Tipologia: CPL
Data firma: 8 settembre 2005
Validità: 01.01.2004 - 31.05.2008
Parti: Coopservice, Securpol, Lucerna Vigilanza, Corpo Vigili Giurati e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Ferrara
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

Premessa
Parte Normativa
Capitolo I

Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Diritto di informazione
Art. 3 Ente bilaterale
Art. 4 Commissione paritetica provinciale
Art. 5 Cambi d’appalto
Capitolo II
Art. 6 Formazione, aggiornamento ed addestramento professionale
Art. 7 Organizzazione del lavoro

 

Capitolo III
Art. 8 Ferie
Art. 9 Patente di guida
Art. 10 Congedi parentali
Art. 11 Assistenza legale e testimonianze
Art. 12 Vestiario ed equipaggiamento
Art. 13 Rimborsi chilometrici
Parte Economica
Art. 14 Ticket mensa
Art. 15 Salario variabile
Norme Finali
Art. 16 Decorrenza e durata


Contratto collettivo integrativo provinciale per i dipendenti di istituti di vigilanza privata provincia di Ferrara

Il giorno 08/09/2005, presso la filiale di Coopservice S.Coop.p.A. di Ferrara si sono incontrate la delegazione degli Istituti di Vigilanza composta da: Coopservice […], Securpol […], Lucerna Vigilanza […], Corpo Vigili Giurati […], e la delegazione delle Organizzazioni Sindacali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], unitamente ad una rappresentanza dei lavoratori […], si è stipulato, in applicazione di quanto previsto dal CCNL di Settore, il presente Contratto Integrativo Provinciale per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata.

Premessa
1. Le Parti Sociali si danno atto dell’assoluta necessità ed opportunità di un’equiparazione nei trattamenti economici e normativi per tutti i Lavoratori della Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Ferrara.
Infatti le eventuali differenziazioni finirebbero per produrre effetti, oltre che per i singoli Lavoratori, anche sui costi delle singole Aziende, favorendo una pericolosa ed anomala concorrenza che, non svolgendosi su di un piano tecnico operativo e professionale equo, provocherebbe conseguenze negative per il Settore tutto, per l'occupazione e la sicurezza dei lavoratori.
2. Le Parti auspicano altresì che partecipino alla sottoscrizione del presente Accordo anche le altre aziende operanti nel territorio della Provincia di Ferrara e si impegnano a segnalare alle istituzioni preposte nonché all’Osservatorio Provinciale degli istituti di Vigilanza di Ferrara, la grave e delicata anomalia consistente nella eventuale mancanza di adesione e/o di applicazione del presente Accordo da parte di tutti gli Istituti di Vigilanza ed Organizzazioni di sicurezza in genere, qui assenti.
In questo ambito, assume un ruolo strategico il livello delle relazioni Sindacali, volte al raggiungimento del positivo e propositivo governo del Settore da parte dei suoi protagonisti: Istituti di Vigilanza Privata, Lavoratori in essi impiegati, Organizzazioni Sindacali e RSA, RSU, RLS.
Per questo motivo, nell'ambito della parte normativa, le Parti hanno inteso dare particolare rilievo all’attivazione di strumenti di "governo del settore" che provenga dai protagonisti dello stesso: Aziende, Lavoratori e Sindacato.
3. Il presente Contratto, con i relativi Allegati, costituisce un complesso normativo unitario ed inscindibile che, per le materie trattate, sostituisce ogni precedente Accordo Integrativo, uso o consuetudine anche locale, ed è pacificamente considerato dalle Parti sottoscriventi come disciplinante, in modo unitario e globalmente di miglior favore, il rapporto di lavoro per tutti i lavoratori impiegati sul territorio di Ferrara e Provincia ai quali è applicato il CCNL per i dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto provinciale si farà riferimento al CCNL di categoria e/o agli accordi aziendali ove esistenti che saranno allegati al presente accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto delle difficoltà del settore derivanti anche da carenze legislative.
5. Rispetto a tale situazione, le Parti Sociali intendono reagire puntando, di comune intesa, sulla qualità del servizio svolto in favore dell'utenza e sulla professionalità delle Guardie Particolari Giurate, anche rispetto all’eventuale introduzione di tecnologie che coinvolgano professionalità e competenze nuove.
Sulle scorta di tale realtà le Parti intendono responsabilmente farsi carico di una crescita operativa del Settore.
Il presente Accordo Provinciale si considera come essenziale strumento di crescita e di sviluppo della qualità del servizio e della sicurezza per i Lavoratori.
6. Pertanto, pur tenendo conto della non felice situazione, gli Istituti di Vigilanza Privata della Provincia di Ferrara e le OOSS intendono dare un segnale forte nel senso del recupero del governo del settore ed in questa prospettiva sono addivenute al presente Accordo.

Parte Normativa
Capitolo I
Art. 1 Relazioni sindacali

Le parti individuano nelle relazioni sindacali la sede naturale e privilegiata ove discutere e promuovere la risoluzione delle problematiche inerenti organizzazione del lavoro, turni di servizio e nastri orari, modalità di esecuzione dei servizi, applicazione L. 626/94, comporre le controversie individuali e collettive e quelle derivanti dall’applicazione del ceni, del CIP e delle Leggi.
Al fine di fronteggiare situazioni caratterizzate da urgenza e notevole importanza, le parti convengono che, per le materie rientranti nel precedente comma e su richiesta delle OO.SS., RSA, RSU, RLS firmatarie, le aziende si impegnino a fissare un incontro possibilmente entro i 10 giorni dalla richiesta.

Art. 2 Diritto di informazione
Nel rispetto di quanto sancito all’art. 9 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza, gli Istituti forniranno annualmente alle strutture sindacali provinciali firmatarie del contratto in esame ed alle RSU- RSA, previa espressa richiesta, informazioni riguardanti:
- influenza di fenomeni connessi all’evoluzione dei servizi sull’organizzazione del lavoro svolto e sugli eventuali riflessi occupazionali futuri;
- prospettive di sviluppo anche in relazione agli investimenti aziendali;
- andamento degli straordinari;
- controllo sulla corretta applicazione dei contratti e degli accordi nazionali, provinciali ed aziendali.

Art. 3 Ente bilaterale
Facendo riferimento a quanto previsto nell’art. 11 del CCNL per i dipendenti di Istituti di Vigilanza le parti si impegnano entro l’anno a richiedere all’Ente Bilaterale Regionale la facoltà di costituire un Ente Bilaterale Provinciale.
Gli scopi dell’Ente Bilaterale sono:
- predisporre programmi e moduli formativi anche in materia di sicurezza sul lavoro
- rappresentare il settore avanti le Autorità preposte
- favorire interventi per la realizzazione delle pari opportunità uomo/donna in ambito lavorativo attraverso la promozione e successiva attivazione di azioni positive
- sviluppare attività di studio e di ricerca per la comprensione degli sviluppi legati al settore.

Art. 4 Commissione paritetica provinciale
Fatto espresso riferimento a quanto sancito nell’accordo provinciale integrativo di Giugno 1998 all’art. 1 circa i fini perseguiti con questo organismo, si intende estendere la partecipazione ai dipendenti e rappresentanti degli Istituti che nel tempo sottoscriveranno il presente accordo allargando pertanto il numero dei componenti per assicurare una corretta rappresentatività delle parti.
La Commissione si riunirà, oltre che per i temi previsti al succitato art. 1 dell’accordo del Giugno 1998, anche nel caso in cui sia costituito l’Ente Bilaterale Provinciale per promuovere riflessioni e valutazioni di ampio respiro.

Art. 5 Cambi d’appalto
• Nel caso in cui un Istituto di Vigilanza operante nella Provincia di Ferrara sia costretto a ridurre il proprio personale a causa della perdita di un appalto, questo è tenuto a darne notizia alla segreteria della Commissione Paritetica Provinciale entro 3 giorni dalla comunicazione del concedente il servizio.
[…]
• Le parti si impegnano, inoltre, ad attivare iniziative di confronto con il Prefetto, il Questore, gli Enti Locali e la Direzione Provinciale del Lavoro, affinché nei bandi di gara sia richiesta l’applicazione ed il rispetto del CCNL di categoria e dell’integrativo provinciale e degli eventuali integrativi aziendali ove presenti.

Capitolo II
Art. 7 Organizzazione del lavoro

Gli Istituti di Vigilanza si dichiarano disponibili ad incontrare le OOSS Aziendali e Provinciali su richiesta avanzata da una delle parti con congruo anticipo ed indicante l’ordine del giorno sui temi riguardanti l’organizzazione del lavoro in generale e di quelle tematiche tese al miglioramento della qualità e della competitività del lavoro della GPG e dell’ Istituto di Vigilanza e per l’applicazione di tutte le norme di legge vigenti in materia.
Gli Istituti di Vigilanza si impegnano, compatibilmente con l’organizzazione e con i vincoli posti dai clienti, ad esaminare in sede aziendale le tematiche, anche individuali, concernenti turni ed orari di lavoro, oltre al cercare di destinare le GPG in postazioni lavorative le più compatibili possibili con la loro residenza.
La stessa programmazione dei turni, settimanale e/o quindicinale, dovrà tendere ad essere modificata il meno possibile anche attraverso variazioni e/o gestione diversa dei turni ed orari di servizio.
Le GPG devono poter eseguire il proprio servizio nelle migliori condizioni possibili; a tal fine gli Istituti si impegnano a consegnare e/o ad informare gli interessati di tutte le disposizioni sui servizi chiamati a ricoprire.
La GPG del servizio antirapina e posto fisso, diurno o notturno, che abbia necessità di assentarsi momentaneamente dal posto di lavoro per urgenti e comprovate necessità, potrà farlo dopo avere ottenuto il consenso della centrale operativa.