ore annue.
Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.

Organismo bilaterale nazionale per la formazione.
Le parti convengono di attivarsi per valutare le condizioni dell'adesione all'Organismo bilaterale nazionale per la formazione costituito dalle parti stipulanti il CCNL 14.7.03 dell'industria alimentare.

Appalti.
Modificare il comma 5, art. 4 (Appalti e decentramento produttivo) come segue:
I gruppi industriali e le aziende significative forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati. omissis...

Assunzioni.
Sostituire l'art. 9 con il seguente:
Art. 9 - Assunzione - Precedenze - Documenti - Quota di riserva.
[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro.
[…]

Mercato del lavoro.
Sostituire l'art. 7 (Contratti a termine) con il seguente:
Art. ___ - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Le aziende, nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 2 del presente CCNL, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
[…]
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. […]

Lavoro temporaneo.
La lett. C), art. 8, concernente le qualifiche di esiguo contenuto professionale, è abrogata ai sensi e per gli effetti della legge n. 488/99.
Inserire in calce all'articolo la seguente dichiarazione a verbale:
Le Parti concordano di incontrarsi entro il 31.12.03 per individuare le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi, così come previsto dall'art. 64 della citata legge n. 488/99.

Ambiente e sicurezza.
Da inserire in calce all'art. 54:
Note a verbale.
Le Parti convengono che a decorrere dalla data di rinnovo del presente CCNL verrà costituito e inizierà ad operare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di Settore il Gruppo di lavoro incaricato di recepire nel settore alimentare le Linee Guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l'Uni da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Le Parti si adopereranno affinché le aziende fino a 100 dipendenti facciano ricorso alla formazione finanziata dall'Inail.

Art. 1 - Osservatorio.
In sede di stesura si procederà ad inserire fra le materie oggetto di esame congiunto da parte dell'Osservatorio le seguenti tematiche
- analisi sulle linee di politica agro-industriale
- sicurezza alimentare e valutazione dei rischi
- andamento degli appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni
- responsabilità sociale dell'impresa
Saranno effettuati gli opportuni interventi per l'adesione del settore all'Osservatorio dei settori alimentari costituito presso il Ministero delle attività produttive, e avente come competenza le tematiche della sicurezza alimentare, della rintracciabilità e dell'etichettatura dei prodotti alimentari.

Art. 2 - Commissione paritetica per le pari opportunità.
Nell'ambito della Commissione paritetica per le pari opportunità verranno altresì esaminati i possibili interventi volti a sensibilizzare le aziende e i loro dipendenti affinché pongano la massima attenzione nel prevenire e contrastare comportamenti sistematici e protratti nel tempo eventualmente posti in essere a livello aziendale a danno della dignità dei lavoratori (cosiddetto "mobbing").

Art. 3 - Sistema di informazione ed esame congiunto
Omissis
Stabilimenti con oltre 30 dipendenti.
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiamo più di 30 dipendenti.....
omissis
Stabilimenti con un numero di addetti compreso fra 10 e 30.
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso fra 10 e 30...........
Qualora in detti stabilimenti sia stata costituita la RSU l'informativa sarà fornita direttamente alla RSU stessa.
omissis

Art. 16 - Orario di lavoro.
C) Sostituire il comma 3 con il seguente:
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dall'1.7.03 e previa contrattazione con la RSU, essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 72 ore, per anno solare o per esercizio. Fermo restando in ogni caso il nuovo limite d'orario di cui al comma precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia.

H) È considerato lavoro notturno:
- per i lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 dell'art. 12 quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane;
- per i lavoratori di cui ai gruppi 3 e 4 dell'art. 12 quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane.
Aggiungere i seguenti 2 commi:
Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al D.lgs. n. 66/03, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato provvedimento (donne, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno d'età del bambino, la lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico affidatario di un figlio convivente d'età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni).
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle OOSS di cui al comma 1, art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l'informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata.

Inserire il seguente art. 16 bis
In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo oleario e margariniero rigidamente condizionato dagli andamenti del mercato e dalle materie prime le parti riconoscono l'importanza che le realtà industriali possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire l'opportunità di crescita e affermazioni con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro.
Le parti, nel confermare l'impianto normativo dell'ari. 16, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possono essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall'art. 16 e 16 ter.
Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti diverse articolazioni dell'orario di lavoro inferiori a quello del precedente art. 16, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della prestazione.
Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dall'art. 16 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad es. banca ore).
Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite a livello aziendale.
[…]

Inserire il seguente art. 16 ter.
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario (di cui al comma 2, D.lgs. n. 66/03), la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi.
Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro da verificare a tali livelli.

Nota a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio del termine di durata massima dell'orario di cui all'art. 4, D.lgs. n. 66/03, non comportano variazione alcuna, né del trattamento economico concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.

Dichiarazione congiunta.
[…]
Per i turnisti 3x7 a decorrere dall'1.1.05 l'orario di lavoro viene ridotto di 2 ore su base annua.

Dichiarazione delle parti stipulanti.
Sostituire il 2° paragrafo del punto 1 con il seguente.
Le Parti, nel confermare l'impianto normativo dell'art. 16 riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriore rispetto a quanto previsto dallo stesso art. 16.